(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
Linee guida per l'autorizzazione e l'accreditamento dei PT  di  nuova
istituzione e requisiti  di  attivita'  minima  per  il  mantenimento
dell'accreditamento 
 
1. Criteri e modalita' di autorizzazione e accreditamento dei  PT  di
   nuova istituzione 
   1.1. La  Regione  o  la  Provincia  autonoma,  sulla  base   della
        programmazione regionale, nell'ottica della razionalizzazione
        dell'impiego delle risorse  del  SSN,  avvalendosi  del  CRT,
        sentito il CNT, individua sul territorio regionale  i  PT  di
        CSE,  necessari  per  il   soddisfacimento   dei   fabbisogni
        assistenziali   specialistici/trapiantologici    dell'utenza,
        tenendo  anche  conto  dei  dati  derivati  dalla   mobilita'
        sanitaria  e  delle  reti   assistenziali   come   ridefinite
        dall'applicazione del D.M. 02.04.2015, n. 70  -  "Regolamento
        recante definizione degli standard qualitativi,  strutturali,
        tecnologici   e    quantitativi    relativi    all'assistenza
        ospedaliera"-.  Al  fine  di  supportare  la   programmazione
        regionale, i CRT si avvalgono del  supporto  di  un  Comitato
        tecnico-scientifico costituito da professionisti  della  rete
        regionale di trapianto di CSE. 
   1.2. Nel caso in cui nella stessa Regione siano presenti  PT  gia'
        autorizzati per lo svolgimento di attivita' di  trapianto  di
        CSE, l'autorizzazione di un nuovo  PT  e'  rilasciata  previa
        valutazione dell'efficienza  dei  PT  attivi  in  termini  di
        soddisfacimento    dei     fabbisogni     assistenziali     e
        trapiantologici dell'utenza. 
   1.3. Le  Regioni  e  Province  autonome  verificano  al  fine  del
        rilascio del provvedimento di autorizzazione e accreditamento
        che il PT sia conforme ai requisiti definiti nell'Allegato  A
        del presente Accordo. 
   1.4. I provvedimenti regionali di autorizzazione e  accreditamento
        specificano la tipologia di attivita'  clinica  di  trapianto
        autorizzata  tra   quelle   previste   (autologo   adulto   e
        pediatrico,  allogenico  adulto  e  pediatrico),  il  modello
        organizzativo  del  PT  e  le  sorgenti  di  CSE  utilizzate;
        specificano inoltre le  attivita'  autorizzate  per  ciascuna
        unita' operativa afferente al PT. 
   1.5. Al fine di valutare i dati di attivita' dei PT, le Regioni  e
        le Province autonome si avvalgono dei report predisposti  dal
        Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue e dai
        CRT per gli ambiti di competenza, con il supporto del GITMO. 
   1.6. Le Regioni e le Province autonome  si  possono  avvalere  dei
        rispettivi CRT per i trapianti di organi, tessuti  e  cellule
        per l'istruttoria tecnica propedeutica per l'autorizzazione e
        accreditamento dei PT ed il successivo rinnovo. 
   1.7. Ai fini delle disposizioni del presente atto, il  CRT  svolge
        inoltre i seguenti compiti: 
       1.7.1. coordina   la   registrazione   dei    dati    relativi
              all'attivita' di trapianto CSE; 
       1.7.2. elabora i dati  statistici  relativi  all'attivita'  di
              trapianto CSE anche al fine di renderli disponibili  ai
              professionisti, alle associazioni  di  volontariato  di
              settore e alla societa' civile; per tali  finalita'  il
              CRT si interfaccia con i CRS per quanto attiene i  dati
              relativi alle attivita' di prelievo di  CSE  da  sangue
              periferico e cordonale e con i Registri  Regionali  per
              quanto attiene i  dati  relativi  al  reclutamento  dei
              donatori volontari di CSE; 
       1.7.3. predispone una relazione  annuale  sulle  attivita'  di
              trapianto di CSE svolte nella Regione; 
       1.7.4. collabora  con  il  Registro   regionale   IBMDR   alla
              programmazione delle attivita'  di  reclutamento  e  di
              tipizzazione dei donatori di CSE. 
 
