(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
 
       PIANO NAZIONALE PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI 
                DI CONTRASTO ALLA POVERTA' 2021-2023 
 
Sommario 
3. Piano  nazionale  per  gli  interventi  e  i  servizi  sociali  di
contrasto alla poverta' 2021-2023 ..... 
  3.1 La base normativa ..... 
  3.2 La base conoscitiva ..... 
   3.2.1 Poverta' assoluta ..... 
   3.2.2 Andamento  nel  tempo  del  numero  di  nuclei  e  individui
         beneficiari del Rdc ..... 
   3.2.3 Stato di attuazione dei livelli essenziali Rdc  (valutazione
         multidisciplinare/patti firmati/sostegni attivati)..... 
  3.3 Le priorita' ..... 
   3.3.1 LEPS Potenziamento del servizio sociale professionale ..... 
   3.3.2 Rafforzamento dei servizi per l'attuazione del Rdc ..... 
   3.3.3 Servizi per la poverta' e la marginalita' estrema ..... 
   3.3.4 Sostegno ai neomaggiorenni in uscita da un percorso di presa
         in carico a seguito  di  allontanamento  dalla  famiglia  di
         origine..... 
  3.4 Una programmazione integrata ..... 
  3.5 Gli ambiti di utilizzo del Fondo Poverta' ..... 
  3.6 Flussi informativi, rendicontazione e indicatori ..... 
  3.7 Allegato: Schede tecniche ..... 
   3.7.1 Scheda LEPS Pronto intervento sociale ..... 
   3.7.2 Scheda  LEPS  Accesso  alla  residenza  anagrafica  e  fermo
         posta ..... 
   3.7.3 Scheda intervento  Centro  servizi  per  il  contrasto  alla
         poverta' ..... 
 
    3. Piano nazionale per gli interventi  e  i  servizi  sociali  di
contrasto alla poverta' 2021-2023 
 
    3.1 La base normativa 
    La Rete della protezione  e  dell'inclusione  sociale,  ai  sensi
dell'art.  21,  co.  6,  lettera  b)  del  D.   Lgs.   147/2017,   e'
responsabile, tra l'altro, dell'elaborazione  di  un  Piano  per  gli
interventi e i servizi sociali  di  contrasto  alla  poverta',  quale
strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota  del
Fondo per la lotta alla poverta' e  all'esclusione  sociale  (di  cui
all'art. 7, comma 2, di seguito "Fondo Poverta'"). Il Fondo  Poverta'
e' stato originariamente istituito ai sensi dell'art. 1,  comma  386,
della L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di bilancio per  il  2016)  ed  e'
arrivato a disporre attualmente di una dotazione strutturale  di  619
milioni annui nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Ai sensi del co. 7 dell'art.  21  del  D.Lgs.  147/2017,  il
Piano Poverta', di natura triennale, ha la funzione di individuare lo
sviluppo degli interventi, nell'ottica di una  progressione  graduale
nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento  di  livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su  tutto  il
territorio  nazionale.   A   tal   fine,   compito   del   Piano   e'
l'individuazione delle priorita'  di  finanziamento,  l'articolazione
delle risorse dei fondi tra le diverse linee di  intervento,  nonche'
dei flussi informativi e degli indicatori finalizzati  a  specificare
le politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi
di riferimento. 
    La prima finalita' del Fondo, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.
n. 147 del 2017, e' il finanziamento degli interventi e  dei  servizi
sociali di contrasto alla poverta' attivati in favore dei beneficiari
del Reddito di cittadinanza nell'ambito della definizione  del  Patto
per l'inclusione sociale e della  attuazione  dei  sostegni  in  esso
previsti, che costituiscono livelli essenziali ai sensi dell'articolo
4, comma 14 del D.L. 4/2019. 
    In proposito, gli artt. 5 e 6 dello stesso D.Lgs. individuano  la
valutazione multidimensionale  e  il  progetto  personalizzato  quali
livelli essenziali delle prestazioni. Il successivo art. 7, al co. 1,
precisa che i servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni  da
individuare  nel  progetto  personalizzato   afferenti   al   sistema
integrato di interventi e servizi sociali, di cui  alla  L.  328  del
2000, includono: 
    a) segretariato sociale; b) servizio sociale professionale per la
presa in carico, inclusa  la  componente  sociale  della  valutazione
multidimensionale; c) tirocini  finalizzati  all'inclusione  sociale,
all'autonomia  delle  persone  e  alla  riabilitazione;  d)  sostegno
socioeducativo domiciliare o territoriale; e) assistenza  domiciliare
socio-assistenziale  e  servizi  di  prossimita';  f)  sostegno  alla
genitorialita' e servizio di mediazione  familiare;  g)  servizio  di
mediazione culturale; h) servizio di pronto intervento sociale. 
    In cio' il D.Lgs. 147/2017 riprende l'art. 22 della L.  328/2000,
che, dopo aver enunciato al comma 2 le  aree  di  servizi  catalogate
come livelli essenziali, individua, al comma  4,  alcune  prestazioni
che devono essere garantite "per ogni  ambito  territoriale"  fra  le
quali,  per  quello  che  qui  rileva,  il   "a)   servizio   sociale
professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al
singolo e ai nuclei familiari" e il "servizio  di  pronto  intervento
sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari". 
    Dal canto suo, l'art. 4, del  D.L.  4/2019,  stabilisce  che  "Il
Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i  sostegni
in  essi  previsti,  nonche'  la  valutazione  multidimensionale  che
eventualmente li  precede,  costituiscono  livelli  essenziali  delle
prestazioni, nei limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente", non  senza  specificare  che  "Il  Patto  per  l'inclusione
sociale, ove non diversamente specificato, assume le  caratteristiche
del progetto personalizzato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.  147  del
2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni  altro  fine,  il
progetto personalizzato medesimo  ne  assume  la  denominazione.  Nel
Patto per l'inclusione sociale sono inclusi,  oltre  agli  interventi
per l'accompagnamento all'inserimento  lavorativo,  ove  opportuni  e
fermo restando gli obblighi di cui al  co.  8,  gli  interventi  e  i
servizi sociali di contrasto alla poverta'  di  cui  all'art.  7  del
D.Lgs. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti  al
Rdc". 
    Ai sensi dell'art. 7, co. 9, del  sopra  citato  D.Lgs.  147  del
2017, nell'ambito della quota del Fondo poverta' viene  riservato  un
ammontare pari a 20 milioni di euro annui per interventi e servizi in
favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora. 
    Inoltre,  una  quota  del  fondo  e'  destinato   ai   cosiddetti
careleavers: ai sensi dell'art. 1, comma 335  della  L.  178/2020  la
quota del Fondo poverta' e'  integrata  di  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da destinare  agli  interventi,
in via sperimentale, volti a  prevenire  condizioni  di  poverta'  ed
esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita
verso l'autonomia a coloro che, al compimento  della  maggiore  eta',
vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento
dell'autorita' giudiziaria. 
    Una parte rilevante del Fondo e' infine dedicata al potenziamento
del servizio sociale professionale. La L. 178/2020 (Legge di bilancio
per il 2021) all'art. 1, co. 797 e seguenti, ha infatti introdotto un
livello essenziale delle prestazioni di assistenza  sociale  definito
da un operatore ogni 5.000  abitanti  e  un  ulteriore  obiettivo  di
servizio  definito  da  un  operatore   ogni   4.000   abitanti.   In
quest'ottica, ai fini di potenziare il sistema  dei  servizi  sociali
comunali, ha previsto  l'erogazione  di  un  contributo  economico  a
favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del  numero
di assistenti  sociali  impiegati  in  proporzione  alla  popolazione
residente. Tale potenziamento non e'  finalizzato  esclusivamente  al
rafforzamento  dei  servizi  per  il  Rdc.  Per  espressa  previsione
normativa il contributo ha la  duplice  finalita'  di  potenziare  il
sistema dei servizi sociali comunali,  gestiti  in  forma  singola  o
associata, e i servizi rivolti ai beneficiari del Rdc di cui all'art.
7, co. 1, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147. 
Il contributo e' cosi' determinato: 
   - 40.000 euro annui per ogni assistente sociale  assunto  a  tempo
      indeterminato dall'Ambito,  ovvero  dai  Comuni  che  ne  fanno
      parte, in termini di  equivalente  a  tempo  pieno,  in  numero
      eccedente  il  rapporto  di  1  a  6.500  abitanti  e  fino  al
      raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; 
   - 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in  numero
      eccedente  il  rapporto  di  1  a  5.000  abitanti  e  fino  al
      raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000. 
    Ai sensi del co. 799, il contributo e' attribuito  dal  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali a valere sulla quota  del  Fondo
per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui  all'art.
1, co. 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di  decreto
annuale di riparto del Fondo e'  riservata  a  tale  fine  una  quota
massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
 
    3.2 La base conoscitiva 
 
    3.2.1 Poverta' assoluta 
    Prima che la pandemia facesse di nuovo  cambiare  il  verso,  nel
2019 l'andamento della poverta' sembrava avere, finalmente, invertito
la rotta. Come ha  scritto  l'ISTAT  lo  scorso  4  marzo  2021,  "La
poverta' assoluta torna a crescere e tocca il valore piu' elevato dal
2005. Le stime preliminari del 2020 indicano valori dell'incidenza di
poverta' assoluta in crescita sia in termini familiari (da  6,4%  del
2019 al 7,7%, +335mila), con oltre 2  milioni  di  famiglie,  sia  in
termini di individui (dal 7,7% al 9,4%, oltre 1 milione in piu')  che
si attestano a 5,6 milioni. Nell'anno della pandemia  si  azzerano  i
miglioramenti registrati nel 2019. Dopo quattro anni  consecutivi  di
aumento, si erano infatti ridotti in misura significativa il numero e
la quota di famiglie (e  di  individui)  in  poverta'  assoluta,  pur
rimanendo su valori molto superiori  a  quelli  precedenti  la  crisi
avviatasi  nel  2008,  quando  l'incidenza  della  poverta'  assoluta
familiare era inferiore al 4% e quella individuale era intorno al 3%.
Pertanto, secondo le stime preliminari del 2020 la poverta'  assoluta
raggiunge, in Italia, i valori piu' elevati dal 2005 (ossia da quando
e' disponibile la serie storica per questo  indicatore)".  Un  simile
andamento si osserva per l'indicatore  individuale.  Come  mostra  la
Figura 3.1, in entrambi i  casi  gli  indicatori  avevano  smesso  di
crescere nel 2018 ed erano  calati  nel  2019,  per  poi  tornare  ad
aumentare nel 2020. 
 
Figura 3.1 - Poverta' assoluta di famiglie e individui 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Fonte: Elaborazioni grafiche su dati ISTAT 
 
    Al  miglioramento   registrato   nel   2019,   aveva   certamente
contribuito il rafforzamento attraverso l'istituzione del Reddito  di
cittadinanza degli interventi nazionali di contrasto alla poverta'. 
    Secondo il Report ISTAT sulla poverta'  assoluta  del  16  giugno
2020, "La diminuzione della poverta' assoluta si deve in  gran  parte
al miglioramento, nel 2019, dei livelli di spesa delle famiglie  meno
abbienti  (in  una  situazione  di  stasi  dei  consumi   a   livello
nazionale). L'andamento positivo si  e'  verificato  in  concomitanza
dell'introduzione del Reddito di cittadinanza (che ha  sostituito  il
Reddito di inclusione) e ha  interessato,  nella  seconda  parte  del
2019, oltre un milione di famiglie in difficolta'". 
 
    3.2.2 Andamento nel  tempo  del  numero  di  nuclei  e  individui
beneficiari del Rdc 
    Sebbene l'introduzione del Rdc non  sia  bastata  ad  evitare  la
crescita del numero di famiglie in condizioni di poverta' assoluta  a
fronte della grave crisi economica e sociale indotta dalla  pandemia,
certamente ha  contribuito  in  modo  importante  ad  attenuarne  gli
effetti. La Figura 3.2 mostra il trend crescente relativo  al  numero
di nuclei beneficiari del Reddito e della Pensione  di  cittadinanza.
Dopo l'aumento sostenuto nei primi tre mesi  dalla  introduzione,  si
osserva una crescita costante, che tuttavia subisce  un'accelerazione
nel corso del 2020. Nella lettura dei dati e'  opportuno  considerare
che la diminuzione del numero dei nuclei  familiari  nella  misura  a
febbraio  2020  e  2021   rispetto   al   mese   precedente   risente
dell'aggiornamento  della  dichiarazione  sostitutiva  unica   (DSU),
indispensabile per poter proseguire con l'erogazione  del  beneficio,
che potrebbe essere stata presentata in ritardo o aver  provocato  la
decadenza  dal  beneficio  in  caso  di  sopraggiunta  mancanza   dei
requisiti.  Allo  scadere  della  DSU,  infatti,  l'erogazione  viene
sospesa, per poi essere  ripristinata  con  il  riconoscimento  degli
arretrati qualora la nuova DSU dimostrasse il perdurare del  possesso
dei requisiti. Ottobre 2020 e' stato il primo mese in cui sono  state
sospese le erogazioni per i nuclei  familiari  il  cui  beneficio  e'
terminato in seguito a 18 mesi  consecutivi  nella  misura,  causando
quindi una riduzione nel numero di erogazioni per quel mese. Nel mese
di ottobre si e' verificato il  maggior  numero  di  beneficiari  che
hanno  concluso  i  18  mesi   di   erogazione,   in   corrispondenza
dell'elevato numero di domande che erano state presentate  nel  primo
mese di istituzione della misura (le oltre 500 mila  domande  di  Rdc
accolte nel  mese  di  aprile  2019).  I  nuclei  hanno  facolta'  di
ripresentare subito domanda per il Rdc/Pdc e  ricevere  il  beneficio
dopo un solo mese di sospensione. A decorrere da ottobre 2020 i  dati
riflettono quindi la sospensione dei benefici per i nuclei  che  ogni
mese raggiungono i 18 mesi di erogazione. 
 
