Allegato B DOCUMENTO UNICO 1. Denominazione/Denominazioni Vin Santo del Chianti Classico (it) 2. Tipo di indicazione geografica DOP - Denominazione di origine protetta 3. Categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino 4. Descrizione dei vini 1. Vin Santo del Chianti Classico Breve descrizione testuale colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso fino al bruno; odore: etereo, intenso, caratteristico; sapore: armonico, vellutato, di buona struttura, dal secco al dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui almeno il 10,5% vol svolto; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l. Caratteristiche analitiche generali Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): - . Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): - . Acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico. Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 30. Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): - . 2. Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice Breve descrizione testuale colore: dall'oro rosa all'ambrato fino al bruno; odore: etereo, intenso; sapore: morbido, vellutato e rotondo, dal secco al dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol di cui 10,5 %vol svolto; estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l. Caratteristiche analitiche generali Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): - . Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): - . Acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 30. Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): - . 5. Pratiche di vinificazione 5.1. Pratiche enologiche specifiche 1. DOC Vin Santo del Chianti Classico anche per la specificazione Occhio di Pernice Pratica enologica specifica Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l'uva deve raggiungere prima dell'ammostatura un significativo contenuto zuccherino; non e' ammessa alcuna pratica di arricchimento. La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del Vin Santo del Chianti Classico deve avvenire in recipienti di legno (caratelli). 5.2. Rese massime: 1. DOC Vin Santo del Chianti Classico anche con Occhio di Pernice 8,000 chilogrammi di uve per ettaro 2. DOC Vin Santo del Chianti Classico anche con Occhio di Pernice 28 ettolitri per ettaro 6. Zona geografica delimitata La zona di produzione della DOP «Vinsanto Chianti Classico» si estende per 71.800 ettari, e' situata al centro della Regione Toscana e comprende parte del territorio delle province di Firenze (30.400 ettari) e Siena (41.400). In particolare fanno interamente parte della zona i Comuni di Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti. Vi rientrano invece parzialmente i Comuni di San Casciano Val di Pesa, Barberino Tavarnelle, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi. 7. Varieta' principale/i di uve da vino Malvasia bianca Lunga B. - Malvasia Malvasia bianca di Candia B. - Malvasia Sangiovese N. - Sangioveto Trebbiano toscano B. - Trebbiano 8. Descrizione del legame/dei legami DOC Chianti Classico anche Occhio di Pernice Nel territorio del Chianti Classico Il vinsanto ha avuto un posto importante fin dal Medioevo. Le sue origini risalgono al 1400. La sua produzione e' una vera arte che richiede esperienza. Inizia con la raccolta delle uve piu' adatte come Trebbiano Toscano, Malvasia Bianca Lunga, Malvasia Bianca di Candia, Sangiovese, il Canaiolo sia bianco che nero, allevate con forme tradizionali del territorio (archetto toscano). Il metodo di appassimento e' naturale grazie all'escursione termica presente nella zona. I tempi di fermentazione, i travasi e le modalita' di invecchiamento son legati all'esperienza dei viticoltori locali. Durante la vinificazione e' utilizzata la tecnica tipicamente locale della «madre», inseminazione con lieviti selezionali nel tempo dalle singole aziende. 9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti) Vin Santo del Chianti Classico - imbottigliamento Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale; Tipo di condizione supplementare: imbottigliamento nella zona geografica delimitata; Descrizione della condizione: Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero territorio del Vin Santo del Chianti Classico di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione. Conformemente alla vigente normativa nazionale e dell'Unione, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la reputazione del vino Vin Santo del Chianti Classico garantirne l'origine e assicurare l'efficacia dei relativi controlli. Vin Santo del Chianti Classico - vinificazione. Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale Tipo di condizione supplementare: deroga alla produzione nella zona geografica delimitata. Descrizione della condizione: le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento sono consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa istruttoria della regione Toscana, in cantine situate al di fuori della zona geografica delimitata, ma non oltre 10 km in linea d'area dal confine, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del disciplinare di produzione allegato al decreto ministeriale 24 ottobre 1995, ed al successivo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 9 dicembre 1995, e siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione di «Vin Santo del Chianti Classico» ottenute da vigneti propri o in conduzione.