2. Istituzione di un nuovo PT 
   2.1. Il PT di nuova istituzione e'  autorizzato  a  svolgere  solo
        attivita' di trapianto autologo. 
   2.2. Ogni  nuova  tipologia  di  attivita'  clinica  di  trapianto
        introdotta e ogni sostanziale modifica delle attivita' svolte
        da  ciascuna   unita'   operativa   afferente   deve   essere
        autorizzata previa verifica della conformita' ai requisiti di
        cui  all'allegato  A  da  parte  della  Regione  o  Provincia
        autonoma. 
 
3. Modalita' di autorizzazione  e  accreditamento  dei  PT  di  nuova
   istituzione 
3.1. L'Azienda  di  appartenenza  del  PT   presenta   l'istanza   di
     autorizzazione   e   accreditamento   all'autorita'    regionale
     competente, indicando: 
     3.1.1. tipologia di PT (adulto, pediatrico, PT  singolo,  misto,
            congiunto o metropolitano); 
     3.1.2. elenco delle unita' operative afferenti al PT; 
     3.1.3. descrizione del processo di trapianto  comprensivo  delle
            interfacce tra le unita' operative afferenti allo  stesso
            PT o  con  eventuali  unita'  operative  afferenti  a  PT
            diversi; 
     3.1.4. volume di attivita' clinica programmata e relativi volumi
            di attivita' delle unita' afferenti. 
    3.2. La Regione o  Provincia  autonoma,  valutata  la  richiesta,
         rilascia un parere sull'istituzione di un nuovo PT,  dandone
         comunicazione al CNT.  In  caso  di  parere  favorevole,  la
         Regione o Provincia autonoma attiva le procedure di verifica
         del  PT  avvalendosi  dei   propri   organismi   tecnici   e
         congiuntamente al CRT e al CNT e al CNS per  gli  ambiti  di
         rispettiva competenza. 
    3.3. Il CNT, in collaborazione con  il  CNS  per  gli  ambiti  di
         competenza,    rende    disponibili    propri     valutatori
         specificamente  formati  ed  esperti  nel  settore,  per  la
         composizione dei gruppi di verifica dei PT. 
    3.4. In relazione all'Unita' di processazione, la verifica  della
         conformita'  ai  requisiti  organizzativi,   strutturali   e
         tecnologici  e'  condizione  indispensabile   per   il   suo
         inserimento nel compendio europeo degli Istituti dei tessuti
         (TE) e per la conseguente assegnazione del codice SEC. 
    3.5. Alla conclusione del processo  di  verifica,  la  Regione  o
         Provincia autonoma rilascia il  provvedimento  regionale  di
         autorizzazione/accreditamento del PT, dandone  comunicazione
         anche al CNT. 
 
4. Autorizzazione di una nuova  tipologia  di  attivita'  clinica  di
   trapianto 
   4.1. Il PT autorizzato all'attivita' di  trapianto  autologo  puo'
        presentare istanza  di  autorizzazione  allo  svolgimento  di
        attivita' di trapianto allogenico (da  donatore  familiare  e
        non familiare) se operante in una struttura sanitaria  dotata
        dei servizi  assistenziali  indispensabili  per  la  gestione
        clinica del paziente sottoposto  a  trapianto  allogenico  di
        CSE,  come  indicati  nell'Allegato  A,  e  se  risponde   ai
        requisiti strutturali minimi  per  la  gestione  di  pazienti
        sottoposti a trapianto allogenico. 
   4.2. Il PT per  essere  autorizzato  deve  inoltre  rispondere  ai
        seguenti requisiti specifici di attivita', di processo  e  di
        risultato: 
        4.2.1. Requisiti di  attivita':  aver  effettuato  almeno  10
               trapianti autologhi in un periodo non superiore ad  un
               anno; aver ottemperato al debito informativo nel  100%
               dei pazienti (comunicazione del trapianto a tempo 0  +
               follow up del paziente a 3 mesi dal  trapianto),  aver
               aggiornato il follow-up per almeno l'80% dei  pazienti
               registrati; 
        4.2.2. Requisiti di processo: aver predisposto procedure  per
               le attivita' di ricerca e di tipizzazione del donatore
               non   familiare   conformi   agli   standard    IBMDR,
               organigramma e funzionigramma comprendente  la  figure
               professionali per le attivita' di trapianto di CSE  da
               donatore   non   familiare   cosi'    come    previste
               nell'allegato A. 
        4.2.3. Requisiti di risultato: evidenza  della  registrazione
               dei tempi di attecchimento (polimorfonucleati - PMN  e
               piastrine  -  PLT),  della  mortalita'  correlata   al
               trapianto  (TRM)  a  100  giorni,  dell'incidenza   di
               infezioni da  catetere  venoso  centrale  (CVC)  e  di
               eventi  e  reazione  avversi   gravi   relativi   alle
               attivita' di trapianto autologo svolte. 
 
