Allegato B Linee guida per l'autorizzazione e l'accreditamento dei PT di nuova istituzione e requisiti di attivita' minima per il mantenimento dell'accreditamento 1. Criteri e modalita' di autorizzazione e accreditamento dei PT di nuova istituzione 1.1. La Regione o la Provincia autonoma, sulla base della programmazione regionale, nell'ottica della razionalizzazione dell'impiego delle risorse del SSN, avvalendosi del CRT, sentito il CNT, individua sul territorio regionale i PT di CSE, necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni assistenziali specialistici/trapiantologici dell'utenza, tenendo anche conto dei dati derivati dalla mobilita' sanitaria e delle reti assistenziali come ridefinite dall'applicazione del D.M. 02.04.2015, n. 70 - "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera"-. Al fine di supportare la programmazione regionale, i CRT si avvalgono del supporto di un Comitato tecnico-scientifico costituito da professionisti della rete regionale di trapianto di CSE. 1.2. Nel caso in cui nella stessa Regione siano presenti PT gia' autorizzati per lo svolgimento di attivita' di trapianto di CSE, l'autorizzazione di un nuovo PT e' rilasciata previa valutazione dell'efficienza dei PT attivi in termini di soddisfacimento dei fabbisogni assistenziali e trapiantologici dell'utenza. 1.3. Le Regioni e Province autonome verificano al fine del rilascio del provvedimento di autorizzazione e accreditamento che il PT sia conforme ai requisiti definiti nell'Allegato A del presente Accordo. 1.4. I provvedimenti regionali di autorizzazione e accreditamento specificano la tipologia di attivita' clinica di trapianto autorizzata tra quelle previste (autologo adulto e pediatrico, allogenico adulto e pediatrico), il modello organizzativo del PT e le sorgenti di CSE utilizzate; specificano inoltre le attivita' autorizzate per ciascuna unita' operativa afferente al PT. 1.5. Al fine di valutare i dati di attivita' dei PT, le Regioni e le Province autonome si avvalgono dei report predisposti dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue e dai CRT per gli ambiti di competenza, con il supporto del GITMO. 1.6. Le Regioni e le Province autonome si possono avvalere dei rispettivi CRT per i trapianti di organi, tessuti e cellule per l'istruttoria tecnica propedeutica per l'autorizzazione e accreditamento dei PT ed il successivo rinnovo. 1.7. Ai fini delle disposizioni del presente atto, il CRT svolge inoltre i seguenti compiti: 1.7.1. coordina la registrazione dei dati relativi all'attivita' di trapianto CSE; 1.7.2. elabora i dati statistici relativi all'attivita' di trapianto CSE anche al fine di renderli disponibili ai professionisti, alle associazioni di volontariato di settore e alla societa' civile; per tali finalita' il CRT si interfaccia con i CRS per quanto attiene i dati relativi alle attivita' di prelievo di CSE da sangue periferico e cordonale e con i Registri Regionali per quanto attiene i dati relativi al reclutamento dei donatori volontari di CSE; 1.7.3. predispone una relazione annuale sulle attivita' di trapianto di CSE svolte nella Regione; 1.7.4. collabora con il Registro regionale IBMDR alla programmazione delle attivita' di reclutamento e di tipizzazione dei donatori di CSE. 2. Istituzione di un nuovo PT 2.1. Il PT di nuova istituzione e' autorizzato a svolgere solo attivita' di trapianto autologo. 2.2. Ogni nuova tipologia di attivita' clinica di trapianto introdotta e ogni sostanziale modifica delle attivita' svolte da ciascuna unita' operativa afferente deve essere autorizzata previa verifica della conformita' ai requisiti di cui all'allegato A da parte della Regione o Provincia autonoma. 3. Modalita' di autorizzazione e accreditamento dei PT di nuova istituzione 3.1. L'Azienda di appartenenza del PT presenta l'istanza di autorizzazione e accreditamento all'autorita' regionale competente, indicando: 3.1.1. tipologia di PT (adulto, pediatrico, PT singolo, misto, congiunto o metropolitano); 3.1.2. elenco delle unita' operative afferenti al PT; 3.1.3. descrizione del processo di trapianto comprensivo delle interfacce tra le unita' operative afferenti allo stesso PT o con eventuali unita' operative afferenti a PT diversi; 3.1.4. volume di attivita' clinica programmata e relativi volumi di attivita' delle unita' afferenti. 