Figura 3.2 - Andamento nel tempo dei nuclei beneficiari Rdc e Pdc 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Fonte: Elaborazioni grafiche su dati dell'Osservatorio  INPS  sul
Reddito e la Pensione di Cittadinanza (marzo 2021) 
 
    Tenuto conto di queste precisazioni nella lettura  dei  dati,  si
prevede un incremento nel numero di nuove domande accolte mensilmente
e nel numero di erogazioni, anche alla luce  dell'entrata  in  vigore
del decreto del decreto  interministeriale  che  introduce  modalita'
estensive   dell'ISEE   corrente   per   permettere   di   aggiornare
l'indicatore non solo in riferimento alla condizione reddituale, come
attualmente  avviene,  ma  anche  in  riferimento   alla   situazione
patrimoniale(1). Tale riforma dell'indicatore consentira' di accedere
alla misura a quelle famiglie che nel  periodo  recente  hanno  visto
peggiorare la propria  condizione  economica  e  patrimoniale  e  che
tuttavia non accedono alla misura  a  causa  di  valori  patrimoniali
posseduti due anni prima. 
---------- 
(1) Decreto 5 luglio 2021 del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
in corso di registrazione. 
 
    3.2.3 Stato di attuazione dei livelli essenziali Rdc (valutazione
multidisciplinare/patti firmati/sostegni attivati) 
    Principale finalita' del Fondo poverta', la cui programmazione e'
stabilita dal presente piano e' quella di sostenere i servizi  e  gli
interventi  che  accompagnano  l'erogazione  del  beneficio  Rdc   (e
accompagnavano l'erogazione  del  ReI),  definiti  dalla  norma  come
livelli essenziali. A questa finalita' era quindi dedicato  anche  il
precedente Piano triennale per gli interventi e i servizi sociali  di
contrasto alla poverta' 2018-2020. Pertanto, la definizione del nuovo
Piano non puo' che partire dallo stato di attuazione di tali  livelli
essenziali. 
    Al primo marzo 2021, solo meno del 30% dei nuclei beneficiari del
Rdc indirizzati ai servizi sociali sono stati  presi  in  carico  dai
servizi sociali dei Comuni e ancora meno  sono  i  nuclei  che  hanno
definito e sottoscritto con  i  servizi  un  patto  per  l'inclusione
sociale. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Fonte: Elaborazioni grafiche da dashboard interna al MLPS per  il
monitoraggio del Reddito di Cittadinanza su dati forniti  da  INPS  -
Macro-sezione "Indicatori GePI". Dati aggiornati al 1° marzo 2021. 
 
    Come mostra la Figura 3.3,  lo  stato  di  attuazione  di  questi
livelli essenziali risulta fortemente condizionato dall'avvento della
pandemia.  L'avvio  nei  territori  delle  attivita'  connesse   alla
attuazione del Rdc e' avvenuto nel  mese  di  settembre.  Infatti,  a
seguito dell'approvazione delle Linee Guida per  la  definizione  dei
Patti per l'Inclusione Sociale, il 23 luglio 2019, e' stata  definita
e messa a disposizione dei comuni la Piattaforma GePi,  che  permette
di compilare gli strumenti per  la  valutazione  e  la  progettazione
personalizzata: Scheda di Analisi Preliminare, Quadro di analisi  per
la valutazione multidisciplinare, Patto per l'inclusione  sociale(2).
La piattaforma e' divenuta operativa il 2 settembre 2019,  a  seguito
della emanazione del  Decreto  Ministeriale  istitutivo  del  Sistema
informativo del Reddito di cittadinanza (GU Serie  Generale  258  del
04-11-2019), con il quale, in accordo con il Garante  per  la  tutela
dei dati personali,  sono  definiti  e  autorizzati  tutti  i  flussi
informativi tra i  diversi  Enti  coinvolti  nella  attuazione  della
misura. A decorrere da tale data e'  stato  avviato  l'accreditamento
degli operatori  sulla  piattaforma,  previa  sottoscrizione  di  una
convenzione  con  i  comuni  che  regola  il  trattamento  dei   dati
personali. Da settembre a febbraio si osserva  un  aumento  sostenuto
delle  attivita'  di  presa  in  carico  e  valutazione  dei  bisogni
realizzate attraverso l'analisi preliminare. Nel  mese  di  marzo  si
osserva una caduta delle attivita' (che tuttavia non sono  state  del
tutto annullate) in concomitanza con la  sospensione  degli  obblighi
connessi  alla  fruizione  del  Reddito  di   Cittadinanza   disposta
dall'art. 40, co. 1, del DL 18/2020 (come successivamente modificato)
a causa della pandemia, per 4 mesi  a  decorrere  dal  17  marzo.  Il
periodo di sospensione e'  terminato  nel  mese  di  luglio,  sebbene
alcuni territori abbiano proceduto gia' prima ad avviare  contatti  e
attivita' di valutazione  dei  beneficiari,  pur  senza  obblighi  di
parteciparvi da parte di questi ultimi. Anche una volta  ripristinati
gli obblighi di adesione da parte dei beneficiari, le attivita'  sono
potute ripartire ma a condizione  che  fossero  rispettate  modalita'
atte a garantire la sicurezza e scongiurare il rinnovo  dell'episodio
pandemico. Come  si  vede  dai  dati,  la  crescita  sostenuta  delle
attivita' si interrompe nuovamente a decorrere dal mese  di  ottobre,
in concomitanza con la seconda ondata dei contagi della pandemia.  Al
riguardo non bisogna sottovalutare i maggiori carichi di  lavoro  che
per  effetto  della  emergenza  economica  e  sociale  indotta  dalla
pandemia hanno investito i servizi sociali. Le  professioni  sociali,
dopo quelle mediche, sono infatti tra quelle  maggiormente  coinvolte
nella gestione della emergenza e per  questo  piu'  esposte  ai  suoi
rischi. Al riguardo sono di interesse i  dati  pubblicati  dall'INAIL
aggiornati al 31 gennaio 2021. Tra le categorie  piu'  coinvolte  dai
contagi, dopo gli operatori della salute (la  categoria  dei  tecnici
della salute  e'  quella  piu'  coinvolta,  seguita  dagli  operatori
sociosanitari e dai medici) figurano gli operatori socioassistenziali
con il 7,3% delle denunce (3,3% dei decessi). 
---------- 
(2)  La  piattaforma  permette  inoltre  di  svolgere  l'analisi,  il
monitoraggio, la valutazione e il controllo del programma del Reddito
di cittadinanza attraverso la condivisione delle informazioni sia tra
le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito
dei servizi territoriali, tra i Centri  per  l'impiego  e  i  servizi
sociali. 
 
Figura  3.3  -  Avvio  prese  in  carico  e   completamento   analisi
preliminare per mese 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    3.3 Le priorita' 
    A norma dell'art. 21 del D.Lgs. 147/2017 il Piano Poverta' ha  la
specifica funzione di individuare  lo  sviluppo  degli  interventi  a
valere  sulle  risorse  della  quota  servizi  del   Fondo   poverta'
nell'ottica di una progressione graduale, nei  limiti  delle  risorse
disponibili, nel raggiungimento di LEPS.  L'articolazione  nel  Piano
riflette,  come  il   precedente,   le   tre   funzioni   individuate
normativamente:  attuazione  dei  livelli  essenziali   connessi   al
ReI/Rdc; interventi e  servizi  in  favore  di  persone  in  poverta'
estrema e senza  dimora;  sperimentazione  interventi  in  favore  di
coloro che, al compimento della maggiore  eta',  vivono  fuori  dalla
famiglia di origine sulla base  di  un  provvedimento  dell'autorita'
giudiziaria.  Ad  essa  si   aggiunge   la   separata   funzione   di
rafforzamento   del   servizio   sociale   professionale   attraverso
l'assunzione di assistenti sociali, ai sensi della L. 178/2020  (art.
1 commi 797 ss.). 
    Nel rispetto di tale articolazione sono individuate anche  alcune
azioni e LEPS finanziati solo parzialmente dal Fondo poverta' o,  nel
caso  del  sostegno  alimentare,  finanziate  interamente  da   altre
risorse. Nell'ottica di una programmazione integrata, tali  azioni  o
LEPS individuano alcune, pur parziali, priorita' condivise a  livello
nazionale,  alle  quali  possono  concorrere   risorse   di   diverse
provenienze. La sezione 3.4 individuera' piu' precisamente  le  fonti
di finanziamento, mentre la sezione 3.5 quantifichera' in  modo  piu'
analitico  la  destinazione  delle  specifiche  risorse   del   Fondo
Poverta', sulla base delle previsioni della normativa corrente. 
 
    3.3.1 LEPS Potenziamento del servizio sociale professionale 
    Il Piano poverta' 2018-2020 definiva le priorita' per  l'utilizzo
delle risorse assegnate nella logica  degli  obiettivi  di  servizio,
come strumento  per  avviare  il  riconoscimento  di  LEPS.  In  tale
prospettiva   identificava   come   prioritario    innanzitutto    il
rafforzamento del servizio sociale  professionale,  le  cui  funzioni
sono  essenziali  per  dare  concreta  attuazione  al   percorso   di
accompagnamento dei beneficiari: tale servizio costituisce infatti il
perno  attorno  a  cui  ruota  tutto  l'impianto  di  attivazione   e
inclusione sociale  della  misura,  dal  momento  del  pre-assessment
(l'analisi preliminare in cui si decide il  successivo  percorso  nei
servizi) alla progettazione. In questo contesto  veniva  identificato
come primo obiettivo di  servizio  quello  di  assicurare  un  numero
congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente
ogni 5.000 abitanti. Inoltre, veniva data esplicita  indicazione  che
"al fine di  assicurare  continuita'  degli  interventi  e  anche  di
evitare conflitti di interessi, appare opportuno che il servizio  sia
erogato dall'ente pubblico". 
    La Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020),  all'art.  1,  co.  797,
conferma la rilevanza  di  tale  obiettivo  che  viene  espressamente
individuato  in  norma  come  LEPS,  con  la  duplice  finalita'   di
potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in  forma
singola o associata, e i servizi rivolti ai beneficiari  del  Rdc  di
cui all'art. 7, co. 1, del D.Lgs. 147/2017. A tal fine e' formalmente
definito in norma un LEPS definito  da  un  rapporto  tra  assistenti
sociali e popolazione residente pari a 1 a 5.000, cui si aggiunge  un
ulteriore obiettivo di servizio "sfidante" definito da  un  operatore
ogni 4.000 abitanti. 
    Inoltre, viene previsto che in sede di decreto annuale di riparto
del Fondo poverta' sia riservata una quota massima di 180 milioni  di
euro annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  per  l'erogazione  di  un
contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS)
in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in  proporzione
alla popolazione residente (ai sensi del co. 799). Il  contributo  e'
cosi' determinato: 
    - 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto  a  tempo
      indeterminato dall'Ambito,  ovvero  dai  Comuni  che  ne  fanno
      parte, in termini di  equivalente  a  tempo  pieno,  in  numero
      eccedente  il  rapporto  di  1  a  6.500  abitanti  e  fino  al
      raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; 
    - 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero
      eccedente  il  rapporto  di  1  a  5.000  abitanti  e  fino  al
      raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000. 
    Si noti, tuttavia, che nell'intervento del  2020  il  legislatore
non ha collegato il potenziamento del servizio sociale  professionale
associato all'incentivo all'esclusivo impiego nell'ambito del Rdc. 
    La ratio della norma e' quella di garantire l'attuazione uniforme
del suddetto  LEPS  sull'intero  territorio  nazionale,  incentivando
l'assunzione stabile di assistenti sociali da parte dei Comuni e  dei
relativi ATS. La stabilita' del rapporto di lavoro  e  la  dipendenza
organica dagli enti titolari della funzione sociale  degli  operatori
preposti alla presa in carico  dei  cittadini  residenti  costituisce
essa stessa una garanzia dell'esigibilita' di un LEPS  appropriato  e
qualitativamente uniforme sull'intero territorio nazionale. 
    Laddove la norma prevede esplicitamente che i suddetti contributi
siano considerati esterni alle  finanze  comunali  e  possano  essere
utilizzati  per  operare  assunzioni  anche  in  deroga  ai   vincoli
assunzionali(3), anche le restanti risorse del Fondo Poverta' possono
concorrere al potenziamento del  servizio  sociale,  con  particolare
riferimento al raggiungimento della soglia di un  assistente  sociale
ogni 6.500 abitanti necessaria per l'accesso al contributo, anche  se
in tal caso non si applica automaticamente la deroga assunzionale. Il
personale la cui  spesa  e'  sostenuta  dal  Fondo  poverta'  per  la
funzione di attuazione dei livelli essenziali  connessi  al  ReI/Rdc,
deve in ogni caso essere dedicato all'area poverta'. Inoltre, qualora
tale personale non fosse dedicato in modo  esclusivo  ai  beneficiari
del Rdc, devono comunque  essere  assicurate,  con  il  concorso  del
personale a valere  su  altri  fondi,  le  attivita'  in  favore  dei
beneficiari del Rdc che corrisponderebbero all'utilizzo  esclusivo  a
tale fine. 
    In ogni caso, il potenziamento del servizio sociale professionale
e il raggiungimento del LEPS  di  un  assistente  sociale  ogni  5000
abitanti puo' essere sostenuto, oltre che dal complesso delle risorse
del Fondo Poverta', anche con il concorso del PON Inclusione e  delle
risorse aggiuntive del Fondo di solidarieta' comunale  esplicitamente
destinate al rafforzamento dei servizi sociali ai sensi dell'art.  1,
comma  791  della  Legge   di   bilancio   2021,   anche   in   forza
dell'esplicitazione di tale obiettivo fra  quelli  individuati  dalla
Commissione per i fabbisogni standard ai sensi della norma. 
---------- 
(3) Il comma 801 dell'art. 1 della L. 178/2020 prevede  che  "Per  le
finalita' di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma
799 e nel limite delle stesse nonche' dei vincoli assunzionali di cui
all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  28  giugno  2019,  n.  58,  i  comuni
possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto  di
lavoro a  tempo  indeterminato,  fermo  restando  il  rispetto  degli
obiettivi  del  pareggio  di  bilancio,  in  deroga  ai  vincoli   di
contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo  9,  comma
28, del decreto-  legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo  1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi
dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126". In tal senso si  e'  espressa  anche  la  Corte  dei  Conti,
Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, nel  proprio  parere
n. 65 del 22.4.2021. 
 