5. Modalita' per  l'autorizzazione  e  l'accreditamento  del  PT  che
   presenta istanza per lo  svolgimento  di  attivita'  di  trapianto
   allogenico 
   5.1. L'Azienda di  appartenenza  del  DPT,  al  fine  di  ottenere
        l'autorizzazione e l'accreditamento  per  lo  svolgimento  di
        attivita' di  trapianto  allogenico,  presenta  istanza  alla
        Regione o alla Provincia autonoma dichiarando di possedere  i
        requisiti  previsti  al  precedente  punto  4  con   allegata
        documentazione. 
   5.2. La Regione o la Provincia autonoma,  valutata  la  richiesta,
        esprime il parere dandone comunicazione al CNT. 
   5.3. In caso di parere  favorevole,  la  Regione  o  la  Provincia
        autonoma attiva le procedure di  verifica  presso  le  Unita'
        afferenti al PT, avvalendosi dei propri organismi  tecnici  e
        congiuntamente al CRT e al  CNT  e  CNS  per  gli  ambiti  di
        rispettiva competenza. 
   5.4. Il CNT, in collaborazione  con  il  CNS  per  gli  ambiti  di
        competenza,    rende    disponibili     propri     valutatori
        specificamente  formati  ed  esperti  nel  settore,  per   la
        composizione dei gruppi di verifica dei PT. 
   5.5. Alla conclusione del procedimento,  la  Regione  o  Provincia
        autonoma       rilascia       il       provvedimento       di
        autorizzazione/accreditamento al PT, dandone comunicazione al
        CNT.        Ottenuto        il        provvedimento        di
        autorizzazione/accreditamento il PT puo' avviare la procedura
        di iscrizione al Registro IBMDR secondo  le  modalita'  dallo
        stesso stabilite. 
 
6. Criteri  per  mantenimento   e   rinnovo   dell'autorizzazione   e
   dell'accreditamento di un PT 
   6.1. Il provvedimento di autorizzazione e accreditamento  del  PT,
        rilasciato dalla Regione o Provincia autonoma,  ha  validita'
        per 4 anni. 
   6.2. Sei mesi prima dello scadere del  periodo  di  validita',  il
        Direttore generale della struttura sanitaria di afferenza del
        DPT invia  alla  Regione  o  Provincia  autonoma  istanza  di
        rinnovo    dell'autorizzazione/accreditamento     indicandole
        eventuali   variazioni   sostanziali   delle   attivita'   di
        trapianto. 
   6.3. Nel caso in cui  siano  intervenuti  cambiamenti  sostanziali
        delle attivita' di trapianto, raccolta o manipolazione  delle
        CSE, la Regione o la Provincia autonoma attiva  la  procedura
        per   il   rilascio    del    relativo    provvedimento    di
        autorizzazione/accreditamento effettuando, con il  CRT  e  il
        supporto del CNT e  il  CNS  per  gli  ambiti  di  rispettiva
        competenza le opportune verifiche. 
   6.4. La Regione o la Provincia autonoma, avvalendosi  del  CRT  e,
        per gli specifici ambiti di competenza, del supporto del  CNT
        e del CNS, con cadenza biennale, attiva  misure  di  verifica
        volte ad accertare il mantenimento dei requisiti  di  cui  al
        presente  accordo.  Detta  verifica,  ove  applicabile,  puo'
        avvenire anche su base documentale. 
   6.5. Il mantenimento dell'autorizzazione/accreditamento  da  parte
        del PT  e'  subordinato  alla  sussistenza  di  requisiti  di
        attivita', di processo e di risultato, di cui  ai  successivi
        paragrafi. 
 
