Allegato A Monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati, della effettiva realizzazione degli stessi, e delle risorse effettivamente erogate ai comuni, anche in forma associata. 1. Ciascuna regione, si impegna a fornire all'Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri (UPFPD) tutti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento del monitoraggio e dell'analisi della realizzazione degli interventi e del conseguimento dei risultati. 2. Ciascuna regione, entro nove mesi dal trasferimento delle risorse assegnate, trasmette: l'elenco dei singoli interventi che si intende finanziare recante il relativo costo e cronoprogramma; l'indicazione dei comuni, anche in forma associata, responsabili dell'attuazione; la tempistica di conclusione delle attivita' e i risultati conseguiti; e le modalita' di verifica delle attivita' progettuali adottate dalla regione. 3. Ciascuna regione, dopo la conclusione delle attivita', trasmette all'UPFPD una relazione di rendicontazione finale che contenga i seguenti elementi: a) importo effettivamente erogato ai comuni, anche in forma associata, ed eventuali rimodulazioni effettuate a seguito di rinunce, revoche o economie, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3; b) numero degli interventi realizzati e indicazione del costo finale di ogni singolo intervento ivi incluso il dettaglio delle spese.