    3.3.2 Rafforzamento dei servizi per l'attuazione del Rdc 
    I primi LEPS definiti nell'ambito del  contrasto  alla  poverta',
come  gia'  richiamato,  sono  costituiti  dal  sostegno   economico,
istituito inizialmente con la misura del Reddito di inclusione  (ReI)
e poi rafforzato con il Reddito di cittadinanza (Rdc), e dal percorso
personalizzato  di  accompagnamento  all'inserimento   lavorativo   e
all'inclusione sociale ad esso associato, la  cui  attivazione  deve,
allo stesso modo del contributo economico, essere garantita  in  modo
uniforme sull'intero territorio nazionale, nei limiti  delle  risorse
disponibili. 
    Attraverso la quota servizi del Fondo Poverta' sono finanziati la
definizione dei Patti per l'inclusione sociale  e  gli  interventi  e
servizi sociali necessari a sostenere le famiglie nel percorso  verso
l'autonomia (di cui all'art. 7 del  D.Lgs.  n.  147  del  2017),  ivi
compresi eventuali costi per l'adeguamento  dei  sistemi  informativi
dei comuni, singoli o associati, nonche' gli oneri per  l'attivazione
e la realizzazione dei Progetti utili alla collettivita' (PUC), anche
con il concorso delle risorse afferenti al PON Inclusione. Si tratta,
ad eccezione delle componenti  informatica  e  relativa  ai  PUC,  di
servizi gia' previsti nell'ambito del ReI, fatti salvi  nel  contesto
del Rdc, con riferimento ai  nuclei  beneficiari  non  immediatamente
attivabili per  un  percorso  lavorativo,  che  la  norma  stabilisce
vengano contattati dai servizi dei Comuni competenti  in  materia  di
contrasto alla  poverta'  per  iniziare  un  percorso  di  inclusione
sociale. 
    Al riguardo, gia' il primo Piano triennale per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta' 2018-20, aveva individuato
lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione
del ReI come LEPS da garantire su tutto il  territorio  nazionale.  A
seguito dell'introduzione del Rdc, tale Piano e'  stato  fatto  salvo
nell'ambito del riparto delle risorse relative al 2019 e 2020,  ferme
restando le seguenti modificazioni:  gli  obiettivi  e  le  priorita'
indicate nel Piano per l'attuazione dei LEPS si intendono riferiti al
Rdc  (oltre  che  al  ReI  fino  a  conclusione  della  misura).   In
particolare,  il   finanziamento   dei   servizi   finalizzati   alla
definizione e attuazione del  Progetto  personalizzato  del  ReI,  si
intende riferito ai servizi per il Patto per l'Inclusione sociale; la
priorita' e l'obiettivo "punti di accesso  al  ReI",  alla  luce  del
venir meno per il Rdc del ruolo dei Comuni nella presentazione  della
domanda di  accesso  alla  misura,  sono  soppressi;  tuttavia,  sono
considerate ammissibili le spese  per  il  segretariato  sociale,  in
quanto servizio di accesso  al  sistema  integrato  di  interventi  e
servizi sociali, che compare anche nell'elenco definito  dall'art.  7
del D.Lgs. n. 147/2017. 
    Obiettivo del presente Piano e' pertanto  dare  continuita'  agli
interventi delineati dal  Piano  precedente  per  l'attuazione  della
misura di contrasto alla poverta',  come  successivamente  ridefiniti
per affetto dell'entrata in vigore della  norma  istituiva  del  Rdc,
tenuto conto dell'incremento atteso della platea  dei  beneficiari  e
dell'impatto della pandemia non solo sulle condizioni  economiche  ma
anche sull'ampliamento delle fragilita' sociali. 
 
    3.3.2.1    LEPS    Valutazione    multidimensionale,     progetto
personalizzato e attivazione dei sostegni 
    In  esito  alla  valutazione  multidimensionale,  il  Patto   per
l'inclusione sociale prevede, che  accanto  all'esplicitazione  degli
obiettivi/risultati attesi e agli  impegni  che  la  famiglia  assume
(contatti  con  i  servizi,  ricerca  attiva  di  lavoro,   frequenza
scolastica, ecc.), siano individuati gli specifici sostegni di cui il
nucleo  necessita.  Il  Patto  investe  le  diverse  dimensioni   del
benessere del nucleo - lavoro, formazione, istruzione, salute, casa -
e riporta ad unitarieta' gli interventi che possono essere  messi  in
campo da parte delle diverse filiere amministrative  di  governo  dei
servizi territoriali (servizi sociali, centri per l'impiego,  agenzie
regionali per  la  formazione,  ASL,  scuola,  servizi  specialistici
socio-  sanitari,  uffici  per  le  politiche  abitative,  ecc.).  In
continuita' con quanto previsto dal precedente Piano, nello specifico
degli interventi e  servizi  sociali,  la  quota  servizi  del  Fondo
Poverta' interviene a rafforzare i sostegni da prevedere nei progetti
personalizzati,  nell'ottica  dell'attuazione  dei  LEPS.  Oltre   al
segretariato sociale rivolto  a  tutti  i  cittadini  e  al  servizio
sociale  professionale,   l'elenco   degli   interventi   e   servizi
finanziabili, previsto dal D. Lgs. 147/2017, e' il seguente: 
    - tirocini  finalizzati  all'inclusione  sociale,   all'autonomia
      delle persone e alla riabilitazione; 
    - sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso  il
      supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; 
    - assistenza  domiciliare   socioassistenziale   e   servizi   di
      prossimita'; 
    - sostegno  alla  genitorialita'   e   servizio   di   mediazione
      familiare; 
    - servizio di mediazione culturale; 
    - servizio di pronto intervento sociale. 
    Nel rispetto dei principi di proporzionalita',  appropriatezza  e
non eccedenza dell'intervento rispetto alle  necessita'  di  sostegno
del  nucleo  familiare,  rilevate  in  coerenza  con  la  valutazione
multidimensionale e con le risorse disponibili, gia'  nel  precedente
Piano  si  e'   ritenuto   di   fissare   un   target   nei   termini
dell'attivazione degli interventi e dei servizi sociali solo nei casi
di bisogno complesso e di un assessment che da' luogo all'attivazione
dell'equipe multidisciplinare. Quale obiettivo di servizio  e'  stato
stabilito che almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto  alla
definizione del quadro di analisi approfondito, venga  attivato  come
sostegno nel progetto uno degli  interventi  o  dei  servizi  sociali
sopra richiamati. Inoltre, e' stato identificato uno specifico target
di intervento, in relazione alle evidenze scientifiche che portano  a
considerare i primi anni di vita - i primi mille giorni -  una  delle
fasi piu' delicate dell'esistenza, in cui la  presenza  di  specifici
fattori di rischio puo' avere effetti duraturi  per  il  resto  della
vita cosi' come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva
risultano  avere  la  maggiore  efficacia.  In  continuita'  con   il
precedente Piano, un obiettivo specifico e' quindi  l'attivazione  di
un percorso di  sostegno  alla  genitorialita'  ogni  qual  volta  si
presenti una situazione di bisogno complesso come  sopra  definita  e
nel nucleo sia presente un bambino o  una  bambina  nei  primi  mille
giorni della sua vita. 
    Questi  obiettivi  sono  confermati  dal  presente   Piano.   Per
sostenerli,  alla  luce  delle  difficolta'  riscontrate   in   molti
territori nella possibilita' di attivare in numero adeguato le equipe
multiprofessionali  necessarie,  nonche'   nella   programmazione   e
gestione  dei  servizi   di   supporto   necessari,   si   suggerisce
l'opportunita' di dedicare le risorse del Fondo Poverta', cosi'  come
per il Fondo nazionale politiche sociali e per le  risorse  derivanti
dai  fondi  europei,  anche  al  potenziamento  delle  altre   figure
professionali  in  ambito  sociale  necessarie   ad   assicurare   la
valutazione   multiprofessionale   e   l'attivazione   dei   sostegni
necessari.  L'attivazione  delle  equipe  multiprofessionali  e   dei
sostegni per le famiglie con bisogni complessi  rappresentano  dunque
una priorita' del presente Piano, nell'ottica del  riconoscimento  di
un diritto soggettivo  alla  presa  in  carico.  In  particolare,  e'
necessario assicurare nei territori la presenza di professionalita' e
competenze in grado di garantire la progettazione,  il  management  e
l'accompagnamento  dei  beneficiari  con  riferimento  alle   diverse
dimensioni del bisogno. 
 
    3.3.2.2 LEPS Pronto intervento sociale 
    Il Pronto intervento sociale, compreso fra i  servizi  attivabili
ai sensi dell'art. 7, co. 1, del D.Lgs. 147/2017 e  gia'  ricompreso,
ai sensi dell'art. 22, co. 4, della L. 328/2000 fra quelli che devono
essere attivati in tutti gli ambiti, viene individuato fra quelli  da
qualificare formalmente, gia'  nei  primi  anni  di  validita'  della
corrente programmazione, come LEPS da  garantire  in  ogni  ATS,  nei
termini descritti nella scheda tecnica riportata nella Sezione 3.7.1,
che definisce il servizio con riferimento ai suoi contenuti  minimali
che devono essere assicurati in ogni ambito e alle modalita' del  suo
espletamento. 
    Come gia' evidenziato nel precedente Piano poverta' 2018-2020, in
particolare con riferimento alle funzioni  di  segretariato  sociale,
per alcuni dei  servizi  previsti  dall'art.  7,  co.  1  del  D.Lgs.
147/2017,  non  e'  possibile  distinguere  uno  specifico  dell'area
"poverta' nel servizio correntemente offerto a livello  territoriale,
trattandosi di servizi tipicamente trasversali a tutta  l'offerta  di
servizi sociali. Inoltre, puo' non essere  possibile  distinguere  il
servizio per tipologie di utenza dell'area poverta',  ad  esempio  in
riferimento alla specifica previsione del ReI/Rdc. 
    E' il caso del Pronto intervento sociale servizio che puo'  avere
riflessi trasversali a tutta l'offerta di servizi sociali  e  per  il
quale, nella pratica corrente dei territori, non risulta generalmente
possibile distinguere  uno  specifico  dell'area  "poverta'",  o  del
Rei/Rdc.  Conseguentemente,  alla   fornitura   di   tale   servizio,
nell'ottica del suo riconoscimento come LEPS, concorreranno risorse a
valere sia sulla componente Rdc che sulla componente poverta' estrema
del Fondo Poverta', cui si aggiungeranno fino a 90 milioni su 3  anni
provenienti dalle risorse REACT EU confluite  nel  PON  Inclusione  e
finanziamenti aggiuntivi, per gli anni successivi, a valere  sul  POC
Inclusione e sulla  nuova  programmazione  PON  Inclusione  2021-2027
(cfr. Tabella 3.1 e Tabella 3.2 piu' avanti). 
 
    3.3.3 Servizi per la poverta' e la marginalita' estrema 
    Con riferimento alla grave marginalita' adulta e  in  particolare
alla condizione di senza dimora non esistono ancora dei LEPS definiti
dalla normativa nazionale. Attraverso il seguente  Piano  si  intende
favorire  l'effettiva   esigibilita'   dei   diritti   universali   e
l'accessibilita'  ai  servizi  generali  da  parte  degli  utenti  in
condizioni di marginalita', con particolare riferimento alle  persone
senza dimora, nell'ambito di una strategia complessiva di  intervento
che  prevede  la  definizione  di  LEPS  anche  in  tale  ambito   di
intervento. 
    In continuita' con il precedente Piano, gli interventi finanziati
dovranno prendere  a  riferimento  le  "Linee  di  indirizzo  per  il
contrasto alla grave emarginazione adulta in  Italia".  Le  Linee  di
indirizzo, sono state  oggetto  di  accordo  in  sede  di  Conferenza
Unificata il 9 novembre 2015 e costituiscono il principale  strumento
di riferimento  per  le  Regioni  e  i  Comuni  nella  costruzione  e
implementazione a livello locale di sistemi di intervento sociale per
il contrasto alla  poverta'  estrema,  anche  valorizzando  l'apporto
delle organizzazioni del volontariato e  delle  altre  organizzazioni
del Terzo Settore; gli indirizzi  condivisi  riprendono  gli  intenti
della Legge quadro sul sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali n. 328/2000, che include gli interventi  di  contrasto  della
poverta' e il rafforzamento dei servizi di accompagnamento dei  senza
dimora tra le componenti del sistema  da  rafforzare  per  promuovere
l'inclusione sociale dei cittadini (articolo 22, comma 2, lettera a).
L'intento e'  quello  di  favorire  l'implementazione  di  interventi
organici e strutturati in grado di assicurare prestazioni uniformi  a
livello nazionale e di superare la logica emergenziale. 
    Le linee di indirizzo promuovono il superamento  di  approcci  di
tipo emergenziale in favore di approcci maggiormente strutturati.  In
quest'ultima tipologia rientrano i cosiddetti approcci housing led  e
housing  first,  i  quali  assumono  il   rapido   reinserimento   in
un'abitazione come punto di partenza affinche' i senza dimora possano
avviare un  percorso  di  inclusione  sociale.  Comune  a  tutti  gli
approcci strutturati  e  punto  di  divergenza  rispetto  ai  servizi
emergenziali, e' la  cosiddetta  pratica  della  "presa  in  carico":
partendo dal riconoscimento dello stato di bisogno del soggetto e dal
mandato istituzionale ad un operatore sociale, si declina un progetto
mirato a potenziare le capacita' della persona affinche'  esca  dalla
condizione di disagio e riprenda il controllo della  propria  vita  e
l'autonomia. 
    Anche i servizi e gli interventi di bassa soglia o  di  riduzione
del danno possono essere concepiti in una  logica  non  emergenziale,
all'interno di un sistema strutturato. Essi possono essere  concepiti
all'interno di un sistema di servizi strategicamente orientati  verso
il perseguimento del maggior grado di  inclusione  sociale  possibile
per ciascuna persona in  stato  di  bisogno,  al  fine  di  garantire
innanzitutto risposte primarie ai bisogni delle persone senza  dimora
mediante servizi di pronta e prima accoglienza svolti in strada o  in
strutture di facile accessibilita', in una dimensione di  prossimita'
rispetto alla persona e che crei le  condizioni  per  una  successiva
presa in carico. 
    In  tale  ottica,  il  presente   Piano   accoglie   con   favore
l'iniziativa  della  Commissione  Europea,  del   Consiglio   e   del
Parlamento Europeo che il 21 giugno 2021 a Lisbona hanno avviato  con
una dichiarazione comune la Piattaforma europea per il  contrasto  al
fenomeno dei senza dimora, impegnandosi ad operare in tal senso. 
 
    3.3.3.1 LEPS - Accessibilita' ai diritti esigibili: la residenza 
    Le persone senza  dimora  hanno  i  medesimi  diritti,  doveri  e
potesta' di ogni altro cittadino; l'ordinamento italiano non  prevede
diritti o interessi legittimi o doveri specifici per chi si trovi  in
condizioni di homelessness. Come sottolineato nelle Linee  guida,  il
problema principale non e' quindi  definire  quali  siano  i  diritti
delle persone senza dimora, ma comprendere se i diritti universali di
cui godono siano o meno per loro esigibili  come  lo  sono  per  ogni
altro cittadino. Infatti, per  le  persone  senza  dimora,  anche  se
formalmente titolari di diritti, esistono alcune barriere specifiche,
legate  alla  loro  condizione  abitativa  e  di  emarginazione,  che
impediscono o possono  impedire  l'accesso  ai  diritti  fondamentali
garantiti a ogni altro cittadino. 
    Particolarmente importante  in  tal  senso  e'  il  diritto  alla
residenza, in quanto l'iscrizione anagrafica in un Comune italiano e'
porta di accesso imprescindibile per poter  accedere  ad  ogni  altro
diritto, servizio e prestazione pubblica  sul  territorio  nazionale.
Tale precondizione e' normativamente pienamente esigibile. 
    L'ordinamento  giuridico  prevede  una  norma  specifica  per  la
residenza anagrafica delle  persone  senza  dimora,  norma  contenuta
all'art. 2, comma 3 della L. 1228 del 24  dicembre  1954,  nota  come
"legge anagrafica". Essa stabilisce che "la persona che non ha  fissa
dimora si considera residente nel Comune ove ha il  domicilio,  e  in
mancanza di questo nel Comune di nascita". L'elezione del  domicilio,
nell'accezione ampia prevista dalla Cassazione, di fatto, e' elemento
sufficiente perche' una  persona  senza  dimora  possa  ottenere  dal
Comune nel quale cio' avviene, la residenza anagrafica. 
    Tuttavia, sono ancora molte le persone che non accedono a  questo
diritto esigibile. Inoltre, la residenza "fittizia" puo'  non  essere
sufficiente  a  favorire  l'accesso  ad  altri  diritti,  se  non  e'
accompagnata da un servizio che  consenta  l'effettiva  reperibilita'
della persona. In vista della sua definizione normativa, viene dunque
individuato come LEPS  quello  di  garantire  in  ogni  Comune,  alle
persone che lo eleggono a proprio domicilio, anche  se  prive  di  un
alloggio, servizi che permettano  di  rendere  effettivo  il  diritto
all'iscrizione  anagrafica,  compreso  il  servizio  di  fermo  posta
necessario a  ricevere  comunicazioni  di  tipo  istituzionale.  Tali
servizi, nei termini descritti nella scheda tecnica  riportata  nella
Sezione 3.7.2, che definisce il  servizio  con  riferimento  ai  suoi
contenuti minimali che devono essere assicurati in ogni ambito e alle
modalita' del suo espletamento, verranno sostenuti  con  risorse  del
Fondo Poverta' che potranno essere integrate con risorse  provenienti
dal REACT EU. 
 
    3.3.3.2 Presa in carico  e  accompagnamento  per  l'accesso  alle
prestazioni  universali  -  Centri  servizi  per  il  contrasto  alla
poverta' 
    Un secondo obiettivo e' quello di assicurare la presa  in  carico
delle persone  in  condizioni  di  marginalita',  anche  al  fine  di
favorire  l'accesso  integrato  alla  intera  rete  dei  servizi.  In
generale, vale a livello generale quanto riportato nelle Linee  guida
circa la necessita "dell'attivazione coordinata di tutte  le  risorse
professionali  e  culturali,  formali  ed  informali,   esplicite   e
implicite che, in un territorio, possono essere messe a  disposizione
della persona in difficolta', a partire da una specifica relazione di
aiuto, al fine  di  ricostituire  un  legame  sociale  funzionante  e
adeguato ad una sopravvivenza dignitosa". 
    L'attivita'  di  presa  in  carico   costituisce   un   passaggio
fondamentale  per  le  persone  che  si  trovano  in  condizioni   di
homelessness,  ma  piu'  in  generale  per  tutte  le   persone   che
sperimentano condizioni di deprivazione materiale; in tali condizioni
deve essere il piu' possibile favorito  l'accesso  al  complesso  dei
servizi e delle prestazioni. Si pensi ad esempio alla  iscrizione  al
Sistema Sanitario Nazionale per usufruire dell'assistenza del  Medico
di famiglia o  alla  compilazione  dell'ISEE  e  presentazione  della
domanda  di  accesso  al  Rdc.  Con   riferimento   al   Rdc,   nella
interpretazione della  norma  e'  stato  chiarito  che  il  requisito
relativo ai dieci anni di residenza, di cui gli ultimi  due  in  modo
continuativo, debba essere inteso nei termini di residenza effettiva,
consentendo  quindi  anche  alle  persone  che  abbiano   subito   le
cancellazioni  anagrafiche  per  irreperibilita'   di   accedere   al
beneficio,  qualora  attraverso  riscontri  oggettivi  possa   essere
dimostrata la loro presenza nel territorio. Tuttavia, in  assenza  di
servizi che possano  orientare  e  accompagnare  nelle  procedure  di
richiesta,  difficilmente  le  persone  maggiormente  in  difficolta'
accederanno alla misura. 
    In tale contesto, una specifica linea  di  attivita',  finanziata
con PNNR vede  la  costruzione  nei  territori  di  "centri  servizi"
leggeri dedicati al contrasto della poverta'  e  della  marginalita',
anche estrema, che costituiscano luoghi  dove  oltre  alla  presa  in
carico  sociale  possano  essere  offerti  altri  tipi  di   servizio
(distribuzione beni,  ambulatori  sanitari,  mensa,  orientamento  al
lavoro, servizi di fermo posta, ecc.), sia erogati  direttamente  dai
servizi pubblici che dalle organizzazioni del Terzo Settore, comprese
quelle di volontariato. La progettualita'  prevede  la  creazione  di
almeno un centro servizi in 250 ATS, prevedendo un  finanziamento  di
circa 1,1 milioni per centro, per un totale di circa 270  milioni  di
euro. Dal punto di vista operativo, la scheda tecnica riportata nella
Sezione 3.7.3, definisce il servizio  sia  con  riferimento  ai  suoi
contenuti   minimali   che   devono   essere   assicurati   in   ogni
progettualita' che alle modalita' del suo  espletamento.  Al  termine
del PNRR, che finanziera' soprattutto la componente  di  investimento
necessaria per la realizzazione dei progetti e fino  a  tre  anni  di
costi operativi, i costi operativi  verranno  posti  a  carico  degli
altri fondi sociali nazionali ed europei. 
 
    3.3.3.3 Housing first 
    In continuita' con il Piano poverta' 2018-2020,  sulla  base  del
modello gia' concordato in sede di Conferenza Unificata e delle Linee
guida,  documenti  cui  si  rimanda  per  le   specifiche   tecniche,
nell'ottica di programmazione del presente Piano si intende  dare  un
forte impulso alle attivita' volte  ai  progetti  legati  all'housing
first. A tal fine concorreranno sia le risorse  previste  nell'ambito
della componente del Fondo  Poverta'  destinata  al  contrasto  della
poverta' estrema, che le risorse dello specifico  progetto  del  PNRR
che prevede l'attivazione di nuove progettualita' basate sull'housing
first,  per  una  spesa   di   circa   175   milioni   nell'orizzonte
programmatorio del PNRR, volti all'attivazione di 250 interventi  per
un valore unitario di  oltre  700.000  euro,  per  la  maggior  parte
destinati agli investimenti necessari. Come nel caso precedente,  una
volta  finanziato  il  costo  di  investimento,  i   relativi   costi
operativi,  per  il  primo  triennio  coperti  dal   PNRR,   verranno
successivamente posti a carico degli altri fondi sociali nazionali ed
europei. L'housing first non e' al momento prefigurabile  come  LEPS,
ma la progettualita' del PNRR ne potra' prefigurare uno che  affronti
il tema, laddove condiviso. 
 
    3.3.3.4 Interventi di sostegno materiale 
    Fra gli interventi di contrasto alla poverta' e alla marginalita'
si ritiene di indicare  quello  volto  al  sostegno  materiale  delle
persone  e  delle  famiglie  in  condizioni  di  bisogno  fra  quelli
individuati come prioritari, per quanto non esplicitamente finanziato
con quote specifiche del Fondo poverta'. 
    In effetti, si fa riferimento ai servizi di supporto in  risposta
ai bisogni primari (distribuzione  viveri;  distribuzione  indumenti;
distribuzione farmaci; docce e igiene  personale;  mense;  unita'  di
strada che svolgono attivita' di ricerca e contatto  con  le  persone
che necessitano di aiuto; contributi economici una tantum), attivita'
che durante la crisi associata al Covid-19 hanno  mostrato  ancor  di
piu' la loro importanza. 
    In tal senso si conferma anche nella  nuova  programmazione  FSE+
che portera' alla definizione del nuovo PON Inclusione  2021-2027  la
scelta,  gia'  effettuata  della  programmazione  2014-2020  con   il
programma FEAD, di destinare importanti  risorse  alla  distribuzione
attraverso la capillare rete costituitasi attorno a detto  programma,
e con l'attivo coinvolgimento degli Enti locali.  Al  programma  FEAD
sono  destinate  risorse  aggiuntive  per  190  milioni   provenienti
dall'iniziativa  europea  REACT-  EU,  mentre  il   programma   sara'
pienamente  integrato,  con  importanti  risorse,  all'interno  della
programmazione del nuovo PON Inclusione 2021-2027, che assorbira'  il
FEAD. 
 
