(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
Crtiteri direttivi per la determinazione dei contributi  ai  soggetti
privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio  abitativo  ed  ai
beni mobili.  
1. Ambito di  applicazione  e  disciplina  delle  fasi  del  processo
finalizzato alla concessione dei contributi 
    1.1. Nel rispetto delle finalita' e dei criteri direttivi di  cui
alla delibera del Consiglio dei ministri  del  28  luglio  2016,  (di
seguito  semplicemente:   delibera)   sono   definite   le   seguenti
disposizioni di dettaglio in  merito  ai  criteri,  i  termini  e  le
modalita' per la determinazione e concessione  dei  contributi  e  la
presentazione della relativa domanda da parte  dei  soggetti  privati
per i danni  subiti  in  conseguenza  degli  eventi  calamitosi  gia'
segnalati con gli appositi moduli B1 «Ricognizione dei danni subiti e
domanda di contributo  per  l'immediato  sostegno  alla  popolazione»
ovvero con i moduli B2 «Ricognizione dei danni subiti»  utilizzati  a
seguito degli eventi calamitosi in questione. 
    1.2.  Fermo  restando  quanto   specificatamente   previsto   nei
paragrafi seguenti, le amministrazioni comunali entro  quarantacinque
giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle
domande  di  contributo  al  punto  6.1.,  provvedono  alla  relativa
istruttoria,   all'esito   della   quale   determinano   i   soggetti
beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo  importo
che deve corrispondere al  minor  valore  individuato  ai  sensi  del
successivo paragrafo  3.  I  comuni  devono  accertare  che  i  danni
ammissibili a contributo non siano stati gia' oggetto  di  contributo
in sede di immediato sostegno alla popolazione,  ai  sensi  dell'art.
25, comma 2, lettera  c)  del  decreto  legislativo  n.  1/2018.  Gli
eventuali importi, gia' riconosciuti per  l'immediato  sostegno,  che
costituiscono anticipazione del contributo concedibile, devono essere
detratti dallo stesso. 
    1.3. A  seguito  del  completamento  dell'istruttoria,  i  comuni
interessati trasmettono immediatamente al Commissario delegato ovvero
al  soggetto  responsabile  l'elenco  riepilogativo   delle   domande
accolte, utilizzando il prospetto in allegato SCB1/ SCB2. 
    1.4. Il Commissario delegato, ovvero  il  soggetto  responsabile,
entro trenta giorni dal ricevimento degli  elenchi  riepilogativi  di
cui al precedente punto 1.3., provvede a quantificare  il  contributo
massimo  concedibile  sulla  base  delle  percentuali  effettivamente
applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali  dell'80%  o
del 50% stabiliti, a seconda dei  casi  che  ricorrono,  all'art.  1,
comma 5, lettere e), f)  e  g),  della  richiamata  delibera  e,  nel
rispetto  dei   massimali   economici   ivi   previsti,   come   piu'
dettagliatamente disciplinato al paragrafo 3 del presente documento. 
    1.5. A seguito del completamento  delle  operazioni  previste  al
precedente  punto  1.4,  il  Commissario  delegato  o   il   soggetto
responsabile   trasmette   immediatamente   al   Dipartimento   della
protezione civile la tabella  riepilogativa  dei  contributi  massimi
concedibili in riferimento alle domande accolte  da  tutti  i  Comuni
interessati, sulla base del modello allegato SRB1/SRB2. 
