Allegato 2 INDICAZIONI PER I SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO (Si.ge.co) 2021-2027 1. Principi generali dei sistemi di gestione e controllo (FEAMP, FESR, FSE+, AMIF, BMVI, ISF) Il sistema di gestione e controllo dei programmi finanziati dai Fondi FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale), FSE+ (Fondo sociale europeo Plus), AMIF (Fondo asilo e migrazione), BMVI (Strumento per la gestione delle frontiere e i visti) e ISF (Fondo per la sicurezza interna) a valere sulla programmazione 2021 - 2027, e' disciplinato dagli articoli da 69 a 85 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 concernente disposizioni comuni, (1) al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile. I principi fondamentali di riferimento di tale sistema sono: organizzazione, procedure e strumenti delle Autorita' dei programmi ispirati alla semplificazione al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza, la legalita' e la regolarita' nell'attuazione degli interventi; separazione delle funzioni tra le Autorita' dei programmi e all'interno di queste. Al fine di un piu' efficace utilizzo dei fondi sono previsti: il rafforzamento del presidio di coordinamento centrale sul corretto ed efficace espletamento delle funzioni di gestione e controllo dei programmi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 71.6 del regolamento (UE) n. 2021/1060, mediante l'istituzione di organismi nazionali di coordinamento delle Autorita' responsabili dei programmi; l'istituzione dell'organismo nazionale di coordinamento delle Autorita' di gestione per l'attuazione dei programmi presieduto dall'Agenzia per la coesione territoriale (ACT) e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL); il rafforzamento dell'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorita' di audit, istituito presso il MEF-RGS- IGRUE, per assicurare l'efficace espletamento delle funzioni delle Autorita' di audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi, con particolare riferimento alla partecipazione all'audit delle operazioni in alcuni programmi ed alla valutazione in itinere dell'efficacia delle attivita' di audit e dell'adeguatezza dell'organizzazione e delle risorse delle singole Autorita'. Le Autorita' dei programmi saranno l'Autorita' di gestione e l'Autorita' di audit. Ad esse possono aggiungersi, in base a quanto stabilito da ciascuna Amministrazione titolare di programma, uno o piu' organismi intermedi dell'Autorita' di gestione, di cui all'art. 71.3 del regolamento (UE) n. 2021/1060, e l'organismo preposto alla funzione contabile di cui agli articoli 71.1, 72.2 e 76 del regolamento (UE) n. 2021/1060. In particolare: per i programmi a titolarita' di regioni o province autonome - programmi regionali, viene istituita un'Autorita' di audit per ciascuna regione/provincia autonoma in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorita' di gestione, avuto riguardo alla collocazione dell'Autorita' di audit nell'organigramma dell'Amministrazione di riferimento; per i programmi a titolarita' di amministrazioni centrali - programmi nazionali, l'autorita' di audit viene istituita in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorita' di gestione, tale che l'Autorita' di audit non faccia parte dello stesso Ministero di cui fa parte l'Autorita' di gestione, o nel caso della Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche di coesione e agenzia per la coesione territoriale, che l'Autorita' di audit non faccia parte della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche di coesione e agenzia per la coesione territoriale di cui fa parte l'Autorita' di gestione. Le Autorita' dei programmi non saranno sottoposte alla preventiva procedura di designazione, in quanto la stessa non e' contemplata dal regolamento (UE) n. 2021/1060. Sono parte del sistema nazionale di gestione e controllo anche l'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorita' di gestione, istituito presso l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorita' di audit, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE. Le politiche di coesione sono promosse e nel loro complesso coordinate dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 24-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni). Al Ministro per il sud e la coesione territoriale e' delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno (art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019). 2. Sistemi di gestione e controllo Il regolamento (UE) n. 2021/1060 prevede, accanto alla disciplina del Sistema di gestione e controllo standard (articoli da 72 a 82) anche l'affidamento su sistemi di gestione nazionali in caso di applicazione di modalita' proporzionate migliorate (articoli da 83 a 85). Sistema di gestione e controllo standard 3. Autorita' di gestione L'Autorita' di gestione ha la primaria responsabilita' della corretta esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie, anche di carattere organizzativo e procedurale, idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il puntuale rispetto della normativa europea e nazionale applicabile. L'Autorita' di gestione svolge le funzioni di cui all'art. 72 del regolamento (UE) n. 2021/1060. A tal fine, le amministrazioni titolari dei programmi si impegnano ad assicurare la disponibilita' di personale sufficiente e qualificato per assolvere i compiti e le responsabilita' delle Autorita' di gestione