Allegato A
PIANO NAZIONALE PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI
DI CONTRASTO ALLA POVERTA' 2021-2023
Sommario
3. Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto alla poverta' 2021-2023 .....
3.1 La base normativa .....
3.2 La base conoscitiva .....
3.2.1 Poverta' assoluta .....
3.2.2 Andamento nel tempo del numero di nuclei e individui
beneficiari del Rdc .....
3.2.3 Stato di attuazione dei livelli essenziali Rdc (valutazione
multidisciplinare/patti firmati/sostegni attivati).....
3.3 Le priorita' .....
3.3.1 LEPS Potenziamento del servizio sociale professionale .....
3.3.2 Rafforzamento dei servizi per l'attuazione del Rdc .....
3.3.3 Servizi per la poverta' e la marginalita' estrema .....
3.3.4 Sostegno ai neomaggiorenni in uscita da un percorso di presa
in carico a seguito di allontanamento dalla famiglia di
origine.....
3.4 Una programmazione integrata .....
3.5 Gli ambiti di utilizzo del Fondo Poverta' .....
3.6 Flussi informativi, rendicontazione e indicatori .....
3.7 Allegato: Schede tecniche .....
3.7.1 Scheda LEPS Pronto intervento sociale .....
3.7.2 Scheda LEPS Accesso alla residenza anagrafica e fermo
posta .....
3.7.3 Scheda intervento Centro servizi per il contrasto alla
poverta' .....
3. Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto alla poverta' 2021-2023
3.1 La base normativa
La Rete della protezione e dell'inclusione sociale, ai sensi
dell'art. 21, co. 6, lettera b) del D. Lgs. 147/2017, e'
responsabile, tra l'altro, dell'elaborazione di un Piano per gli
interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', quale
strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del
Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale (di cui
all'art. 7, comma 2, di seguito "Fondo Poverta'"). Il Fondo Poverta'
e' stato originariamente istituito ai sensi dell'art. 1, comma 386,
della L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di bilancio per il 2016) ed e'
arrivato a disporre attualmente di una dotazione strutturale di 619
milioni annui nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Ai sensi del co. 7 dell'art. 21 del D.Lgs. 147/2017, il
Piano Poverta', di natura triennale, ha la funzione di individuare lo
sviluppo degli interventi, nell'ottica di una progressione graduale
nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il
territorio nazionale. A tal fine, compito del Piano e'
l'individuazione delle priorita' di finanziamento, l'articolazione
delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento, nonche'
dei flussi informativi e degli indicatori finalizzati a specificare
le politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi
di riferimento.
La prima finalita' del Fondo, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.
n. 147 del 2017, e' il finanziamento degli interventi e dei servizi
sociali di contrasto alla poverta' attivati in favore dei beneficiari
del Reddito di cittadinanza nell'ambito della definizione del Patto
per l'inclusione sociale e della attuazione dei sostegni in esso
previsti, che costituiscono livelli essenziali ai sensi dell'articolo
4, comma 14 del D.L. 4/2019.
In proposito, gli artt. 5 e 6 dello stesso D.Lgs. individuano la
valutazione multidimensionale e il progetto personalizzato quali
livelli essenziali delle prestazioni. Il successivo art. 7, al co. 1,
precisa che i servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da
individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema
integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla L. 328 del
2000, includono:
a) segretariato sociale; b) servizio sociale professionale per la
presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione
multidimensionale; c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale,
all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; d) sostegno
socioeducativo domiciliare o territoriale; e) assistenza domiciliare
socio-assistenziale e servizi di prossimita'; f) sostegno alla
genitorialita' e servizio di mediazione familiare; g) servizio di
mediazione culturale; h) servizio di pronto intervento sociale.
In cio' il D.Lgs. 147/2017 riprende l'art. 22 della L. 328/2000,
che, dopo aver enunciato al comma 2 le aree di servizi catalogate
come livelli essenziali, individua, al comma 4, alcune prestazioni
che devono essere garantite "per ogni ambito territoriale" fra le
quali, per quello che qui rileva, il "a) servizio sociale
professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al
singolo e ai nuclei familiari" e il "servizio di pronto intervento
sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari".
Dal canto suo, l'art. 4, del D.L. 4/2019, stabilisce che "Il
Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni
in essi previsti, nonche' la valutazione multidimensionale che
eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente", non senza specificare che "Il Patto per l'inclusione
sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche
del progetto personalizzato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 147 del
2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il
progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione. Nel
Patto per l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi
per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni e
fermo restando gli obblighi di cui al co. 8, gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta' di cui all'art. 7 del
D.Lgs. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti al
Rdc".
Ai sensi dell'art. 7, co. 9, del sopra citato D.Lgs. 147 del
2017, nell'ambito della quota del Fondo poverta' viene riservato un
ammontare pari a 20 milioni di euro annui per interventi e servizi in
favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora.
Inoltre, una quota del fondo e' destinato ai cosiddetti
careleavers: ai sensi dell'art. 1, comma 335 della L. 178/2020 la
quota del Fondo poverta' e' integrata di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da destinare agli interventi,
in via sperimentale, volti a prevenire condizioni di poverta' ed
esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita
verso l'autonomia a coloro che, al compimento della maggiore eta',
vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento
dell'autorita' giudiziaria.
Una parte rilevante del Fondo e' infine dedicata al potenziamento
del servizio sociale professionale. La L. 178/2020 (Legge di bilancio
per il 2021) all'art. 1, co. 797 e seguenti, ha infatti introdotto un
livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito
da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di
servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In
quest'ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali
comunali, ha previsto l'erogazione di un contributo economico a
favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero
di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione
residente. Tale potenziamento non e' finalizzato esclusivamente al
rafforzamento dei servizi per il Rdc. Per espressa previsione
normativa il contributo ha la duplice finalita' di potenziare il
sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o
associata, e i servizi rivolti ai beneficiari del Rdc di cui all'art.
7, co. 1, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147.
Il contributo e' cosi' determinato:
- 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo
indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno
parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero
eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al
raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero
eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al
raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Ai sensi del co. 799, il contributo e' attribuito dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali a valere sulla quota del Fondo
per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art.
1, co. 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di decreto
annuale di riparto del Fondo e' riservata a tale fine una quota
massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
3.2 La base conoscitiva
3.2.1 Poverta' assoluta
Prima che la pandemia facesse di nuovo cambiare il verso, nel
2019 l'andamento della poverta' sembrava avere, finalmente, invertito
la rotta. Come ha scritto l'ISTAT lo scorso 4 marzo 2021, "La
poverta' assoluta torna a crescere e tocca il valore piu' elevato dal
2005. Le stime preliminari del 2020 indicano valori dell'incidenza di
poverta' assoluta in crescita sia in termini familiari (da 6,4% del
2019 al 7,7%, +335mila), con oltre 2 milioni di famiglie, sia in
termini di individui (dal 7,7% al 9,4%, oltre 1 milione in piu') che
si attestano a 5,6 milioni. Nell'anno della pandemia si azzerano i
miglioramenti registrati nel 2019. Dopo quattro anni consecutivi di
aumento, si erano infatti ridotti in misura significativa il numero e
la quota di famiglie (e di individui) in poverta' assoluta, pur
rimanendo su valori molto superiori a quelli precedenti la crisi
avviatasi nel 2008, quando l'incidenza della poverta' assoluta
familiare era inferiore al 4% e quella individuale era intorno al 3%.
Pertanto, secondo le stime preliminari del 2020 la poverta' assoluta
raggiunge, in Italia, i valori piu' elevati dal 2005 (ossia da quando
e' disponibile la serie storica per questo indicatore)". Un simile
andamento si osserva per l'indicatore individuale. Come mostra la
Figura 3.1, in entrambi i casi gli indicatori avevano smesso di
crescere nel 2018 ed erano calati nel 2019, per poi tornare ad
aumentare nel 2020.
Figura 3.1 - Poverta' assoluta di famiglie e individui
Parte di provvedimento in formato grafico
Fonte: Elaborazioni grafiche su dati ISTAT
Al miglioramento registrato nel 2019, aveva certamente
contribuito il rafforzamento attraverso l'istituzione del Reddito di
cittadinanza degli interventi nazionali di contrasto alla poverta'.
Secondo il Report ISTAT sulla poverta' assoluta del 16 giugno
2020, "La diminuzione della poverta' assoluta si deve in gran parte
al miglioramento, nel 2019, dei livelli di spesa delle famiglie meno
abbienti (in una situazione di stasi dei consumi a livello
nazionale). L'andamento positivo si e' verificato in concomitanza
dell'introduzione del Reddito di cittadinanza (che ha sostituito il
Reddito di inclusione) e ha interessato, nella seconda parte del
2019, oltre un milione di famiglie in difficolta'".
3.2.2 Andamento nel tempo del numero di nuclei e individui
beneficiari del Rdc
Sebbene l'introduzione del Rdc non sia bastata ad evitare la
crescita del numero di famiglie in condizioni di poverta' assoluta a
fronte della grave crisi economica e sociale indotta dalla pandemia,
certamente ha contribuito in modo importante ad attenuarne gli
effetti. La Figura 3.2 mostra il trend crescente relativo al numero
di nuclei beneficiari del Reddito e della Pensione di cittadinanza.
Dopo l'aumento sostenuto nei primi tre mesi dalla introduzione, si
osserva una crescita costante, che tuttavia subisce un'accelerazione
nel corso del 2020. Nella lettura dei dati e' opportuno considerare
che la diminuzione del numero dei nuclei familiari nella misura a
febbraio 2020 e 2021 rispetto al mese precedente risente
dell'aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica (DSU),
indispensabile per poter proseguire con l'erogazione del beneficio,
che potrebbe essere stata presentata in ritardo o aver provocato la
decadenza dal beneficio in caso di sopraggiunta mancanza dei
requisiti. Allo scadere della DSU, infatti, l'erogazione viene
sospesa, per poi essere ripristinata con il riconoscimento degli
arretrati qualora la nuova DSU dimostrasse il perdurare del possesso
dei requisiti. Ottobre 2020 e' stato il primo mese in cui sono state
sospese le erogazioni per i nuclei familiari il cui beneficio e'
terminato in seguito a 18 mesi consecutivi nella misura, causando
quindi una riduzione nel numero di erogazioni per quel mese. Nel mese
di ottobre si e' verificato il maggior numero di beneficiari che
hanno concluso i 18 mesi di erogazione, in corrispondenza
dell'elevato numero di domande che erano state presentate nel primo
mese di istituzione della misura (le oltre 500 mila domande di Rdc
accolte nel mese di aprile 2019). I nuclei hanno facolta' di
ripresentare subito domanda per il Rdc/Pdc e ricevere il beneficio
dopo un solo mese di sospensione. A decorrere da ottobre 2020 i dati
riflettono quindi la sospensione dei benefici per i nuclei che ogni
mese raggiungono i 18 mesi di erogazione.