2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo  e  relative
finalita' 
    2.1. I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i
massimali indicati nel paragrafo 3 e sono finalizzati: 
      a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte; 
      b) alla delocalizzazione  dell'abitazione,  previa  demolizione
dell'abitazione distrutta o danneggiata e  dichiarata  inagibile  con
provvedimento  della  pubblica  autorita'  mediante  ricostruzione  o
acquisto di un'altra unita' abitativa  in  altro  sito  dello  stesso
comune  o  di  altro  comune  della  medesima  regione,  qualora   la
ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico,
dagli  strumenti  urbanistici  vigenti  o  sulla  base  di   indagini
conoscitive  e  studi  elaborati  o  commissionati   dalla   pubblica
autorita' sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in
cui insiste  l'abitazione  distrutta  o  danneggiata.  Il  contributo
eventualmente concesso per l'immobile, ne' distrutto ne'  danneggiato
ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovra'
essere restituito nel caso di revoca del  provvedimento  di  sgombero
per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti  pubblici  degli
interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni; 
      c)  alla  delocalizzazione  di  abitazioni  non  distrutte,  ma
oggetto di ordinanza sindacale di sgombero  adottata  in  conseguenza
degli eventi calamitosi di  cui  trattasi,  a  causa  di  fattori  di
rischio esterni, anche relativi alle vie d'accesso, e  per  i  quali,
alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e
finanziati interventi di rimozione o riduzione dei  predetti  fattori
di rischio o non sia possibile realizzare diverse vie d'accesso; 
      d) al ripristino delle abitazioni danneggiate; 
      e)  al  ripristino  di  parti  comuni  danneggiate  di  edifici
residenziali; 
      f) a parziale ristoro delle spese connesse con la  sostituzione
o il ripristino di beni mobili distrutti o  danneggiati,  ubicati  in
abitazioni distrutte o danneggiate ad esclusione  di  quelli  ubicati
nelle abitazioni  ricadenti  nella  precedente  lettera  c),  con  le
modalita' e limitazioni previste al successivo punto 3.8. 
    2.2. I contributi di cui al punto 2.1 sono concessi anche per gli
immobili e relativi beni mobili, distrutti o danneggiati, sede legale
e/o operativa di associazioni senza scopo di lucro che  ai  fini  del
presente atto sono equiparati alle  abitazioni  non  principali,  con
esclusione degli immobili, sede di tali associazioni se di proprieta'
di un ente  pubblico.  Le  associazioni  devono  essere  iscritte  in
appositi  registri  regionali  e/o  nazionali  ed  il  relativo  atto
costitutivo deve avere data certa  anteriore  alla  data  dell'evento
calamitoso. I contributi possono essere concessi anche  nel  caso  in
cui le associazioni abbiano presentato domanda con modulo C1 o C2. 
3. Tipologie di danni ammissibili  a  contributo  e  criteri  per  la
relativa determinazione 
    3.1. I  contributi  sono  concessi  entro  i  limiti  percentuali
specificati  come  segue,  applicati  sul  minor  valore  tra  quello
indicato in  modulo  B1  o  B2  e  quello  risultante  dalla  perizia
asseverata di cui al successivo paragrafo 10,  ovvero  dall'eventuale
perizia presentata unitamente al modulo B1 o B2,  in  base  ai  bandi
approvati dai Commissari delegati. Nel  caso  in  cui  alla  data  di
presentazione della domanda tutti i  danni  subiti  e  ammissibili  a
contributo  siano  stati   ripristinati   e   siano   comprovati   da
documentazione valida ai fini fiscali per  un  importo  inferiore  al
predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e
documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di  tutti
i danni ammissibili a contributo siano stati  eseguiti  parzialmente,
si considera altresi' la ulteriore  ed  eventuale  spesa  stimata  in
perizia, per quelli non ancora effettuati, fermo restando il criterio
del minor valore indicato al primo periodo. Ad ogni modo, nei casi in
cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte  il  contributo
sara' rideterminato dal comune all'atto della verifica  finale  della
spesa complessivamente sostenuta, ove questa  risultasse  di  importo
inferiore al predetto minor valore. Nel caso in  cui,  unitamente  al
modulo B1 o B2, fosse stata presentata, in base  ai  bandi  approvati
dai Commissari delegati, la perizia asseverata si considera il  minor
valore tra l'importo di  cui  alla  perizia  asseverata  e  la  spesa
effettivamente sostenuta. 
    3.2. Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.5  per  le
abitazioni  distrutte  o  sgomberate,  per   quelle   danneggiate   i
contributi sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in
perizia a: 
      3.2.1. elementi strutturali, verticali ed orizzontali; 
      3.2.2.  impianti:  elettrico,  fotovoltaico,   citofonico,   di
diffusione del  segnale  televisivo,  per  allarme,  rete  dati  lan,
termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale; 
      3.2.3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura
interne ed esterne, pavimentazione  interna,  intonaci,  rivestimenti
parietali diversi, controsoffittature,  tramezzature  e  divisori  in
generale; 
      3.2.4. serramenti interni ed esterni. 
    Tali contributi sono riconoscibili anche per il ripristino  delle
parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per  eventuali
adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare  specificamente  nel
computo estimativo della perizia. 
    Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a  carico  dei
beneficiari   di   contributo   ed   anche   queste   devono   essere
specificamente evidenziate nella perizia. 
    3.3. Per i danni: 
      a) all'unita'  immobiliare  destinata,  alla  data  dell'evento
calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il  contributo
e' concesso fino all'80% del  minor  valore  indicato  al  precedente
punto 3.1, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro; 
      b) all'unita'  immobiliare  destinata,  alla  data  dell'evento
calamitoso,  ad  abitazione  diversa   da   quella   principale   del
proprietario, il contributo e' concesso fino al 50% del minor  valore
di cui al precedente punto 3.1  e  comunque  nel  limite  massimo  di
150.000,00 euro; 
      c) alle parti comuni di un edificio residenziale, il contributo
e' concesso fino all'80% del minor valore di cui al precedente  punto
3.1 se  nell'edificio  risulta,  alla  data  dell'evento  calamitoso,
almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero,  in  caso
contrario, fino al 50% del citato minor valore, e comunque nel limite
massimo di 150.000,00 euro. 
    3.4.  Per  le  prestazioni  tecniche  (progettazione,   direzione
lavori, etc.) la relativa spesa,  comprensiva  degli  oneri  riflessi
(cassa previdenziale e IVA) e' ammissibile a  contributo  nel  limite
del 10% dell'importo al  netto  dell'aliquota  I.V.A.  di  legge  dei
lavori di ripristino dei danni agli immobili  di  cui  al  precedente
punto 3.3, fermi restando i massimali ivi indicati. 
    3.5. Nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito  o
nei casi di delocalizzazione previsti nel punto 2.1. e'  concesso  un
contributo da determinarsi applicando sul minor  valore  indicato  al
precedente punto 3.1 una percentuale: 
      3.5.1.  fino  all'80%  per  l'unita'   destinata,   alla   data
dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del  proprietario  e
comunque nel limite massimo di 187.500,00 euro; 
      3.5.2.  fino  al  50%  per  l'unita'   destinata,   alla   data
dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa  da  quella  principale
del proprietario e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro; 
      3.5.3. per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire
o delocalizzare e', inoltre, concesso un ulteriore contributo fino  a
10.000,00  euro.  In  casi  particolari,  in  cui  non  e'  possibile
procedere alla demolizione  per  difficolta'  tecniche  adeguatamente
motivate da parte del titolare  del  contributo,  la  predetta  somma
destinata alla demolizione, potra' essere utilizzata per la messa  in
sicurezza del  relativo  immobile,  limitatamente  per  interventi  a
tutela della pubblica e privata incolumita'. 
    3.5.4. Qualora nel modulo B1 o B2 non sia  stato  indicato  alcun
importo per le ragioni di cui al paragrafo 12, le percentuali di  cui
ai punti 3.5.1 e 3.5.2, fermi restando i massimali ivi  indicati,  si
applicano, in caso di ricostruzione o costruzione in altro sito,  sul
minor valore tra l'importo del quadro  economico  di  progetto  e  il
costo effettivo e, in caso  di  acquisto  di  altra  abitazione,  sul
prezzo indicato nel contratto preliminare o definitivo di acquisto o,
in mancanza di questi, nell'atto contenente la promessa di  acquisto.
In quest'ultimo caso il contributo e' determinato in via  provvisoria
con riferimento al prezzo ivi indicato e  viene  determinato  in  via
definitiva solo a seguito della trasmissione del contratto definitivo
di acquisto. Il valore del contributo determinato in  via  definitiva
non puo', comunque, superare quello provvisorio. 
    3.6. Per le abitazioni da  delocalizzare  di  cui  al  precedente
punto  2.1.b)  la  demolizione  delle  stesse  e'  precondizione  per
l'accesso al contributo, ad esclusione dei casi in cui la demolizione
sia vietata dalle vigenti normative di settore o dai vigenti piani  e
strumenti urbanistici ovvero dei casi in cui l'abitazione  sia  parte
di una unita' strutturale o  di  un  aggregato  strutturale.  Per  la
definizione di unita' e di aggregato strutturale si rinvia alle norme
tecniche per le costruzioni - NCT 2018. 