    3.3.3.5 Altri interventi e  servizi  dedicati  alla  marginalita'
estrema 
    La  meta'  delle  risorse  del  Fondo  poverta'  riservate   alla
marginalita' estrema sono dedicate alla programmazione di  interventi
e servizi in favore di persone in condizione di  poverta'  estrema  e
senza dimora individuati dai  territori  sulla  base  delle  esigenze
rilevate, con  riferimento  al  generale  obiettivo  di  disporre  di
sistemi strutturati di  intervento  sociale  per  il  contrasto  alla
poverta' estrema, in attuazione delle  "Linee  di  indirizzo  per  il
contrasto alla grave emarginazione  adulta  in  Italia",  oggetto  di
accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015. 
 
    3.3.4 Sostegno ai neomaggiorenni in  uscita  da  un  percorso  di
presa in carico a seguito di allontanamento dalla famiglia di origine 
    Pur  senza  essere  materia  soggetta  a   una   discrezionalita'
nell'ambito della definizione dell'utilizzo della quota  servizi  del
Fondo poverta', si ricorda che l'articolo  1,  comma  335,  della  L.
178/2020, riserva 5 milioni  del  fondo  poverta'  al  fine  di  dare
continuita' alla sperimentazione di interventi in  favore  di  coloro
che, al compimento della maggiore eta', vivano fuori  dalla  famiglia
di origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria,
cosiddetti careleavers, volti a prevenire condizioni  di  poverta'  e
permettere di completare il percorso di crescita  verso  l'autonomia,
avviata ai sensi dell'art. 1, co. 250, della L. 205 del 2017. Per  il
dettaglio delle relative azioni rivolte ai  care  leavers  si  rinvia
all'apposita  sezione  nell'ambito  del  Capitolo  2  (Piano  sociale
nazionale). 
 
    3.4 Una programmazione integrata 
    Il  Fondo  poverta'  costituisce  solo   una   delle   fonti   di
finanziamento degli interventi di lotta alla poverta' sul territorio.
Altre risorse e altri programmi ne  integreranno,  sull'orizzonte  di
programmazione le disponibilita'. In  particolare,  come  gia'  nella
precedente programmazione, concorreranno agli  obiettivi  le  risorse
del PON Inclusione 2014-2020, del FEAD e  del  nuovo  PON  Inclusione
2021-2027 inserito nel nuovo FSE+ che ricomprende anche il  programma
FEAD.  Risorse  significative   arriveranno   anche   dall'iniziativa
REACT-EU le cui risorse confluiscono nell'attuale programmazione FEAD
e PON Inclusione, per un ammontare pari rispettivamente a  190  e  90
milioni  di  euro.  Infine,  all'interno  del  PNRR  e'  previsto  un
investimento per 450 milioni destinato a finanziare 250  progetti  di
housing first e 250 centri servizi per il  contrasto  alla  poverta'.
Ulteriori risorse potranno derivare anche dall'avvio, deliberato  nel
mese di giugno 2021, a  livello  nazionale  del  programma  operativo
complementare al PON Inclusione, denominato POC Inclusione, nel quale
confluiranno le  risorse  derivanti  dalla  riduzione  dei  tassi  di
cofinanziamento nazionale dei programmi europei. 
    La Tabella 3.1 riassume, per ciascuna delle aree  prioritarie  di
intervento individuate nella sezione precedente le diverse  fonti  di
finanziamento individuate. 
    Nell'ambito delle azioni collegate alla componente Rdc del  Fondo
poverta',  al  rafforzamento  del  servizio   sociale   professionale
mediante assunzione  a  tempo  indeterminato  di  assistenti  sociali
concorre,  oltre  che  il  Fondo  Poverta'  stesso,   il   Fondo   di
solidarieta'  comunale.  Al  Pronto  intervento  sociale,  concorrono
risorse del Fondo  Poverta',  sia  nella  componente  Rdc  che  nella
componente poverta' estrema, insieme alle risorse di REACT-EU  e,  al
termine del triennio, del nuovo PON Inclusione.  La  rimanente  parte
della componente Rdc del Fondo poverta' concorre al perseguimento del
LEPS relativo alla presa in carico  associata  alla  definizione  del
Patto per l'inclusione sociale del Rdc, insieme a risorse del vecchio
e nuovo PON Inclusione. 
    In ambito di poverta' estrema, per i progetti di housing first si
affianchera'  ad  un  contenuto  finanziamento  a  valere  sul  Fondo
poverta'  il  ben  piu'  consistente  finanziamento  a   valere   sul
richiamato progetto PNRR, che, come detto, finanziera' anche i centri
servizi per il contrasto alla poverta'. Per  ambedue  le  iniziative,
laddove il  PNRR  permettera'  di  finanziare  l'investimento  e  gli
associati servizi per un  triennio,  il  finanziamento  dei  relativi
servizi successivamente passera' a carico del PON  Inclusione  e  dei
Fondi nazionali. I fondi REACT EU saranno destinati, insieme  ad  una
limitata componente di Fondo poverta', al  finanziamento  del  Pronto
intervento sociale e, residualmente, dei servizi di posta  e  per  la
residenza  virtuale.  Per  l'attivita'  di  sostegno   alimentare   e
deprivazione materiale e' previsto il finanziamento sul FEAD e, nella
nuova programmazione 2021-2027, sul nuovo PON Inclusione. 
    Infine,  per  quanto  riguarda  i  careleavers,  si  conferma  il
finanziamento  a  valere  sul   Fondo   poverta',   ferma   restando,
naturalmente, la possibilita' di integrare  le  risorse  individuate,
sia in seguito ad interventi normativi sia in seguito a  stanziamenti
stabiliti a livello territoriale. 
 
Tabella 3.1 - Utilizzi  del  fondo  poverta'  e  altri  finanziamenti
2021-2023 e prospettive successive 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    3.5 Gli ambiti di utilizzo del Fondo poverta' 
    A seguito dell'introduzione del Rdc, con la Legge di bilancio per
il 2019 viene istituito un apposito fondo per il finanziamento  della
prestazione monetaria.  Conseguentemente,  il  Fondo  poverta'  viene
ridotto e finalizzato al solo finanziamento degli interventi previsti
dal Piano nazionale per il contrasto alla poverta' e, in particolare,
l'accompagnamento e il rafforzamento dei servizi e  degli  interventi
attivati  nei  Patti  per  l'inclusione  sociale   sottoscritti   dai
beneficiari del Rdc, che acquisiscono la natura di LEPS,  nei  limiti
delle risorse disponibili. A tale utilizzo,  la  norma  (art.  7  del
D.Lgs. 147/2017), come richiamato, associa due ulteriori  componenti,
di importo minore, la prima destinata  ai  servizi  per  la  poverta'
estrema e la seconda a finanziarie la presa in carico dei  cosiddetti
care leavers. Inoltre, ai sensi  della  Legge  di  bilancio  2021,  a
decorrere dal 2021  fino  a  180  milioni  annui  sono  destinati  al
finanziamento degli incentivi destinati agli ATS per  l'assunzione  a
tempo indeterminato di assistenti sociali; l'esatto  ammontare  delle
risorse destinate al finanziamento di tali incentivi sono determinate
annualmente con Decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali entro il 30 giugno: in tale decreto il Ministro individua  le
risorse "prenotate"  per  l'anno  in  corso  e  quelle  "liquidabili"
relative all'anno precedente, corrispondenti al numero di  assistenti
sociali a tempo indeterminato in servizio presso gli ATS e  i  comuni
che ne fanno parte annunciato ed effettivamente realizzato nel  corso
dell'anno. Il DM 144 del 25.6.2021 a firma del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali Orlando ha fissato le risorse prenotabili per
il 2021 in euro 66.905.066, mentre per gli anni successivi  la  quota
massima di 180 milioni deve essere considerata. 
    Le risorse  complessivamente  afferenti  al  Fondo  Poverta'  nel
triennio 2021-2023 sono pari 622 milioni di euro  per  ciascun  anno,
dei quali 3 sono attualmente indisponibili, perche'  accantonati  dal
Ministero dell'economia a copertura di un'iniziativa legislativa  che
mira all'estensione delle tutele ai caregiver. 
    La  Tabella  3.2  riassume  gli  impieghi  del   Fondo   poverta'
nell'orizzonte triennale di programmazione  conseguenti  al  presente
Piano. 
    Il Decreto di riparto del Fondo poverta' determinera'  i  criteri
di  allocazione  fra  gli  ATS  delle  relative  risorse,  anche  con
riferimento: 
    - alla previsione di cui all'art. 7 co. 9 del D.Lgs. 147/2017 che
      la quota destinata alla poverta' estrema sia distribuita  anche
      con  riferimento  alla  distribuzione  territoriale  dei  senza
      dimora; 
    - alla previsione, contenuta nel citato Decreto del Ministro  del
      lavoro e delle politiche sociali  del  25.6.2021,  ai  fini  di
      sostenere gli ambiti sociali che non riescono gia' nel 2021  ad
      accedere all'incentivo, di proporre, in  sede  di  riparto  del
      Fondo poverta' 2021, al concertante  Ministro  dell'economia  e
      delle finanze, alle Regioni e ai Comuni  di  considerare  quale
      autonomo criterio di riparto il riconoscimento a ciascun ATS di
      una somma pari nel 2021 al 50% della differenza  fra  la  somma
      massima attribuibile a ciascun ambito ai fini dell'incentivo  e
      la somma prenotata sulla base delle comunicazioni degli  stessi
      ATS e di proporre che tale percentuale si  riduca  al  35%  nel
      2022, al 20% nel 2023, azzerandosi negli anni successivi. 
 
Tabella 3.2 - Utilizzo del fondo poverta' 2021-2023 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    3.6 Flussi informativi, rendicontazione e indicatori 
    Al  fine  di  agevolare  la  programmazione  delle  risorse   con
modalita' omogenee, in coerenza con il Piano  e  nel  rispetto  delle
funzioni normativamente  attribuite  alle  regioni,  nell'ambito  del
decreto di riparto e' definito lo schema dell'atto di  programmazione
regionale. 
    Con riferimento al sistema di  rendicontazione  delle  quote  del
Fondo poverta', e' attiva da  tempo  la  piattaforma  Multifondo,  il
sistema informativo  della  Direzione  generale  per  la  lotta  alla
poverta' e per la programmazione sociale del Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali, volto alla gestione delle risorse  destinate
al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di  contrasto
alla poverta'. 
    Il Multifondo e' un sistema user-centered realizzato con lo scopo
di  assicurare  una  gestione  unitaria  dei  diversi  fondi  sociali
all'interno di una medesima  soluzione  informatica  e  garantire  la
piena  digitalizzazione  dei  processi  di  gestione,   monitoraggio,
rendicontazione e  controllo  dei  Fondi.  Attualmente,  i  programmi
coinvolti sono il PON Inclusione, PO I FEAD, il  progetto  Su.Pr.Eme.
Italia e il Fondo poverta'. 
    In merito al Fondo poverta', la piattaforma Multifondo  coinvolge
il personale del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
circa 600 Ambiti territoriali, 19 Regioni e 8 Citta' metropolitane  e
comprende   le   funzionalita'   inerenti   ai    seguenti    moduli:
programmazione e attivazione, rendicontazione e verifiche e controlli
delle risorse della Quota servizi, della  Quota  poverta'  estrema  e
della Quota care leavers. 
    I benefici derivanti dall'implementazione del nuovo sistema sono:
la gestione  integrata  dei  dati,  l'accesso  alle  informazioni  in
modalita' sicura, l'armonizzazione delle attivita'  svolte  dai  vari
attori partecipanti, la possibilita' di gestire la rendicontazione in
maniera strutturata, di visionare le informazioni in tempo  reale,  e
la semplificazione delle attivita' di monitoraggio. 
    Il personale del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
per le tre quote del Fondo poverta', e' abilitato ai seguenti moduli: 
   - Programmazione delle risorse: funzionalita'  mediante  la  quale
      l'utente puo' procedere con la creazione  e  il  caricamento  a
      sistema del piano nazionale di riparto delle risorse del  Fondo
      per ciascuna annualita'; 
   - Verifiche e controlli: funzionalita' mediante la quale  l'utente
      puo' procedere alle verifiche sulle Dichiarazioni  di  spesa  e
      sulla  documentazione  giustificativa  caricate  dagli   Ambiti
      Territoriali, approvando, rifiutando o richiedendo integrazioni
      sulle spese inviate. 
Le Regioni, per le tre quote del Fondo poverta',  sono  abilitate  ai
seguenti moduli: 
   - Programmazione delle risorse:  in  base  alla  Quota  del  Fondo
      considerata, la funzionalita' permette  all'utente  di  gestire
      adempimenti differenti. 
   - Quota Servizi: la funzionalita' permette all'utente di procedere
      con l'approvazione o richiesta  di  modifica  degli  indicatori
      (quota regionale sul  totale  nazionale  dei  nuclei  familiari
      beneficiari del ReI o del Rdc sulla base del  dato,  comunicato
      dall'INPS, aggiornato al mese di agosto 2020, cui e' attribuito
      un peso del 60% e quota di popolazione regionale residente  sul
      totale  della  popolazione  nazionale,  secondo  i  dati  Istat
      aggiornati al 1° gennaio 2020, cui e' attribuito  un  peso  del
      40%)  previsti  dal  Decreto  di  riparto  impiegati   per   la
      distribuzione  delle  risorse   al   complesso   degli   ambiti
      territoriali. Nel caso di modifica e'  consentito  inserire  un
      indicatore regionale ridefinendo opportunatamente il peso degli
      indicatori  nazionali,  che  non  puo'  comunque  per   ciascun
      indicatore singolarmente preso essere inferiore al 40%; 
      • Poverta' estrema: la  funzionalita'  permette  all'utente  di
        inserire a sistema  il  riparto  delle  risorse  agli  Ambiti
        territoriali che rispettino i requisiti individuati dall'art.
        5  del  Decreto  interministeriale  del   18   maggio   2018,
        richiamato dai successivi decreti di riparto del Fondo; 
      • Care  Leavers:  la  funzionalita'  permette   all'utente   di
        inserire a sistema  il  riparto  delle  risorse  agli  Ambiti
        interessati   dalla    sperimentazione    e    caricare    la
        programmazione a livello regionale sulle tre azioni  previste
        (n. di Care Leavers, n. di borse per l'autonomia, n. di tutor
        coinvolti). 
    - Verifiche e Controlli: Funzionalita' mediante la quale l'utente
      puo'  monitorare  lo   stato   di   avanzamento   della   spesa
      rendicontata dai propri Ambiti territoriali. 
    - Gli Ambiti territoriali, per le tre quote del  Fondo  poverta',
      sono abilitati ai seguenti moduli: 
    - Programmazione  e  attivazione  delle  risorse:   funzionalita'
      mediante la quale l'utente  puo'  procedere  con  l'inserimento
      delle  risorse  assegnate   all'Ambito   distribuendole   sugli
      obiettivi stabiliti dal Piano nazionale per gli interventi e  i
      servizi  sociali  di  contrasto  alla  poverta'  per   ciascuna
      annualita' del Fondo; 
    - Rendicontazione: funzionalita' mediante la quale l'utente  puo'
      procedere con la creazione delle Dichiarazioni di spesa  (DdS),
      il  caricamento  delle  spese  e  di  tutta  la  documentazione
      giustificativa a supporto della rendicontazione  delle  risorse
      prevista dalle Linee Guida del Fondo poverta'. 
    - Le Citta' metropolitane, per la Quota  poverta'  estrema,  sono
      abilitate ai seguenti moduli: 
    - Programmazione  e  Attivazione  delle  risorse:   funzionalita'
      mediante la quale l'utente puo' procedere  con  il  caricamento
      della programmazione della Citta'  metropolitana,  se  delegata
      dalla  Regione,  e  l'inserimento  del  riparto  delle  risorse
      assegnate alla  Citta'  sugli  obiettivi  stabiliti  dal  Piano
      nazionale per gli interventi e i servizi sociali  di  contrasto
      alla poverta' per ciascuna annualita' della Quota; 
    - Rendicontazione: funzionalita' mediante la quale l'utente  puo'
      procedere con la creazione delle Dichiarazioni di spesa  (DdS),
      il  caricamento  delle  spese  e  di  tutta  la  documentazione
      giustificativa a supporto della rendicontazione  delle  risorse
      prevista dalle Linee Guida del Fondo poverta'. 
    In fase di controllo la raccolta di informazioni verra' integrata
      per adeguarla alle esigenze di programmazione e rendicontazione
      delle  risorse  che  scaturisce   dal   presente   piano,   con
      particolare riferimento alla verifica delle azioni  individuate
      in questa sede volte al perseguimento o alla prefigurazione  di
      LEPS. 
 