e degli organismi intermedi. L'Autorita' di gestione puo' fare ricorso ad esperti esterni in ausilio all'efficace espletamento delle proprie attivita'. Nelle ipotesi in cui dalle verifiche effettuate dall'Autorita' di audit, ovvero dagli altri organismi di controllo previsti dalla normativa pertinente, dovesse riscontarsi la mancata disponibilita' di personale sufficiente e qualificato per assolvere i compiti e le responsabilita' delle Autorita' di gestione e degli organismi intermedi, con conseguente rischio di non corretto adempimento dei compiti previsti dalla normativa europea 2021-2027, il Ministero o l'Amministrazione capofila del Fondo, d'intesa con il MEF-RGS-IGRUE, definisce un apposito piano di rafforzamento tecnico-amministrativo rivolto a superare le criticita'. Sull'effettiva attuazione di tale piano di rafforzamento amministrativo vigila l'Autorita' di audit, riferendone anche nel rapporto annuale di controllo. L'Autorita' di gestione puo' individuare uno o piu' organismi intermedi, delegando agli stessi proprie funzioni, che sono comunque svolte sotto la responsabilita' della stessa Autorita' di gestione (art. 71.3 del regolamento (UE) n. 2021/1060). Gli accordi di delega tra l'Autorita' di gestione e ciascun organismo intermedio sono formalizzati per iscritto ed individuano le funzioni delegate e le modalita' del loro svolgimento. Tra le funzioni dell'Autorita' di gestione rientra anche quella di supervisionare gli organismi intermedi (art. 72.1 d) del regolamento (UE) n. 2021/1060). L'Autorita' di gestione stabilira' le modalita' di controllo ritenute piu' appropriate per verificare che l'organismo intermedio svolga correttamente le funzioni delegate tramite le procedure e gli strumenti concordati nell'accordo di delega. Relativamente alla struttura organizzativa, alle procedure e strumenti e al sistema informativo degli organismi intermedi, si fa rinvio, per quanto applicabile, a quanto previsto per l'Autorita' di gestione. L'Autorita' di audit deve essere informata della sottoscrizione di accordi di delega tra Autorita' di gestione e organismo intermedio, in modo da poter pianificare gli audit di sistema su tali organismi nella strategia di audit. Inoltre, l'Autorita' di audit, nel corso dell'audit di sistema presso l'Autorita' di gestione, valutera' l'adeguatezza delle modalita' di supervisione stabilite e l'effettiva esecuzione di tale supervisione. 3.1. Struttura organizzativa, procedure e strumenti L'Autorita' di gestione e' collocata in posizione di netta separazione gerarchica e funzionale dall'Autorita' di audit. L'Autorita' di gestione ha una professionalita' adatta alla funzione e al ruolo da svolgere in base alla regolamentazione europea, nonche' una qualifica dirigenziale adeguata rispetto all'organizzazione dell'Amministrazione di riferimento. Per supportare la propria struttura e l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo, l'Autorita' di gestione puo' utilizzare le risorse dell'assistenza tecnica previste dal Programma o altre risorse europee o nazionali. L'Autorita' di gestione si avvale di procedure e strumenti idonei a garantire la legalita' e la regolarita' delle operazioni finanziate. Tali procedure sono adeguatamente formalizzate e rese note anche all'Autorita' di audit, agli eventuali organismi intermedi del programma e ai beneficiari. L'Autorita' di gestione seleziona le operazioni da finanziare, gestisce il Programma e fornisce supporto alle attivita' del Comitato di sorveglianza, secondo quanto previsto dagli articoli 73, 74 e 75 del regolamento (UE) n. 2021/1060). L'Autorita' di gestione si avvale di un idoneo strumento informativo per registrare, conservare e trasmettere i dati relativi a ciascuna operazione necessari alla sorveglianza, gestione, verifica, monitoraggio e controllo secondo quanto previsto dall'art. 72.1 e) del regolamento (UE) n. 2021/1060. In particolare, l'Autorita' di gestione: utilizza un sistema di contabilita' separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un intervento qualora l'Autorita' di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma; utilizza adeguate procedure di archiviazione dei documenti riguardanti le operazioni gestionali, anche su supporti elettronici, in modo da assicurare la tracciabilita' dell'iter delle operazioni e la reperibilita' dei relativi atti; utilizza lo scambio di dati in formato elettronico nei rapporti con i beneficiari, assicurando una informativa completa sulle opportunita' offerte dai fondi e sulle relative procedure di gestione e controllo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 69, punto 8, paragrafo 3; assicura un sistema elettronico per lo scambio di dati anche tra le diverse autorita' del sistema di gestione e controllo, oltre che con i beneficiari; attiva un efficace sistema di controllo di gestione (I livello), per assicurare la legalita' e la regolarita' delle operazioni finanziate e l'ammissibilita' delle relative spese, attraverso verifiche di gestione a campione, amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e verifiche in loco delle operazioni, basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto (Reg. 2021/1060, art. 74.2); prevede misure specifiche di prevenzione delle irregolarita', nonche' procedure per il recupero delle risorse indebitamente versate ai beneficiari, d'intesa con il soggetto che svolge la funzione contabile (se diverso dall'Autorita' di gestione); garantisce standard di trasparenza finalizzati a massimizzare la visibilita' degli interventi comunitari tramite la pubblicazione, tra l'altro, dei bandi, degli obiettivi e dei risultati raggiunti, degli stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario. Inoltre, l'Autorita' di gestione: utilizza, per la propria attivita' metodologie, strumenti e procedure standard (codificate in apposita manualistica); attiva procedure di quality review rispetto alle attivita' espletate dagli organismi intermedi. L'Autorita' di gestione, l'Autorita' di audit e l'organismo cui e' affidata la funzione contabile (se diverso dall'Autorita' di gestione), definiscono, di comune accordo, le modalita' di dialogo piu' appropriate per l'efficace trattazione delle problematiche afferenti il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative azioni di miglioramento, fermi restando il rispetto reciproco delle funzioni e l'autonomia di ciascuna Autorita'. 4. Autorita' di audit L'Autorita' di audit e' un'autorita' pubblica funzionalmente indipendente dagli organismi soggetti all'audit ed esercita le funzioni di cui all'art. 77 del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per quanto riguarda l'istituzione dell'Autorita' di audit a livello regionale o nazionale, si rimanda a quanto precedentemente indicato nel punto 1. In ogni caso, l'Autorita' di audit deve soddisfare i seguenti requisiti: indipendenza organizzativa e funzionale (2) , e netta separazione di funzioni rispetto alle Autorita' di gestione ed all'organismo preposto alla funzione contabile, se istituito al di fuori dell'Autorita' di gestione, dei programmi di riferimento; adeguata dotazione di risorse umane e strumentali rispetto ai compiti da svolgere sulla base della normativa europea e nazionale applicabile; utilizzo di procedure e di sistemi di controllo formalizzati e coerenti con standard qualitativi e quantitativi predefiniti, basati sui principi di audit internazionalmente riconosciuti. Tali requisiti saranno valutati dall'Organismo nazionale di coordinamento di cui al successivo capitolo 6 nell'ambito della valutazione in itinere. 4.1. Struttura organizzativa, procedure e strumenti Nel caso in cui l'Autorita' di audit sia individuata dall'Amministrazione nell'ambito della struttura organizzativa dell'Amministrazione stessa, essa e' collocata in una posizione tale da assicurare un diretto riporto ai vertici di riferimento dell'Amministrazione oltre che la netta separazione delle sue funzioni dalle altre Autorita' del programma. Inoltre, l'Autorita' di audit deve avere professionalita' ed esperienza adeguate rispetto alla funzione ed al ruolo da svolgere ed una qualifica funzionale che, in base al sistema di gestione e controllo adottato nel contesto dell'organizzazione dell'Amministrazione, garantisca l'indipendenza della stessa Autorita' di audit. La struttura dell'Autorita' di audit deve avere un numero complessivo di unita' interne che ne consenta l'efficace operativita', anche in relazione alla complessita' e alla dotazione finanziaria dei programmi di riferimento. Le unita' interne preposte all'Autorita' di audit devono possedere profili professionali adeguati rispetto alle funzioni da svolgere e fruire di percorsi di aggiornamento adeguati durante il periodo di attuazione dei programmi. L'Autorita' di audit puo' fare ricorso ad esperti esterni in ausilio all'efficace espletamento delle proprie attivita'. L'Autorita' di audit predispone, e rende disponibile per le verifiche esterne, un funzionigramma che illustri con chiarezza l'assegnazione delle funzioni e la definizione dei ruoli e delle competenze tra il personale addetto, ivi compreso il ruolo degli auditor esterni, in modo da assicurare certezza e chiara ripartizione dei compiti. Ai fini delle ulteriori condizioni di garanzia per la piena indipendenza e l'autonomia finanziaria delle Autorita' di audit, si prevede l'attivazione da parte del MEF-RGS di azioni specifiche all'interno di un Programma nazionale 2021-2027 o di un programma complementare finanziato da risorse nazionali e, nelle more della relativa adozione, del programma complementare MEF-RGS-IGIT vigente per il periodo 2014-2020. Nello specifico, come nel periodo di programmazione 2014-2020, si attivano le seguenti linee di intervento: apposita linea finanziaria di assistenza tecnica in favore delle Autorita' di audit, attuata dal MEF-RGS, attraverso cui si finanziano tutte le azioni di rafforzamento organizzativo, strutturale, metodologico e strumentale delle Autorita' di audit (acquisizione di consulenza specialistica esterna, stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con esperti esterni, acquisizione di beni e strumentazioni tecniche e metodologiche, rimborso di spese varie connesse con l'espletamento della funzione di audit, costo del personale interno, trattamenti accessori); continuo aggiornamento professionale degli auditor, attraverso corsi di formazione, workshop, seminari direttamente attivati per la singola Autorita' o promossi dal MEF-RGS-IGRUE. L'Autorita' di audit si avvale di strumenti e procedure idonei per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 77 del regolamento (UE) n. 2021/1060, e rispondenti ai requisiti di adeguata pianificazione delle attivita', utilizzo di adeguata strumentazione di supporto e tracciabilita' delle relative attivita'. Pertanto, le Autorita' di audit utilizzano e rendono disponibili per tutti gli auditor le