(Allegato 2)
                                                        (Articolo 73) 
 
        ALLEGATO 2 (ex allegato II eecc - All. 2 Codice 2003) 
CONDIZIONI DI ACCESSO  ALLA  DIFFUSIONE  DI  SERVIZI  RADIOTELEVISIVI
    DIGITALI PER I TELESPETTATORI E AGLI ASCOLTATORI NELL'UNIONE 
                               Parte I 
Condizioni associate ai sistemi di accesso condizionato applicabili a
                       norma dell'articolo 73 
 
Per quanto riguarda l'accesso condizionato alla diffusione di servizi
radiotelevisivi digitali per  i  telespettatori  e  agli  ascoltatori
dell'Unione, a prescindere dal mezzo  trasmissivo  gli  Stati  membri
garantiscono, conformemente all'articolo 73, che siano  applicate  le
seguenti condizioni: 
 
a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati  sul  mercato  devono
essere dotati della capacita' tecnica necessaria  per  effettuare  un
trasferimento del controllo  (transcontrol)  efficiente  rispetto  ai
costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo
totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano  tali
sistemi di accesso condizionato; 
 
b) tutte le imprese che forniscono servizi di accesso condizionato, a
prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai
servizi  radiotelevisivi  digitali  e  dai  cui  servizi  di  accesso
dipendono le  emittenti  radiotelevisive  per  raggiungere  qualsiasi
gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono: 
 
- proporre a tutti le emittenti radiotelevisive, a  condizioni  eque,
ragionevoli e non discriminatorie compatibili con  il  diritto  della
concorrenza  dell'Unione,  servizi  tecnici  atti  a  consentire   la
ricezione  dei  rispettivi  servizi  radiotelevisivi   trasmessi   in
digitale  da  parte  dei  telespettatori  o  ascoltatori  autorizzati
mediante  decodificatori  gestiti  dagli   operatori   dei   servizi,
conformandosi al diritto della concorrenza dell'Unione, 
 
- tenere una contabilita' finanziaria distinta per quanto riguarda la
loro attivita' di prestazione di servizi di accesso condizionato; 
 
c) quando concedono licenze  ai  fabbricanti  di  apparecchiature  di
consumo, i titolari di diritti di proprieta' industriale relativi  ai
sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno  a  condizioni
eque,  ragionevoli  e  non  discriminatorie.  La  concessione   delle
licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non  puo'
essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che  vietino,
dissuadano o scoraggino l'inclusione nel medesimo prodotto: 
 
- di un'interfaccia comune  che  consenta  la  connessione  con  piu'
sistemi di accesso diversi, oppure 
 
- di mezzi  propri  di  un  altro  sistema  di  accesso,  purche'  il
beneficiario  della  licenza  rispetti   condizioni   ragionevoli   e
appropriate che garantiscano, per quanto lo  riguarda,  la  sicurezza
delle  transazioni  degli   operatori   del   servizio   di   accesso
condizionato. 
 
                              Parte II 
Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell'articolo
                        72 comma 2 lettera d) 
 
a) Accesso alle interfacce per programmi applicativi (API); 
 
b) Accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG).