(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
                INDICAZIONI PER I SISTEMI DI GESTIONE 
                             E CONTROLLO 
                        (Si.ge.co) 2021-2027 
 
1. Principi generali dei sistemi  di  gestione  e  controllo  (FEAMP,
  FESR, FSE+, AMIF, BMVI, ISF) 
    Il sistema di gestione e controllo dei programmi  finanziati  dai
Fondi FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), FESR
(Fondo europeo di sviluppo regionale), FSE+  (Fondo  sociale  europeo
Plus), AMIF (Fondo  asilo  e  migrazione),  BMVI  (Strumento  per  la
gestione delle frontiere e i visti) e ISF  (Fondo  per  la  sicurezza
interna) a valere sulla programmazione 2021 - 2027,  e'  disciplinato
dagli articoli da 69 a 85  del  regolamento  (UE)  n.  2021/1060  del
Parlamento europeo e del Consiglio del  24  giugno  2021  concernente
disposizioni comuni, (1) al fine di assicurare l'efficace  attuazione
degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel  rispetto  della
normativa europea e nazionale applicabile. 
    I principi fondamentali di riferimento di tale sistema sono: 
      organizzazione,  procedure  e  strumenti  delle  Autorita'  dei
programmi  ispirati  alla  semplificazione  al  fine  di   assicurare
l'efficacia,   l'efficienza,   la   legalita'   e   la    regolarita'
nell'attuazione degli interventi; 
      separazione delle funzioni tra le  Autorita'  dei  programmi  e
all'interno di queste. 
    Al fine di un piu' efficace utilizzo dei fondi sono previsti: 
      il rafforzamento del presidio  di  coordinamento  centrale  sul
corretto ed  efficace  espletamento  delle  funzioni  di  gestione  e
controllo dei programmi, in attuazione di quanto  previsto  dall'art.
71.6 del regolamento (UE) n.  2021/1060,  mediante  l'istituzione  di
organismi nazionali di coordinamento delle Autorita' responsabili dei
programmi; 
      l'istituzione dell'organismo nazionale di  coordinamento  delle
Autorita' di  gestione  per  l'attuazione  dei  programmi  presieduto
dall'Agenzia  per  la  coesione  territoriale  (ACT)  e  dall'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL); 
      il  rafforzamento  dell'Organismo  di  coordinamento  nazionale
delle Autorita' di audit, istituito presso  il  MEF-RGS-  IGRUE,  per
assicurare l'efficace espletamento delle funzioni delle Autorita'  di
audit  istituite  presso  le  singole  amministrazioni  titolari  dei
programmi, con particolare riferimento alla partecipazione  all'audit
delle operazioni in alcuni programmi ed alla valutazione  in  itinere
dell'efficacia  delle   attivita'   di   audit   e   dell'adeguatezza
dell'organizzazione e delle risorse delle singole Autorita'. 
    Le Autorita' dei programmi  saranno  l'Autorita'  di  gestione  e
l'Autorita' di audit. Ad esse possono aggiungersi, in base  a  quanto
stabilito da ciascuna Amministrazione titolare di  programma,  uno  o
piu' organismi intermedi dell'Autorita' di gestione, di cui  all'art.
71.3 del regolamento (UE) n. 2021/1060, e l'organismo  preposto  alla
funzione  contabile  di  cui  agli  articoli  71.1,  72.2  e  76  del
regolamento (UE) n. 2021/1060. 
    In particolare: 
      per i programmi a titolarita' di regioni o province autonome  -
programmi  regionali,  viene  istituita  un'Autorita'  di  audit  per
ciascuna regione/provincia autonoma in una posizione di  indipendenza
funzionale e organizzativa rispetto alle Autorita' di gestione, avuto
riguardo alla collocazione dell'Autorita' di audit  nell'organigramma
dell'Amministrazione di riferimento; 
      per i programmi a titolarita'  di  amministrazioni  centrali  -
programmi nazionali, l'autorita' di  audit  viene  istituita  in  una
posizione di indipendenza funzionale e  organizzativa  rispetto  alle
Autorita' di gestione, tale che l'Autorita' di audit non faccia parte
dello stesso Ministero di cui fa parte l'Autorita' di gestione, o nel
caso della Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per  le
politiche di coesione e agenzia per  la  coesione  territoriale,  che
l'Autorita' di audit non faccia parte  della  stessa  Presidenza  del
Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche  di  coesione  e
agenzia per la coesione territoriale di cui fa parte  l'Autorita'  di
gestione. 
    Le Autorita' dei programmi non saranno sottoposte alla preventiva
procedura di designazione, in quanto la stessa non e' contemplata dal
regolamento (UE) n. 2021/1060. Sono parte del  sistema  nazionale  di
gestione e controllo anche  l'Organismo  di  coordinamento  nazionale
delle Autorita'  di  gestione,  istituito  presso  l'Agenzia  per  la
coesione territoriale e l'Organismo di coordinamento nazionale  delle
Autorita' di audit, istituito presso  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  -
IGRUE. 
    Le politiche di coesione  sono  promosse  e  nel  loro  complesso
coordinate dal Dipartimento per le  politiche  di  coesione  (DPCoe),
istituito presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (art.
24-bis del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni). 
    Al Ministro per il sud e la  coesione  territoriale  e'  delegato
l'esercizio delle funzioni di  coordinamento,  indirizzo,  promozione
d'iniziative, anche normative, vigilanza  e  verifica,  nonche'  ogni
altra funzione attribuita dalle vigenti  disposizioni  al  Presidente
del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche
per la coesione territoriale e per gli  interventi  finalizzati  allo
sviluppo  del  Mezzogiorno  (art.  1,  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri 26 settembre 2019). 
2. Sistemi di gestione e controllo 
    Il regolamento (UE) n. 2021/1060 prevede, accanto alla disciplina
del Sistema di gestione e controllo standard (articoli da  72  a  82)
anche l'affidamento su sistemi  di  gestione  nazionali  in  caso  di
applicazione di modalita' proporzionate migliorate (articoli da 83  a
85). 
Sistema di gestione e controllo standard 
3. Autorita' di gestione 
    L'Autorita' di gestione  ha  la  primaria  responsabilita'  della
corretta  esecuzione  delle  azioni  previste  dal  Programma  e  del
raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa  in  opera
di tutte le misure necessarie, anche  di  carattere  organizzativo  e
procedurale, idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle  risorse
finanziarie  ed  il  puntuale  rispetto  della  normativa  europea  e
nazionale applicabile. 