3.2. La Regione o Provincia autonoma, valutata la richiesta, rilascia un parere sull'istituzione di un nuovo PT, dandone comunicazione al CNT. In caso di parere favorevole, la Regione o Provincia autonoma attiva le procedure di verifica del PT avvalendosi dei propri organismi tecnici e congiuntamente al CRT e al CNT e al CNS per gli ambiti di rispettiva competenza. 3.3. Il CNT, in collaborazione con il CNS per gli ambiti di competenza, rende disponibili propri valutatori specificamente formati ed esperti nel settore, per la composizione dei gruppi di verifica dei PT. 3.4. In relazione all'Unita' di processazione, la verifica della conformita' ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici e' condizione indispensabile per il suo inserimento nel compendio europeo degli Istituti dei tessuti (TE) e per la conseguente assegnazione del codice SEC. 3.5. Alla conclusione del processo di verifica, la Regione o Provincia autonoma rilascia il provvedimento regionale di autorizzazione/accreditamento del PT, dandone comunicazione anche al CNT. 4. Autorizzazione di una nuova tipologia di attivita' clinica di trapianto 4.1. Il PT autorizzato all'attivita' di trapianto autologo puo' presentare istanza di autorizzazione allo svolgimento di attivita' di trapianto allogenico (da donatore familiare e non familiare) se operante in una struttura sanitaria dotata dei servizi assistenziali indispensabili per la gestione clinica del paziente sottoposto a trapianto allogenico di CSE, come indicati nell'Allegato A, e se risponde ai requisiti strutturali minimi per la gestione di pazienti sottoposti a trapianto allogenico. 4.2. Il PT per essere autorizzato deve inoltre rispondere ai seguenti requisiti specifici di attivita', di processo e di risultato: 4.2.1. Requisiti di attivita': aver effettuato almeno 10 trapianti autologhi in un periodo non superiore ad un anno; aver ottemperato al debito informativo nel 100% dei pazienti (comunicazione del trapianto a tempo 0 + follow up del paziente a 3 mesi dal trapianto), aver aggiornato il follow-up per almeno l'80% dei pazienti registrati; 4.2.2. Requisiti di processo: aver predisposto procedure per le attivita' di ricerca e di tipizzazione del donatore non familiare conformi agli standard IBMDR, organigramma e funzionigramma comprendente la figure professionali per le attivita' di trapianto di CSE da donatore non familiare cosi' come previste nell'allegato A. 4.2.3. Requisiti di risultato: evidenza della registrazione dei tempi di attecchimento (polimorfonucleati - PMN e piastrine - PLT), della mortalita' correlata al trapianto (TRM) a 100 giorni, dell'incidenza di infezioni da catetere venoso centrale (CVC) e di eventi e reazione avversi gravi relativi alle attivita' di trapianto autologo svolte. 5. Modalita' per l'autorizzazione e l'accreditamento del PT che presenta istanza per lo svolgimento di attivita' di trapianto allogenico 5.1. L'Azienda di appartenenza del DPT, al fine di ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento per lo svolgimento di attivita' di trapianto allogenico, presenta istanza alla Regione o alla Provincia autonoma dichiarando di possedere i requisiti previsti al precedente punto 4 con allegata documentazione. 5.2. La Regione o la Provincia autonoma, valutata la richiesta, esprime il parere dandone comunicazione al CNT. 5.3. In caso di parere favorevole, la Regione o la Provincia autonoma attiva le procedure di verifica presso le Unita' afferenti al PT, avvalendosi dei propri organismi tecnici e congiuntamente al CRT e al CNT e CNS per gli ambiti di rispettiva competenza. 5.4. Il CNT, in collaborazione con il CNS per gli ambiti di competenza, rende disponibili propri valutatori specificamente formati ed esperti nel settore, per la composizione dei gruppi di verifica dei PT. 5.5. Alla conclusione del procedimento, la Regione o Provincia autonoma rilascia il provvedimento di autorizzazione/accreditamento al PT, dandone comunicazione al CNT. Ottenuto il provvedimento di autorizzazione/accreditamento il PT puo' avviare la procedura di iscrizione al Registro IBMDR secondo le modalita' dallo stesso stabilite. 6. Criteri per mantenimento e rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento di un PT 6.1. Il provvedimento di autorizzazione e accreditamento del PT, rilasciato dalla Regione o Provincia autonoma, ha validita' per 4 anni. 6.2. Sei mesi prima dello scadere del periodo di validita', il Direttore generale della struttura sanitaria di afferenza del DPT invia alla Regione o Provincia autonoma istanza di rinnovo dell'autorizzazione/accreditamento indicandole eventuali variazioni sostanziali delle attivita' di trapianto. 