Figura 3.2 - Andamento nel tempo dei nuclei beneficiari Rdc e Pdc
Parte di provvedimento in formato grafico
Fonte: Elaborazioni grafiche su dati dell'Osservatorio INPS sul
Reddito e la Pensione di Cittadinanza (marzo 2021)
Tenuto conto di queste precisazioni nella lettura dei dati, si
prevede un incremento nel numero di nuove domande accolte mensilmente
e nel numero di erogazioni, anche alla luce dell'entrata in vigore
del decreto del decreto interministeriale che introduce modalita'
estensive dell'ISEE corrente per permettere di aggiornare
l'indicatore non solo in riferimento alla condizione reddituale, come
attualmente avviene, ma anche in riferimento alla situazione
patrimoniale(1). Tale riforma dell'indicatore consentira' di accedere
alla misura a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto
peggiorare la propria condizione economica e patrimoniale e che
tuttavia non accedono alla misura a causa di valori patrimoniali
posseduti due anni prima.
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(1) Decreto 5 luglio 2021 del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
in corso di registrazione.
3.2.3 Stato di attuazione dei livelli essenziali Rdc (valutazione
multidisciplinare/patti firmati/sostegni attivati)
Principale finalita' del Fondo poverta', la cui programmazione e'
stabilita dal presente piano e' quella di sostenere i servizi e gli
interventi che accompagnano l'erogazione del beneficio Rdc (e
accompagnavano l'erogazione del ReI), definiti dalla norma come
livelli essenziali. A questa finalita' era quindi dedicato anche il
precedente Piano triennale per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto alla poverta' 2018-2020. Pertanto, la definizione del nuovo
Piano non puo' che partire dallo stato di attuazione di tali livelli
essenziali.
Al primo marzo 2021, solo meno del 30% dei nuclei beneficiari del
Rdc indirizzati ai servizi sociali sono stati presi in carico dai
servizi sociali dei Comuni e ancora meno sono i nuclei che hanno
definito e sottoscritto con i servizi un patto per l'inclusione
sociale.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fonte: Elaborazioni grafiche da dashboard interna al MLPS per il
monitoraggio del Reddito di Cittadinanza su dati forniti da INPS -
Macro-sezione "Indicatori GePI". Dati aggiornati al 1° marzo 2021.
Come mostra la Figura 3.3, lo stato di attuazione di questi
livelli essenziali risulta fortemente condizionato dall'avvento della
pandemia. L'avvio nei territori delle attivita' connesse alla
attuazione del Rdc e' avvenuto nel mese di settembre. Infatti, a
seguito dell'approvazione delle Linee Guida per la definizione dei
Patti per l'Inclusione Sociale, il 23 luglio 2019, e' stata definita
e messa a disposizione dei comuni la Piattaforma GePi, che permette
di compilare gli strumenti per la valutazione e la progettazione
personalizzata: Scheda di Analisi Preliminare, Quadro di analisi per
la valutazione multidisciplinare, Patto per l'inclusione sociale(2).
La piattaforma e' divenuta operativa il 2 settembre 2019, a seguito
della emanazione del Decreto Ministeriale istitutivo del Sistema
informativo del Reddito di cittadinanza (GU Serie Generale 258 del
04-11-2019), con il quale, in accordo con il Garante per la tutela
dei dati personali, sono definiti e autorizzati tutti i flussi
informativi tra i diversi Enti coinvolti nella attuazione della
misura. A decorrere da tale data e' stato avviato l'accreditamento
degli operatori sulla piattaforma, previa sottoscrizione di una
convenzione con i comuni che regola il trattamento dei dati
personali. Da settembre a febbraio si osserva un aumento sostenuto
delle attivita' di presa in carico e valutazione dei bisogni
realizzate attraverso l'analisi preliminare. Nel mese di marzo si
osserva una caduta delle attivita' (che tuttavia non sono state del
tutto annullate) in concomitanza con la sospensione degli obblighi
connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza disposta
dall'art. 40, co. 1, del DL 18/2020 (come successivamente modificato)
a causa della pandemia, per 4 mesi a decorrere dal 17 marzo. Il
periodo di sospensione e' terminato nel mese di luglio, sebbene
alcuni territori abbiano proceduto gia' prima ad avviare contatti e
attivita' di valutazione dei beneficiari, pur senza obblighi di
parteciparvi da parte di questi ultimi. Anche una volta ripristinati
gli obblighi di adesione da parte dei beneficiari, le attivita' sono
potute ripartire ma a condizione che fossero rispettate modalita'
atte a garantire la sicurezza e scongiurare il rinnovo dell'episodio
pandemico. Come si vede dai dati, la crescita sostenuta delle
attivita' si interrompe nuovamente a decorrere dal mese di ottobre,
in concomitanza con la seconda ondata dei contagi della pandemia. Al
riguardo non bisogna sottovalutare i maggiori carichi di lavoro che
per effetto della emergenza economica e sociale indotta dalla
pandemia hanno investito i servizi sociali. Le professioni sociali,
dopo quelle mediche, sono infatti tra quelle maggiormente coinvolte
nella gestione della emergenza e per questo piu' esposte ai suoi
rischi. Al riguardo sono di interesse i dati pubblicati dall'INAIL
aggiornati al 31 gennaio 2021. Tra le categorie piu' coinvolte dai
contagi, dopo gli operatori della salute (la categoria dei tecnici
della salute e' quella piu' coinvolta, seguita dagli operatori
sociosanitari e dai medici) figurano gli operatori socioassistenziali
con il 7,3% delle denunce (3,3% dei decessi).
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(2) La piattaforma permette inoltre di svolgere l'analisi, il
monitoraggio, la valutazione e il controllo del programma del Reddito
di cittadinanza attraverso la condivisione delle informazioni sia tra
le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito
dei servizi territoriali, tra i Centri per l'impiego e i servizi
sociali.
Figura 3.3 - Avvio prese in carico e completamento analisi
preliminare per mese
Parte di provvedimento in formato grafico
3.3 Le priorita'
A norma dell'art. 21 del D.Lgs. 147/2017 il Piano Poverta' ha la
specifica funzione di individuare lo sviluppo degli interventi a
valere sulle risorse della quota servizi del Fondo poverta'
nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse
disponibili, nel raggiungimento di LEPS. L'articolazione nel Piano
riflette, come il precedente, le tre funzioni individuate
normativamente: attuazione dei livelli essenziali connessi al
ReI/Rdc; interventi e servizi in favore di persone in poverta'
estrema e senza dimora; sperimentazione interventi in favore di
coloro che, al compimento della maggiore eta', vivono fuori dalla
famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorita'
giudiziaria. Ad essa si aggiunge la separata funzione di
rafforzamento del servizio sociale professionale attraverso
l'assunzione di assistenti sociali, ai sensi della L. 178/2020 (art.
1 commi 797 ss.).
Nel rispetto di tale articolazione sono individuate anche alcune
azioni e LEPS finanziati solo parzialmente dal Fondo poverta' o, nel
caso del sostegno alimentare, finanziate interamente da altre
risorse. Nell'ottica di una programmazione integrata, tali azioni o
LEPS individuano alcune, pur parziali, priorita' condivise a livello
nazionale, alle quali possono concorrere risorse di diverse
provenienze. La sezione 3.4 individuera' piu' precisamente le fonti
di finanziamento, mentre la sezione 3.5 quantifichera' in modo piu'
analitico la destinazione delle specifiche risorse del Fondo
Poverta', sulla base delle previsioni della normativa corrente.
3.3.1 LEPS Potenziamento del servizio sociale professionale
Il Piano poverta' 2018-2020 definiva le priorita' per l'utilizzo
delle risorse assegnate nella logica degli obiettivi di servizio,
come strumento per avviare il riconoscimento di LEPS. In tale
prospettiva identificava come prioritario innanzitutto il
rafforzamento del servizio sociale professionale, le cui funzioni
sono essenziali per dare concreta attuazione al percorso di
accompagnamento dei beneficiari: tale servizio costituisce infatti il
perno attorno a cui ruota tutto l'impianto di attivazione e
inclusione sociale della misura, dal momento del pre-assessment
(l'analisi preliminare in cui si decide il successivo percorso nei
servizi) alla progettazione. In questo contesto veniva identificato
come primo obiettivo di servizio quello di assicurare un numero
congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente
ogni 5.000 abitanti. Inoltre, veniva data esplicita indicazione che
"al fine di assicurare continuita' degli interventi e anche di
evitare conflitti di interessi, appare opportuno che il servizio sia
erogato dall'ente pubblico".
La Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), all'art. 1, co. 797,
conferma la rilevanza di tale obiettivo che viene espressamente
individuato in norma come LEPS, con la duplice finalita' di
potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma
singola o associata, e i servizi rivolti ai beneficiari del Rdc di
cui all'art. 7, co. 1, del D.Lgs. 147/2017. A tal fine e' formalmente
definito in norma un LEPS definito da un rapporto tra assistenti
sociali e popolazione residente pari a 1 a 5.000, cui si aggiunge un
ulteriore obiettivo di servizio "sfidante" definito da un operatore
ogni 4.000 abitanti.
Inoltre, viene previsto che in sede di decreto annuale di riparto
del Fondo poverta' sia riservata una quota massima di 180 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2021, per l'erogazione di un
contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS)
in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione
alla popolazione residente (ai sensi del co. 799). Il contributo e'
cosi' determinato:
- 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo
indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno
parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero
eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al
raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero
eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al
raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Si noti, tuttavia, che nell'intervento del 2020 il legislatore
non ha collegato il potenziamento del servizio sociale professionale
associato all'incentivo all'esclusivo impiego nell'ambito del Rdc.
La ratio della norma e' quella di garantire l'attuazione uniforme
del suddetto LEPS sull'intero territorio nazionale, incentivando
l'assunzione stabile di assistenti sociali da parte dei Comuni e dei
relativi ATS. La stabilita' del rapporto di lavoro e la dipendenza
organica dagli enti titolari della funzione sociale degli operatori
preposti alla presa in carico dei cittadini residenti costituisce
essa stessa una garanzia dell'esigibilita' di un LEPS appropriato e
qualitativamente uniforme sull'intero territorio nazionale.
Laddove la norma prevede esplicitamente che i suddetti contributi
siano considerati esterni alle finanze comunali e possano essere
utilizzati per operare assunzioni anche in deroga ai vincoli
assunzionali(3), anche le restanti risorse del Fondo Poverta' possono
concorrere al potenziamento del servizio sociale, con particolare
riferimento al raggiungimento della soglia di un assistente sociale
ogni 6.500 abitanti necessaria per l'accesso al contributo, anche se
in tal caso non si applica automaticamente la deroga assunzionale. Il
personale la cui spesa e' sostenuta dal Fondo poverta' per la
funzione di attuazione dei livelli essenziali connessi al ReI/Rdc,
deve in ogni caso essere dedicato all'area poverta'. Inoltre, qualora
tale personale non fosse dedicato in modo esclusivo ai beneficiari
del Rdc, devono comunque essere assicurate, con il concorso del
personale a valere su altri fondi, le attivita' in favore dei
beneficiari del Rdc che corrisponderebbero all'utilizzo esclusivo a
tale fine.
In ogni caso, il potenziamento del servizio sociale professionale
e il raggiungimento del LEPS di un assistente sociale ogni 5000
abitanti puo' essere sostenuto, oltre che dal complesso delle risorse
del Fondo Poverta', anche con il concorso del PON Inclusione e delle
risorse aggiuntive del Fondo di solidarieta' comunale esplicitamente
destinate al rafforzamento dei servizi sociali ai sensi dell'art. 1,
comma 791 della Legge di bilancio 2021, anche in forza
dell'esplicitazione di tale obiettivo fra quelli individuati dalla
Commissione per i fabbisogni standard ai sensi della norma.