    L'Autorita' di gestione svolge le funzioni di cui all'art. 72 del
regolamento  (UE)  n.  2021/1060.  A  tal  fine,  le  amministrazioni
titolari dei programmi si impegnano ad assicurare  la  disponibilita'
di personale sufficiente e qualificato per assolvere i compiti  e  le
responsabilita'  delle  Autorita'  di  gestione  e  degli   organismi
intermedi. 
    L'Autorita' di gestione puo' fare ricorso ad esperti  esterni  in
ausilio all'efficace espletamento delle proprie attivita'. 
    Nelle ipotesi in cui dalle verifiche effettuate dall'Autorita' di
audit, ovvero dagli  altri  organismi  di  controllo  previsti  dalla
normativa pertinente, dovesse riscontarsi la  mancata  disponibilita'
di personale sufficiente e qualificato per assolvere i compiti  e  le
responsabilita'  delle  Autorita'  di  gestione  e  degli   organismi
intermedi, con conseguente rischio di non  corretto  adempimento  dei
compiti previsti dalla normativa europea 2021-2027,  il  Ministero  o
l'Amministrazione capofila del Fondo, d'intesa con il  MEF-RGS-IGRUE,
definisce un apposito piano di  rafforzamento  tecnico-amministrativo
rivolto a superare le criticita'. 
    Sull'effettiva  attuazione  di  tale   piano   di   rafforzamento
amministrativo vigila l'Autorita' di  audit,  riferendone  anche  nel
rapporto annuale di controllo. 
    L'Autorita' di gestione puo' individuare  uno  o  piu'  organismi
intermedi, delegando agli stessi proprie funzioni, che sono  comunque
svolte sotto la responsabilita' della stessa  Autorita'  di  gestione
(art. 71.3 del regolamento (UE) n. 2021/1060). Gli accordi di  delega
tra l'Autorita' di  gestione  e  ciascun  organismo  intermedio  sono
formalizzati per iscritto ed individuano le funzioni  delegate  e  le
modalita' del loro svolgimento. Tra  le  funzioni  dell'Autorita'  di
gestione  rientra  anche  quella  di  supervisionare  gli   organismi
intermedi  (art.  72.1  d)  del  regolamento  (UE)   n.   2021/1060).
L'Autorita' di gestione stabilira' le modalita' di controllo ritenute
piu' appropriate per verificare  che  l'organismo  intermedio  svolga
correttamente  le  funzioni  delegate  tramite  le  procedure  e  gli
strumenti concordati nell'accordo di delega. 
    Relativamente alla  struttura  organizzativa,  alle  procedure  e
strumenti e al sistema informativo degli organismi intermedi,  si  fa
rinvio, per quanto applicabile, a quanto previsto per l'Autorita'  di
gestione. 
    L'Autorita' di audit deve essere informata  della  sottoscrizione
di  accordi  di  delega  tra  Autorita'  di  gestione   e   organismo
intermedio, in modo da poter pianificare gli audit di sistema su tali
organismi nella strategia di audit. Inoltre,  l'Autorita'  di  audit,
nel corso dell'audit  di  sistema  presso  l'Autorita'  di  gestione,
valutera' l'adeguatezza delle modalita' di supervisione  stabilite  e
l'effettiva esecuzione di tale supervisione. 
3.1. Struttura organizzativa, procedure e strumenti 
    L'Autorita' di  gestione  e'  collocata  in  posizione  di  netta
separazione gerarchica e funzionale dall'Autorita' di audit. 
    L'Autorita' di  gestione  ha  una  professionalita'  adatta  alla
funzione e  al  ruolo  da  svolgere  in  base  alla  regolamentazione
europea,  nonche'  una  qualifica  dirigenziale   adeguata   rispetto
all'organizzazione dell'Amministrazione di riferimento. 
    Per supportare la propria struttura  e  l'efficace  funzionamento
del sistema di gestione e controllo,  l'Autorita'  di  gestione  puo'
utilizzare le risorse dell'assistenza tecnica previste dal  Programma
o altre risorse europee o nazionali. 
    L'Autorita' di gestione si avvale di procedure e strumenti idonei
a  garantire  la  legalita'  e  la   regolarita'   delle   operazioni
finanziate. Tali procedure sono  adeguatamente  formalizzate  e  rese
note anche all'Autorita' di audit, agli eventuali organismi intermedi
del programma e ai beneficiari. 
    L'Autorita' di gestione seleziona le  operazioni  da  finanziare,
gestisce il Programma e fornisce supporto alle attivita' del Comitato
di sorveglianza, secondo quanto previsto dagli articoli 73, 74  e  75
del regolamento (UE) n. 2021/1060). 
    L'Autorita'  di  gestione  si  avvale  di  un  idoneo   strumento
informativo per registrare, conservare e trasmettere i dati  relativi
a  ciascuna  operazione  necessari   alla   sorveglianza,   gestione,
verifica, monitoraggio e controllo secondo quanto previsto  dall'art.
72.1 e) del regolamento (UE) n. 2021/1060. 
    In particolare, l'Autorita' di gestione: 
      utilizza  un   sistema   di   contabilita'   separata   o   una
codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative  a
un  intervento  qualora  l'Autorita'  di  gestione   sia   anche   un
beneficiario nell'ambito del programma; 
      utilizza adeguate  procedure  di  archiviazione  dei  documenti
riguardanti le operazioni gestionali, anche su supporti  elettronici,
in modo da assicurare la tracciabilita' dell'iter delle operazioni  e
la reperibilita' dei relativi atti; 
      utilizza lo scambio di dati in formato elettronico nei rapporti
con  i  beneficiari,  assicurando  una  informativa  completa   sulle
opportunita' offerte dai fondi e sulle relative procedure di gestione
e controllo, fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  69,  punto  8,
paragrafo 3; 
      assicura un sistema elettronico per lo scambio  di  dati  anche
tra le diverse autorita' del sistema di gestione e  controllo,  oltre
che con i beneficiari; 
      attiva  un  efficace  sistema  di  controllo  di  gestione   (I
livello),  per  assicurare  la  legalita'  e  la  regolarita'   delle
operazioni  finanziate  e  l'ammissibilita'  delle  relative   spese,
attraverso  verifiche  di   gestione   a   campione,   amministrative
riguardanti le domande di  pagamento  presentate  dai  beneficiari  e
verifiche in loco delle  operazioni,  basate  sulla  valutazione  dei
rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e  per  iscritto
(Reg. 2021/1060, art. 74.2); 
      prevede misure specifiche di prevenzione  delle  irregolarita',
nonche' procedure per il recupero delle risorse indebitamente versate
ai beneficiari, d'intesa con  il  soggetto  che  svolge  la  funzione
contabile (se diverso dall'Autorita' di gestione); 
      garantisce standard di trasparenza finalizzati  a  massimizzare
la visibilita' degli interventi comunitari tramite la  pubblicazione,
tra l'altro, dei bandi, degli obiettivi e  dei  risultati  raggiunti,
degli stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario. 