linee guida, la manualistica e gli altri strumenti operativi necessari all'efficace operativita' della funzione di audit, sviluppati anche tenendo conto del supporto metodologico fornito dall'Organismo nazionale di coordinamento di cui al capitolo 6. In particolare, l'Autorita' di audit assicura: la predisposizione della strategia di audit, conformemente a quanto previsto dall'art. 78 del regolamento (UE) n. 2021/1060, per la pianificazione delle attivita' previste dall'art. 77 del medesimo regolamento; l'attivazione di procedure di verifica e valutazione della qualita' del lavoro svolto dalla struttura di audit, sia relativamente alle attivita' degli auditors interni che di quelli esterni di cui l'Autorita' di audit si avvale (quality review); la formalizzazione, in apposito Manuale, delle modalita' di espletamento delle attivita' di audit, da rendere note alle altre Autorita' del programma; l'individuazione di specifiche modalita' di monitoraggio dei follow-up sulle criticita' e sulla realizzazione delle misure correttive concordate con l'Autorita' di gestione e, se del caso, anche con il soggetto che svolge la funzione contabile anche ai fini del mantenimento delle condizioni per le c.d. «modalita' proporzionate rafforzate» di cui agli articoli 83, 84 e 85 del regolamento (UE) n. 2021/1060; la collaborazione con i servizi della Commissione europea nell'ambito dell'audit unico di cui all'art. 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060, al fine di evitare la duplicazione degli audit e di minimizzare i costi degli audit e gli oneri amministrativi per i beneficiari, assicurando anche la trasmissione alla Commissione delle relazioni degli audit di sistema definitivi (art. 77.5); L'Autorita' di gestione e l'Autorita' di audit definiscono, di comune accordo, le modalita' di dialogo piu' appropriate per l'efficace trattazione delle problematiche riguardanti il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative azioni di miglioramento e l'attuazione del programma, fermi restando il rispetto reciproco delle funzioni e l'autonomia di ciascuna Autorita'. L'Autorita' di audit partecipa alle attivita' di condivisione e confronto promosse dall'Organismo nazionale di coordinamento ai fini dell'approfondimento delle problematiche di comune interesse riguardanti l'esercizio della funzione di audit. 5. Funzione contabile La funzione contabile di cui all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2021/1060 include le seguenti attivita': (a) redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione europea in conformita' agli articoli 91 e 92; (b) redigere i conti in conformita' all'art. 98 e conservare registrazioni di tutti gli elementi dei conti in un sistema informativo; (c) convertire in euro gli importi delle spese sostenute in un'altra valuta utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale la spesa in questione e' registrata nei sistemi contabili. La funzione contabile, che a norma dell'art. 76.2, non contempla verifiche presso i beneficiari, puo' essere svolta dall'Autorita' di gestione, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni tra le Autorita' del programma e all'interno di queste di cui all'art. 71.4, oppure puo' essere attribuita, esercitando l'opzione di cui all'art. 72.2, ad un altro organismo, che, in tal caso, viene identificato quale Autorita' contabile del programma. Tale scelta e' rimessa alle amministrazioni titolari dei programmi, e puo' riguardare anche piu' di un programma, con esclusione dei programmi finanziati dall'AMIF, dall'ISF, e dal BMVI, nei quali la funzione contabile sara' in ogni caso esercitata dall'Autorita' di gestione (art. 72.3). In ogni caso, la struttura che esercita la funzione contabile deve essere adeguata allo svolgimento dei propri compiti in termini di dotazione di risorse umane e strumentali, e puo' beneficiare dell'assistenza tecnica prevista per il programma, sulla base di apposite procedure condivise con l'Autorita' di gestione. Affidamento sui sistemi di gestione nazionale Fatti salvi i principi generali di cui all'art. 69 del regolamento (UE) n. 2021/1060 che si applicano anche alle modalita' proporzionate migliorate, laddove ricorrono le condizioni di cui all'art. 84 del regolamento (UE) n. 2021/1060, l'Autorita' di gestione puo' applicare le modalita' proporzionate migliorate, di cui all'art. 83, in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione. In particolare, le modalita' proporzionate migliorate possono essere adottate all'avvio del Programma, purche' le condizioni di cui all'art. 84, paragrafo 1, siano soddisfatte. 6. Organismo nazionale di coordinamento delle autorita' di gestione Al fine di una piu' efficace e regolare attuazione dei fondi strutturali e' previsto un organismo nazionale di coordinamento per l'attuazione fra le Autorita' di gestione presieduto dall'Agenzia per la coesione territoriale (ACT) e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), mirante a migliorare l'uniformita' e coerenza dell'attuazione e gestione degli interventi. I principali ambiti nei quali sono previste le attivita' di coordinamento sono le seguenti: 1. il miglioramento della qualita', della tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza dell'attuazione degli interventi, in particolare promuovendo un maggior ricorso alle opzioni di semplificazione in materia di costi e specificamente l'utilizzo di sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati a costi, al fine di semplificare l'utilizzo dei Fondi strutturali e ridurre il rischio di errori; 2. azioni volte a rafforzare le competenze del personale responsabile dell'attuazione dei Fondi strutturali promuovendo, insieme alle Autorita' di gestione dei programmi nazionali e regionali, azioni di formazione e di accompagnamento sull'utilizzo dei fondi strutturali, in particolare presso i principali beneficiari; 3. la costituzione di un Gruppo di lavoro permanente sull'ammissibilita' della spesa, per assicurare maggiore certezza al diritto applicabile nell'utilizzo dei Fondi strutturali, composto dai rappresentanti delle amministrazioni di coordinamento e capofila di fondo (DPCoe, ACT, ANPAL) e dal MEF-RGS-IGRUE per l'esame di temi di interesse generale. L'attivita' del Gruppo prevede un confronto con i servizi della Commissione; 4. la conferma dell'attivita' di coordinamento dei controlli di primo livello; 5. nell'ambito dell'attivita' di sostegno alla realizzazione dei programmi, si potranno condividere e promuovere posizioni comuni su aspetti regolamentari direttamente attinenti la gestione degli interventi cofinanziati, anche nel contesto di interlocuzioni con i servizi della Commissione europea concernenti questioni attuative; 6. la valorizzazione e condivisione di esperienze significative relative alla gestione ed attuazione dei Fondi riscontrate a livello nazionale, regionale e locale, individuando possibili soluzioni, metodologie e strumenti in grado di contribuire a migliorare la qualita' e l'efficacia della gestione e attuazione dei fondi, nonche' la sostenibilita' degli interventi finanziati, ove necessario, d'intesa con il MEF-RGS-IGRUE. Potranno essere previste anche iniziative di scambio di esperienze a livello comunitario su tematiche di particolare interesse o su aspetti rilevanti in materia di gestione e controllo, favorendo possibili sinergie tra Fondi strutturali e programmi a gestione diretta. 7. Organismo nazionale di coordinamento della autorita' di audit Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea (MEF- RGS- IGRUE), in qualita' di Amministrazione di supervisione e vigilanza della spesa pubblica, indipendente rispetto alle Autorita' preposte ai programmi, svolge il ruolo di organismo di coordinamento nazionale delle Autorita' di audit secondo quanto previsto dall'art. 71.6 del regolamento (UE) n. 2021/1060, con il compito di promuovere la corretta ed efficace applicazione della normativa europea in materia di audit dei programmi cofinanziati dai fondi 2021-2027 elencati nel capitolo 1. Tale opzione ha lo scopo di assicurare uniformita' di azione e di indirizzo delle diverse Autorita' di audit istituite presso le singole amministrazioni e di rendere piu' agevole lo scambio di informazioni tra le Autorita' stesse e la Commissione, in continuita' con l'attivita' gia' svolta nel periodo di programmazione 2014-2020. La Commissione europea ha infatti riconosciuto che l'Organismo nazionale di coordinamento delle Autorita' di audit (MEF-RGS-IGRUE) «ha svolto un ruolo sempre piu' importante nella definizione delle metodologie, del campionamento e degli strumenti di audit per tutte le autorita' di audit, e ha fornito il sostegno e l'interpretazione necessari in caso di domande, nell'esercizio delle sue funzioni di supervisione e controllo della qualita' presso un numero di autorita' di audit italiane» [Nota Ares (2020) 1009678 del 17 febbraio 2020]. In particolare, l'Organismo di coordinamento assicura le condizioni necessarie per l'efficace espletamento delle funzioni delle Autorita' di audit, garantendone la piena indipendenza e l'autonomia finanziaria, la dotazione di personale sufficiente e qualificato, un sistema informatico appropriato ovvero cooperante con il sistema informativo del programma al fine dello scambio di dati e documenti, e la tempestiva redazione della manualistica. A tale riguardo, come gia' evidenziato, di norma, si e' prevista l'attivazione di azioni specifiche per il finanziamento diretto dell'assistenza tecnica specialistica alle Autorita' di audit e per l'acquisizione di beni e servizi necessari all'efficace espletamento della funzione di audit, ivi compresa la messa in opera del sistema informatico di supporto e la manualistica di riferimento. L'IGRUE espleta il ruolo di Organismo di coordinamento delle Autorita' di audit 2021-2027 tramite i propri uffici di livello dirigenziale non generale X e XI. L'IGRUE, quale Organismo di coordinamento delle Autorita' di audit usufruisce di apposite risorse di assistenza tecnica nell'ambito del Programma nazionale/Programma complementare per l'acquisizione di consulenza specialistica e di strumentazioni necessarie per l'efficace espletamento del proprio ruolo. Le norme del regolamento di disposizioni comuni (RDC) per il periodo di programmazione 2021 - 2017, con riferimento ai sistemi di gestione e controllo, sono ispirate alla semplificazione ed alla razionalizzazione delle attivita'. L'onere amministrativo degli audit, per gli auditors ed i beneficiari, sara' ridotto sulla base dei seguenti principi: estensione del principio dell'audit unico; riduzione dei controlli; promozione dell'utilizzo di sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati a costi e un maggior ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, al fine di semplificare l'utilizzo dei fondi e ridurre il rischio di errori; per i programmi con un basso tasso