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(3) Il comma 801 dell'art. 1 della L. 178/2020 prevede che "Per le
finalita' di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma
799 e nel limite delle stesse nonche' dei vincoli assunzionali di cui
all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni
possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli
obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma
28, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi
dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126". In tal senso si e' espressa anche la Corte dei Conti,
Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, nel proprio parere
n. 65 del 22.4.2021.
3.3.2 Rafforzamento dei servizi per l'attuazione del Rdc
I primi LEPS definiti nell'ambito del contrasto alla poverta',
come gia' richiamato, sono costituiti dal sostegno economico,
istituito inizialmente con la misura del Reddito di inclusione (ReI)
e poi rafforzato con il Reddito di cittadinanza (Rdc), e dal percorso
personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e
all'inclusione sociale ad esso associato, la cui attivazione deve,
allo stesso modo del contributo economico, essere garantita in modo
uniforme sull'intero territorio nazionale, nei limiti delle risorse
disponibili.
Attraverso la quota servizi del Fondo Poverta' sono finanziati la
definizione dei Patti per l'inclusione sociale e gli interventi e
servizi sociali necessari a sostenere le famiglie nel percorso verso
l'autonomia (di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 147 del 2017), ivi
compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi
dei comuni, singoli o associati, nonche' gli oneri per l'attivazione
e la realizzazione dei Progetti utili alla collettivita' (PUC), anche
con il concorso delle risorse afferenti al PON Inclusione. Si tratta,
ad eccezione delle componenti informatica e relativa ai PUC, di
servizi gia' previsti nell'ambito del ReI, fatti salvi nel contesto
del Rdc, con riferimento ai nuclei beneficiari non immediatamente
attivabili per un percorso lavorativo, che la norma stabilisce
vengano contattati dai servizi dei Comuni competenti in materia di
contrasto alla poverta' per iniziare un percorso di inclusione
sociale.
Al riguardo, gia' il primo Piano triennale per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta' 2018-20, aveva individuato
lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione
del ReI come LEPS da garantire su tutto il territorio nazionale. A
seguito dell'introduzione del Rdc, tale Piano e' stato fatto salvo
nell'ambito del riparto delle risorse relative al 2019 e 2020, ferme
restando le seguenti modificazioni: gli obiettivi e le priorita'
indicate nel Piano per l'attuazione dei LEPS si intendono riferiti al
Rdc (oltre che al ReI fino a conclusione della misura). In
particolare, il finanziamento dei servizi finalizzati alla
definizione e attuazione del Progetto personalizzato del ReI, si
intende riferito ai servizi per il Patto per l'Inclusione sociale; la
priorita' e l'obiettivo "punti di accesso al ReI", alla luce del
venir meno per il Rdc del ruolo dei Comuni nella presentazione della
domanda di accesso alla misura, sono soppressi; tuttavia, sono
considerate ammissibili le spese per il segretariato sociale, in
quanto servizio di accesso al sistema integrato di interventi e
servizi sociali, che compare anche nell'elenco definito dall'art. 7
del D.Lgs. n. 147/2017.
Obiettivo del presente Piano e' pertanto dare continuita' agli
interventi delineati dal Piano precedente per l'attuazione della
misura di contrasto alla poverta', come successivamente ridefiniti
per affetto dell'entrata in vigore della norma istituiva del Rdc,
tenuto conto dell'incremento atteso della platea dei beneficiari e
dell'impatto della pandemia non solo sulle condizioni economiche ma
anche sull'ampliamento delle fragilita' sociali.
3.3.2.1 LEPS Valutazione multidimensionale, progetto
personalizzato e attivazione dei sostegni
In esito alla valutazione multidimensionale, il Patto per
l'inclusione sociale prevede, che accanto all'esplicitazione degli
obiettivi/risultati attesi e agli impegni che la famiglia assume
(contatti con i servizi, ricerca attiva di lavoro, frequenza
scolastica, ecc.), siano individuati gli specifici sostegni di cui il
nucleo necessita. Il Patto investe le diverse dimensioni del
benessere del nucleo - lavoro, formazione, istruzione, salute, casa -
e riporta ad unitarieta' gli interventi che possono essere messi in
campo da parte delle diverse filiere amministrative di governo dei
servizi territoriali (servizi sociali, centri per l'impiego, agenzie
regionali per la formazione, ASL, scuola, servizi specialistici
socio- sanitari, uffici per le politiche abitative, ecc.). In
continuita' con quanto previsto dal precedente Piano, nello specifico
degli interventi e servizi sociali, la quota servizi del Fondo
Poverta' interviene a rafforzare i sostegni da prevedere nei progetti
personalizzati, nell'ottica dell'attuazione dei LEPS. Oltre al
segretariato sociale rivolto a tutti i cittadini e al servizio
sociale professionale, l'elenco degli interventi e servizi
finanziabili, previsto dal D. Lgs. 147/2017, e' il seguente:
- tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia
delle persone e alla riabilitazione;
- sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il
supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di
prossimita';
- sostegno alla genitorialita' e servizio di mediazione
familiare;
- servizio di mediazione culturale;
- servizio di pronto intervento sociale.
Nel rispetto dei principi di proporzionalita', appropriatezza e
non eccedenza dell'intervento rispetto alle necessita' di sostegno
del nucleo familiare, rilevate in coerenza con la valutazione
multidimensionale e con le risorse disponibili, gia' nel precedente
Piano si e' ritenuto di fissare un target nei termini
dell'attivazione degli interventi e dei servizi sociali solo nei casi
di bisogno complesso e di un assessment che da' luogo all'attivazione
dell'equipe multidisciplinare. Quale obiettivo di servizio e' stato
stabilito che almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla
definizione del quadro di analisi approfondito, venga attivato come
sostegno nel progetto uno degli interventi o dei servizi sociali
sopra richiamati. Inoltre, e' stato identificato uno specifico target
di intervento, in relazione alle evidenze scientifiche che portano a
considerare i primi anni di vita - i primi mille giorni - una delle
fasi piu' delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici
fattori di rischio puo' avere effetti duraturi per il resto della
vita cosi' come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva
risultano avere la maggiore efficacia. In continuita' con il
precedente Piano, un obiettivo specifico e' quindi l'attivazione di
un percorso di sostegno alla genitorialita' ogni qual volta si
presenti una situazione di bisogno complesso come sopra definita e
nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille
giorni della sua vita.
Questi obiettivi sono confermati dal presente Piano. Per
sostenerli, alla luce delle difficolta' riscontrate in molti
territori nella possibilita' di attivare in numero adeguato le equipe
multiprofessionali necessarie, nonche' nella programmazione e
gestione dei servizi di supporto necessari, si suggerisce
l'opportunita' di dedicare le risorse del Fondo Poverta', cosi' come
per il Fondo nazionale politiche sociali e per le risorse derivanti
dai fondi europei, anche al potenziamento delle altre figure
professionali in ambito sociale necessarie ad assicurare la
valutazione multiprofessionale e l'attivazione dei sostegni
necessari. L'attivazione delle equipe multiprofessionali e dei
sostegni per le famiglie con bisogni complessi rappresentano dunque
una priorita' del presente Piano, nell'ottica del riconoscimento di
un diritto soggettivo alla presa in carico. In particolare, e'
necessario assicurare nei territori la presenza di professionalita' e
competenze in grado di garantire la progettazione, il management e
l'accompagnamento dei beneficiari con riferimento alle diverse
dimensioni del bisogno.
3.3.2.2 LEPS Pronto intervento sociale
Il Pronto intervento sociale, compreso fra i servizi attivabili
ai sensi dell'art. 7, co. 1, del D.Lgs. 147/2017 e gia' ricompreso,
ai sensi dell'art. 22, co. 4, della L. 328/2000 fra quelli che devono
essere attivati in tutti gli ambiti, viene individuato fra quelli da
qualificare formalmente, gia' nei primi anni di validita' della
corrente programmazione, come LEPS da garantire in ogni ATS, nei
termini descritti nella scheda tecnica riportata nella Sezione 3.7.1,
che definisce il servizio con riferimento ai suoi contenuti minimali
che devono essere assicurati in ogni ambito e alle modalita' del suo
espletamento.
Come gia' evidenziato nel precedente Piano poverta' 2018-2020, in
particolare con riferimento alle funzioni di segretariato sociale,
per alcuni dei servizi previsti dall'art. 7, co. 1 del D.Lgs.
147/2017, non e' possibile distinguere uno specifico dell'area
"poverta' nel servizio correntemente offerto a livello territoriale,
trattandosi di servizi tipicamente trasversali a tutta l'offerta di
servizi sociali. Inoltre, puo' non essere possibile distinguere il
servizio per tipologie di utenza dell'area poverta', ad esempio in
riferimento alla specifica previsione del ReI/Rdc.
E' il caso del Pronto intervento sociale servizio che puo' avere
riflessi trasversali a tutta l'offerta di servizi sociali e per il
quale, nella pratica corrente dei territori, non risulta generalmente
possibile distinguere uno specifico dell'area "poverta'", o del
Rei/Rdc. Conseguentemente, alla fornitura di tale servizio,
nell'ottica del suo riconoscimento come LEPS, concorreranno risorse a
valere sia sulla componente Rdc che sulla componente poverta' estrema
del Fondo Poverta', cui si aggiungeranno fino a 90 milioni su 3 anni
provenienti dalle risorse REACT EU confluite nel PON Inclusione e
finanziamenti aggiuntivi, per gli anni successivi, a valere sul POC
Inclusione e sulla nuova programmazione PON Inclusione 2021-2027
(cfr. Tabella 3.1 e Tabella 3.2 piu' avanti).
3.3.3 Servizi per la poverta' e la marginalita' estrema
Con riferimento alla grave marginalita' adulta e in particolare
alla condizione di senza dimora non esistono ancora dei LEPS definiti
dalla normativa nazionale. Attraverso il seguente Piano si intende
favorire l'effettiva esigibilita' dei diritti universali e
l'accessibilita' ai servizi generali da parte degli utenti in
condizioni di marginalita', con particolare riferimento alle persone
senza dimora, nell'ambito di una strategia complessiva di intervento
che prevede la definizione di LEPS anche in tale ambito di
intervento.
In continuita' con il precedente Piano, gli interventi finanziati
dovranno prendere a riferimento le "Linee di indirizzo per il
contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia". Le Linee di
indirizzo, sono state oggetto di accordo in sede di Conferenza
Unificata il 9 novembre 2015 e costituiscono il principale strumento
di riferimento per le Regioni e i Comuni nella costruzione e
implementazione a livello locale di sistemi di intervento sociale per
il contrasto alla poverta' estrema, anche valorizzando l'apporto
delle organizzazioni del volontariato e delle altre organizzazioni
del Terzo Settore; gli indirizzi condivisi riprendono gli intenti
della Legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi
sociali n. 328/2000, che include gli interventi di contrasto della
poverta' e il rafforzamento dei servizi di accompagnamento dei senza
dimora tra le componenti del sistema da rafforzare per promuovere
l'inclusione sociale dei cittadini (articolo 22, comma 2, lettera a).