    Inoltre, l'Autorita' di gestione: 
      utilizza, per la propria  attivita'  metodologie,  strumenti  e
procedure standard (codificate in apposita manualistica); 
      attiva procedure di  quality  review  rispetto  alle  attivita'
espletate dagli organismi intermedi. 
    L'Autorita' di gestione, l'Autorita' di audit e  l'organismo  cui
e' affidata la  funzione  contabile  (se  diverso  dall'Autorita'  di
gestione), definiscono, di comune accordo, le  modalita'  di  dialogo
piu'  appropriate  per  l'efficace  trattazione  delle  problematiche
afferenti il funzionamento dei sistemi  di  gestione  e  controllo  e
delle relative azioni di miglioramento, fermi  restando  il  rispetto
reciproco delle funzioni e l'autonomia di ciascuna Autorita'. 
4. Autorita' di audit 
    L'Autorita' di  audit  e'  un'autorita'  pubblica  funzionalmente
indipendente  dagli  organismi  soggetti  all'audit  ed  esercita  le
funzioni di cui all'art. 77 del regolamento  (UE)  n. 2021/1060.  Per
quanto riguarda  l'istituzione  dell'Autorita'  di  audit  a  livello
regionale o nazionale, si rimanda a quanto  precedentemente  indicato
nel punto 1. 
    In ogni caso, l'Autorita' di audit  deve  soddisfare  i  seguenti
requisiti: 
      indipendenza  organizzativa  e  funzionale  (2)   ,   e   netta
separazione di  funzioni  rispetto  alle  Autorita'  di  gestione  ed
all'organismo preposto alla funzione contabile, se  istituito  al  di
fuori dell'Autorita' di gestione, dei programmi di riferimento; 
      adeguata dotazione di risorse umane e strumentali  rispetto  ai
compiti da svolgere sulla base della normativa  europea  e  nazionale
applicabile; 
      utilizzo di procedure e di sistemi di controllo formalizzati  e
coerenti con standard qualitativi e quantitativi predefiniti,  basati
sui principi di audit internazionalmente riconosciuti. 
    Tali  requisiti  saranno  valutati  dall'Organismo  nazionale  di
coordinamento di cui  al  successivo  capitolo  6  nell'ambito  della
valutazione in itinere. 
4.1. Struttura organizzativa, procedure e strumenti 
    Nel  caso  in  cui   l'Autorita'   di   audit   sia   individuata
dall'Amministrazione  nell'ambito   della   struttura   organizzativa
dell'Amministrazione stessa, essa e' collocata in una posizione  tale
da  assicurare  un  diretto  riporto  ai   vertici   di   riferimento
dell'Amministrazione  oltre  che  la  netta  separazione  delle   sue
funzioni dalle altre Autorita' del programma. 
    Inoltre, l'Autorita' di  audit  deve  avere  professionalita'  ed
esperienza adeguate rispetto alla funzione ed al ruolo da svolgere ed
una qualifica funzionale che,  in  base  al  sistema  di  gestione  e
controllo     adottato     nel      contesto      dell'organizzazione
dell'Amministrazione,   garantisca   l'indipendenza   della    stessa
Autorita' di audit. 
    La  struttura  dell'Autorita'  di  audit  deve  avere  un  numero
complessivo  di   unita'   interne   che   ne   consenta   l'efficace
operativita', anche in relazione alla complessita' e  alla  dotazione
finanziaria dei programmi di riferimento. Le unita' interne  preposte
all'Autorita'  di  audit  devono  possedere   profili   professionali
adeguati rispetto alle funzioni da svolgere e fruire di  percorsi  di
aggiornamento  adeguati  durante  il  periodo   di   attuazione   dei
programmi. 
    L'Autorita' di audit puo' fare  ricorso  ad  esperti  esterni  in
ausilio all'efficace espletamento delle proprie attivita'. 
    L'Autorita' di audit  predispone,  e  rende  disponibile  per  le
verifiche esterne,  un  funzionigramma  che  illustri  con  chiarezza
l'assegnazione delle funzioni e la  definizione  dei  ruoli  e  delle
competenze tra il personale addetto,  ivi  compreso  il  ruolo  degli
auditor esterni, in modo da assicurare certezza e chiara ripartizione
dei compiti. 
    Ai fini delle ulteriori  condizioni  di  garanzia  per  la  piena
indipendenza e l'autonomia finanziaria delle Autorita' di  audit,  si
prevede l'attivazione da  parte  del  MEF-RGS  di  azioni  specifiche
all'interno di un Programma nazionale 2021-2027  o  di  un  programma
complementare finanziato da risorse nazionali  e,  nelle  more  della
relativa adozione, del programma complementare  MEF-RGS-IGIT  vigente
per il periodo  2014-2020.  Nello  specifico,  come  nel  periodo  di
programmazione  2014-2020,  si  attivano   le   seguenti   linee   di
intervento: 
      apposita linea finanziaria  di  assistenza  tecnica  in  favore
delle Autorita' di audit, attuata  dal  MEF-RGS,  attraverso  cui  si
finanziano  tutte   le   azioni   di   rafforzamento   organizzativo,
strutturale, metodologico e  strumentale  delle  Autorita'  di  audit
(acquisizione  di  consulenza  specialistica  esterna,   stipula   di
contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  con  esperti   esterni,
acquisizione di  beni  e  strumentazioni  tecniche  e  metodologiche,
rimborso di spese varie connesse con l'espletamento della funzione di
audit, costo del personale interno, trattamenti accessori); 
      continuo aggiornamento professionale degli auditor,  attraverso
corsi di formazione, workshop, seminari direttamente attivati per  la
singola Autorita' o promossi dal MEF-RGS-IGRUE. 
    L'Autorita' di audit si avvale di strumenti  e  procedure  idonei
per l'esercizio delle funzioni di cui  all'art.  77  del  regolamento
(UE)  n.  2021/1060,  e  rispondenti   ai   requisiti   di   adeguata
pianificazione delle attivita', utilizzo di  adeguata  strumentazione
di supporto e tracciabilita' delle relative attivita'. 