    3.7. Per le abitazioni da  delocalizzare  di  cui  al  precedente
punto 2.1.b) per  le  quali  risulta  attuata  anche  la  demolizione
dell'immobile esistente, sull'area di  sedime  e'  posto  il  vincolo
temporaneo  di  inedificabilita'.  Tale  vincolo   temporaneo   deve,
successivamente,  essere  recepito  negli  strumenti  urbanistici   e
trascritto  nei  registri   immobiliari.   Per   le   abitazioni   da
delocalizzare  di  cui  al  precedente  punto  2.1.c),  in  caso   di
successiva   revoca   dell'ordinanza   di   sgombero,    a    seguito
dell'eliminazione dei citati fattori di rischio o  della  risoluzione
degli impedimenti all'accesso, il  contributo  concesso  deve  essere
restituito  con  modalita'  che  saranno  stabilite  con   successivo
provvedimento. 
    3.8. Limitatamente all'unita' immobiliare distrutta o danneggiata
destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale
del proprietario o di un terzo e' concesso un contributo a titolo  di
ristoro delle spese relative al ripristino o  alla  sostituzione  dei
beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati a favore del relativo
proprietario determinato nella misura  massima  di  300,00  euro  per
ciascun vano catastale distrutto o danneggiato e comunque nel  limite
massimo di 1.500,00 euro. Tale contributo e' riconosciuto solo per  i
vani catastali principali quali: cucina, camera, sala. 
    3.9. Limitatamente all'unita' immobiliare distrutta o danneggiata
destinata, alla  data  dell'evento  calamitoso,  a  sede  legale  e/o
operativa di  associazioni  senza  scopo  di  lucro  e'  concesso  un
contributo a titolo di ristoro delle spese relative al  ripristino  o
alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati
determinato nella misura massima di  300,00  euro  per  ciascun  vano
catastale distrutto o danneggiato e comunque nel  limite  massimo  di
1.500,00 euro, ad esclusione dei bagni, ripostigli e simili. 
4. Definizione di abitazione principale 
    4.1. Agli effetti del presente documento si intende: 
      a) per abitazione principale del proprietario  quella  in  cui,
alla  data  dell'evento  calamitoso,  lo  stesso  ha   la   residenza
anagrafica; 
      b)  per   abitazione   diversa   da   quella   principale   del
proprietario: 
        b.1) quella in cui, alla  data  dell'evento  calamitoso,  era
stabilita la residenza anagrafica di un terzo  a  titolo  di  diritto
reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) 
        b.2) quella in cui alla data dell'evento calamitoso  non  era
stabilita la residenza anagrafica ne'  del  proprietario  ne'  di  un
terzo. 
5. Esclusioni 
    5.1.  Sono   esclusi   dall'ambito   applicativo   del   presente
procedimento i danni: 
      a) agli immobili, di proprieta' di  una  persona  fisica  o  di
un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso  all'esercizio
di un'attivita' economica e produttiva ovvero destinati a  tale  data
all'uso abitativo se la proprieta' di tali immobili  faccia  comunque
capo ad un'impresa; per tali immobili trova applicazione la procedura
per le imprese di cui all'allegato C. Rientrano, invece,  nell'ambito
applicativo del presente procedimento i danni alle parti comuni di un
edificio residenziale ancorche' questo  fosse  costituito  alla  data
dell'evento calamitoso, oltre che  da  unita'  abitative,  da  unita'
immobiliari  destinate  all'esercizio  di  un'attivita'  economica  e
produttiva; 
      b) alle pertinenze, ancorche' distrutte o dichiarate inagibili,
nel caso in  cui  le  stesse  si  configurino  come  distinte  unita'
strutturali  rispetto  all'unita'  strutturale  in  cui  e'   ubicata
l'abitazione; 
      c) ad aree e fondi esterni al fabbricato non  pertinenziali  al
fabbricato distrutto o dichiarato  inagibile  e  sgomberato,  qualora
l'intervento    di    ripristino    unitamente    a     quelli     di
ricostruzione/ripristino  del  fabbricato  non  sia   funzionale   ad
evitarne la delocalizzazione; 
      d) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati  in  violazione
delle disposizioni urbanistiche ed edilizie,  ovvero  in  assenza  di
titoli abilitativi o in difformita' agli stessi, salvo che, alla data
dell'evento calamitoso, in base  alle  norme  di  legge  siano  stati
conseguiti  in  sanatoria  i  relativi  titoli  abilitativi  e  salvo
altresi' quanto previsto all'art. 34-bis «Tolleranze costruttive» del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; 
      e) ai fabbricati che, alla  data  dell'evento  calamitoso,  non
risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia  stata
presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione  a  detto
catasto; 
      f)  ai  fabbricati  che,  alla  data  dell'evento   calamitoso,
risultavano collabenti o in corso di costruzione; 
      g) ai beni mobili registrati. 