6.3. Nel caso in cui siano intervenuti cambiamenti sostanziali delle attivita' di trapianto, raccolta o manipolazione delle CSE, la Regione o la Provincia autonoma attiva la procedura per il rilascio del relativo provvedimento di autorizzazione/accreditamento effettuando, con il CRT e il supporto del CNT e il CNS per gli ambiti di rispettiva competenza le opportune verifiche. 6.4. La Regione o la Provincia autonoma, avvalendosi del CRT e, per gli specifici ambiti di competenza, del supporto del CNT e del CNS, con cadenza biennale, attiva misure di verifica volte ad accertare il mantenimento dei requisiti di cui al presente accordo. Detta verifica, ove applicabile, puo' avvenire anche su base documentale. 6.5. Il mantenimento dell'autorizzazione/accreditamento da parte del PT e' subordinato alla sussistenza di requisiti di attivita', di processo e di risultato, di cui ai successivi paragrafi. 6.5.1. Requisiti di attivita' 6.5.1.1. I PT accreditati per solo trapianto autologo devono aver effettuato almeno 10 primi autotrapianti all'anno. 6.5.1.2. I PT accreditati per trapianto allogenico devono aver effettuato almeno 10 primi allotrapianti per anno; se il PT effettua sia trapianto autologo che allogenico e' sufficiente effettuare il numero minimo di trapianti previsti per l'accreditamento allogenico. 6.5.1.3. I PT misti, metropolitani o congiunti, in cui sia presente una Unita' Clinica che effettui trapianti pediatrici devono effettuare almeno 5 primi trapianti in pazienti pediatrici e 10 primi trapianti in pazienti adulti. 6.5.1.4. Indipendentemente dal tipo di attivita' trapiantologica il PT deve: 6.5.1.4.1. aver ottemperato al debito informativo nel 100% dei pazienti (comunicazione del trapianto a tempo zero o al massimo entro 5 giorni dall'infusione nonche' comunicazione del follow up a 3 mesi dal trapianto dei pazienti trapiantati nell'anno in corso); 6.5.1.4.2. aver aggiornato il follow-up per almeno l'80% dei pazienti registrati dalla data del provvedimento di autorizzazione del PT. 6.5.1.5. Nel caso in cui il PT non effettui nell'anno il numero minimo di trapianti previsto per tipo di attivita', dovra' effettuare entro l'anno successivo un numero di trapianti tale da raggiungere il numero totale previsto nel biennio secondo i requisiti di attivita' indicati. 6.5.1.6. In caso di mancato raggiungimento dei livelli di attivita' nel biennio successivo alla verifica, la Regione o la Provincia autonoma, sentito il CNT, valutera' se sussistono le condizioni per il mantenimento dell'accreditamento del PT stesso. 6.5.2. Requisiti di processo 6.5.2.1. Il PT deve garantire il monitoraggio trimestrale degli indicatori identificati e il riesame annuale della Direzione. 6.5.2.2. I PT accreditati per trapianto allogenico devono monitorare i seguenti indici di performance: 6.5.2.2.1. tempo medio di permanenza in ricerca di un donatore non familiare per pazienti con patologia "acuta" e "cronici"; 6.5.2.2.2. tempo di attivazione del work up, calcolato dall'arrivo del risultato del test di compatibilita' finale giudicato compatibile e con donatore selezionato (almeno il 50% dei pazienti con donatore selezionato deve avere richiesta work up entro 30 giorni); 6.5.2.2.3. percentuale work up sospesi per condizioni cliniche del paziente. 6.5.3. Requisiti di risultato 6.5.3.1. Il PT definisce gli indicatori per il monitoraggio dei requisiti di risultato. Per ogni indicatore devono essere definiti i range di accettabilita' e la percentuale (%) accettabile dei risultati fuori specifica, tenendo in considerazione l'andamento degli stessi indicatori a livello nazionale e internazionale. 6.5.3.2. Sono definiti e tenuti sotto controllo i seguenti parametri, suddivisi per tipologia di trapianto (auto/allo): 6.5.3.2.1. Attecchimento (PMN e PLT); 6.5.3.2.2. TRM a 100 gg ed ad 1 anno; 6.5.3.2.3. OS; 6.5.3.2.4. Incidenza GVHD acuta e cronica; 6.5.3.2.5. Infezione da CVC; 6.5.3.2.6. Incidenza di eventi/reazioni avverse gravi. Nell'evenienza di segnalazioni di eventi o reazioni avverse gravi notificate attraverso i flussi informativi dedicati, Il CNT, in collaborazione con il CNS, predispone, in accordo con le autorita' regionali competenti, verifiche ispettive/audit dei PT finalizzate alle misure di controllo 7. Modalita' di autorizzazione/accreditamento dell'Unita' di Processazione per i PT di nuova istituzione 7.1. L'autorizzazione/accreditamento dell'Unita' di Processazione rientra nel provvedimento di accreditamento del PT di nuova istituzione, dal momento che la sua attivita' e' direttamente collegata all'attivita' trapiantologica del PT a cui afferisce. 