    Pertanto, le Autorita' di audit utilizzano e rendono  disponibili
per tutti gli auditor le linee guida, la  manualistica  e  gli  altri
strumenti  operativi  necessari   all'efficace   operativita'   della
funzione di  audit,  sviluppati  anche  tenendo  conto  del  supporto
metodologico fornito dall'Organismo nazionale di coordinamento di cui
al capitolo 6. 
    In particolare, l'Autorita' di audit assicura: 
      la predisposizione della strategia di  audit,  conformemente  a
quanto previsto dall'art. 78 del regolamento (UE)  n. 2021/1060,  per
la pianificazione delle attivita' previste dall'art. 77 del  medesimo
regolamento; 
      l'attivazione di procedure  di  verifica  e  valutazione  della
qualita'  del  lavoro  svolto   dalla   struttura   di   audit,   sia
relativamente alle attivita' degli auditors  interni  che  di  quelli
esterni di cui l'Autorita' di audit si avvale (quality review); 
    la formalizzazione,  in  apposito  Manuale,  delle  modalita'  di
espletamento delle attivita' di audit, da  rendere  note  alle  altre
Autorita' del programma; 
      l'individuazione di specifiche modalita'  di  monitoraggio  dei
follow-up  sulle  criticita'  e  sulla  realizzazione  delle   misure
correttive concordate con l'Autorita' di gestione  e,  se  del  caso,
anche con il soggetto che svolge la funzione contabile anche ai  fini
del  mantenimento   delle   condizioni   per   le   c.d.   «modalita'
proporzionate rafforzate» di cui  agli  articoli  83,  84  e  85  del
regolamento (UE) n. 2021/1060; 
      la collaborazione  con  i  servizi  della  Commissione  europea
nell'ambito dell'audit unico di cui all'art. 80 del regolamento  (UE)
n. 2021/1060, al fine di evitare la duplicazione  degli  audit  e  di
minimizzare i costi degli audit e  gli  oneri  amministrativi  per  i
beneficiari, assicurando anche la trasmissione alla Commissione delle
relazioni degli audit di sistema definitivi (art. 77.5); 
    L'Autorita' di gestione e l'Autorita' di  audit  definiscono,  di
comune  accordo,  le  modalita'  di  dialogo  piu'  appropriate   per
l'efficace   trattazione   delle   problematiche    riguardanti    il
funzionamento dei sistemi di gestione e controllo  e  delle  relative
azioni di miglioramento e l'attuazione del programma, fermi  restando
il rispetto  reciproco  delle  funzioni  e  l'autonomia  di  ciascuna
Autorita'. 
    L'Autorita' di audit partecipa alle attivita' di  condivisione  e
confronto promosse dall'Organismo nazionale di coordinamento ai  fini
dell'approfondimento  delle   problematiche   di   comune   interesse
riguardanti l'esercizio della funzione di audit. 
5. Funzione contabile 
    La funzione contabile di cui all'art. 76 del regolamento (UE)  n.
2021/1060 include le seguenti attivita': 
      (a)  redigere  e  presentare  le  domande  di  pagamento   alla
Commissione europea in conformita' agli articoli 91 e 92; 
      (b) redigere i conti in conformita' all'art.  98  e  conservare
registrazioni  di  tutti  gli  elementi  dei  conti  in  un   sistema
informativo; 
      (c) convertire in euro gli importi  delle  spese  sostenute  in
un'altra valuta utilizzando il  tasso  di  cambio  contabile  mensile
della Commissione del  mese  nel  quale  la  spesa  in  questione  e'
registrata nei sistemi contabili. 
    La funzione contabile, che a norma dell'art. 76.2, non  contempla
verifiche presso i beneficiari, puo' essere svolta dall'Autorita'  di
gestione, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni
tra le Autorita'  del  programma  e  all'interno  di  queste  di  cui
all'art. 71.4, oppure puo' essere attribuita,  esercitando  l'opzione
di cui all'art. 72.2, ad un altro organismo, che, in tal caso,  viene
identificato quale Autorita' contabile del programma. 
    Tale  scelta  e'  rimessa  alle  amministrazioni   titolari   dei
programmi,  e  puo'  riguardare  anche  piu'  di  un  programma,  con
esclusione dei programmi finanziati dall'AMIF, dall'ISF, e dal  BMVI,
nei quali  la  funzione  contabile  sara'  in  ogni  caso  esercitata
dall'Autorita' di gestione (art. 72.3). 
    In ogni caso, la struttura che  esercita  la  funzione  contabile
deve essere adeguata allo svolgimento dei propri compiti  in  termini
di dotazione di risorse  umane  e  strumentali,  e  puo'  beneficiare
dell'assistenza tecnica prevista per  il  programma,  sulla  base  di
apposite procedure condivise con l'Autorita' di gestione. 
Affidamento sui sistemi di gestione nazionale 
    Fatti  salvi  i  principi  generali  di  cui  all'art.   69   del
regolamento (UE) n. 2021/1060 che si applicano anche  alle  modalita'
proporzionate migliorate, laddove  ricorrono  le  condizioni  di  cui
all'art.  84  del  regolamento  (UE)  n.  2021/1060,  l'Autorita'  di
gestione puo' applicare le modalita' proporzionate migliorate, di cui
all'art.  83,  in   qualsiasi   momento   durante   il   periodo   di
programmazione. In particolare, le modalita' proporzionate migliorate
possono  essere  adottate  all'avvio  del   Programma,   purche'   le
condizioni di cui all'art. 84, paragrafo 1, siano soddisfatte. 
6. Organismo nazionale di coordinamento delle autorita' di gestione 
    Al fine di una piu' efficace  e  regolare  attuazione  dei  fondi
strutturali e' previsto un organismo nazionale di  coordinamento  per
l'attuazione fra le Autorita' di gestione presieduto dall'Agenzia per
la coesione  territoriale  (ACT)  e  dall'Agenzia  nazionale  per  le
politiche  attive  del   lavoro   (ANPAL),   mirante   a   migliorare
l'uniformita' e coerenza dell'attuazione e gestione degli interventi. 
    I principali ambiti nei  quali  sono  previste  le  attivita'  di
coordinamento sono le seguenti: 
      1.  il  miglioramento  della  qualita',  della   tempestivita',
dell'efficacia e della trasparenza dell'attuazione degli  interventi,
in  particolare  promuovendo  un  maggior  ricorso  alle  opzioni  di
semplificazione in materia di costi e  specificamente  l'utilizzo  di
sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati  a  costi,  al
fine di semplificare l'utilizzo dei Fondi strutturali  e  ridurre  il
rischio di errori; 
      2. azioni  volte  a  rafforzare  le  competenze  del  personale
responsabile  dell'attuazione  dei  Fondi  strutturali   promuovendo,
insieme  alle  Autorita'  di  gestione  dei  programmi  nazionali   e
regionali, azioni di formazione e  di  accompagnamento  sull'utilizzo
dei  fondi  strutturali,   in   particolare   presso   i   principali
beneficiari; 
      3.  la  costituzione  di  un  Gruppo   di   lavoro   permanente
sull'ammissibilita' della spesa, per assicurare maggiore certezza  al
diritto applicabile nell'utilizzo dei Fondi strutturali, composto dai
rappresentanti delle amministrazioni di coordinamento e  capofila  di
fondo (DPCoe, ACT, ANPAL) e dal MEF-RGS-IGRUE per l'esame di temi  di
interesse generale. L'attivita' del Gruppo prevede un confronto con i
servizi della Commissione; 
      4. la conferma dell'attivita' di coordinamento dei controlli di
primo livello; 
      5. nell'ambito dell'attivita' di  sostegno  alla  realizzazione
dei programmi, si potranno condividere e promuovere posizioni  comuni
su aspetti regolamentari direttamente  attinenti  la  gestione  degli
interventi cofinanziati, anche nel contesto di interlocuzioni  con  i
servizi della Commissione europea concernenti questioni attuative; 
      6. la valorizzazione e condivisione di esperienze significative
relative alla gestione ed attuazione dei Fondi riscontrate a  livello
nazionale, regionale  e  locale,  individuando  possibili  soluzioni,
metodologie e strumenti in  grado  di  contribuire  a  migliorare  la
qualita' e l'efficacia della gestione e attuazione dei fondi, nonche'
la  sostenibilita'  degli  interventi  finanziati,  ove   necessario,
d'intesa  con  il  MEF-RGS-IGRUE.  Potranno  essere  previste   anche
iniziative  di  scambio  di  esperienze  a  livello  comunitario   su
tematiche di particolare interesse o su aspetti rilevanti in  materia
di gestione e  controllo,  favorendo  possibili  sinergie  tra  Fondi
strutturali e programmi a gestione diretta. 
7. Organismo nazionale di coordinamento della autorita' di audit 
    Il Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti
con  l'Unione   europea   (MEF-   RGS-   IGRUE),   in   qualita'   di
Amministrazione di supervisione e  vigilanza  della  spesa  pubblica,
indipendente rispetto alle Autorita' preposte ai programmi, svolge il
ruolo di organismo di  coordinamento  nazionale  delle  Autorita'  di
audit secondo quanto previsto dall'art. 71.6 del regolamento (UE)  n.
2021/1060, con il compito  di  promuovere  la  corretta  ed  efficace
applicazione  della  normativa  europea  in  materia  di  audit   dei
programmi cofinanziati dai fondi 2021-2027 elencati nel capitolo 1. 
    Tale opzione ha lo scopo di assicurare uniformita' di azione e di
indirizzo delle  diverse  Autorita'  di  audit  istituite  presso  le
singole amministrazioni e di  rendere  piu'  agevole  lo  scambio  di
informazioni tra le Autorita' stesse e la Commissione, in continuita'
con l'attivita' gia' svolta nel periodo di programmazione  2014-2020.
La  Commissione  europea  ha  infatti  riconosciuto  che  l'Organismo
nazionale di coordinamento delle Autorita' di  audit  (MEF-RGS-IGRUE)
«ha svolto un ruolo sempre piu' importante  nella  definizione  delle
metodologie, del campionamento e degli strumenti di audit  per  tutte
le autorita' di audit, e ha fornito il sostegno  e  l'interpretazione
necessari in caso di domande, nell'esercizio delle  sue  funzioni  di
supervisione e controllo della qualita' presso un numero di autorita'
di audit italiane» [Nota Ares (2020) 1009678 del 17 febbraio 2020]. 
    In  particolare,  l'Organismo  di   coordinamento   assicura   le
condizioni necessarie  per  l'efficace  espletamento  delle  funzioni
delle Autorita'  di  audit,  garantendone  la  piena  indipendenza  e
l'autonomia finanziaria, la  dotazione  di  personale  sufficiente  e
qualificato, un sistema informatico appropriato ovvero cooperante con
il sistema informativo del programma al fine dello scambio di dati  e
documenti, e la tempestiva redazione della manualistica. 
    A tale riguardo, come gia' evidenziato, di norma, si e'  prevista
l'attivazione di  azioni  specifiche  per  il  finanziamento  diretto
dell'assistenza tecnica specialistica alle Autorita' di audit  e  per
l'acquisizione di beni e servizi necessari all'efficace  espletamento
della funzione di audit, ivi compresa la messa in opera  del  sistema
informatico di supporto e la manualistica di riferimento. 
    L'IGRUE espleta il ruolo  di  Organismo  di  coordinamento  delle
Autorita' di audit 2021-2027  tramite  i  propri  uffici  di  livello
dirigenziale non generale X e XI. 
    L'IGRUE, quale Organismo  di  coordinamento  delle  Autorita'  di
audit  usufruisce  di  apposite   risorse   di   assistenza   tecnica
nell'ambito  del  Programma  nazionale/Programma  complementare   per
l'acquisizione  di  consulenza  specialistica  e  di   strumentazioni
necessarie per l'efficace espletamento del proprio ruolo. 
    Le norme del regolamento di  disposizioni  comuni  (RDC)  per  il
periodo di programmazione 2021 - 2017, con riferimento ai sistemi  di
gestione e controllo, sono  ispirate  alla  semplificazione  ed  alla
razionalizzazione  delle  attivita'.  L'onere  amministrativo   degli
audit, per gli auditors ed i beneficiari, sara'  ridotto  sulla  base
dei seguenti principi: 
      estensione del principio dell'audit unico; 
      riduzione dei controlli; 
      promozione  dell'utilizzo  di  sovvenzioni   sotto   forma   di
finanziamenti non collegati a costi e un maggior ricorso alle opzioni
semplificate in materia di costi, al fine di semplificare  l'utilizzo
dei fondi e ridurre il rischio di errori; 
      per i programmi con un basso  tasso  di  errore,  un  approccio
proporzionale migliorato, basato su un sistema nazionale che funzioni
bene e una necessita' minima di audit ai fini dell'affidabilita'. 