L'intento e' quello di favorire l'implementazione di interventi
organici e strutturati in grado di assicurare prestazioni uniformi a
livello nazionale e di superare la logica emergenziale.
Le linee di indirizzo promuovono il superamento di approcci di
tipo emergenziale in favore di approcci maggiormente strutturati. In
quest'ultima tipologia rientrano i cosiddetti approcci housing led e
housing first, i quali assumono il rapido reinserimento in
un'abitazione come punto di partenza affinche' i senza dimora possano
avviare un percorso di inclusione sociale. Comune a tutti gli
approcci strutturati e punto di divergenza rispetto ai servizi
emergenziali, e' la cosiddetta pratica della "presa in carico":
partendo dal riconoscimento dello stato di bisogno del soggetto e dal
mandato istituzionale ad un operatore sociale, si declina un progetto
mirato a potenziare le capacita' della persona affinche' esca dalla
condizione di disagio e riprenda il controllo della propria vita e
l'autonomia.
Anche i servizi e gli interventi di bassa soglia o di riduzione
del danno possono essere concepiti in una logica non emergenziale,
all'interno di un sistema strutturato. Essi possono essere concepiti
all'interno di un sistema di servizi strategicamente orientati verso
il perseguimento del maggior grado di inclusione sociale possibile
per ciascuna persona in stato di bisogno, al fine di garantire
innanzitutto risposte primarie ai bisogni delle persone senza dimora
mediante servizi di pronta e prima accoglienza svolti in strada o in
strutture di facile accessibilita', in una dimensione di prossimita'
rispetto alla persona e che crei le condizioni per una successiva
presa in carico.
In tale ottica, il presente Piano accoglie con favore
l'iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio e del
Parlamento Europeo che il 21 giugno 2021 a Lisbona hanno avviato con
una dichiarazione comune la Piattaforma europea per il contrasto al
fenomeno dei senza dimora, impegnandosi ad operare in tal senso.
3.3.3.1 LEPS - Accessibilita' ai diritti esigibili: la residenza
Le persone senza dimora hanno i medesimi diritti, doveri e
potesta' di ogni altro cittadino; l'ordinamento italiano non prevede
diritti o interessi legittimi o doveri specifici per chi si trovi in
condizioni di homelessness. Come sottolineato nelle Linee guida, il
problema principale non e' quindi definire quali siano i diritti
delle persone senza dimora, ma comprendere se i diritti universali di
cui godono siano o meno per loro esigibili come lo sono per ogni
altro cittadino. Infatti, per le persone senza dimora, anche se
formalmente titolari di diritti, esistono alcune barriere specifiche,
legate alla loro condizione abitativa e di emarginazione, che
impediscono o possono impedire l'accesso ai diritti fondamentali
garantiti a ogni altro cittadino.
Particolarmente importante in tal senso e' il diritto alla
residenza, in quanto l'iscrizione anagrafica in un Comune italiano e'
porta di accesso imprescindibile per poter accedere ad ogni altro
diritto, servizio e prestazione pubblica sul territorio nazionale.
Tale precondizione e' normativamente pienamente esigibile.
L'ordinamento giuridico prevede una norma specifica per la
residenza anagrafica delle persone senza dimora, norma contenuta
all'art. 2, comma 3 della L. 1228 del 24 dicembre 1954, nota come
"legge anagrafica". Essa stabilisce che "la persona che non ha fissa
dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in
mancanza di questo nel Comune di nascita". L'elezione del domicilio,
nell'accezione ampia prevista dalla Cassazione, di fatto, e' elemento
sufficiente perche' una persona senza dimora possa ottenere dal
Comune nel quale cio' avviene, la residenza anagrafica.
Tuttavia, sono ancora molte le persone che non accedono a questo
diritto esigibile. Inoltre, la residenza "fittizia" puo' non essere
sufficiente a favorire l'accesso ad altri diritti, se non e'
accompagnata da un servizio che consenta l'effettiva reperibilita'
della persona. In vista della sua definizione normativa, viene dunque
individuato come LEPS quello di garantire in ogni Comune, alle
persone che lo eleggono a proprio domicilio, anche se prive di un
alloggio, servizi che permettano di rendere effettivo il diritto
all'iscrizione anagrafica, compreso il servizio di fermo posta
necessario a ricevere comunicazioni di tipo istituzionale. Tali
servizi, nei termini descritti nella scheda tecnica riportata nella
Sezione 3.7.2, che definisce il servizio con riferimento ai suoi
contenuti minimali che devono essere assicurati in ogni ambito e alle
modalita' del suo espletamento, verranno sostenuti con risorse del
Fondo Poverta' che potranno essere integrate con risorse provenienti
dal REACT EU.
3.3.3.2 Presa in carico e accompagnamento per l'accesso alle
prestazioni universali - Centri servizi per il contrasto alla
poverta'
Un secondo obiettivo e' quello di assicurare la presa in carico
delle persone in condizioni di marginalita', anche al fine di
favorire l'accesso integrato alla intera rete dei servizi. In
generale, vale a livello generale quanto riportato nelle Linee guida
circa la necessita "dell'attivazione coordinata di tutte le risorse
professionali e culturali, formali ed informali, esplicite e
implicite che, in un territorio, possono essere messe a disposizione
della persona in difficolta', a partire da una specifica relazione di
aiuto, al fine di ricostituire un legame sociale funzionante e
adeguato ad una sopravvivenza dignitosa".
L'attivita' di presa in carico costituisce un passaggio
fondamentale per le persone che si trovano in condizioni di
homelessness, ma piu' in generale per tutte le persone che
sperimentano condizioni di deprivazione materiale; in tali condizioni
deve essere il piu' possibile favorito l'accesso al complesso dei
servizi e delle prestazioni. Si pensi ad esempio alla iscrizione al
Sistema Sanitario Nazionale per usufruire dell'assistenza del Medico
di famiglia o alla compilazione dell'ISEE e presentazione della
domanda di accesso al Rdc. Con riferimento al Rdc, nella
interpretazione della norma e' stato chiarito che il requisito
relativo ai dieci anni di residenza, di cui gli ultimi due in modo
continuativo, debba essere inteso nei termini di residenza effettiva,
consentendo quindi anche alle persone che abbiano subito le
cancellazioni anagrafiche per irreperibilita' di accedere al
beneficio, qualora attraverso riscontri oggettivi possa essere
dimostrata la loro presenza nel territorio. Tuttavia, in assenza di
servizi che possano orientare e accompagnare nelle procedure di
richiesta, difficilmente le persone maggiormente in difficolta'
accederanno alla misura.
In tale contesto, una specifica linea di attivita', finanziata
con PNNR vede la costruzione nei territori di "centri servizi"
leggeri dedicati al contrasto della poverta' e della marginalita',
anche estrema, che costituiscano luoghi dove oltre alla presa in
carico sociale possano essere offerti altri tipi di servizio
(distribuzione beni, ambulatori sanitari, mensa, orientamento al
lavoro, servizi di fermo posta, ecc.), sia erogati direttamente dai
servizi pubblici che dalle organizzazioni del Terzo Settore, comprese
quelle di volontariato. La progettualita' prevede la creazione di
almeno un centro servizi in 250 ATS, prevedendo un finanziamento di
circa 1,1 milioni per centro, per un totale di circa 270 milioni di
euro. Dal punto di vista operativo, la scheda tecnica riportata nella
Sezione 3.7.3, definisce il servizio sia con riferimento ai suoi
contenuti minimali che devono essere assicurati in ogni
progettualita' che alle modalita' del suo espletamento. Al termine
del PNRR, che finanziera' soprattutto la componente di investimento
necessaria per la realizzazione dei progetti e fino a tre anni di
costi operativi, i costi operativi verranno posti a carico degli
altri fondi sociali nazionali ed europei.
3.3.3.3 Housing first
In continuita' con il Piano poverta' 2018-2020, sulla base del
modello gia' concordato in sede di Conferenza Unificata e delle Linee
guida, documenti cui si rimanda per le specifiche tecniche,
nell'ottica di programmazione del presente Piano si intende dare un
forte impulso alle attivita' volte ai progetti legati all'housing
first. A tal fine concorreranno sia le risorse previste nell'ambito
della componente del Fondo Poverta' destinata al contrasto della
poverta' estrema, che le risorse dello specifico progetto del PNRR
che prevede l'attivazione di nuove progettualita' basate sull'housing
first, per una spesa di circa 175 milioni nell'orizzonte
programmatorio del PNRR, volti all'attivazione di 250 interventi per
un valore unitario di oltre 700.000 euro, per la maggior parte
destinati agli investimenti necessari. Come nel caso precedente, una
volta finanziato il costo di investimento, i relativi costi
operativi, per il primo triennio coperti dal PNRR, verranno
successivamente posti a carico degli altri fondi sociali nazionali ed
europei. L'housing first non e' al momento prefigurabile come LEPS,
ma la progettualita' del PNRR ne potra' prefigurare uno che affronti
il tema, laddove condiviso.
3.3.3.4 Interventi di sostegno materiale
Fra gli interventi di contrasto alla poverta' e alla marginalita'
si ritiene di indicare quello volto al sostegno materiale delle
persone e delle famiglie in condizioni di bisogno fra quelli
individuati come prioritari, per quanto non esplicitamente finanziato
con quote specifiche del Fondo poverta'.
In effetti, si fa riferimento ai servizi di supporto in risposta
ai bisogni primari (distribuzione viveri; distribuzione indumenti;
distribuzione farmaci; docce e igiene personale; mense; unita' di
strada che svolgono attivita' di ricerca e contatto con le persone
che necessitano di aiuto; contributi economici una tantum), attivita'
che durante la crisi associata al Covid-19 hanno mostrato ancor di
piu' la loro importanza.
In tal senso si conferma anche nella nuova programmazione FSE+
che portera' alla definizione del nuovo PON Inclusione 2021-2027 la
scelta, gia' effettuata della programmazione 2014-2020 con il
programma FEAD, di destinare importanti risorse alla distribuzione
attraverso la capillare rete costituitasi attorno a detto programma,
e con l'attivo coinvolgimento degli Enti locali. Al programma FEAD
sono destinate risorse aggiuntive per 190 milioni provenienti
dall'iniziativa europea REACT- EU, mentre il programma sara'
pienamente integrato, con importanti risorse, all'interno della
programmazione del nuovo PON Inclusione 2021-2027, che assorbira' il
FEAD.
3.3.3.5 Altri interventi e servizi dedicati alla marginalita'
estrema
La meta' delle risorse del Fondo poverta' riservate alla
marginalita' estrema sono dedicate alla programmazione di interventi
e servizi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e
senza dimora individuati dai territori sulla base delle esigenze
rilevate, con riferimento al generale obiettivo di disporre di
sistemi strutturati di intervento sociale per il contrasto alla
poverta' estrema, in attuazione delle "Linee di indirizzo per il
contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di
accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015.
3.3.4 Sostegno ai neomaggiorenni in uscita da un percorso di
presa in carico a seguito di allontanamento dalla famiglia di origine
Pur senza essere materia soggetta a una discrezionalita'
nell'ambito della definizione dell'utilizzo della quota servizi del
Fondo poverta', si ricorda che l'articolo 1, comma 335, della L.