di errore, un approccio proporzionale migliorato, basato su un sistema nazionale che funzioni bene e una necessita' minima di audit ai fini dell'affidabilita'. In tale contesto, l'Organismo nazionale di coordinamento (MEF-RGS-IGRUE) intende aderire alla prospettiva di semplificazione delineata dal nuovo RDC, attuando sistemi e procedure agili e snellite rispetto al passato, assicurando comunque la qualita' nell'espletamento delle attivita' di audit. Le attivita' di supervisione sull'efficace funzionamento delle Autorita' di audit e le attivita' di coordinamento volte anche ad assicurare uniformita' di azione sono le seguenti: valutazione in itinere dell'efficacia delle attivita' di audit. Al fine di verificare che, in concreto, le attivita' di audit siano efficacemente espletate, l'IGRUE pianifica ed effettua in corso d'anno, mediante l'utilizzo di una propria metodologia e strumentazione e avvalendosi anche del personale dei presidi territoriali, missioni di audit sui requisiti chiave 11 e 13 di cui all'allegato XI del regolamento (UE) n. 2021/1060. Gli audit dell'Organismo di coordinamento pervengono ad una valutazione finale all'esito del contraddittorio con l'Autorita' di audit oggetto di valutazione. Per quanto concerne il requisito chiave 11 (separazione delle funzioni e audit svolto secondo gli standard di audit internazionali) la verifica e' effettuata annualmente su tutte le Autorita' di audit e viene redatta una relazione unica complessiva inviata ai servizi di audit della Commissione europea. Il requisito chiave 13 (appropriati audit delle operazioni) e' verificato presso alcune Autorita' di audit secondo una pianificazione annuale previamente concordata con la Commissione europea; la verifica avviene partecipando agli audit delle operazioni, nel corso del loro svolgimento e le Autorita' di audit incluse nella pianificazione saranno informate in tempo utile in modo che possano condividere con l'Organismo di coordinamento il calendario degli audit delle operazioni e l'elenco di quelle campionate. La verifica di IGRUE avverra' su un campione di operazioni tra quelle controllate dalle Autorita' di audit. Su queste verifiche l'Organismo di coordinamento predispone una relazione per ciascuna Autorita' di audit affiancata e la trasmette ad essa ed ai servizi di audit della Commissione europea. Gli altri requisiti chiave riguardanti l'Autorita' di audit (12 - appropriati audit di sistema; 14 - appropriati audit dei conti; 15 - appropriate procedure per fornire un parere di audit affidabile e per preparare la relazione annuale di controllo), potranno essere verificati su richiesta dei servizi di audit della Commissione europea, concordando con la stessa la tempistica e le Autorita' di audit interessate. Anche su queste verifiche l'Organismo di coordinamento predispone una relazione per ciascuna Autorita' di audit analizzata e la trasmette ad essa ed ai servizi di audit della Commissione europea. Nel caso in cui, all'esito di una delle predette verifiche, un'Autorita' di audit risultasse inefficace nelle proprie attivita' o comunque carente rispetto ai requisiti chiave considerati, l'IGRUE predisporra' un piano di azione per risolvere le criticita' rilevate, tenendo conto delle osservazioni formulate dalle Autorita' di audit. L'IGRUE svolgera' altresi' un'attivita' di follow-up per verificare l'efficacia delle azioni correttive previste nell'ambito del piano di azione. In virtu' del principio dell'audit unico e della riduzione dei controlli, la Commissione europea, di norma non effettuera' audit presso le Autorita' di audit gia' verificate dall'IGRUE, senza pregiudizio della possibilita' per i servizi della Commissione di svolgere ulteriori audit nei casi in cui lo ritengano necessario; predisposizione e diffusione di linee guida, manualistica ed altri strumenti di supporto metodologico necessari all'efficace operativita' della funzione di audit. L'Organismo di coordinamento, ove necessario d'intesa con le amministrazioni nazionali di coordinamento per l'attuazione dei Fondi (ACT e ANPAL), garantisce il confronto con le Autorita' di audit e con i servizi di audit della Commissione europea, al fine di assicurare l'aggiornamento continuo dei documenti e degli strumenti rispetto alle innovazioni normative e interpretative sopravvenute; attivazione di gruppi di lavoro tematici, composti da IGRUE e da rappresentanti delle Autorita' di audit (AdA) esperti su oggetti di particolare rilevanza, i cui esiti potranno poi essere discussi congiuntamente con la Commissione anche durante gli incontri annuali, nell'ambito dei technical meeting, o in riunioni bilaterali dedicate; attivazione di corsi di formazione specifici per gli auditor, anche attraverso il coinvolgimento di organismi di formazione specializzati, finalizzati al miglioramento delle competenze ed all'aggiornamento professionale del personale delle Autorita' di audit; organizzazione di seminari, convegni e workshop per la circolazione delle informazioni e la diffusione di sistemi e best practices. I due organismi nazionali di coordinamento, delle Autorita' di gestione e delle Autorita' di audit, ove necessario organizzano incontri congiunti per l'esame di tematiche e questioni trasversali. 