(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
                          NOTA METODOLOGICA 
(Riparto contributi ex lege 30 dicembre 2021, n. 234, art.  1,  comma
                                875) 
 
    L'art. 1, comma 875,  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2022  e
bilancio pluriennale per il triennio  2022-2024»,  dispone  che,  «al
fine di fronteggiare  le  esigenze  connesse  al  contenimento  della
diffusione del COVID-19 e garantire la regolare  gestione,  anche  di
natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello stanziamento
di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa  massimo,  e'
autorizzato per l'anno 2022 un contributo di 1,5 milioni di  euro  da
ripartire tra i  Comuni  di  Lampedusa  e  Linosa,  Porto  Empedocle,
Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta,  Pantelleria  e
Trapani». 
    Il successivo comma 876 stabilisce che «con decreto del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e il Ministro della salute, da adottare entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri e le modalita' di gestione e ripartizione  delle  risorse  di
cui al comma 875, nonche' le modalita' di monitoraggio della spesa». 
    Ai sensi del comma 877, «Entro il  28  febbraio  2022,  i  comuni
beneficiari del contributo di cui al comma 875  presentano  un  piano
degli interventi e, entro il 31 luglio 2022, un rendiconto  corredato
da  apposita  relazione  illustrativa   delle   risorse   finanziarie
utilizzate e dei risultati raggiunti». 
    Ai fini dell'adozione del  decreto  di  cui  al  comma  876  sono
individuati i seguenti criteri, riferiti ai dati registrati nell'anno
2021: 
      1. numero di migranti sbarcati autonomamente  presso  le  coste
italiane, nonche' soccorsi in area SAR da  unita'  della  Guardia  di
finanzia e dalla Guardia costiera; 
      2.  numero  di  migranti  sbarcati  presso  le  coste  italiane
soccorsi da navi ONG; 
      3. numero di  migranti  sbarcati  dalle  navi  quarantena.  Per
l'attuazione delle misure di contenimento del rischio  di  diffusione
epidemiologica da COVID-19  sono  utilizzate  apposite  navi  per  lo
svolgimento della quarantena,  al  termine  della  quale  i  migranti
vengono fatti sbarcare presso i porti della Sicilia, per  poi  essere
destinati al sistema di accoglienza. Per tale  tipologia  di  eventi,
che vengono programmati al termine  del  periodo  di  quarantena,  la
partecipazione al fondo e' calcolata nella misura del 50  per  cento,
rispetto al numero dei migranti sbarcati dalle navi stesse; 
      4. numero  di  migranti  transitati  nei  centri  adibiti  allo
svolgimento della quarantena. 
    I comuni individuati dal comma 875 partecipano al contributo  per
una quota proporzionale alla somma dei suddetti dati. 
    Inoltre, e' stato introdotto  un  limite  di  partecipazione,  da
parte di ogni comune,  in  misura  non  superiore  al  30  per  cento
dell'intero contributo.