7.2. Ai fini dell'accreditamento e dell'avvio delle attivita', l'Unita' di Processazione deve essere in possesso dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici stabiliti nell'Allegato A del presente documento, che devono essere verificati ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 191/2007 nell'ambito della verifica delle altre unita' afferenti al PT. 7.3. Il provvedimento di autorizzazione e accreditamento del PT deve indicare le attivita' per le quali l'Unita' di Processazione viene autorizzata e accreditata, specificando le tipologie di manipolazione in ambito autologo o allogenico (familiare e MUD) o entrambi e per sorgente (BM, PB e CB). L'introduzione di una nuova attivita' o ogni sostanziale cambiamento nelle attivita' svolte devono essere comunicati alla Regione o Provincia autonoma e autorizzati prima di divenire operativi. 7.4. Le attivita' per le quali l'Unita' di Processazione e' autorizzata sono riportate insieme alle informazioni anagrafiche nel compendio europeo degli Istituti dei tessuti (TE). 8. Autorizzazione di un'Unita' di processazione per una nuova tipologia di attivita' clinica di trapianto 8.1. L'Unita' di processazione autorizzata per attivita' autologa puo' essere autorizzata a svolgere manipolazione di CSE da donatore allogenico e deve rispondere ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici stabili nell'Allegato A del presente documento. 9. Criteri per il monitoraggio e il rinnovo di autorizzazione/accreditamento delle attivita' di un'Unita' di Processazione 9.1. Il mantenimento dell'attivita' di un'Unita' di processazione e' direttamente correlato all'attivita' trapiantologica svolta dal Programma/i al/i quale/i la stessa afferisce; sono tuttavia definiti, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, specifici indicatori per il monitoraggio dei requisiti di attivita', di processo e di risultato come di seguito riportati. Gli indicatori di cui ai paragrafi successivi devono essere monitorati e documentati. La loro valutazione viene effettuata in occasione della verifica biennale prevista per il PT. Se nel biennio successivo alla verifica gli indicatori non risultano rispettati, le autorita' regionali competenti valutano la possibilita' di revocare l'autorizzazione all'unita' stessa. 9.2. Requisiti di attivita' 9.2.1. L'attivita' di un'Unita' di processazione e' direttamente correlata all'attivita' trapiantologica svolta dal Programma Clinico al quale la stessa afferisce. Per il mantenimento dell'autorizzazione comunque deve essere assicurata l'effettuazione di almeno 10 procedure di manipolazione all'anno. 9.3. Requisiti di processo e risultato Sono definiti e monitorati i seguenti parametri: 9.3.1. Recupero di CD34 vitali post manipolazione nelle procedure di deplasmazione o deplezione eritrocitaria; 9.3.2. recupero di CD34 vitali post manipolazione nelle procedure di separazione/purificazione cellulare; 9.3.3. in caso di prodotto criopreservato devono essere definiti i range di accettabilita' in termini di recupero di CD34 vitali post scongelamento; 9.3.4. percentuale (%) contaminazione microbiologica; 9.3.5. percentuale (%) incidenza eventi avversi gravi sul prodotto. 10. Requisiti di accreditamento dell'Unita' di Raccolta BM per i PT di nuova istituzione 10.1. Ai fini dell'accreditamento e dell'avvio delle attivita', l'Unita' di Raccolta BM deve essere in possesso dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici stabiliti nell'Allegato A del presente documento, che devono essere verificati ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 191/2007 nell'ambito della verifica delle altre unita' afferenti al PT. 10.2. Il provvedimento di autorizzazione e accreditamento del PT deve indicare le attivita' per le quali l'Unita' di Raccolta BM viene autorizzata e accreditata. 11. Autorizzazione di un'Unita' di Raccolta BM per una nuova tipologia di attivita' clinica di trapianto 11.1. L'Unita' di raccolta BM autorizzata per attivita' autologa puo' essere autorizzata alla raccolta di CSE da donatore allogenico e deve rispondere ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici stabili nell'Allegato A del presente documento. 