8. Sistemi informativi Le regole dell'E-cohesion e dello scambio elettronico di dati per il periodo di programmazione 2021-2027 sono in sostanziale continuita' con quelle del periodo 2014-2020, ma con alcune importanti novita'. E' sempre necessario assicurare un sistema elettronico per lo scambio di dati tra i beneficiari e le Autorita' di gestione, nonche' tra le diverse Autorita' del sistema di gestione e controllo. Il monitoraggio del progresso dell'attuazione, compresi i risultati e la performance dei programmi, sara' effettuato con la trasmissione elettronica dei dati necessari alla Commissione con cadenza bimestrale, con conseguente aggiornamento della piattaforma di dati aperti (Open data platform) quasi in tempo reale [art. 42 del regolamento (UE) n. 2021/1060] e con l'alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio i cui dati per progetto sono pubblicati sul portale unico nazionale OpenCoesione, come indicato al successivo punto 9. Inoltre, per assicurare visibilita' alle attivita' svolte ed ai risultati conseguiti, i dati dei beneficiari e delle operazioni saranno resi pubblici in formato elettronico su un sito web dedicato, gestito dall'Autorita' di gestione. Ai fini della predisposizione degli elenchi di beneficiari e operazioni, le Autorita' di gestione potranno usufruire di un servizio reso disponibile sul portale OpenCoesione per la ripubblicazione sui propri siti di tale elenco secondo il tracciato richiesto dalla Commissione europea. In generale, le Autorita' dei programmi si impegnano ad assicurare, a norma dell'art. 69.9 del regolamento (UE) n. 2021/1060, che tutti gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano effettuati mediante un sistema elettronico per lo scambio di dati, e che le modalita' per effettuare tali scambi siano conformi alle responsabilita' poste a carico degli Stati membri dall'allegato XV del predetto regolamento. In particolare, le Autorita' di gestione si impegnano a «registrare e conservare in un sistema elettronico i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit e assicura la sicurezza, l'integrita' e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti» [art. 72.1 e) del regolamento (UE) n. 2021/1060]. La stessa Autorita' di gestione, o l'organismo preposto alla funzione contabile, se istituito, provvede inoltre a effettuare e conservare tutte le registrazioni contabili che costituiscono la base per la predisposizione dei conti in un sistema informativo. Per quanto riguarda l'Autorita' di audit, la stessa svolgera' nel corso del periodo di programmazione 2021-2027 almeno un audit tematico sul funzionamento e la sicurezza dei sistemi informativi, nonche' sulla loro interoperabilita' con il sistema di scambio elettronico dei dati della Commissione [Punto 3.2 d) dell'Allegato XXII al regolamento (UE) n. 2021/1060]. La verifica riguardera' anche gli adempimenti per le responsabilita' descritte nell'allegato XV al regolamento (UE) n. 2021/1060, con particolare riguardo alla individuazione del personale preposto alla gestione delle utenze, alle misure adottate a tutela della riservatezza dei dati personali e la policy di sicurezza stabilita per l'accesso al Sistema per lo scambio elettronico di dati tra gli Stati membri e la Commissione- SFC2021. Inoltre, l'Autorita' di audit utilizzera' per le proprie attivita' in primo luogo le registrazioni sul sistema informativo dell'Autorita' di gestione relative allo svolgimento ed ai risultati delle verifiche di gestione, e comunque non richiedera' ai beneficiari documenti e dati ulteriori rispetto a quelli contenuti all'interno di tale sistema informativo, salvo il caso in cui, secondo il giudizio professionale, essi siano necessari per giungere a conclusioni di audit fondate su evidenze [art. 80.1 del regolamento (UE) n. 2021/1060]. A tal riguardo, quale elemento di novita' per il periodo di programmazione 2021-2027, il MEF-RGS-IGIT, anche nell'ottica di accompagnare il processo di rafforzamento della capacita' amministrativa delle strutture a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione dei fondi strutturali ed in generale delle politiche di investimento pubblico, ivi compresi i beneficiari dei programmi e piani di investimento, in un'ottica di standardizzazione e omogeneizzazione di processi, procedure e strumenti, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico per la gestione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi finanziati (Regis). Tale sistema permettera' un supporto trasversale, cooperativo ed integrato nella gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e dei progetti ivi finanziati garantendo, al contempo, l'adeguatezza ai requisiti previsti dall'E-cohesion e la piena cooperazione applicativa con gli altri strumenti informativi e Banche Dati pubbliche europee e nazionali, a partire da quelle gia' sviluppate da RGS nei precedenti periodi di programmazione (es.: MyAudit, BDU, etc..) e che saranno opportunamente rafforzate ed adeguate alla nuova normativa europea. In relazione alla complessita' di funzioni, alla numerosita' delle amministrazioni e organismi coinvolti e alla profondita' del portato informativo gestito, il sistema avra' una struttura modulare e approccio incrementale anche secondo tempistiche diverse e configurabile alle diverse esigenze dei diversi programmi che ne faranno uso e del numero di utenti e funzioni che saranno in esso incorporate. Con riferimento al nuovo sistema integrato, per quanto attiene al modulo controlli dedicato a supportare la pianificazione, gestione e documentazione delle proprie attivita', l'Autorita' di audit potra' avvalersi del sistema MyAudit, gia' reso