178/2020, riserva 5 milioni del fondo poverta' al fine di dare
continuita' alla sperimentazione di interventi in favore di coloro
che, al compimento della maggiore eta', vivano fuori dalla famiglia
di origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria,
cosiddetti careleavers, volti a prevenire condizioni di poverta' e
permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia,
avviata ai sensi dell'art. 1, co. 250, della L. 205 del 2017. Per il
dettaglio delle relative azioni rivolte ai care leavers si rinvia
all'apposita sezione nell'ambito del Capitolo 2 (Piano sociale
nazionale).
3.4 Una programmazione integrata
Il Fondo poverta' costituisce solo una delle fonti di
finanziamento degli interventi di lotta alla poverta' sul territorio.
Altre risorse e altri programmi ne integreranno, sull'orizzonte di
programmazione le disponibilita'. In particolare, come gia' nella
precedente programmazione, concorreranno agli obiettivi le risorse
del PON Inclusione 2014-2020, del FEAD e del nuovo PON Inclusione
2021-2027 inserito nel nuovo FSE+ che ricomprende anche il programma
FEAD. Risorse significative arriveranno anche dall'iniziativa
REACT-EU le cui risorse confluiscono nell'attuale programmazione FEAD
e PON Inclusione, per un ammontare pari rispettivamente a 190 e 90
milioni di euro. Infine, all'interno del PNRR e' previsto un
investimento per 450 milioni destinato a finanziare 250 progetti di
housing first e 250 centri servizi per il contrasto alla poverta'.
Ulteriori risorse potranno derivare anche dall'avvio, deliberato nel
mese di giugno 2021, a livello nazionale del programma operativo
complementare al PON Inclusione, denominato POC Inclusione, nel quale
confluiranno le risorse derivanti dalla riduzione dei tassi di
cofinanziamento nazionale dei programmi europei.
La Tabella 3.1 riassume, per ciascuna delle aree prioritarie di
intervento individuate nella sezione precedente le diverse fonti di
finanziamento individuate.
Nell'ambito delle azioni collegate alla componente Rdc del Fondo
poverta', al rafforzamento del servizio sociale professionale
mediante assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali
concorre, oltre che il Fondo Poverta' stesso, il Fondo di
solidarieta' comunale. Al Pronto intervento sociale, concorrono
risorse del Fondo Poverta', sia nella componente Rdc che nella
componente poverta' estrema, insieme alle risorse di REACT-EU e, al
termine del triennio, del nuovo PON Inclusione. La rimanente parte
della componente Rdc del Fondo poverta' concorre al perseguimento del
LEPS relativo alla presa in carico associata alla definizione del
Patto per l'inclusione sociale del Rdc, insieme a risorse del vecchio
e nuovo PON Inclusione.
In ambito di poverta' estrema, per i progetti di housing first si
affianchera' ad un contenuto finanziamento a valere sul Fondo
poverta' il ben piu' consistente finanziamento a valere sul
richiamato progetto PNRR, che, come detto, finanziera' anche i centri
servizi per il contrasto alla poverta'. Per ambedue le iniziative,
laddove il PNRR permettera' di finanziare l'investimento e gli
associati servizi per un triennio, il finanziamento dei relativi
servizi successivamente passera' a carico del PON Inclusione e dei
Fondi nazionali. I fondi REACT EU saranno destinati, insieme ad una
limitata componente di Fondo poverta', al finanziamento del Pronto
intervento sociale e, residualmente, dei servizi di posta e per la
residenza virtuale. Per l'attivita' di sostegno alimentare e
deprivazione materiale e' previsto il finanziamento sul FEAD e, nella
nuova programmazione 2021-2027, sul nuovo PON Inclusione.
Infine, per quanto riguarda i careleavers, si conferma il
finanziamento a valere sul Fondo poverta', ferma restando,
naturalmente, la possibilita' di integrare le risorse individuate,
sia in seguito ad interventi normativi sia in seguito a stanziamenti
stabiliti a livello territoriale.
Tabella 3.1 - Utilizzi del fondo poverta' e altri finanziamenti
2021-2023 e prospettive successive
Parte di provvedimento in formato grafico
3.5 Gli ambiti di utilizzo del Fondo poverta'
A seguito dell'introduzione del Rdc, con la Legge di bilancio per
il 2019 viene istituito un apposito fondo per il finanziamento della
prestazione monetaria. Conseguentemente, il Fondo poverta' viene
ridotto e finalizzato al solo finanziamento degli interventi previsti
dal Piano nazionale per il contrasto alla poverta' e, in particolare,
l'accompagnamento e il rafforzamento dei servizi e degli interventi
attivati nei Patti per l'inclusione sociale sottoscritti dai
beneficiari del Rdc, che acquisiscono la natura di LEPS, nei limiti
delle risorse disponibili. A tale utilizzo, la norma (art. 7 del
D.Lgs. 147/2017), come richiamato, associa due ulteriori componenti,
di importo minore, la prima destinata ai servizi per la poverta'
estrema e la seconda a finanziarie la presa in carico dei cosiddetti
care leavers. Inoltre, ai sensi della Legge di bilancio 2021, a
decorrere dal 2021 fino a 180 milioni annui sono destinati al
finanziamento degli incentivi destinati agli ATS per l'assunzione a
tempo indeterminato di assistenti sociali; l'esatto ammontare delle
risorse destinate al finanziamento di tali incentivi sono determinate
annualmente con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali entro il 30 giugno: in tale decreto il Ministro individua le
risorse "prenotate" per l'anno in corso e quelle "liquidabili"
relative all'anno precedente, corrispondenti al numero di assistenti
sociali a tempo indeterminato in servizio presso gli ATS e i comuni
che ne fanno parte annunciato ed effettivamente realizzato nel corso
dell'anno. Il DM 144 del 25.6.2021 a firma del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali Orlando ha fissato le risorse prenotabili per
il 2021 in euro 66.905.066, mentre per gli anni successivi la quota
massima di 180 milioni deve essere considerata.
Le risorse complessivamente afferenti al Fondo Poverta' nel
triennio 2021-2023 sono pari 622 milioni di euro per ciascun anno,
dei quali 3 sono attualmente indisponibili, perche' accantonati dal
Ministero dell'economia a copertura di un'iniziativa legislativa che
mira all'estensione delle tutele ai caregiver.
La Tabella 3.2 riassume gli impieghi del Fondo poverta'
nell'orizzonte triennale di programmazione conseguenti al presente
Piano.
Il Decreto di riparto del Fondo poverta' determinera' i criteri
di allocazione fra gli ATS delle relative risorse, anche con
riferimento:
- alla previsione di cui all'art. 7 co. 9 del D.Lgs. 147/2017 che
la quota destinata alla poverta' estrema sia distribuita anche
con riferimento alla distribuzione territoriale dei senza
dimora;
- alla previsione, contenuta nel citato Decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali del 25.6.2021, ai fini di
sostenere gli ambiti sociali che non riescono gia' nel 2021 ad
accedere all'incentivo, di proporre, in sede di riparto del
Fondo poverta' 2021, al concertante Ministro dell'economia e
delle finanze, alle Regioni e ai Comuni di considerare quale
autonomo criterio di riparto il riconoscimento a ciascun ATS di
una somma pari nel 2021 al 50% della differenza fra la somma
massima attribuibile a ciascun ambito ai fini dell'incentivo e
la somma prenotata sulla base delle comunicazioni degli stessi
ATS e di proporre che tale percentuale si riduca al 35% nel
2022, al 20% nel 2023, azzerandosi negli anni successivi.
Tabella 3.2 - Utilizzo del fondo poverta' 2021-2023
Parte di provvedimento in formato grafico
3.6 Flussi informativi, rendicontazione e indicatori
Al fine di agevolare la programmazione delle risorse con
modalita' omogenee, in coerenza con il Piano e nel rispetto delle
funzioni normativamente attribuite alle regioni, nell'ambito del
decreto di riparto e' definito lo schema dell'atto di programmazione
regionale.
Con riferimento al sistema di rendicontazione delle quote del
Fondo poverta', e' attiva da tempo la piattaforma Multifondo, il
sistema informativo della Direzione generale per la lotta alla
poverta' e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, volto alla gestione delle risorse destinate
al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto
alla poverta'.
Il Multifondo e' un sistema user-centered realizzato con lo scopo
di assicurare una gestione unitaria dei diversi fondi sociali
all'interno di una medesima soluzione informatica e garantire la
piena digitalizzazione dei processi di gestione, monitoraggio,
rendicontazione e controllo dei Fondi. Attualmente, i programmi
coinvolti sono il PON Inclusione, PO I FEAD, il progetto Su.Pr.Eme.
Italia e il Fondo poverta'.
In merito al Fondo poverta', la piattaforma Multifondo coinvolge
il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
circa 600 Ambiti territoriali, 19 Regioni e 8 Citta' metropolitane e
comprende le funzionalita' inerenti ai seguenti moduli:
programmazione e attivazione, rendicontazione e verifiche e controlli
delle risorse della Quota servizi, della Quota poverta' estrema e
della Quota care leavers.
I benefici derivanti dall'implementazione del nuovo sistema sono:
la gestione integrata dei dati, l'accesso alle informazioni in
modalita' sicura, l'armonizzazione delle attivita' svolte dai vari
attori partecipanti, la possibilita' di gestire la rendicontazione in
maniera strutturata, di visionare le informazioni in tempo reale, e
la semplificazione delle attivita' di monitoraggio.
Il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
per le tre quote del Fondo poverta', e' abilitato ai seguenti moduli:
- Programmazione delle risorse: funzionalita' mediante la quale
l'utente puo' procedere con la creazione e il caricamento a
sistema del piano nazionale di riparto delle risorse del Fondo
per ciascuna annualita';
- Verifiche e controlli: funzionalita' mediante la quale l'utente
puo' procedere alle verifiche sulle Dichiarazioni di spesa e
sulla documentazione giustificativa caricate dagli Ambiti
Territoriali, approvando, rifiutando o richiedendo integrazioni
sulle spese inviate.
Le Regioni, per le tre quote del Fondo poverta', sono abilitate ai
seguenti moduli:
- Programmazione delle risorse: in base alla Quota del Fondo
considerata, la funzionalita' permette all'utente di gestire
adempimenti differenti.
- Quota Servizi: la funzionalita' permette all'utente di procedere
con l'approvazione o richiesta di modifica degli indicatori
(quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari
beneficiari del ReI o del Rdc sulla base del dato, comunicato
dall'INPS, aggiornato al mese di agosto 2020, cui e' attribuito
un peso del 60% e quota di popolazione regionale residente sul
totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat
aggiornati al 1° gennaio 2020, cui e' attribuito un peso del
40%) previsti dal Decreto di riparto impiegati per la
distribuzione delle risorse al complesso degli ambiti
territoriali. Nel caso di modifica e' consentito inserire un
indicatore regionale ridefinendo opportunatamente il peso degli
indicatori nazionali, che non puo' comunque per ciascun
indicatore singolarmente preso essere inferiore al 40%;
• Poverta' estrema: la funzionalita' permette all'utente di
inserire a sistema il riparto delle risorse agli Ambiti
territoriali che rispettino i requisiti individuati dall'art.