6.5.1. Requisiti di attivita' 
 6.5.1.1. I PT accreditati per solo trapianto  autologo  devono  aver
          effettuato almeno 10 primi autotrapianti all'anno. 
 6.5.1.2. I PT  accreditati  per  trapianto  allogenico  devono  aver
          effettuato almeno 10 primi allotrapianti per anno; se il PT
          effettua  sia  trapianto   autologo   che   allogenico   e'
          sufficiente  effettuare  il  numero  minimo  di   trapianti
          previsti per l'accreditamento allogenico. 
 6.5.1.3. I PT misti, metropolitani o congiunti, in cui sia  presente
          una Unita' Clinica che effettui trapianti pediatrici devono
          effettuare almeno 5 primi trapianti in pazienti  pediatrici
          e 10 primi trapianti in pazienti adulti. 
 6.5.1.4. Indipendentemente dal tipo di attivita' trapiantologica  il
          PT deve: 
       6.5.1.4.1. aver ottemperato al debito informativo nel 100% dei
                  pazienti (comunicazione del trapianto a tempo  zero
                  o al massimo entro 5 giorni dall'infusione  nonche'
                  comunicazione del follow up a 3 mesi dal  trapianto
                  dei pazienti trapiantati nell'anno in corso); 
       6.5.1.4.2. aver aggiornato il follow-up per almeno  l'80%  dei
                  pazienti registrati dalla data del provvedimento di
                  autorizzazione del PT. 
 6.5.1.5. Nel caso in cui il PT  non  effettui  nell'anno  il  numero
          minimo di trapianti previsto per tipo di attivita',  dovra'
          effettuare entro l'anno successivo un numero  di  trapianti
          tale da raggiungere il numero totale previsto  nel  biennio
          secondo i requisiti di attivita' indicati. 
 6.5.1.6. In caso di mancato raggiungimento dei livelli di  attivita'
          nel biennio successivo  alla  verifica,  la  Regione  o  la
          Provincia autonoma, sentito il CNT, valutera' se sussistono
          le condizioni per il mantenimento  dell'accreditamento  del
          PT stesso. 
 
6.5.2. Requisiti di processo 
 6.5.2.1. Il PT deve  garantire  il  monitoraggio  trimestrale  degli
          indicatori  identificati  e  il   riesame   annuale   della
          Direzione. 
 6.5.2.2. I PT accreditati per trapianto allogenico devono monitorare
          i seguenti indici di performance: 
          6.5.2.2.1. tempo medio  di  permanenza  in  ricerca  di  un
                     donatore  non   familiare   per   pazienti   con
                     patologia "acuta" e "cronici"; 
          6.5.2.2.2. tempo di  attivazione  del  work  up,  calcolato
                     dall'arrivo   del   risultato   del   test    di
                     compatibilita' finale  giudicato  compatibile  e
                     con donatore  selezionato  (almeno  il  50%  dei
                     pazienti con  donatore  selezionato  deve  avere
                     richiesta work up entro 30 giorni); 
          6.5.2.2.3. percentuale  work  up  sospesi  per   condizioni
                     cliniche del paziente. 
 
6.5.3. Requisiti di risultato 
 6.5.3.1. Il PT definisce gli  indicatori  per  il  monitoraggio  dei
          requisiti di risultato. Per ogni indicatore  devono  essere
          definiti i range di accettabilita'  e  la  percentuale  (%)
          accettabile  dei  risultati  fuori  specifica,  tenendo  in
          considerazione  l'andamento  degli  stessi   indicatori   a
          livello nazionale e internazionale. 
 6.5.3.2. Sono  definiti  e  tenuti  sotto   controllo   i   seguenti
          parametri,   suddivisi   per   tipologia    di    trapianto
          (auto/allo): 
      6.5.3.2.1. Attecchimento (PMN e PLT); 
      6.5.3.2.2. TRM a 100 gg ed ad 1 anno; 
      6.5.3.2.3. OS; 
      6.5.3.2.4. Incidenza GVHD acuta e cronica; 
      6.5.3.2.5. Infezione da CVC; 
      6.5.3.2.6. Incidenza di eventi/reazioni avverse gravi. 
 