    3.7 Allegato: Schede tecniche 
 
    3.7.1 Scheda LEPS Pronto  intervento  sociale  Denominazione  del
servizio: 
    Pronto intervento sociale. 
 
    Descrizione sintetica del servizio: 
    Il servizio si attiva in caso di emergenze  ed  urgenze  sociali,
circostanze  della  vita  quotidiana  dei  cittadini  che   insorgono
repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non  differibili,
in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare  e  a  cui  e'
necessario  dare  una  risposta  immediata  e  tempestiva   in   modo
qualificato, con un servizio specificatamente dedicato. 
    Il pronto intervento sociale  viene  assicurato  24h/24  per  365
giorni l'anno. In relazione alle caratteristiche  territoriali  e  di
organizzazione dei servizi, puo' essere attivato come  uno  specifico
servizio attivato negli  orari  e  giorni  di  chiusura  dei  servizi
territoriali oppure come intervento specialistico sempre attivo.  Nel
primo caso il pronto intervento sociale viene assicurato direttamente
dai servizi territoriali negli orari di apertura. 
    Il pronto intervento sociale si rapporta con  gli  altri  servizi
sociali ai fini della presa in carico, laddove necessaria. 
 
    Obiettivi: 
    - garantire una risposta tempestiva alle persone che  versano  in
      una situazione di particolare gravita' ed emergenza per  quello
      che concerne problematiche a rilevanza  sociale  anche  durante
      gli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali, 24h/24
      e 365 all'anno; 
    - realizzare  una  prima  lettura  del  bisogno  rilevato   nella
      situazione   di   emergenza   ed   attivare   gli    interventi
      indifferibili ed urgenti; 
    - inviare/segnalare ai servizi competenti per  l'eventuale  presa
      in carico; 
    - promuovere una logica preventiva svolgendo un'azione di impulso
      alla costruzione e lettura attenta e partecipata  di  mappe  di
      vulnerabilita' sociale di un  determinato  territorio,  nonche'
      alla raccolta di dati sul bisogno sociale anche in funzione  di
      azioni di analisi organizzativa dei servizi e delle risorse; 
    - promuovere protocolli con le FF.OO., il servizio sanitario e il
      privato sociale per garantire da parte del territorio strumenti
      di analisi per il riconoscimento delle situazioni di emergenza,
      risorse e servizi per garantire gli interventi (ad  esempio  la
      pronta  accoglienza  di   minori   e   minori   stranieri   non
      accompagnati e' condizionata alle convenzioni con strutture  di
      questo tipo nel territorio). 
 
    Target di utenza: 
    Il Servizio di pronto  intervento  sociale  di  norma  svolge  la
propria funzione  rispetto  ad  una  pluralita'  di  target  (minori,
vittime di violenza, vittime di tratta, persone non  autosufficienti,
adulti in difficolta', ecc.).  Nell'ambito  di  questi,  deve  sempre
essere garantita, con  modalita'  organizzative  definite  a  livello
territoriale, la risposta in emergenza anche ai seguenti bisogni: 
    - situazioni di grave poverta'/poverta' estrema che costituiscano
      grave rischio per la tutela e l'incolumita' psico-fisica  della
      persona; 
    - situazioni di abbandono o grave emarginazione con  rischio  per
      l'incolumita' della persona e/o di grave rischio per la  salute
      socio-relazionale, in assenza di reti familiari e sociali. 
 
    Funzioni svolte/interventi e servizi erogati 
    Attivita' core: 
    A seguito della segnalazione,  il  servizio  effettua  una  prima
valutazione professionale e fornisce assistenza immediata, necessaria
e  appropriata  alla  persona,  documentando  ogni  azione  svolta  e
predisponendo un progetto d'aiuto urgente, che deve essere  tracciato
nel sistema informativo sociale in uso  nel  territorio.  Sulla  base
della  tipologia  di  bisogno  rilevato  e  dell'esito   del   pronto
intervento,  il  servizio  segnala  la  situazione  e  trasmette   la
documentazione relativa agli interventi svolti in regime di emergenza
e urgenza al servizio sociale competente, e/o ad altri  servizi,  nel
primo momento utile per  garantire  la  continuita'  della  presa  in
carico. 
    L'intervento deve quindi garantire le seguenti funzioni: 
    - il ricevimento delle segnalazioni nelle modalita' concordate  a
      livello territoriale (direttamente dalle persone in  condizioni
      di bisogno, da altri cittadini, dai servizi pubblici e  privati
      che hanno sottoscritto uno specifico accordo, ecc.) 
    - risposta urgente ai bisogni di accoglienza per periodi brevi in
      attesa dell'accesso ai servizi; 
    - attivazione di attivita' di aggancio,  ascolto  e  lettura  del
      bisogno attraverso: operatori del  servizio,  intervento  delle
      Unita' di strada (UDS); 
    - prima valutazione del bisogno, documentazione dell'intervento e
      segnalazione ai servizi. 
 
    Modalita' di accesso: 
    In relazione ai bisogni ed alle caratteristiche  territoriali  il
servizio potra' essere ad accesso pubblico (numero verde, mail, ecc.)
oppure attivabile dai  servizi  pubblici  e  privati  sulla  base  di
accordi e modalita' operative individuati a livello territoriale. 
 
    Integrazione con altri servizi: 
    Il servizio per sua natura opera in maniera integrata con tutti i
servizi territoriali ed in particolare: 
    - Servizi sociali; 
    - Servizi sanitari (ospedali, CSM, SERT); 
    - Forze dell'ordine; 
    - Enti del Terzo settore (strutture di accoglienza, ecc.); 
    - Centri Antiviolenza. 
 
    Indicazioni sulle modalita' attuative: 
    Costituzione di una Centrale operativa del  servizio  dedicato  e
specifico  per  il  pronto  intervento  sociale,  attiva  24h/24  365
gg/anno. 
    Essa interviene gestendo telefonicamente la situazione di urgenza
preoccupandosi di attivare, qualora  la  chiamata  lo  richieda,  una
valutazione    professionale    immediata,    che    in     relazione
all'organizzazione del Servizio, puo' essere  svolta  dall'Assistente
Sociale reperibile  che  si  reca  presso  il  luogo  in  cui  si  e'
verificata  l'emergenza   (uffici   delle   Forze   dell'Ordine   del
territorio, Ospedale, ecc.) oppure  altre  figure  individuate  (UDS,
ecc.). 
    Tale   nucleo   professionale   svolge   un'istruttoria   tecnica
qualificata e,  ove  necessario,  provvede  all'immediata  protezione
della persona in stato di bisogno, redigendo un documento di  sintesi
dell'intervento effettuato da inviare ai servizi competenti. 
    In  relazione  alla  dimensione   territoriale   e   ai   modelli
organizzativi adottati, la copertura h24 del servizio  puo'  avvenire
attraverso un servizio dedicato che si attiva negli orari e giorni di
chiusura   dei   servizi   territoriali,   oppure   come   intervento
specialistico sempre attivo. Nel primo caso, nei  relativi  orari  di
apertura i servizi territoriali svolgono anche la funzione di  pronto
intervento sociale. 
 
    Livelli essenziali della prestazione: 
    Compreso fra i servizi attivabili ai sensi dell'art.  7,  co.  1,
del D.Lgs. 147/2017 e gia' ricompreso, ai sensi dell'art. 22, co.  4,
della L. 328/2000 fra quelli che devono essere attivati in tutti  gli
ambiti. 
    In ogni territorio deve essere garantito un  servizio  di  pronto
intervento  sociale  per  le  situazioni  di  emergenza  personali  e
familiari. 
 
    Livelli di servizio: 
    Costituzione di una Centrale operativa del  servizio  dedicato  e
specifico  per  il  pronto  intervento  sociale,  attiva  24h/24  365
gg/anno, che garantisca: 
    - l'attivazione in emergenza di risposte ai bisogni indifferibili
      e urgenti, anche attraverso  la  fornitura  di  beni  di  prima
      necessita' e  l'inserimento  per  periodi  brevi  in  posti  di
      accoglienza dedicati, in attesa dell'accesso ai servizi; 
    - l'attivazione di attivita' di aggancio, ascolto e  lettura  del
      bisogno attraverso operatori del servizio e/o intervento  delle
      UDS; 
    - una   priva    valutazione    del    bisogno,    documentazione
      dell'intervento e segnalazione ai servizi. 
    Gli specifici interventi in emergenza attivabili a  favore  delle
persone senza dimora o in situazione  di  grave  marginalita'  devono
essere disponibili almeno nei comuni con piu' di 50.000  abitanti  (e
nei capoluoghi di provincia). 
 
    Risorse: 
    Il rafforzamento dei servizi  di  pronto  intervento  sociale  e'
finanziato con 22,5 milioni  annui  dalla  Quota  servizi  del  fondo
poverta',  di  cui  2,5  a  valere  sulla  componente  relativa  agli
interventi e servizi in favore di persone in poverta' estrema e senza
dimora, e con 90 milioni complessivi dal fondo React EU (insieme  con
i  servizi  per  la  residenza  fittizia),  riconoscibili   sull'arco
temporale 2020-2023. Ulteriori risorse verranno  rese  disponibili  a
valere sulla programmazione 2021-2027 del PON Inclusione  e  del  POC
Inclusione. 
 
    3.7.2 Scheda LEPS Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta
Denominazione del servizio: 
 
    Servizi per sostenere l'accesso  alla  residenza  anagrafica  dei
cittadini senza dimora e la reperibilita' 
 
    Descrizione sintetica del servizio: 
    Servizio di supporto ed accompagnamento all'iscrizione anagrafica
per  le  persone  senza  dimora  a  titolarita'  dell'Amministrazione
comunale, eventualmente gestito con il coinvolgimento nei termini  di
legge di enti e associazioni territoriali. Servizio di fermo posta. 
 