5 del Decreto interministeriale del 18 maggio 2018,
richiamato dai successivi decreti di riparto del Fondo;
• Care Leavers: la funzionalita' permette all'utente di
inserire a sistema il riparto delle risorse agli Ambiti
interessati dalla sperimentazione e caricare la
programmazione a livello regionale sulle tre azioni previste
(n. di Care Leavers, n. di borse per l'autonomia, n. di tutor
coinvolti).
- Verifiche e Controlli: Funzionalita' mediante la quale l'utente
puo' monitorare lo stato di avanzamento della spesa
rendicontata dai propri Ambiti territoriali.
- Gli Ambiti territoriali, per le tre quote del Fondo poverta',
sono abilitati ai seguenti moduli:
- Programmazione e attivazione delle risorse: funzionalita'
mediante la quale l'utente puo' procedere con l'inserimento
delle risorse assegnate all'Ambito distribuendole sugli
obiettivi stabiliti dal Piano nazionale per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta' per ciascuna
annualita' del Fondo;
- Rendicontazione: funzionalita' mediante la quale l'utente puo'
procedere con la creazione delle Dichiarazioni di spesa (DdS),
il caricamento delle spese e di tutta la documentazione
giustificativa a supporto della rendicontazione delle risorse
prevista dalle Linee Guida del Fondo poverta'.
- Le Citta' metropolitane, per la Quota poverta' estrema, sono
abilitate ai seguenti moduli:
- Programmazione e Attivazione delle risorse: funzionalita'
mediante la quale l'utente puo' procedere con il caricamento
della programmazione della Citta' metropolitana, se delegata
dalla Regione, e l'inserimento del riparto delle risorse
assegnate alla Citta' sugli obiettivi stabiliti dal Piano
nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla poverta' per ciascuna annualita' della Quota;
- Rendicontazione: funzionalita' mediante la quale l'utente puo'
procedere con la creazione delle Dichiarazioni di spesa (DdS),
il caricamento delle spese e di tutta la documentazione
giustificativa a supporto della rendicontazione delle risorse
prevista dalle Linee Guida del Fondo poverta'.
In fase di controllo la raccolta di informazioni verra' integrata
per adeguarla alle esigenze di programmazione e rendicontazione
delle risorse che scaturisce dal presente piano, con
particolare riferimento alla verifica delle azioni individuate
in questa sede volte al perseguimento o alla prefigurazione di
LEPS.
3.7 Allegato: Schede tecniche
3.7.1 Scheda LEPS Pronto intervento sociale Denominazione del
servizio:
Pronto intervento sociale.
Descrizione sintetica del servizio:
Il servizio si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali,
circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono
repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili,
in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui e'
necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo
qualificato, con un servizio specificatamente dedicato.
Il pronto intervento sociale viene assicurato 24h/24 per 365
giorni l'anno. In relazione alle caratteristiche territoriali e di
organizzazione dei servizi, puo' essere attivato come uno specifico
servizio attivato negli orari e giorni di chiusura dei servizi
territoriali oppure come intervento specialistico sempre attivo. Nel
primo caso il pronto intervento sociale viene assicurato direttamente
dai servizi territoriali negli orari di apertura.
Il pronto intervento sociale si rapporta con gli altri servizi
sociali ai fini della presa in carico, laddove necessaria.
Obiettivi:
- garantire una risposta tempestiva alle persone che versano in
una situazione di particolare gravita' ed emergenza per quello
che concerne problematiche a rilevanza sociale anche durante
gli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali, 24h/24
e 365 all'anno;
- realizzare una prima lettura del bisogno rilevato nella
situazione di emergenza ed attivare gli interventi
indifferibili ed urgenti;
- inviare/segnalare ai servizi competenti per l'eventuale presa
in carico;
- promuovere una logica preventiva svolgendo un'azione di impulso
alla costruzione e lettura attenta e partecipata di mappe di
vulnerabilita' sociale di un determinato territorio, nonche'
alla raccolta di dati sul bisogno sociale anche in funzione di
azioni di analisi organizzativa dei servizi e delle risorse;
- promuovere protocolli con le FF.OO., il servizio sanitario e il
privato sociale per garantire da parte del territorio strumenti
di analisi per il riconoscimento delle situazioni di emergenza,
risorse e servizi per garantire gli interventi (ad esempio la
pronta accoglienza di minori e minori stranieri non
accompagnati e' condizionata alle convenzioni con strutture di
questo tipo nel territorio).
Target di utenza:
Il Servizio di pronto intervento sociale di norma svolge la
propria funzione rispetto ad una pluralita' di target (minori,
vittime di violenza, vittime di tratta, persone non autosufficienti,
adulti in difficolta', ecc.). Nell'ambito di questi, deve sempre
essere garantita, con modalita' organizzative definite a livello
territoriale, la risposta in emergenza anche ai seguenti bisogni:
- situazioni di grave poverta'/poverta' estrema che costituiscano
grave rischio per la tutela e l'incolumita' psico-fisica della
persona;
- situazioni di abbandono o grave emarginazione con rischio per
l'incolumita' della persona e/o di grave rischio per la salute
socio-relazionale, in assenza di reti familiari e sociali.
Funzioni svolte/interventi e servizi erogati
Attivita' core:
A seguito della segnalazione, il servizio effettua una prima
valutazione professionale e fornisce assistenza immediata, necessaria
e appropriata alla persona, documentando ogni azione svolta e
predisponendo un progetto d'aiuto urgente, che deve essere tracciato
nel sistema informativo sociale in uso nel territorio. Sulla base
della tipologia di bisogno rilevato e dell'esito del pronto
intervento, il servizio segnala la situazione e trasmette la
documentazione relativa agli interventi svolti in regime di emergenza
e urgenza al servizio sociale competente, e/o ad altri servizi, nel
primo momento utile per garantire la continuita' della presa in
carico.
L'intervento deve quindi garantire le seguenti funzioni:
- il ricevimento delle segnalazioni nelle modalita' concordate a
livello territoriale (direttamente dalle persone in condizioni
di bisogno, da altri cittadini, dai servizi pubblici e privati
che hanno sottoscritto uno specifico accordo, ecc.)
- risposta urgente ai bisogni di accoglienza per periodi brevi in
attesa dell'accesso ai servizi;
- attivazione di attivita' di aggancio, ascolto e lettura del
bisogno attraverso: operatori del servizio, intervento delle
Unita' di strada (UDS);
- prima valutazione del bisogno, documentazione dell'intervento e
segnalazione ai servizi.
Modalita' di accesso:
In relazione ai bisogni ed alle caratteristiche territoriali il
servizio potra' essere ad accesso pubblico (numero verde, mail, ecc.)
oppure attivabile dai servizi pubblici e privati sulla base di
accordi e modalita' operative individuati a livello territoriale.
Integrazione con altri servizi:
Il servizio per sua natura opera in maniera integrata con tutti i
servizi territoriali ed in particolare:
- Servizi sociali;
- Servizi sanitari (ospedali, CSM, SERT);
- Forze dell'ordine;
- Enti del Terzo settore (strutture di accoglienza, ecc.);
- Centri Antiviolenza.
Indicazioni sulle modalita' attuative:
Costituzione di una Centrale operativa del servizio dedicato e
specifico per il pronto intervento sociale, attiva 24h/24 365
gg/anno.
Essa interviene gestendo telefonicamente la situazione di urgenza
preoccupandosi di attivare, qualora la chiamata lo richieda, una
valutazione professionale immediata, che in relazione
all'organizzazione del Servizio, puo' essere svolta dall'Assistente
Sociale reperibile che si reca presso il luogo in cui si e'
verificata l'emergenza (uffici delle Forze dell'Ordine del
territorio, Ospedale, ecc.) oppure altre figure individuate (UDS,
ecc.).
Tale nucleo professionale svolge un'istruttoria tecnica
qualificata e, ove necessario, provvede all'immediata protezione
della persona in stato di bisogno, redigendo un documento di sintesi
dell'intervento effettuato da inviare ai servizi competenti.
In relazione alla dimensione territoriale e ai modelli
organizzativi adottati, la copertura h24 del servizio puo' avvenire
attraverso un servizio dedicato che si attiva negli orari e giorni di
chiusura dei servizi territoriali, oppure come intervento
specialistico sempre attivo. Nel primo caso, nei relativi orari di
apertura i servizi territoriali svolgono anche la funzione di pronto
intervento sociale.
Livelli essenziali della prestazione:
Compreso fra i servizi attivabili ai sensi dell'art. 7, co. 1,
del D.Lgs. 147/2017 e gia' ricompreso, ai sensi dell'art. 22, co. 4,
della L. 328/2000 fra quelli che devono essere attivati in tutti gli
ambiti.
In ogni territorio deve essere garantito un servizio di pronto
intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e
familiari.
Livelli di servizio:
Costituzione di una Centrale operativa del servizio dedicato e
specifico per il pronto intervento sociale, attiva 24h/24 365
gg/anno, che garantisca:
- l'attivazione in emergenza di risposte ai bisogni indifferibili
e urgenti, anche attraverso la fornitura di beni di prima
necessita' e l'inserimento per periodi brevi in posti di
accoglienza dedicati, in attesa dell'accesso ai servizi;
- l'attivazione di attivita' di aggancio, ascolto e lettura del
bisogno attraverso operatori del servizio e/o intervento delle
UDS;
- una priva valutazione del bisogno, documentazione
dell'intervento e segnalazione ai servizi.
Gli specifici interventi in emergenza attivabili a favore delle
persone senza dimora o in situazione di grave marginalita' devono
essere disponibili almeno nei comuni con piu' di 50.000 abitanti (e
nei capoluoghi di provincia).
Risorse:
Il rafforzamento dei servizi di pronto intervento sociale e'
finanziato con 22,5 milioni annui dalla Quota servizi del fondo
poverta', di cui 2,5 a valere sulla componente relativa agli
interventi e servizi in favore di persone in poverta' estrema e senza
dimora, e con 90 milioni complessivi dal fondo React EU (insieme con
i servizi per la residenza fittizia), riconoscibili sull'arco
temporale 2020-2023. Ulteriori risorse verranno rese disponibili a
valere sulla programmazione 2021-2027 del PON Inclusione e del POC
Inclusione.
3.7.2 Scheda LEPS Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta
Denominazione del servizio:
Servizi per sostenere l'accesso alla residenza anagrafica dei
cittadini senza dimora e la reperibilita'
Descrizione sintetica del servizio:
Servizio di supporto ed accompagnamento all'iscrizione anagrafica
per le persone senza dimora a titolarita' dell'Amministrazione
comunale, eventualmente gestito con il coinvolgimento nei termini di
legge di enti e associazioni territoriali. Servizio di fermo posta.
Obiettivi:
Il servizio ha come finalita' quello di rendere pienamente
fruibile alle persone senza dimora presenti sul territorio del Comune
il diritto all'iscrizione anagrafica, da cui normativamente discende
la possibilita' di fruire di servizi essenziali connessi ad ulteriori
diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali, ad esempio,
l'accesso ai servizi socio-assistenziali e sanitari. Attraverso
l'accesso al servizio di fermo posta si intende assicurare la
reperibilita' della persona, con particolare riferimento all'accesso
alle comunicazioni istituzionali, legate all'esercizio della
cittadinanza.