Nell'evenienza di segnalazioni di eventi  o  reazioni  avverse  gravi
notificate attraverso i  flussi  informativi  dedicati,  Il  CNT,  in
collaborazione con il CNS, predispone, in accordo  con  le  autorita'
regionali competenti, verifiche ispettive/audit  dei  PT  finalizzate
alle misure di controllo 
 
7. Modalita'   di   autorizzazione/accreditamento   dell'Unita'    di
   Processazione per i PT di nuova istituzione 
   7.1. L'autorizzazione/accreditamento dell'Unita' di  Processazione
        rientra nel provvedimento di accreditamento del PT  di  nuova
        istituzione, dal momento che la sua attivita' e' direttamente
        collegata  all'attivita'  trapiantologica  del   PT   a   cui
        afferisce. 
   7.2. Ai fini dell'accreditamento  e  dell'avvio  delle  attivita',
        l'Unita'  di  Processazione  deve  essere  in  possesso   dei
        requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici  stabiliti
        nell'Allegato A del presente  documento,  che  devono  essere
        verificati ai sensi  degli  articoli  6  e  7  del  D.Lgs  n.
        191/2007  nell'ambito  della  verifica  delle  altre   unita'
        afferenti al PT. 
   7.3. Il provvedimento di autorizzazione e  accreditamento  del  PT
        deve  indicare  le  attivita'  per  le  quali   l'Unita'   di
        Processazione viene autorizzata e  accreditata,  specificando
        le tipologie di manipolazione in ambito autologo o allogenico
        (familiare e MUD) o entrambi e per sorgente (BM,  PB  e  CB).
        L'introduzione di una  nuova  attivita'  o  ogni  sostanziale
        cambiamento nelle attivita' svolte devono  essere  comunicati
        alla Regione o Provincia  autonoma  e  autorizzati  prima  di
        divenire operativi. 
   7.4. Le attivita'  per  le  quali  l'Unita'  di  Processazione  e'
        autorizzata  sono   riportate   insieme   alle   informazioni
        anagrafiche nel compendio europeo degli Istituti dei  tessuti
        (TE). 
 
8. Autorizzazione  di  un'Unita'  di  processazione  per  una   nuova
   tipologia di attivita' clinica di trapianto 
   8.1. L'Unita' di processazione autorizzata per attivita'  autologa
        puo' essere autorizzata a svolgere manipolazione  di  CSE  da
        donatore  allogenico   e   deve   rispondere   ai   requisiti
        organizzativi,    strutturali    e    tecnologici     stabili
        nell'Allegato A del presente documento. 
 
9. Criteri    per    il    monitoraggio    e    il     rinnovo     di
   autorizzazione/accreditamento  delle  attivita'  di  un'Unita'  di
   Processazione 
   9.1. Il mantenimento dell'attivita' di un'Unita' di  processazione
        e'  direttamente  correlato   all'attivita'   trapiantologica
        svolta dal Programma/i al/i quale/i la stessa afferisce; sono
        tuttavia    definiti,    ai     fini     del     mantenimento
        dell'accreditamento, specifici indicatori per il monitoraggio
        dei requisiti di attivita', di processo e di  risultato  come
        di seguito riportati. Gli  indicatori  di  cui  ai  paragrafi
        successivi devono essere monitorati e  documentati.  La  loro
        valutazione viene  effettuata  in  occasione  della  verifica
        biennale prevista per il PT. Se nel biennio  successivo  alla
        verifica  gli  indicatori  non   risultano   rispettati,   le
        autorita' regionali competenti valutano  la  possibilita'  di
        revocare l'autorizzazione all'unita' stessa. 
 