disponibile dal MEF-RGS-IGRUE in qualita' di organismo nazionale di coordinamento. La versione di MyAudit in uso nel periodo di programmazione 2014-2020 sara' quindi modificata per essere allineata alle pertinenti norme europee per il periodo 2021-2027. La possibilita' di dotare MyAudit di funzionalita' per il campionamento delle operazioni (presente nella versione 2014-2020) sara' valutata solo dopo l'adozione del regolamento delegato della Commissione sulle metodologie di campionamento standardizzate, di cui all'art. 79.4 del regolamento (UE) n. 2021/1060, nonche' delle Linee guida che saranno eventualmente emanate dalla Commissione per definire i dettagli tecnici statistici delle predette metodologie. Le Autorita' di audit che non si avvalgono del sistema MyAudit potranno utilizzare i sistemi informativi gia' in uso, ferma restando la necessita' di trasmissione di un set minimo di dati sugli audit effettuati, con particolare riferimento alle irregolarita' rilevate, al sistema MyAudit, tramite protocollo di colloquio fornito da Igrue. 9. Monitoraggio Il sistema nazionale di monitoraggio unitario (SNM), gestito dal MEF-RGS-IGRUE, assicura la rivelazione costante dello stato di attuazione degli interventi necessari per la governance, in termini di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, assicurando la disponibilita', anche mediante accessi telematici, ed il regolare aggiornamento dei dati stessi, secondo la periodicita' condivisa con la Commissione europea. Tale sistema presenta i seguenti requisiti di carattere generale: e' sviluppato sulla base dell'architettura gia' operante per il ciclo di programmazione 2014-2020, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche di coesione e per i singoli fondi; comprende tutti i programmi cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR, FSE+, FEAMP, FEASR, AMIF, BMVI, ISF), nonche' i programmi e interventi complementari alla Politica di coesione dell'UE, che costituiscono parte integrante del processo di programmazione pluriennale approvato con l'Accordo di partenariato 2021-2027 e i programmi e interventi del Fondo sviluppo e coesione (FSC); prevede la trasmissione e validazione dei dati di avanzamento a livello di singola operazione; e' dotato di procedure di accesso certificate ed utilizza la firma digitale e la posta elettronica certificata (PEC); assicura univocita' del processo di divulgazione ufficiale dei dati nei confronti degli interlocutori istituzionali; prevede la costruzione di un'anagrafica unica dei beneficiari e dei soggetti attuatori nell'ambito dei progetti cofinanziati dai fondi comunitari raccordata con gli opportuni sistemi anagrafici di riferimento; prevede la rilevazione dei pagamenti certificati, monitorati a livello di singolo progetto; prevede l'associazione dei singoli progetti rilevati al set di indicatori di risultato e di output-realizzazione, ivi inclusi quelli comuni, per le azioni incluse nei programmi. Rispetto agli indicatori si fa riferimento ad un elenco di indicatori comuni a livello nazionale che integra le liste allegate ai regolamenti per i Fondi FESR, FSE+, FEASR, AMIF, BMVI, ISF e alle indicazioni della CE per il FEAMP; e' la fonte di riferimento per l'iniziativa istituzionale sulla trasparenza delle politiche di coesione in Italia - OpenCoesione - gestita a cura del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sul portale OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it), che assolve anche le funzioni di cui all'art. 46, lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/1060, sono pubblicate e rese disponibili in formato aperto (opendata) informazioni al livello di singole operazioni/progetti sostenuti dalle politiche di coesione europee e nazionali per vari cicli di programmazione sulla base dell'informazione rilevata dal SNM unitamente ad altra documentazione utile. Sul portale sono anche pubblicati, sempre sulla base dei dati del SNM, gli elenchi di beneficiari e operazioni di ciascun Programma secondo il tracciato richiesto dalla Commissione europea, disponibili per il riuso da parte delle singole Autorita' di gestione. Ai fini dell'efficace funzionamento del Sistema nazionale di monitoraggio unitario (SNM), i sistemi informatici gestionali, a livello delle amministrazioni titolari degli interventi, contengono tutti gli elementi riguardanti la pianificazione e l'attuazione delle operazioni dal punto di vista finanziario, fisico e procedurale assicurando, sulla base di specifici protocolli di colloquio, l'alimentazione del sistema nazionale. Tali sistemi devono altresi' assicurare la trasparenza sulle informazioni di interesse riguardanti l'attuazione degli interventi nonche' sui risultati conseguiti. Il sistema nazionale di monitoraggio unitario, continuera' a rappresentare, all'interno del nuovo sistema integrato, la base di riferimento ufficiale per le elaborazioni richieste nei diversi rapporti e documenti ufficiali sullo stato di avanzamento dei programmi. (1) Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale Plus, al Fondo di coesione, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 231 del 30 giugno 2021), (2) L'indipendenza organizzativa fa riferimento alla collocazione nell'organigramma dell'Amministrazione, mentre l'indipendenza funzionale riguarda lo svolgimento delle proprie attivita', secondo procedure operative predefinite, senza condizionamenti di sorta da parte di altri soggetti