Allegato B NOTA METODOLOGICA (Riparto contributi ex lege 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 875) L'art. 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», dispone che, «al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, e' autorizzato per l'anno 2022 un contributo di 1,5 milioni di euro da ripartire tra i Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani». Il successivo comma 876 stabilisce che «con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di gestione e ripartizione delle risorse di cui al comma 875, nonche' le modalita' di monitoraggio della spesa». Ai sensi del comma 877, «Entro il 28 febbraio 2022, i comuni beneficiari del contributo di cui al comma 875 presentano un piano degli interventi e, entro il 31 luglio 2022, un rendiconto corredato da apposita relazione illustrativa delle risorse finanziarie utilizzate e dei risultati raggiunti». Ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 876 sono individuati i seguenti criteri, riferiti ai dati registrati nell'anno 2021: 1. numero di migranti sbarcati autonomamente presso le coste italiane, nonche' soccorsi in area SAR da unita' della Guardia di finanzia e dalla Guardia costiera; 2. numero di migranti sbarcati presso le coste italiane soccorsi da navi ONG; 3. numero di migranti sbarcati dalle navi quarantena. Per l'attuazione delle misure di contenimento del rischio di diffusione epidemiologica da COVID-19 sono utilizzate apposite navi per lo svolgimento della quarantena, al termine della quale i migranti vengono fatti sbarcare presso i porti della Sicilia, per poi essere destinati al sistema di accoglienza. Per tale tipologia di eventi, che vengono programmati al termine del periodo di quarantena, la partecipazione al fondo e' calcolata nella misura del 50 per cento, rispetto al numero dei migranti sbarcati dalle navi stesse; 4. numero di migranti transitati nei centri adibiti allo svolgimento della quarantena. I comuni individuati dal comma 875 partecipano al contributo per una quota proporzionale alla somma dei suddetti dati. Inoltre, e' stato introdotto un limite di partecipazione, da parte di ogni comune, in misura non superiore al 30 per cento dell'intero contributo.