Target di utenza:
Persone senza dimora, aventi i requisiti previsti dalla L.
1228/1954 art. 2 e dal DPR 223/1989, stabilmente presenti sul
territorio del Comune, per i quali sia accertabile la sussistenza di
un domicilio ovvero sia documentabile l'esistenza di una relazione
continuativa con il territorio in termini di interessi, relazioni e
affetti, che esprimano la volonta' e l'intenzione di permanere nel
Comune(4).
----------
(4) I merito al diritto di residenza la pronuncia piu' significativa
ed esaustiva afferma che "la residenza di una persona e' determinata
dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioe'
dall'elemento oggettivo della permanenza in tale luogo e
dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente,
rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali
relazioni sociali". (Sentenza Cassazione Civile, 14 marzo 1986 n.
1738)
Funzioni svolte/interventi e servizi erogati
Attivita' core
Accompagnamento, laddove richiesto o necessario, delle persone
senza dimora nell'istruttoria per la richiesta di residenza che
verra' poi rilasciata dagli Uffici dell'Anagrafe: raccolta delle
posizioni anagrafiche delle persone senza dimora, coadiuvando gli
interessati nella compilazione della richiesta di residenza e nel
reperimento e presentazione dei documenti necessari. In particolare,
supporto nella raccolta della documentazione che attesti l'esistenza
di una relazione continuativa con il territorio (ad esempio
attraverso una relazione di presentazione da parte di un Ente del
Terzo Settore o da parte dei Servizi Sociali Professionali
Territoriali dell'Amministrazione o di altri servizi socio
assistenziali territoriali o sanitari di base e/o specialistici, che
hanno in carico il percorso individuale del beneficiario della
prestazione, che documenti l'esistenza di una relazione continuativa
con il territorio in termini di interessi, relazioni e affetti);
collaborazione con i servizi competenti per la verifica delle
posizioni anagrafiche (permanenza della persona nella sua "dimora
abituale"), anche ai fini delle cancellazioni.
Servizio fermo posta/casella di posta elettronica: attivazione di
un servizio di raccolta/ricezione, conservazione e gestione della
posta del soggetto interessato; supporto per l'attivazione e
l'accesso a una casella di posta personale e al riconoscimento della
identita' digitale attraverso il sistema pubblico di identita'
digitale (SPID) per l'accesso ai servizi online della pubblica
amministrazione italiana e dei privati aderenti.
Attivita' accessorie
Eventuale svolgimento di attivita' di orientamento ai servizi
socio-assistenziali e sanitari e di accompagnamento/supporto
giuridico/legale, in raccordo con altri servizi presenti sul
territorio: centro servizi per senza dimora/segretariato
sociale/pronto intervento sociale/unita' di strada.
Modalita' di accesso: accesso libero/su prenotazione
Professionalita' necessarie:
Operatori sociali (ad esempio, educatore professionale, tecnico
dell'inserimento dell'integrazione sociale, assistenti sociali) e
funzionari giuridico/amministrativi.
Integrazione con altri servizi:
Rafforzamento del lavoro in rete con altri soggetti pubblici e
del privato sociale. In particolare: lavoro integrato con gli uffici
dell'anagrafe comunale cui spetta la definizione della residenza
anagrafica; collaborazione con Enti del Terzo settore o con servizi
pubblici territoriali che hanno in carico il percorso individuale del
beneficiario (Servizio sociale professionale; servizi
socioassistenziali, sanitari di base e/o specialistici), per
l'indirizzamento al servizio e per la documentazione dell'esistenza
di una relazione continuativa con il territorio; collaborazione con
enti del Terzo settore, unita' di strada, pronto intervento sociale
per intercettare i cittadini senza dimora che non sono gia' stati
agganciati dagli organismi del terzo settore o dai servizi
istituzionali; collaborazione con il segretariato sociale, il
servizio sociale professionale e i centri servizi per senza dimora
per le attivita' di orientamento ai servizi; collaborazione tra i
Comuni che, in fasi diverse, hanno preso in carico la singola persona
senza dimora.
Indicazioni sulle modalita' attuative
Definizione di indirizzi dedicati o fittizi per l'attribuzione
della residenza; nel caso di grandi centri urbani, in numero
sufficiente a coprire le diverse aree della citta'.
In relazione alle caratteristiche territoriali garantire
l'attivazione della funzione di supporto ed accompagnamento
all'iscrizione anagrafica in luoghi pubblici dedicati ben
identificabili, che operino ad accesso libero e su appuntamento (ad
es sportelli), oppure attraverso altre modalita' individuate a
livello territoriale.
Attivazione di canali di comunicazione con il pubblico e gli
altri enti coinvolti ad esempio attraverso l'URP on line, la gestione
di un indirizzo di posta elettronica dedicato, sia per rispondere a
richieste dei cittadini, sia per tenere relazioni con gli uffici
dell'Anagrafe competenti ed altri servizi istituzionali
dell'Amministrazione Comunale.
Livelli essenziali della prestazione:
Garantire in ogni Comune, alle persone che lo eleggono a proprio
domicilio - anche se prive di un alloggio, laddove richiesto e
necessario, l'accompagnamento all'iscrizione anagrafica e il servizio
di fermo posta necessario a ricevere comunicazioni, con particolare
riferimento a quelle di tipo istituzionale. Le persone senza fissa
dimora hanno diritto all'iscrizione anagrafica come previsto e
definito dalla L. 1228/1954 art. 2, del D.P.R. 223/1989.
Livelli di servizio:
Individuazione nell'ufficio anagrafico di ogni Comune di
specifici referenti per il riconoscimento della residenza alle
persone senza dimora. Attivazione in ogni Comune di una procedura per
la richiesta della residenza anagrafica da parte delle persone senza
dimora.
Disponibilita' del servizio di supporto ed accompagnamento
all'iscrizione anagrafica e del servizio fermo posta in ogni ambito
territoriale, eventualmente attraverso sportelli dedicati e il
collegamento con i servizi territoriali, per garantire ove possibile
la prossimita' del servizio.
Risorse:
Il servizio per l'Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta
e' finanziato con 2,5 milioni annui dalla Quota servizi del fondo
poverta', a valere sulla componente relativa agli interventi e
servizi in favore di persone in poverta' estrema e senza dimora, e
con 90 milioni complessivi dal fondo React EU (insieme con i servizi
di Pronto intervento sociale), riconoscibili sull'arco temporale
2020-2023. Ulteriori risorse verranno rese disponibili a valere sulla
programmazione 2021-2027 del PON Inclusione e del POC Inclusione.
3.7.3 Scheda intervento Centro servizi per il contrasto alla
poverta'
Denominazione dell'intervento: Centro servizi per il contrasto
alla poverta'
Descrizione sintetica del servizio:
Centro servizi "leggero" per la presa in carico integrata e
l'offerta di un percorso partecipato di accompagnamento funzionale
allo stato di salute, economico, familiare e lavorativo della persona
e delle famiglie che si trovino o rischino di trovarsi in condizioni
di grave deprivazione.
Il Centro servizi offre attivita' di presidio sociale e sanitario
e di accompagnamento per persone in condizione di deprivazione
materiale, di marginalita' anche estrema e senza dimora volte a
facilitare l'accesso alla intera rete dei servizi, l'orientamento e
la presa in carico, al tempo stesso offrendo alcuni servizi
essenziali a bassa soglia (ad esempio servizi di ristorazione,
distribuzione di beni essenziali, servizi per l'igiene personale,
biblioteca, una limitata accoglienza notturna, screening e prima
assistenza sanitaria, mediazione culturale, counseling, orientamento
al lavoro, consulenza amministrativa e legale, anche ai fini
dell'accesso alle prestazioni riconosciute, banca del tempo).
Nel Centro servizi dovra' essere collocato il servizio di
accompagnamento per la residenza virtuale e il fermo posta, qualora
non gli sia data una maggiore diffusione e prossimita' attraverso
altri servizi presenti sul territorio. Con riferimento alle persone
senza dimora o in condizioni di marginalita' estrema, il centro
servizi svolge, integrandole con altri interventi, alcune funzioni
proprie del welfare di accesso (segretariato, porta unica di accesso,
sportello sociale), attraverso servizi maggiormente specializzati per
offrire a questa utenza la presa in carico multiprofessionale,
consulenze specialistiche, accesso all'assistenza socio-sanitaria e
una prima risposta ad alcuni bisogni primari. A seconda della
dimensione territoriale e delle modalita' organizzative il centro
servizi puo' operare in modo integrato con i punti unici di accesso o
farne parte integrante.
Obiettivi:
Il Centro servizi si inserisce nel contesto degli interventi e
dei servizi finalizzati alla riduzione della marginalita' e
all'inclusione sociale a favore delle persone adulte/famiglie e ha
l'obiettivo di creare un punto unitario di accoglienza, accesso e
fornitura di servizi, ben riconoscibile a livello territoriale dalle
persone in condizioni di bisogno. Il centro servizi non deve essere
di dimensioni eccessive o ghettizzante, bensi' costituire un punto di
riferimento per le persone in condizioni di bisogno, eventualmente
localizzato fisicamente in luogo dove sono offerti anche altri
servizi pubblici/degli ETS a disposizione di tutta la cittadinanza.
E' opportuno che il centro servizi preveda spazi a disposizione,
eventualmente a rotazione, delle associazioni di volontariato di modo
che esse possano svolgere anche in tali sedi le proprie attivita' di
sostegno quali ad esempio la distribuzione di beni o la consulenza
legale o attivita' di prima assistenza sanitaria.
Da questo punto di vista e' particolarmente importante che i
centri servizi per il contrasto alla poverta' vengano progettati e
gestiti con la partecipazione attiva delle organizzazioni del Terzo
settore ed integrate pienamente nel contesto territoriale.
Target di utenza:
Persone in condizione di poverta' o a rischio di diventarlo,
comprese quelle in condizioni di marginalita' estrema e senza dimora.
Funzioni svolte/interventi e servizi erogati
Attivita' core:
Front office. Ascolto, filtro, accoglienza: accoglienza allo
sportello del servizio da parte di un educatore per le attivita' di
ascolto necessarie a far emergere i bisogni e la richiesta di aiuto.
Assessment ed orientamento (Sportello). Valutazione dei bisogni e
delle risorse della persona, al fine di definire le attivita' di
accompagnamento attraverso un percorso multidimensionale, che
necessita cioe' di uno sguardo unitario ma con ottiche provenienti da
piu' punti di vista professionali (educatore, assistente sociale,
medico, psicologo). Attivita' di segretariato e orientamento per
l'accesso a servizi, programmi e prestazioni (anche, ove disponibile,
attraverso lo Sportello "Inps per tutti").
Presa in carico e case management/indirizzamento al servizio
sociale professionale o ai servizi specialistici:
- Presa in carico e case management nella prima fase del
percorso/intervento, attraverso una stretta collaborazione tra
educatori, come figure di primo contatto e front office, e
assistenti sociali come figure che intessono un lavoro di
costruzione e di ricomposizione della rete dei servizi, in un
lavoro d'equipe integrato (operatori con competenze educative,
sociali, legali, sanitarie, psicologiche, transculturali). La
composizione dell'equipe multidisciplinari variera' in
relazione ai bisogni rilevati.