    Obiettivi: 
    Il servizio  ha  come  finalita'  quello  di  rendere  pienamente
fruibile alle persone senza dimora presenti sul territorio del Comune
il diritto all'iscrizione anagrafica, da cui normativamente  discende
la possibilita' di fruire di servizi essenziali connessi ad ulteriori
diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali, ad  esempio,
l'accesso  ai  servizi  socio-assistenziali  e  sanitari.  Attraverso
l'accesso al  servizio  di  fermo  posta  si  intende  assicurare  la
reperibilita' della persona, con particolare riferimento  all'accesso
alle  comunicazioni   istituzionali,   legate   all'esercizio   della
cittadinanza. 
 
    Target di utenza: 
    Persone senza  dimora,  aventi  i  requisiti  previsti  dalla  L.
1228/1954 art.  2  e  dal  DPR  223/1989,  stabilmente  presenti  sul
territorio del Comune, per i quali sia accertabile la sussistenza  di
un domicilio ovvero sia documentabile l'esistenza  di  una  relazione
continuativa con il territorio in termini di interessi,  relazioni  e
affetti, che esprimano la volonta' e l'intenzione  di  permanere  nel
Comune(4). 
---------- 
(4) I merito al diritto di residenza la pronuncia piu'  significativa
ed esaustiva afferma che "la residenza di una persona e'  determinata
dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioe'
dall'elemento  oggettivo   della   permanenza   in   tale   luogo   e
dall'elemento soggettivo  dell'intenzione  di  abitarvi  stabilmente,
rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali
relazioni sociali". (Sentenza Cassazione Civile,  14  marzo  1986  n.
1738) 
 
    Funzioni svolte/interventi e servizi erogati 
    Attivita' core 
    Accompagnamento, laddove richiesto o  necessario,  delle  persone
senza dimora nell'istruttoria  per  la  richiesta  di  residenza  che
verra' poi rilasciata  dagli  Uffici  dell'Anagrafe:  raccolta  delle
posizioni anagrafiche delle persone  senza  dimora,  coadiuvando  gli
interessati nella compilazione della richiesta  di  residenza  e  nel
reperimento e presentazione dei documenti necessari. In  particolare,
supporto nella raccolta della documentazione che attesti  l'esistenza
di  una  relazione  continuativa  con  il  territorio   (ad   esempio
attraverso una relazione di presentazione da parte  di  un  Ente  del
Terzo  Settore  o  da  parte  dei   Servizi   Sociali   Professionali
Territoriali  dell'Amministrazione   o   di   altri   servizi   socio
assistenziali territoriali o sanitari di base e/o specialistici,  che
hanno in  carico  il  percorso  individuale  del  beneficiario  della
prestazione, che documenti l'esistenza di una relazione  continuativa
con il territorio in termini  di  interessi,  relazioni  e  affetti);
collaborazione  con  i  servizi  competenti  per  la  verifica  delle
posizioni anagrafiche (permanenza della  persona  nella  sua  "dimora
abituale"), anche ai fini delle cancellazioni. 
    Servizio fermo posta/casella di posta elettronica: attivazione di
un servizio di raccolta/ricezione,  conservazione  e  gestione  della
posta  del  soggetto  interessato;  supporto  per   l'attivazione   e
l'accesso a una casella di posta personale e al riconoscimento  della
identita'  digitale  attraverso  il  sistema  pubblico  di  identita'
digitale (SPID)  per  l'accesso  ai  servizi  online  della  pubblica
amministrazione italiana e dei privati aderenti. 
 
    Attivita' accessorie 
    Eventuale svolgimento di attivita'  di  orientamento  ai  servizi
socio-assistenziali  e   sanitari   e   di   accompagnamento/supporto
giuridico/legale,  in  raccordo  con  altri  servizi   presenti   sul
territorio:   centro   servizi    per    senza    dimora/segretariato
sociale/pronto intervento sociale/unita' di strada. 
 
    Modalita' di accesso: accesso libero/su prenotazione 
 
    Professionalita' necessarie: 
    Operatori sociali (ad esempio, educatore  professionale,  tecnico
dell'inserimento dell'integrazione  sociale,  assistenti  sociali)  e
funzionari giuridico/amministrativi. 
 
    Integrazione con altri servizi: 
    Rafforzamento del lavoro in rete con altri  soggetti  pubblici  e
del privato sociale. In particolare: lavoro integrato con gli  uffici
dell'anagrafe comunale cui  spetta  la  definizione  della  residenza
anagrafica; collaborazione con Enti del Terzo settore o  con  servizi
pubblici territoriali che hanno in carico il percorso individuale del
beneficiario     (Servizio     sociale     professionale;     servizi
socioassistenziali,  sanitari  di  base   e/o   specialistici),   per
l'indirizzamento al servizio e per la  documentazione  dell'esistenza
di una relazione continuativa con il territorio;  collaborazione  con
enti del Terzo settore, unita' di strada, pronto  intervento  sociale
per intercettare i cittadini senza dimora che  non  sono  gia'  stati
agganciati  dagli  organismi  del  terzo  settore   o   dai   servizi
istituzionali;  collaborazione  con  il  segretariato   sociale,   il
servizio sociale professionale e i centri servizi  per  senza  dimora
per le attivita' di orientamento ai  servizi;  collaborazione  tra  i
Comuni che, in fasi diverse, hanno preso in carico la singola persona
senza dimora. 
 
    Indicazioni sulle modalita' attuative 
    Definizione di indirizzi dedicati o  fittizi  per  l'attribuzione
della  residenza;  nel  caso  di  grandi  centri  urbani,  in  numero
sufficiente a coprire le diverse aree della citta'. 
    In  relazione   alle   caratteristiche   territoriali   garantire
l'attivazione  della  funzione   di   supporto   ed   accompagnamento
all'iscrizione   anagrafica   in   luoghi   pubblici   dedicati   ben
identificabili, che operino ad accesso libero e su  appuntamento  (ad
es  sportelli),  oppure  attraverso  altre  modalita'  individuate  a
livello territoriale. 
    Attivazione di canali di comunicazione  con  il  pubblico  e  gli
altri enti coinvolti ad esempio attraverso l'URP on line, la gestione
di un indirizzo di posta elettronica dedicato, sia per  rispondere  a
richieste dei cittadini, sia per  tenere  relazioni  con  gli  uffici
dell'Anagrafe   competenti    ed    altri    servizi    istituzionali
dell'Amministrazione Comunale. 
 
    Livelli essenziali della prestazione: 
    Garantire in ogni Comune, alle persone che lo eleggono a  proprio
domicilio - anche se  prive  di  un  alloggio,  laddove  richiesto  e
necessario, l'accompagnamento all'iscrizione anagrafica e il servizio
di fermo posta necessario a ricevere comunicazioni,  con  particolare
riferimento a quelle di tipo istituzionale. Le  persone  senza  fissa
dimora  hanno  diritto  all'iscrizione  anagrafica  come  previsto  e
definito dalla L. 1228/1954 art. 2, del D.P.R. 223/1989. 
 
    Livelli di servizio: 
    Individuazione  nell'ufficio  anagrafico  di   ogni   Comune   di
specifici  referenti  per  il  riconoscimento  della  residenza  alle
persone senza dimora. Attivazione in ogni Comune di una procedura per
la richiesta della residenza anagrafica da parte delle persone  senza
dimora. 
    Disponibilita'  del  servizio  di  supporto  ed   accompagnamento
all'iscrizione anagrafica e del servizio fermo posta in  ogni  ambito
territoriale,  eventualmente  attraverso  sportelli  dedicati  e   il
collegamento con i servizi territoriali, per garantire ove  possibile
la prossimita' del servizio. 
 
    Risorse: 
    Il servizio per l'Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta
e' finanziato con 2,5 milioni annui dalla  Quota  servizi  del  fondo
poverta', a  valere  sulla  componente  relativa  agli  interventi  e
servizi in favore di persone in poverta' estrema e  senza  dimora,  e
con 90 milioni complessivi dal fondo React EU (insieme con i  servizi
di Pronto  intervento  sociale),  riconoscibili  sull'arco  temporale
2020-2023. Ulteriori risorse verranno rese disponibili a valere sulla
programmazione 2021-2027 del PON Inclusione e del POC Inclusione. 
 
    3.7.3 Scheda intervento Centro  servizi  per  il  contrasto  alla
poverta' 
 
    Denominazione dell'intervento: Centro servizi  per  il  contrasto
alla poverta' 
 
    Descrizione sintetica del servizio: 
    Centro servizi "leggero" per  la  presa  in  carico  integrata  e
l'offerta di un percorso partecipato  di  accompagnamento  funzionale
allo stato di salute, economico, familiare e lavorativo della persona
e delle famiglie che si trovino o rischino di trovarsi in  condizioni
di grave deprivazione. 
    Il Centro servizi offre attivita' di presidio sociale e sanitario
e di  accompagnamento  per  persone  in  condizione  di  deprivazione
materiale, di marginalita' anche  estrema  e  senza  dimora  volte  a
facilitare l'accesso alla intera rete dei servizi,  l'orientamento  e
la  presa  in  carico,  al  tempo  stesso  offrendo  alcuni   servizi
essenziali a  bassa  soglia  (ad  esempio  servizi  di  ristorazione,
distribuzione di beni essenziali,  servizi  per  l'igiene  personale,
biblioteca, una limitata  accoglienza  notturna,  screening  e  prima
assistenza sanitaria, mediazione culturale, counseling,  orientamento
al  lavoro,  consulenza  amministrativa  e  legale,  anche  ai   fini
dell'accesso alle prestazioni riconosciute, banca del tempo). 
    Nel  Centro  servizi  dovra'  essere  collocato  il  servizio  di
accompagnamento per la residenza virtuale e il fermo  posta,  qualora
non gli sia data una maggiore  diffusione  e  prossimita'  attraverso
altri servizi presenti sul territorio. Con riferimento  alle  persone
senza dimora o in  condizioni  di  marginalita'  estrema,  il  centro
servizi svolge, integrandole con altri  interventi,  alcune  funzioni
proprie del welfare di accesso (segretariato, porta unica di accesso,
sportello sociale), attraverso servizi maggiormente specializzati per
offrire a  questa  utenza  la  presa  in  carico  multiprofessionale,
consulenze specialistiche, accesso all'assistenza  socio-sanitaria  e
una prima  risposta  ad  alcuni  bisogni  primari.  A  seconda  della
dimensione territoriale e delle  modalita'  organizzative  il  centro
servizi puo' operare in modo integrato con i punti unici di accesso o
farne parte integrante. 
 
    Obiettivi: 
    Il Centro servizi si inserisce nel contesto  degli  interventi  e
dei  servizi  finalizzati  alla  riduzione   della   marginalita'   e
all'inclusione sociale a favore delle persone  adulte/famiglie  e  ha
l'obiettivo di creare un punto unitario  di  accoglienza,  accesso  e
fornitura di servizi, ben riconoscibile a livello territoriale  dalle
persone in condizioni di bisogno. Il centro servizi non  deve  essere
di dimensioni eccessive o ghettizzante, bensi' costituire un punto di
riferimento per le persone in condizioni  di  bisogno,  eventualmente
localizzato fisicamente  in  luogo  dove  sono  offerti  anche  altri
servizi pubblici/degli ETS a disposizione di tutta la cittadinanza. 
    E' opportuno che il centro servizi preveda spazi a  disposizione,
eventualmente a rotazione, delle associazioni di volontariato di modo
che esse possano svolgere anche in tali sedi le proprie attivita'  di
sostegno quali ad esempio la distribuzione di beni  o  la  consulenza
legale o attivita' di prima assistenza sanitaria. 
    Da questo punto di vista  e'  particolarmente  importante  che  i
centri servizi per il contrasto alla poverta'  vengano  progettati  e
gestiti con la partecipazione attiva delle organizzazioni  del  Terzo
settore ed integrate pienamente nel contesto territoriale. 
 
    Target di utenza: 
    Persone in condizione di poverta'  o  a  rischio  di  diventarlo,
comprese quelle in condizioni di marginalita' estrema e senza dimora. 
 
    Funzioni svolte/interventi e servizi erogati 
 
    Attivita' core: 
    Front office.  Ascolto,  filtro,  accoglienza:  accoglienza  allo
sportello del servizio da parte di un educatore per le  attivita'  di
ascolto necessarie a far emergere i bisogni e la richiesta di aiuto. 
    Assessment ed orientamento (Sportello). Valutazione dei bisogni e
delle risorse della persona, al fine  di  definire  le  attivita'  di
accompagnamento  attraverso  un   percorso   multidimensionale,   che
necessita cioe' di uno sguardo unitario ma con ottiche provenienti da
piu' punti di vista  professionali  (educatore,  assistente  sociale,
medico, psicologo). Attivita'  di  segretariato  e  orientamento  per
l'accesso a servizi, programmi e prestazioni (anche, ove disponibile,
attraverso lo Sportello "Inps per tutti"). 
 