    In  tale  contesto,  l'Organismo   nazionale   di   coordinamento
(MEF-RGS-IGRUE) intende aderire alla prospettiva  di  semplificazione
delineata dal  nuovo  RDC,  attuando  sistemi  e  procedure  agili  e
snellite  rispetto  al  passato,  assicurando  comunque  la  qualita'
nell'espletamento delle attivita' di audit. 
    Le attivita' di supervisione  sull'efficace  funzionamento  delle
Autorita' di audit e le attivita' di  coordinamento  volte  anche  ad
assicurare uniformita' di azione sono le seguenti: 
      valutazione in itinere dell'efficacia delle attivita' di audit. 
    Al fine di verificare che, in concreto,  le  attivita'  di  audit
siano efficacemente espletate, l'IGRUE pianifica ed effettua in corso
d'anno,  mediante   l'utilizzo   di   una   propria   metodologia   e
strumentazione  e  avvalendosi  anche  del  personale   dei   presidi
territoriali, missioni di audit sui requisiti chiave 11 e 13  di  cui
all'allegato  XI  del  regolamento  (UE)  n.  2021/1060.  Gli   audit
dell'Organismo di coordinamento pervengono ad una valutazione  finale
all'esito del contraddittorio con l'Autorita'  di  audit  oggetto  di
valutazione. 
    Per quanto concerne il requisito  chiave  11  (separazione  delle
funzioni e audit svolto secondo gli standard di audit internazionali)
la verifica e' effettuata annualmente su tutte le Autorita' di  audit
e viene redatta una relazione unica complessiva inviata ai servizi di
audit della Commissione europea. 
    Il requisito chiave 13 (appropriati audit  delle  operazioni)  e'
verificato   presso   alcune   Autorita'   di   audit   secondo   una
pianificazione annuale  previamente  concordata  con  la  Commissione
europea;  la  verifica  avviene   partecipando   agli   audit   delle
operazioni, nel corso del loro svolgimento e le  Autorita'  di  audit
incluse nella pianificazione saranno informate in tempo utile in modo
che  possano  condividere  con  l'Organismo   di   coordinamento   il
calendario  degli  audit  delle  operazioni  e  l'elenco  di   quelle
campionate.  La  verifica  di  IGRUE  avverra'  su  un  campione   di
operazioni tra quelle controllate dalle Autorita' di audit. Su queste
verifiche l'Organismo di coordinamento predispone una  relazione  per
ciascuna Autorita' di audit affiancata e la trasmette ad essa  ed  ai
servizi di audit della Commissione europea. 
    Gli altri requisiti chiave riguardanti l'Autorita' di audit (12 -
appropriati audit di sistema; 14 - appropriati audit dei conti; 15  -
appropriate procedure per fornire un parere di audit affidabile e per
preparare  la  relazione  annuale  di  controllo),  potranno   essere
verificati su  richiesta  dei  servizi  di  audit  della  Commissione
europea, concordando con la stessa la tempistica e  le  Autorita'  di
audit  interessate.  Anche  su  queste   verifiche   l'Organismo   di
coordinamento predispone una  relazione  per  ciascuna  Autorita'  di
audit analizzata e la trasmette ad essa ed ai servizi di audit  della
Commissione europea. 
    Nel caso in cui,  all'esito  di  una  delle  predette  verifiche,
un'Autorita' di audit risultasse inefficace nelle proprie attivita' o
comunque carente rispetto ai requisiti  chiave  considerati,  l'IGRUE
predisporra' un piano di azione per risolvere le criticita' rilevate,
tenendo conto delle osservazioni formulate dalle Autorita' di  audit.
L'IGRUE svolgera' altresi' un'attivita' di follow-up  per  verificare
l'efficacia delle azioni correttive previste nell'ambito del piano di
azione. 
    In virtu' del principio dell'audit unico e  della  riduzione  dei
controlli, la Commissione europea, di  norma  non  effettuera'  audit
presso le  Autorita'  di  audit  gia'  verificate  dall'IGRUE,  senza
pregiudizio della possibilita' per i  servizi  della  Commissione  di
svolgere ulteriori audit nei casi in cui lo ritengano necessario; 
      predisposizione e diffusione di linee  guida,  manualistica  ed
altri  strumenti  di  supporto  metodologico  necessari  all'efficace
operativita' della funzione di audit. L'Organismo  di  coordinamento,
ove  necessario  d'intesa  con  le   amministrazioni   nazionali   di
coordinamento per l'attuazione dei Fondi (ACT e ANPAL), garantisce il
confronto con le Autorita' di audit e con i servizi  di  audit  della
Commissione europea, al fine di assicurare  l'aggiornamento  continuo
dei documenti e degli strumenti rispetto alle innovazioni normative e
interpretative sopravvenute; 
      attivazione di gruppi di lavoro tematici, composti da  IGRUE  e
da rappresentanti delle Autorita' di audit (AdA) esperti  su  oggetti
di particolare rilevanza, i cui esiti potranno  poi  essere  discussi
congiuntamente con la Commissione anche durante gli incontri annuali,
nell'ambito dei technical meeting, o in riunioni bilaterali dedicate; 
      attivazione di corsi di formazione specifici per  gli  auditor,
anche  attraverso  il  coinvolgimento  di  organismi  di   formazione
specializzati,  finalizzati  al  miglioramento  delle  competenze  ed
all'aggiornamento professionale  del  personale  delle  Autorita'  di
audit; 
      organizzazione  di  seminari,  convegni  e  workshop   per   la
circolazione delle informazioni e la diffusione  di  sistemi  e  best
practices. 
    I due organismi nazionali di coordinamento,  delle  Autorita'  di
gestione e delle  Autorita'  di  audit,  ove  necessario  organizzano
incontri congiunti per l'esame di tematiche e questioni trasversali. 
8. Sistemi informativi 
    Le regole dell'E-cohesion e dello scambio elettronico di dati per
il  periodo  di  programmazione   2021-2027   sono   in   sostanziale
continuita'  con  quelle  del  periodo  2014-2020,  ma   con   alcune
importanti  novita'.  E'  sempre  necessario  assicurare  un  sistema
elettronico per lo scambio di dati tra i beneficiari e  le  Autorita'
di gestione, nonche' tra le diverse Autorita' del sistema di gestione
e controllo. 