- Attivita' di affiancamento ed accompagnamento flessibile, da
parte degli educatori, delle persone prese in carico dentro e
fuori dal Centro servizi, lavorando anche sul territorio e
nella dimensione della comunita' locale e delle reti di
prossimita' e svolgendo cosi' un ruolo di armonizzazione e
sostegno dell'attivita' svolta dall'assistente sociale. In
questo contesto, nell'ambito delle attivita' di accompagnamento
definite con le persone, potranno essere erogati, oltre ai
servizi, beni materiali funzionali al percosso intrapreso.
Consulenza amministrativa e legale:
- Attivita' di consulenza legale, ad esempio in materia di
controversie amministrative, diritto di famiglia, richieste di
protezione internazionale, fogli di via, accesso a programmi di
ritorno volontario assistito, tutela di persone vittime di
violenze e aggressioni, diritto delle persone migranti e titoli
di soggiorno.
- Supporto nel disbrigo di pratiche, nella richiesta di
prestazioni, nell'accesso ad attivita' e servizi. Rientrano in
questo contesto anche le attivita' di Accompagnamento per la
residenza fittizia e fermo posta (se non attuati in altri
servizi territoriali).
- Funzione di raccordo e mappatura delle realta' che operano in
questo settore, per favorire l'acceso ai servizi e agli
interventi, anche del Terzo settore, presenti nel territorio,
valorizzando i PUA.
Attivita' accessorie:
A seconda della dimensione del Comune e della organizzazione
territoriale dei servizi, potranno trovare spazio nel centro alcuni
servizi di prossimita' quali:
- servizi mensa
- servizi per l'igiene personale (inclusi servizi di lavanderia)
- deposito bagagli
- Distribuzione di beni essenziali quali viveri e indumenti anche
in collaborazione con la rete Fead.
Potranno inoltre essere attivati servizi quali:
- Orientamento al lavoro (promozione dell'inserimento lavorativo
anche attraverso tirocini formativi o tirocini finalizzati
all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla
riabilitazione, in collegamento con i Centri per l'Impiego)
- limitata accoglienza notturna
- banca del tempo
- servizi di mediazione linguistico-culturale
- corsi di lingua italiana per stranieri
Presidio sanitario:
(in integrazione con le aziende sanitarie competenti). Attivita'
di primo screening sociosanitario, da parte del personale sanitario e
di medicina generale e di primo intervento, consulenza ed invio ai
servizi sanitari, rivolte in particolare alla quota di popolazione
homeless con problemi sanitari in grave stato di marginalita' lontana
o non conosciuta dai servizi sanitari e/o sociali del Comune; tali
attivita', ove opportuno sono assicurate mediante mediatori
linguistico culturali, con una preparazione specifica sulla salute e
i sani stili di vita, al fine di raccogliere dati utili alla
definizione del percorso adeguato a rispondere ai bisogni rilevati,
integrandosi nell'equipe multidisciplinare. Attivita' volte a
favorire l'accesso alle prestazioni del sistema sanitario e socio
sanitario integrato e l'eventuale rilascio di relazione medica
(inclusa idoneita' al lavoro o % di invalidita' ed eventuale
esenzioni ticket sanitario per reddito).
Servizi rivolti a tutta la collettivita':
Nella definizione delle specifiche progettualita' a livello
territoriale si dovra' cercare di costruire i centri servizi per il
contrasto alla poverta' come centri integrati nei servizi cittadini,
eventualmente collegati e associati ad altri servizi rivolti a tutta
la cittadinanza, quali ad esempio, centri orientamento al lavoro,
biblioteche, ambulatori ASL, centri famiglia, ecc.
Modalita' di accesso:
Libero - (Front Office/Sportello):
- Posto letto
- Richieste di Protezione Internazionale
- Servizio per l'igiene personale
- Servizio mensa
- Residenza anagrafica fittizia
- Assistenza sanitaria
- Orientamento al lavoro Su appuntamento:
- Per Programmi di RVA (Ritorno Volontario Assistito)
- Colloqui con assistenti sociali
- Colloqui con consulente giuridico legale
- Colloqui individuali con consulente del lavoro
- Sportello INPS per TUTTI
Professionalita' necessarie:
Attivita' core:
- coordinatore/coordinatrice dell'equipe multiprofessionali
- assistenti sociali esperti nell'area della grave emarginazione
- educatori professionali esperti nella relazione educativa con
adulti
- consulenti legali
- personale sanitario medici, infermieri, ASA/OSS
- psicologi/psichiatri,
- mediatori linguistico culturali,
- personale amministrativo: con funzioni di segreteria, risposta
telefonica, gestione dati e agende appuntamenti condivisi,
- rendicontatori ed analisti di dati per elaborazione flussi e
bisogni (preferibilmente con competenze in statistica).
Attivita' accessorie:
- operatori qualificati sul bilancio delle competenze e
l'orientamento lavorativo
- operatore in possesso di abilitazione o certificazione per
svolgere servizi di educazione finanziaria basati sulle norme
tecniche in materia di educazione finanziaria (UNI 11402 e
successivi aggiornamenti e norme tecniche collegate).
Integrazione con altri servizi:
Rafforzamento del lavoro in rete con altri soggetti pubblici e
del privato sociale. Il Centro puo' svolgere una funzione di regia,
di coordinamento e di monitoraggio su tutta la rete dei servizi
pubblici e privati che afferiscono alla grave emarginazione adulta e
operano su mandato dell'Amministrazione, quali, a titolo
esemplificativo:
- la rete dei servizi di strada (unita' di strada, servizi di
Educativa di strada per adulti);
- la centrale di raccolta delle segnalazioni da parte dei
cittadini;
- la rete dei Centri diurni;
- le strutture di accoglienza notturna: dormitori (dormitori di
emergenza; dormitori gestiti con continuita' durante l'anno),
comunita' (residenziali e semiresidenziali per l'assistenza
prolungata, incluse microcomunita' e servizi di accoglienza
notturna a forte integrazione socio sanitaria); Alloggi
(inclusi alloggi utilizzati per progetti Housing First e
Housing Led);
- i servizi di supporto in risposta ai bisogni primari (mense e
centri di distribuzione, servizi per la cura e l'igiene delle
persone);
- gli Sportelli per la residenza anagrafica fittizia;
- il sistema di coordinamento della distribuzione dei beni
materiali (destinati sia alla distribuzione in strada sia di
accompagnamento all'autonomia ed ai percorsi di integrazione)
acquistati con le risorse del PO FEAD;
- integrazione con i servizi competenti in materia di politiche
abitative.
Proprio per questo, come gia' richiamato, e' importante che nel
centro servizi per il contrasto alla poverta' vengano coinvolte anche
le organizzazioni del Terzo settore e, in particolare, il mondo del
volontariato e che esso siano integrate pienamente nel contesto
territoriale.
Il Centro servizi per il contrasto alla poverta' puo' altresi'
favorire l'integrazione con altri servizi, non di competenza della
amministrazione, con particolare riferimento ai servizi sanitari
(dipendenze; post acute; salute mentale; altri servizi
specialistici).
Indicazioni sulle modalita' attuative:
Il Centro servizi si configura come un luogo di accoglienza,
ascolto qualificato e non giudicante, orientamento e/o
accompagnamento, presa in carico dei soggetti in condizione di
poverta' o marginalita', anche estrema, o a rischio di diventarlo. Il
soggetto della presa in carico della persona senza dimora e' un
soggetto plurale, un'equipe multidisciplinare, una realta' che
include competenze educative, sociali, legali, sanitarie,
psicologiche, transculturali.
Il Centro servizi svolge il ruolo di regia dei percorsi
individuali verso l'integrazione sociale, l'empowerment e l'autonomia
in stretta connessione con la rete dei servizi locali, con
particolare riferimento a: strutture di accoglienza residenziale,
centri diurni, unita' di strada, sistema sanitario, servizi
specialistici, pronto intervento sociale.
Il Centro servizi puo' operare in collaborazione con i soggetti
del Terzo settore. In particolare, nell'ambito del Centro potra'
essere coinvolto il sistema delle associazioni di volontariato,
affinche' contribuisca integrando e dando qualita' specifica ai
servizi offerti, favorendo il contributo della comunita'. In
particolare, il Centro servizi potra' essere strutturato attraverso
il ricorso alla coprogettazione.
La presa in carico in senso istituzionale si da' soltanto quando
e' una rete locale di servizi, sotto la regia dell'Ente pubblico, ad
attivarsi intorno al bisogno manifestato da una persona in
difficolta' al fine di strutturare percorsi territoriali di
reinserimento sociale attraverso relazioni e prestazioni, in
un'ottica globale e comunitaria. Il Centro servizi svolge questo
ruolo di regia e di case management, fino a quando il soggetto potra'
essere restituito al suo territorio di residenza ed alla presa in
carico da parte dei Servizi sociali professionali territoriali di
competenza, laddove necessario.
Il Centro servizi opera in collaborazione con le ASL al fine di
garantire l'accesso all'assistenza sanitaria delle persone senza
dimora, anche qualora prive del medico di base. A tale fine andranno
definiti protocolli operativi sia a livello nazionale, con il
Ministero della salute, sia a livello regionale/locale.
Nel Centro, a seconda della dimensione del Comune e della
organizzazione territoriale dei servizi, potranno essere inseriti
alcuni servizi essenziali a bassa soglia, che richiedono ove
possibile una distribuzione maggiormente capillare nel territorio per
garantire la prossimita' (ad esempio servizi di ristorazione,
distribuzione di beni essenziali, servizi per l'igiene personale, una
limitata accoglienza notturna).
Livelli essenziali della prestazione:
Garantire attraverso un servizio di facile accessibilita' alle
persone in condizione di poverta' o marginalita', anche estrema, o a
rischio di diventarlo, la presa in carico integrata e un percorso
partecipato di accompagnamento funzionale allo stato di salute,
economico, familiare e lavorativo della persona interessata
Livelli di servizio:
Disponibilita' di almeno un Centro servizi per il contrasto alla
poverta' in ciascun ambito territoriale in cui sia presente almeno un
Comune con oltre 75mila abitanti. Nei restanti ambiti, servizi per
favorire l'accesso alle attivita' core, anche al di fuori di Centri
servizi dedicati. In particolare, attivazione di almeno uno sportello
multifunzione dedicato, aperto presso un luogo pubblico, per
orientamento, disbrigo pratiche e indirizzamento ai servizi, nonche'
per l'accesso ai Servizi per la residenza Anagrafica dei cittadini
senza dimora e fermoposta (vedi scheda).
Risorse:
Al servizio sono dedicati circa 270 milioni di euro dal PNRR
nell'orizzonte temporale 2021-2026 per la realizzazione di 250
centri, per una spesa unitaria a progetto di circa 1,1 milioni, che
comprende investimento iniziale e oneri di gestione fino a tre anni
per la realizzazione di 250 nuove progettualita'. Effettuato
l'investimento, dopo il primo triennio i costi di gestione verranno
finanziati con le risorse del Fondo poverta', con il Programma
operativo complementare al PON Inclusione e col nuovo PON Inclusione.