Allegato B
NOTA METODOLOGICA
(Riparto contributi ex lege 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma
875)
L'art. 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», dispone che, «al
fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della
diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di
natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello stanziamento
di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, e'
autorizzato per l'anno 2022 un contributo di 1,5 milioni di euro da
ripartire tra i Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle,
Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e
Trapani».
Il successivo comma 876 stabilisce che «con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri e le modalita' di gestione e ripartizione delle risorse di
cui al comma 875, nonche' le modalita' di monitoraggio della spesa».
Ai sensi del comma 877, «Entro il 28 febbraio 2022, i comuni
beneficiari del contributo di cui al comma 875 presentano un piano
degli interventi e, entro il 31 luglio 2022, un rendiconto corredato
da apposita relazione illustrativa delle risorse finanziarie
utilizzate e dei risultati raggiunti».
Ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 876 sono
individuati i seguenti criteri, riferiti ai dati registrati nell'anno
2021:
1. numero di migranti sbarcati autonomamente presso le coste
italiane, nonche' soccorsi in area SAR da unita' della Guardia di
finanzia e dalla Guardia costiera;
2. numero di migranti sbarcati presso le coste italiane
soccorsi da navi ONG;
3. numero di migranti sbarcati dalle navi quarantena. Per
l'attuazione delle misure di contenimento del rischio di diffusione
epidemiologica da COVID-19 sono utilizzate apposite navi per lo
svolgimento della quarantena, al termine della quale i migranti
vengono fatti sbarcare presso i porti della Sicilia, per poi essere
destinati al sistema di accoglienza. Per tale tipologia di eventi,
che vengono programmati al termine del periodo di quarantena, la
partecipazione al fondo e' calcolata nella misura del 50 per cento,
rispetto al numero dei migranti sbarcati dalle navi stesse;
4. numero di migranti transitati nei centri adibiti allo
svolgimento della quarantena.
I comuni individuati dal comma 875 partecipano al contributo per
una quota proporzionale alla somma dei suddetti dati.
Inoltre, e' stato introdotto un limite di partecipazione, da
parte di ogni comune, in misura non superiore al 30 per cento
dell'intero contributo.