   9.2. Requisiti di attivita' 
        9.2.1. L'attivita'   di   un'Unita'   di   processazione   e'
               direttamente correlata  all'attivita'  trapiantologica
               svolta  dal  Programma  Clinico  al  quale  la  stessa
               afferisce.  Per  il  mantenimento  dell'autorizzazione
               comunque deve  essere  assicurata  l'effettuazione  di
               almeno 10 procedure di manipolazione all'anno. 
 
   9.3. Requisiti di processo e risultato 
Sono definiti e monitorati i seguenti parametri: 
        9.3.1. Recupero  di  CD34  vitali  post  manipolazione  nelle
               procedure di deplasmazione o deplezione eritrocitaria; 
        9.3.2. recupero  di  CD34  vitali  post  manipolazione  nelle
               procedure di separazione/purificazione cellulare; 
        9.3.3. in  caso  di  prodotto  criopreservato  devono  essere
               definiti i  range  di  accettabilita'  in  termini  di
               recupero di CD34 vitali post scongelamento; 
        9.3.4. percentuale (%) contaminazione microbiologica; 
        9.3.5. percentuale (%) incidenza  eventi  avversi  gravi  sul
               prodotto. 
 
10. Requisiti di accreditamento dell'Unita' di Raccolta BM per  i  PT
    di nuova istituzione 
   10.1. Ai fini dell'accreditamento e  dell'avvio  delle  attivita',
         l'Unita'  di  Raccolta  BM  deve  essere  in  possesso   dei
         requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici stabiliti
         nell'Allegato A del presente documento,  che  devono  essere
         verificati ai sensi degli  articoli  6  e  7  del  D.Lgs  n.
         191/2007  nell'ambito  della  verifica  delle  altre  unita'
         afferenti al PT. 
   10.2. Il provvedimento di autorizzazione e accreditamento  del  PT
         deve indicare le attivita' per le quali l'Unita' di Raccolta
         BM viene autorizzata e accreditata. 
 
11. Autorizzazione  di  un'Unita'  di  Raccolta  BM  per  una   nuova
    tipologia di attivita' clinica di trapianto 
    11.1. L'Unita' di raccolta BM autorizzata per attivita'  autologa
          puo' essere autorizzata alla raccolta di  CSE  da  donatore
          allogenico e deve rispondere  ai  requisiti  organizzativi,
          strutturali  e  tecnologici  stabili  nell'Allegato  A  del
          presente documento. 
 
12. Criteri per il monitoraggio e rinnovo di  autorizzazione/accredi-
    tamento delle attivita' di un'Unita' di Raccolta BM 
    12.1. L'attivita' di un'Unita' di  raccolta  BM  e'  direttamente
          correlata   all'attivita'   trapiantologica   svolta    dal
          Programma  Clinico  al  quale  la  stessa  afferisce.  Sono
          tuttavia    definiti    ai    fini     del     mantenimento
          dell'accreditamento specifici indicatori di  attivita',  di
          processo e di risultato di cui ai paragrafi successivi. 
    12.2. Gli indicatori  di  cui  ai  paragrafi  successivi,  devono
          essere monitorati e documentati. La loro valutazione  viene
          effettuata in occasione della  verifica  biennale  prevista
          per il PT. Se nel  biennio  successivo  alla  verifica  gli
          indicatori non risultano rispettati, le autorita' regionali
          competenti   valutano   la   possibilita'    di    revocare
          l'autorizzazione all'unita' stessa. 
 
    12.3. Requisiti di attivita' 
        12.3.1. Al fine di garantire sufficienti standard di qualita'
                e sicurezza, e' comunque necessario che  l'Unita'  di
                Raccolta BM svolga almeno1 raccolta di BM all'anno. 
 
     12.4. Requisiti di processo e di risultato 
        12.4.1. L'Unita' di Raccolta definisce gli indicatori per  il
                monitoraggio dei requisiti  di  risultato.  Per  ogni
                indicatore  devono  essere  definiti   i   range   di
                accettabilita' e la percentuale (%)  accettabile  dei
                risultati fuori specifica. 
        12.4.2. Sono definiti e monitorati i seguenti parametri: 
           12.4.2.1. numero   di   espianti   effettuati/numero    di
                     indicazioni all'espianto; 
           12.4.2.2. percentuale (%) delle procedure che  raggiungono
                     il target cellulare richiesto in termini di  TNC
                     e CD34; 
           12.4.2.3. percentuale      (%)      di      contaminazione
                     microbiologica; 
           12.4.2.4. percentuale (%) di prodotto non conforme; 
           12.4.2.5. numero di eventi/reazioni avverse gravi. 
 