    Il  monitoraggio  del  progresso  dell'attuazione,   compresi   i
risultati e la performance dei programmi,  sara'  effettuato  con  la
trasmissione elettronica dei  dati  necessari  alla  Commissione  con
cadenza bimestrale, con conseguente aggiornamento  della  piattaforma
di dati aperti (Open data platform) quasi in tempo reale [art. 42 del
regolamento (UE) n. 2021/1060]  e  con  l'alimentazione  del  Sistema
nazionale di monitoraggio i cui dati per progetto sono pubblicati sul
portale unico nazionale OpenCoesione,  come  indicato  al  successivo
punto 9. 
    Inoltre, per assicurare visibilita' alle attivita' svolte  ed  ai
risultati conseguiti, i  dati  dei  beneficiari  e  delle  operazioni
saranno resi pubblici in formato elettronico su un sito web dedicato,
gestito dall'Autorita' di gestione.  Ai  fini  della  predisposizione
degli elenchi di beneficiari e operazioni, le Autorita'  di  gestione
potranno usufruire  di  un  servizio  reso  disponibile  sul  portale
OpenCoesione per la ripubblicazione sui propri siti  di  tale  elenco
secondo  il  tracciato  richiesto  dalla  Commissione   europea.   In
generale, le Autorita' dei programmi si impegnano  ad  assicurare,  a
norma dell'art. 69.9 del regolamento (UE) n. 2021/1060, che tutti gli
scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano  effettuati
mediante un sistema elettronico per lo scambio  di  dati,  e  che  le
modalita'  per   effettuare   tali   scambi   siano   conformi   alle
responsabilita' poste a carico degli Stati  membri  dall'allegato  XV
del predetto regolamento. 
    In  particolare,  le  Autorita'  di  gestione  si   impegnano   a
«registrare e conservare in un sistema elettronico i dati relativi  a
ciascuna operazione necessari a fini  di  sorveglianza,  valutazione,
gestione finanziaria, verifica  e  audit  e  assicura  la  sicurezza,
l'integrita' e la riservatezza  dei  dati  e  l'autenticazione  degli
utenti» [art. 72.1 e) del regolamento (UE) n. 2021/1060]. 
    La stessa Autorita' di  gestione,  o  l'organismo  preposto  alla
funzione contabile, se istituito, provvede  inoltre  a  effettuare  e
conservare tutte le registrazioni contabili che costituiscono la base
per la predisposizione dei conti in un sistema informativo. 
    Per quanto riguarda l'Autorita' di audit, la stessa svolgera' nel
corso  del  periodo  di  programmazione  2021-2027  almeno  un  audit
tematico sul funzionamento e la sicurezza  dei  sistemi  informativi,
nonche' sulla  loro  interoperabilita'  con  il  sistema  di  scambio
elettronico dei dati della Commissione [Punto  3.2  d)  dell'Allegato
XXII al regolamento (UE) n. 2021/1060]. La verifica riguardera' anche
gli adempimenti per le responsabilita' descritte nell'allegato XV  al
regolamento  (UE)  n.  2021/1060,  con  particolare   riguardo   alla
individuazione del personale preposto  alla  gestione  delle  utenze,
alle misure adottate a tutela della riservatezza dei dati personali e
la policy di sicurezza stabilita per  l'accesso  al  Sistema  per  lo
scambio elettronico di dati tra gli Stati membri  e  la  Commissione-
SFC2021. 
    Inoltre,  l'Autorita'  di  audit  utilizzera'  per   le   proprie
attivita' in primo luogo le  registrazioni  sul  sistema  informativo
dell'Autorita' di gestione relative allo svolgimento ed ai  risultati
delle  verifiche  di  gestione,  e  comunque   non   richiedera'   ai
beneficiari documenti e dati ulteriori rispetto  a  quelli  contenuti
all'interno di tale  sistema  informativo,  salvo  il  caso  in  cui,
secondo il giudizio professionale, essi siano necessari per  giungere
a conclusioni di audit fondate su evidenze [art. 80.1 del regolamento
(UE) n. 2021/1060]. 
    A tal riguardo, quale elemento  di  novita'  per  il  periodo  di
programmazione  2021-2027,  il  MEF-RGS-IGIT,  anche  nell'ottica  di
accompagnare   il   processo   di   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa delle strutture a vario titolo coinvolte nel  processo
di attuazione dei fondi strutturali ed in generale delle politiche di
investimento pubblico, ivi compresi i  beneficiari  dei  programmi  e
piani  di  investimento,  in   un'ottica   di   standardizzazione   e
omogeneizzazione di processi, procedure e strumenti, sviluppa e rende
disponibile un apposito  sistema  informatico  per  la  gestione,  il
monitoraggio, il controllo  e  la  rendicontazione  degli  interventi
finanziati (Regis). 
    Tale sistema permettera' un supporto trasversale, cooperativo  ed
integrato nella gestione, monitoraggio, rendicontazione  e  controllo
dei programmi e dei progetti ivi finanziati garantendo, al  contempo,
l'adeguatezza  ai  requisiti  previsti  dall'E-cohesion  e  la  piena
cooperazione applicativa con gli altri strumenti informativi e Banche
Dati  pubbliche  europee  e  nazionali,  a  partire  da  quelle  gia'
sviluppate da RGS nei  precedenti  periodi  di  programmazione  (es.:
MyAudit, BDU, etc..)  e  che  saranno  opportunamente  rafforzate  ed
adeguate alla nuova normativa europea. 
    In relazione alla  complessita'  di  funzioni,  alla  numerosita'
delle amministrazioni e organismi coinvolti e  alla  profondita'  del
portato informativo gestito, il sistema avra' una struttura  modulare
e  approccio  incrementale  anche  secondo  tempistiche   diverse   e
configurabile alle diverse esigenze  dei  diversi  programmi  che  ne
faranno uso e del numero di utenti e funzioni  che  saranno  in  esso
incorporate. 
    Con riferimento al nuovo sistema integrato, per quanto attiene al
modulo controlli dedicato a supportare la pianificazione, gestione  e
documentazione delle proprie attivita', l'Autorita' di  audit  potra'
avvalersi  del   sistema   MyAudit,   gia'   reso   disponibile   dal
MEF-RGS-IGRUE in qualita' di organismo nazionale di coordinamento. La
versione di MyAudit in uso nel periodo  di  programmazione  2014-2020
sara' quindi modificata per essere allineata  alle  pertinenti  norme
europee per il periodo 2021-2027. 
    La  possibilita'  di  dotare  MyAudit  di  funzionalita'  per  il
campionamento delle operazioni (presente  nella  versione  2014-2020)
sara' valutata solo dopo l'adozione del  regolamento  delegato  della
Commissione sulle metodologie di campionamento standardizzate, di cui
all'art. 79.4 del regolamento (UE) n. 2021/1060, nonche' delle  Linee
guida  che  saranno  eventualmente  emanate  dalla  Commissione   per
definire i dettagli tecnici statistici delle predette metodologie. 