    Presa in carico  e  case  management/indirizzamento  al  servizio
sociale professionale o ai servizi specialistici: 
    - Presa  in  carico  e  case  management  nella  prima  fase  del
      percorso/intervento, attraverso una stretta collaborazione  tra
      educatori, come figure di primo  contatto  e  front  office,  e
      assistenti sociali come  figure  che  intessono  un  lavoro  di
      costruzione e di ricomposizione della rete dei servizi,  in  un
      lavoro d'equipe integrato (operatori con competenze  educative,
      sociali, legali, sanitarie, psicologiche,  transculturali).  La
      composizione   dell'equipe   multidisciplinari   variera'    in
      relazione ai bisogni rilevati. 
    - Attivita' di affiancamento ed  accompagnamento  flessibile,  da
      parte degli educatori, delle persone prese in carico  dentro  e
      fuori dal Centro servizi,  lavorando  anche  sul  territorio  e
      nella  dimensione  della  comunita'  locale  e  delle  reti  di
      prossimita' e svolgendo cosi'  un  ruolo  di  armonizzazione  e
      sostegno  dell'attivita'  svolta  dall'assistente  sociale.  In
      questo contesto, nell'ambito delle attivita' di accompagnamento
      definite con le persone,  potranno  essere  erogati,  oltre  ai
      servizi, beni materiali funzionali al percosso intrapreso. 
 
Consulenza amministrativa e legale: 
    - Attivita' di  consulenza  legale,  ad  esempio  in  materia  di
      controversie amministrative, diritto di famiglia, richieste  di
      protezione internazionale, fogli di via, accesso a programmi di
      ritorno volontario assistito,  tutela  di  persone  vittime  di
      violenze e aggressioni, diritto delle persone migranti e titoli
      di soggiorno. 
    - Supporto  nel  disbrigo  di  pratiche,   nella   richiesta   di
      prestazioni, nell'accesso ad attivita' e servizi. Rientrano  in
      questo contesto anche le attivita' di  Accompagnamento  per  la
      residenza fittizia e fermo  posta  (se  non  attuati  in  altri
      servizi territoriali). 
    - Funzione di raccordo e mappatura delle realta' che  operano  in
      questo  settore,  per  favorire  l'acceso  ai  servizi  e  agli
      interventi, anche del Terzo settore, presenti  nel  territorio,
      valorizzando i PUA. 
 
    Attivita' accessorie: 
    A seconda della dimensione  del  Comune  e  della  organizzazione
territoriale dei servizi, potranno trovare spazio nel  centro  alcuni
servizi di prossimita' quali: 
    - servizi mensa 
    - servizi per l'igiene personale (inclusi servizi di lavanderia) 
    - deposito bagagli 
    - Distribuzione di beni essenziali quali viveri e indumenti anche
      in collaborazione con la rete Fead. 
 
Potranno inoltre essere attivati servizi quali: 
    - Orientamento al lavoro (promozione dell'inserimento  lavorativo
      anche attraverso  tirocini  formativi  o  tirocini  finalizzati
      all'inclusione sociale,  all'autonomia  delle  persone  e  alla
      riabilitazione, in collegamento con i Centri per l'Impiego) 
    - limitata accoglienza notturna 
    - banca del tempo 
    - servizi di mediazione linguistico-culturale 
    - corsi di lingua italiana per stranieri 
 
    Presidio sanitario: 
    (in integrazione con le aziende sanitarie competenti).  Attivita'
di primo screening sociosanitario, da parte del personale sanitario e
di medicina generale e di primo intervento, consulenza  ed  invio  ai
servizi sanitari, rivolte in particolare alla  quota  di  popolazione
homeless con problemi sanitari in grave stato di marginalita' lontana
o non conosciuta dai servizi sanitari e/o sociali  del  Comune;  tali
attivita',  ove  opportuno   sono   assicurate   mediante   mediatori
linguistico culturali, con una preparazione specifica sulla salute  e
i sani stili  di  vita,  al  fine  di  raccogliere  dati  utili  alla
definizione del percorso adeguato a rispondere ai  bisogni  rilevati,
integrandosi  nell'equipe  multidisciplinare.   Attivita'   volte   a
favorire l'accesso alle prestazioni del  sistema  sanitario  e  socio
sanitario  integrato  e  l'eventuale  rilascio  di  relazione  medica
(inclusa  idoneita'  al  lavoro  o  %  di  invalidita'  ed  eventuale
esenzioni ticket sanitario per reddito). 
 
    Servizi rivolti a tutta la collettivita': 
    Nella  definizione  delle  specifiche  progettualita'  a  livello
territoriale si dovra' cercare di costruire i centri servizi  per  il
contrasto alla poverta' come centri integrati nei servizi  cittadini,
eventualmente collegati e associati ad altri servizi rivolti a  tutta
la cittadinanza, quali ad esempio,  centri  orientamento  al  lavoro,
biblioteche, ambulatori ASL, centri famiglia, ecc. 
 
    Modalita' di accesso: 
    Libero - (Front Office/Sportello): 
    - Posto letto 
    - Richieste di Protezione Internazionale 
    - Servizio per l'igiene personale 
    - Servizio mensa 
    - Residenza anagrafica fittizia 
    - Assistenza sanitaria 
    - Orientamento al lavoro Su appuntamento: 
    - Per Programmi di RVA (Ritorno Volontario Assistito) 
    - Colloqui con assistenti sociali 
    - Colloqui con consulente giuridico legale 
    - Colloqui individuali con consulente del lavoro 
    - Sportello INPS per TUTTI 
 
Professionalita' necessarie: 
Attivita' core: 
    - coordinatore/coordinatrice dell'equipe multiprofessionali 
    - assistenti sociali esperti nell'area della grave emarginazione 
    - educatori professionali esperti nella relazione  educativa  con
      adulti 
    - consulenti legali 
    - personale sanitario medici, infermieri, ASA/OSS 
    - psicologi/psichiatri, 
    - mediatori linguistico culturali, 
    - personale amministrativo: con funzioni di segreteria,  risposta
      telefonica, gestione dati e agende appuntamenti condivisi, 
    - rendicontatori ed analisti di dati per  elaborazione  flussi  e
      bisogni (preferibilmente con competenze in statistica). 
 
Attivita' accessorie: 
    - operatori  qualificati  sul   bilancio   delle   competenze   e
      l'orientamento lavorativo 
    - operatore in possesso  di  abilitazione  o  certificazione  per
      svolgere servizi di educazione finanziaria basati  sulle  norme
      tecniche in materia di  educazione  finanziaria  (UNI  11402  e
      successivi aggiornamenti e norme tecniche collegate). 
 
    Integrazione con altri servizi: 
    Rafforzamento del lavoro in rete con altri  soggetti  pubblici  e
del privato sociale. Il Centro puo' svolgere una funzione  di  regia,
di coordinamento e di monitoraggio  su  tutta  la  rete  dei  servizi
pubblici e privati che afferiscono alla grave emarginazione adulta  e
operano   su   mandato   dell'Amministrazione,   quali,   a    titolo
esemplificativo: 
    - la rete dei servizi di strada (unita'  di  strada,  servizi  di
      Educativa di strada per adulti); 
    - la  centrale  di  raccolta  delle  segnalazioni  da  parte  dei
      cittadini; 
    - la rete dei Centri diurni; 
    - le strutture di accoglienza notturna: dormitori  (dormitori  di
      emergenza; dormitori gestiti con continuita'  durante  l'anno),
      comunita' (residenziali  e  semiresidenziali  per  l'assistenza
      prolungata, incluse microcomunita'  e  servizi  di  accoglienza
      notturna  a  forte  integrazione  socio   sanitaria);   Alloggi
      (inclusi  alloggi  utilizzati  per  progetti  Housing  First  e
      Housing Led); 
    - i servizi di supporto in risposta ai bisogni primari  (mense  e
      centri di distribuzione, servizi per la cura e  l'igiene  delle
      persone); 
    - gli Sportelli per la residenza anagrafica fittizia; 
    - il  sistema  di  coordinamento  della  distribuzione  dei  beni
      materiali (destinati sia alla distribuzione in  strada  sia  di
      accompagnamento all'autonomia ed ai percorsi  di  integrazione)
      acquistati con le risorse del PO FEAD; 
    - integrazione con i servizi competenti in materia  di  politiche
      abitative. 
 
    Proprio per questo, come gia' richiamato, e' importante  che  nel
centro servizi per il contrasto alla poverta' vengano coinvolte anche
le organizzazioni del Terzo settore e, in particolare, il  mondo  del
volontariato e che  esso  siano  integrate  pienamente  nel  contesto
territoriale. 
    Il Centro servizi per il contrasto alla  poverta'  puo'  altresi'
favorire l'integrazione con altri servizi, non  di  competenza  della
amministrazione, con  particolare  riferimento  ai  servizi  sanitari
(dipendenze;   post   acute;   salute    mentale;    altri    servizi
specialistici). 
 
    Indicazioni sulle modalita' attuative: 
    Il Centro servizi si configura  come  un  luogo  di  accoglienza,
ascolto   qualificato   e   non    giudicante,    orientamento    e/o
accompagnamento, presa  in  carico  dei  soggetti  in  condizione  di
poverta' o marginalita', anche estrema, o a rischio di diventarlo. Il
soggetto della presa in carico  della  persona  senza  dimora  e'  un
soggetto  plurale,  un'equipe  multidisciplinare,  una  realta'   che
include   competenze   educative,   sociali,    legali,    sanitarie,
psicologiche, transculturali. 
    Il  Centro  servizi  svolge  il  ruolo  di  regia  dei   percorsi
individuali verso l'integrazione sociale, l'empowerment e l'autonomia
in  stretta  connessione  con  la  rete  dei  servizi   locali,   con
particolare riferimento a:  strutture  di  accoglienza  residenziale,
centri  diurni,  unita'  di  strada,   sistema   sanitario,   servizi
specialistici, pronto intervento sociale. 
    Il Centro servizi puo' operare in collaborazione con  i  soggetti
del Terzo settore. In  particolare,  nell'ambito  del  Centro  potra'
essere coinvolto  il  sistema  delle  associazioni  di  volontariato,
affinche' contribuisca  integrando  e  dando  qualita'  specifica  ai
servizi  offerti,  favorendo  il  contributo  della   comunita'.   In
particolare, il Centro servizi potra' essere  strutturato  attraverso
il ricorso alla coprogettazione. 
    La presa in carico in senso istituzionale si da' soltanto  quando
e' una rete locale di servizi, sotto la regia dell'Ente pubblico,  ad
attivarsi  intorno  al  bisogno  manifestato  da   una   persona   in
difficolta'  al  fine  di  strutturare   percorsi   territoriali   di
reinserimento  sociale  attraverso  relazioni   e   prestazioni,   in
un'ottica globale e comunitaria.  Il  Centro  servizi  svolge  questo
ruolo di regia e di case management, fino a quando il soggetto potra'
essere restituito al suo territorio di residenza  ed  alla  presa  in
carico da parte dei Servizi  sociali  professionali  territoriali  di
competenza, laddove necessario. 
    Il Centro servizi opera in collaborazione con le ASL al  fine  di
garantire l'accesso  all'assistenza  sanitaria  delle  persone  senza
dimora, anche qualora prive del medico di base. A tale fine  andranno
definiti  protocolli  operativi  sia  a  livello  nazionale,  con  il
Ministero della salute, sia a livello regionale/locale. 
    Nel Centro,  a  seconda  della  dimensione  del  Comune  e  della
organizzazione territoriale dei  servizi,  potranno  essere  inseriti
alcuni  servizi  essenziali  a  bassa  soglia,  che  richiedono   ove
possibile una distribuzione maggiormente capillare nel territorio per
garantire  la  prossimita'  (ad  esempio  servizi  di   ristorazione,
distribuzione di beni essenziali, servizi per l'igiene personale, una
limitata accoglienza notturna). 
 
    Livelli essenziali della prestazione: 
    Garantire attraverso un servizio di  facile  accessibilita'  alle
persone in condizione di poverta' o marginalita', anche estrema, o  a
rischio di diventarlo, la presa in carico  integrata  e  un  percorso
partecipato di  accompagnamento  funzionale  allo  stato  di  salute,
economico, familiare e lavorativo della persona interessata 
 
    Livelli di servizio: 
    Disponibilita' di almeno un Centro servizi per il contrasto  alla
poverta' in ciascun ambito territoriale in cui sia presente almeno un
Comune con oltre 75mila abitanti. Nei restanti  ambiti,  servizi  per
favorire l'accesso alle attivita' core, anche al di fuori  di  Centri
servizi dedicati. In particolare, attivazione di almeno uno sportello
multifunzione  dedicato,  aperto  presso  un  luogo   pubblico,   per
orientamento, disbrigo pratiche e indirizzamento ai servizi,  nonche'
per l'accesso ai Servizi per la residenza  Anagrafica  dei  cittadini
senza dimora e fermoposta (vedi scheda). 
 
    Risorse: 
    Al servizio sono dedicati circa 270  milioni  di  euro  dal  PNRR
nell'orizzonte  temporale  2021-2026  per  la  realizzazione  di  250
centri, per una spesa unitaria a progetto di circa 1,1  milioni,  che
comprende investimento iniziale e oneri di gestione fino a  tre  anni
per  la  realizzazione  di  250  nuove   progettualita'.   Effettuato
l'investimento, dopo il primo triennio i costi di  gestione  verranno
finanziati con le  risorse  del  Fondo  poverta',  con  il  Programma
operativo complementare al PON Inclusione e col nuovo PON Inclusione.