13. Modalita'  di   autorizzazione/accreditamento   delle   attivita'
    dell'Unita' di Raccolta PB per i PT di nuova istituzione 
    13.1. Ai fini dell'accreditamento e dell'avvio  delle  attivita',
          l'Unita'  di  Raccolta  PB  deve  essere  in  possesso  dei
          requisiti   organizzativi,   strutturali   e    tecnologici
          stabiliti  nell'Allegato  A  del  presente  documento,  che
          devono essere verificati ai sensi degli articoli 6 e 7  del
          D.Lgs n. 191/2007 nell'ambito della  verifica  delle  altre
          unita' afferenti al PT. 
    13.2. Il provvedimento di autorizzazione e accreditamento del  PT
          deve  indicare  le  attivita'  per  le  quali  l'Unita'  di
          Raccolta PB viene autorizzata e accreditata. 
 
14. Autorizzazione  di  un'Unita'  di  Raccolta  PB  per  una   nuova
    tipologia di attivita' clinica di trapianto 
    14.1. L'Unita' di raccolta PB autorizzata per attivita'  autologa
          puo' essere autorizzata alla raccolta di  CSE  da  donatore
          allogenico e deve rispondere  ai  requisiti  organizzativi,
          strutturali  e  tecnologici  stabili  nell'Allegato  A  del
          presente documento. 
 
15. Criteri per il monitoraggio e rinnovo di  autorizzazione/accredi-
          tamento delle attivita' di un'Unita' di Raccolta di PB 
    15.1. L'attivita' dell'Unita'  di  raccolta  PB  e'  direttamente
          correlata al numero di trapianti di PB  svolti  dal  PT  al
          quale la stessa afferisce, sono tuttavia definiti, ai  fini
          del mantenimento dell'accreditamento, specifici  indicatori
          di attivita', di processo e di risultato. 
    15.2. Gli indicatori  di  cui  ai  paragrafi  successivi,  devono
          essere monitorati e documentati. La loro valutazione  viene
          effettuata in occasione della  verifica  biennale  prevista
          per il PT. Se nel  biennio  successivo  alla  verifica  gli
          indicatori non risultano rispettati, le autorita' regionali
          competenti   valutano   la   possibilita'    di    revocare
          l'autorizzazione all'Unita' stessa. 
 
    15.3. Requisiti di attivita' 
          15.3.1. Per il mantenimento  dell'autorizzazione,  l'Unita'
                  di raccolta  PB  deve  assicurare  un'attivita'  di
                  aferesi  terapeutica   di   almeno   50   procedure
                  all'anno, di cui almeno 10 di staminoaferesi. 
          15.3.2. Nel caso in cui  l'Unita'  di  raccolta  PB  svolga
                  attivita' di  raccolta  in  ambito  non  familiare,
                  devono essere effettuate e  documentate  almeno  10
                  raccolte di CSE da donatore allogenico (familiare e
                  non familiare). 
 
    15.4. Requisiti di processo e risultato 
          15.4.1. L'Unita' di Raccolta PB  definisce  gli  indicatori
                  per il monitoraggio dei  requisiti  di  processo  e
                  risultato.  Per  ogni  indicatore   devono   essere
                  definiti i range di accettabilita' e la percentuale
                  (%) accettabile dei risultati fuori specifica. 
          15.4.2. Sono definiti e monitorati i seguenti parametri: 
             15.4.2.1. concentrazione di  TNC  e  CD34  nel  prodotto
                       raccolto; 
             15.4.2.2. percentuale     (%)     di      contaminazione
                       microbiologica; 
             15.4.2.3. incidenza  di   eventi   avversi   gravi   sul
                       prodotto/donatore; 
             15.4.2.4. efficienza di raccolta di CD34 nelle procedure
                       di raccolta di PB.