12. Criteri per il monitoraggio e rinnovo di autorizzazione/accredi- tamento delle attivita' di un'Unita' di Raccolta BM 12.1. L'attivita' di un'Unita' di raccolta BM e' direttamente correlata all'attivita' trapiantologica svolta dal Programma Clinico al quale la stessa afferisce. Sono tuttavia definiti ai fini del mantenimento dell'accreditamento specifici indicatori di attivita', di processo e di risultato di cui ai paragrafi successivi. 12.2. Gli indicatori di cui ai paragrafi successivi, devono essere monitorati e documentati. La loro valutazione viene effettuata in occasione della verifica biennale prevista per il PT. Se nel biennio successivo alla verifica gli indicatori non risultano rispettati, le autorita' regionali competenti valutano la possibilita' di revocare l'autorizzazione all'unita' stessa. 12.3. Requisiti di attivita' 12.3.1. Al fine di garantire sufficienti standard di qualita' e sicurezza, e' comunque necessario che l'Unita' di Raccolta BM svolga almeno1 raccolta di BM all'anno. 12.4. Requisiti di processo e di risultato 12.4.1. L'Unita' di Raccolta definisce gli indicatori per il monitoraggio dei requisiti di risultato. Per ogni indicatore devono essere definiti i range di accettabilita' e la percentuale (%) accettabile dei risultati fuori specifica. 12.4.2. Sono definiti e monitorati i seguenti parametri: 12.4.2.1. numero di espianti effettuati/numero di indicazioni all'espianto; 12.4.2.2. percentuale (%) delle procedure che raggiungono il target cellulare richiesto in termini di TNC e CD34; 12.4.2.3. percentuale (%) di contaminazione microbiologica; 12.4.2.4. percentuale (%) di prodotto non conforme; 12.4.2.5. numero di eventi/reazioni avverse gravi. 13. Modalita' di autorizzazione/accreditamento delle attivita' dell'Unita' di Raccolta PB per i PT di nuova istituzione 13.1. Ai fini dell'accreditamento e dell'avvio delle attivita', l'Unita' di Raccolta PB deve essere in possesso dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici stabiliti nell'Allegato A del presente documento, che devono essere verificati ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 191/2007 nell'ambito della verifica delle altre unita' afferenti al PT. 13.2. Il provvedimento di autorizzazione e accreditamento del PT deve indicare le attivita' per le quali l'Unita' di Raccolta PB viene autorizzata e accreditata. 14. Autorizzazione di un'Unita' di Raccolta PB per una nuova tipologia di attivita' clinica di trapianto 14.1. L'Unita' di raccolta PB autorizzata per attivita' autologa puo' essere autorizzata alla raccolta di CSE da donatore allogenico e deve rispondere ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici stabili nell'Allegato A del presente documento. 15. Criteri per il monitoraggio e rinnovo di autorizzazione/accredi- tamento delle attivita' di un'Unita' di Raccolta di PB 15.1. L'attivita' dell'Unita' di raccolta PB e' direttamente correlata al numero di trapianti di PB svolti dal PT al quale la stessa afferisce, sono tuttavia definiti, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, specifici indicatori di attivita', di processo e di risultato. 15.2. Gli indicatori di cui ai paragrafi successivi, devono essere monitorati e documentati. La loro valutazione viene effettuata in occasione della verifica biennale prevista per il PT. Se nel biennio successivo alla verifica gli indicatori non risultano rispettati, le autorita' regionali competenti valutano la possibilita' di revocare l'autorizzazione all'Unita' stessa. 15.3. Requisiti di attivita' 15.3.1. Per il mantenimento dell'autorizzazione, l'Unita' di raccolta PB deve assicurare un'attivita' di aferesi terapeutica di almeno 50 procedure all'anno, di cui almeno 10 di staminoaferesi. 15.3.2. Nel caso in cui l'Unita' di raccolta PB svolga attivita' di raccolta in ambito non familiare, devono essere effettuate e documentate almeno 10 raccolte di CSE da donatore allogenico (familiare e non familiare). 15.4. Requisiti di processo e risultato 15.4.1. L'Unita' di Raccolta PB definisce gli indicatori per il monitoraggio dei requisiti di processo e risultato. Per ogni indicatore devono essere definiti i range di accettabilita' e la percentuale (%) accettabile dei risultati fuori specifica. 15.4.2. Sono definiti e monitorati i seguenti parametri: 15.4.2.1. concentrazione di TNC e CD34 nel prodotto raccolto; 15.4.2.2. percentuale (%) di contaminazione microbiologica; 15.4.2.3. incidenza di eventi avversi gravi sul prodotto/donatore; 15.4.2.4. efficienza di raccolta di CD34 nelle procedure di raccolta di PB.