    Le Autorita' di audit che non si avvalgono  del  sistema  MyAudit
potranno utilizzare i sistemi informativi gia' in uso, ferma restando
la necessita' di trasmissione di un set minimo di  dati  sugli  audit
effettuati, con particolare riferimento alle irregolarita'  rilevate,
al sistema MyAudit, tramite protocollo di colloquio fornito da Igrue. 
9. Monitoraggio 
    Il sistema nazionale di monitoraggio unitario (SNM), gestito  dal
MEF-RGS-IGRUE,  assicura  la  rivelazione  costante  dello  stato  di
attuazione degli interventi necessari per la governance,  in  termini
di avanzamento finanziario,  fisico  e  procedurale,  assicurando  la
disponibilita', anche mediante accessi  telematici,  ed  il  regolare
aggiornamento dei dati stessi, secondo la periodicita' condivisa  con
la Commissione europea. 
    Tale sistema presenta i seguenti requisiti di carattere generale: 
      e' sviluppato sulla base dell'architettura gia' operante per il
ciclo di programmazione 2014-2020,  secondo  le  specifiche  tecniche
definite d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato  del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   e   le
amministrazioni centrali dello Stato responsabili  del  coordinamento
delle politiche di coesione e per i singoli fondi; 
      comprende tutti i programmi cofinanziati dai  Fondi  comunitari
(FESR, FSE+, FEAMP, FEASR, AMIF, BMVI, ISF), nonche'  i  programmi  e
interventi complementari  alla  Politica  di  coesione  dell'UE,  che
costituiscono  parte  integrante  del  processo   di   programmazione
pluriennale approvato con l'Accordo di  partenariato  2021-2027  e  i
programmi e interventi del Fondo sviluppo e coesione (FSC); 
      prevede la trasmissione e validazione dei dati di avanzamento a
livello di singola operazione; 
      e' dotato di procedure di accesso certificate  ed  utilizza  la
firma digitale e la posta elettronica certificata (PEC); 
      assicura univocita' del processo di divulgazione ufficiale  dei
dati nei confronti degli interlocutori istituzionali; 
      prevede la costruzione di un'anagrafica unica dei beneficiari e
dei soggetti attuatori  nell'ambito  dei  progetti  cofinanziati  dai
fondi comunitari raccordata con gli opportuni sistemi  anagrafici  di
riferimento; 
      prevede la rilevazione dei pagamenti certificati, monitorati  a
livello di singolo progetto; 
      prevede l'associazione dei singoli progetti rilevati al set  di
indicatori di risultato e di output-realizzazione, ivi inclusi quelli
comuni, per le azioni incluse nei programmi. Rispetto agli indicatori
si fa riferimento  ad  un  elenco  di  indicatori  comuni  a  livello
nazionale che integra le liste allegate ai regolamenti  per  i  Fondi
FESR, FSE+, FEASR, AMIF, BMVI, ISF e alle indicazioni della CE per il
FEAMP; 
      e' la fonte di riferimento per l'iniziativa istituzionale sulla
trasparenza delle politiche di coesione in Italia  -  OpenCoesione  -
gestita  a  cura  del  Nucleo  di  valutazione  e  analisi   per   la
programmazione (NUVAP) del Dipartimento per le politiche di  coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sul portale OpenCoesione
(www.opencoesione.gov.it), che  assolve  anche  le  funzioni  di  cui
all'art. 46, lettera b)  del  regolamento  (UE)  n.  2021/1060,  sono
pubblicate  e  rese  disponibili   in   formato   aperto   (opendata)
informazioni al  livello  di  singole  operazioni/progetti  sostenuti
dalle politiche di coesione europee e nazionali  per  vari  cicli  di
programmazione  sulla  base  dell'informazione   rilevata   dal   SNM
unitamente ad altra documentazione  utile.  Sul  portale  sono  anche
pubblicati, sempre sulla base  dei  dati  del  SNM,  gli  elenchi  di
beneficiari e operazioni di ciascun Programma  secondo  il  tracciato
richiesto dalla Commissione europea,  disponibili  per  il  riuso  da
parte delle singole Autorita' di gestione. 
    Ai fini dell'efficace  funzionamento  del  Sistema  nazionale  di
monitoraggio unitario (SNM),  i  sistemi  informatici  gestionali,  a
livello delle amministrazioni titolari degli  interventi,  contengono
tutti gli elementi riguardanti la pianificazione e l'attuazione delle
operazioni dal punto  di  vista  finanziario,  fisico  e  procedurale
assicurando,  sulla  base  di  specifici  protocolli  di   colloquio,
l'alimentazione del sistema nazionale. 
    Tali sistemi devono  altresi'  assicurare  la  trasparenza  sulle
informazioni di interesse riguardanti l'attuazione  degli  interventi
nonche' sui risultati conseguiti. 
    Il sistema nazionale  di  monitoraggio  unitario,  continuera'  a
rappresentare, all'interno del nuovo sistema integrato,  la  base  di
riferimento ufficiale  per  le  elaborazioni  richieste  nei  diversi
rapporti  e  documenti  ufficiali  sullo  stato  di  avanzamento  dei
programmi. 

(1) Regolamento (UE)  n.  2021/1060  del  Parlamento  europeo  e  del
    Consiglio del 24 giugno  2021,  recante  le  disposizioni  comuni
    applicabili al Fondo europeo  di  sviluppo  regionale,  al  Fondo
    sociale Plus, al Fondo di coesione,  al  Fondo  di  coesione,  al
    Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari
    marittimi, la pesca e l'acquacoltura,  e  le  regole  finanziarie
    applicabili  a  tali  fondi  e  al  Fondo  asilo,  migrazione   e
    integrazione, al Fondo sicurezza  interna  e  allo  Strumento  di
    sostegno  finanziario  per  la  gestione  delle  frontiere  e  la
    politica  dei  visti   (pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
    dell'Unione europea L. 231 del 30 giugno 2021), 

(2) L'indipendenza organizzativa  fa  riferimento  alla  collocazione
    nell'organigramma  dell'Amministrazione,  mentre   l'indipendenza
    funzionale  riguarda  lo  svolgimento  delle  proprie  attivita',
    secondo procedure operative predefinite, senza condizionamenti di
    sorta da parte di altri soggetti