6. Termini, luogo e modalita' per la presentazione della  domanda  di
contributo 
    6.1. I soggetti interessati, per accedere ai  contributi,  devono
presentare entro quaranta giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  della  presente  ordinanza  al
Comune in cui e' ubicato l'immobile  danneggiato,  apposita  domanda,
utilizzando  il  modulo  DC/P  in  allegato   B.3   e   rendendo   la
dichiarazione sostitutiva di certificato/atto  notorio  nel  relativo
allegato B.3.1. 
    6.2. Per i danni all'abitazione,  la  domanda  di  contributo  e'
presentata dal relativo  proprietario.  Nel  caso  di  abitazione  in
comproprieta', i comproprietari  devono  conferire  ad  uno  di  loro
apposita delega a presentare la domanda,  utilizzando  il  modulo  in
allegato B.3.2; in caso contrario,  si  applica  quanto  previsto  al
successivo paragrafo 7. 
    6.3. Qualora, per l'abitazione, il  modulo  B1  o  B2  sia  stato
presentato e sottoscritto, invece che dal proprietario, dal  titolare
di un diritto reale o personale di godimento  (usufrutto,  locazione,
comodato,  etc.),  quest'ultimo  puo'  presentare   la   domanda   di
contributo solo nel caso in cui, in accordo con il  proprietario,  si
sia accollato la spesa per il ripristino; in  tal  caso,  nel  modulo
della domanda deve essere resa dal  proprietario  dell'abitazione  la
dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso che gli  interventi
necessari siano della  tipologia  di  manutenzione  straordinaria  da
eseguirsi a cura del proprietario, questo potra'  presentare  istanza
di contributo anche nel  caso  che  il  modulo  B1  o  B2  sia  stato
presentato solo dal titolare di diritto reale,  previa  dichiarazione
di rinuncia da parte di quest'ultimo. 
    6.4.  Per  i  beni  mobili  distrutti  o   danneggiati,   ubicati
nell'unita' immobiliare, distrutta o danneggiata, destinata alla data
dell'evento calamitoso ad abitazione principale del proprietario o di
un terzo la domanda e' presentata dal proprietario dei medesimi  beni
mobili;             nella             domanda              presentata
dall'usufruttuario/locatario/comodatario,       il       proprietario
dell'abitazione deve dichiarare che i beni  mobili  ivi  ubicati  non
sono di sua proprieta'. 
    6.5. Per le parti comuni danneggiate di un edificio  residenziale
la domanda e' presentata dall'amministratore condominiale o,  in  sua
assenza, da un condomino su delega degli  altri  condomini  conferita
utilizzando il modulo  in  allegato  B.3.3;  in  caso  contrario,  si
applica  quanto  previsto  al  successivo  paragrafo  8.  La  domanda
presentata dall'amministratore condominiale,  a  pena  di  decadenza,
deve essere integrata entro i successivi trenta giorni dalla relativa
presentazione con  il  verbale  dell'assemblea  condominiale  che  ha
deliberato l'esecuzione dei lavori. 
    6.6. Alla domanda di contributo per i danni all'abitazione e alle
parti comuni di un edificio  residenziale  deve  essere  allegata  la
perizia asseverata di cui al successivo paragrafo  10,  da  redigersi
utilizzando il modulo in allegato B.3.4. Il costo della perizia resta
a carico del richiedente il contributo. 
    6.7. Alla domanda di contributo deve essere allegato il modulo in
allegato B.3.5, se alla data  della  sua  presentazione  siano  stati
eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa. 
    6.8. Nei casi di cui al paragrafo 12, alla domanda di  contributo
deve essere  allegata  la  perizia  asseverata  con  apposito  quadro
economico di progetto se si ricostruisce o  si  costruisce  in  altro
sito, mentre, se si acquista un'altra abitazione, oltre alla  perizia
asseverata deve essere allegato il contratto preliminare o definitivo
di acquisto. In mancanza di contratto preliminare o  definitivo  deve
essere allegata la promessa di acquisto. 
    6.9. La domanda puo' essere consegnata a mano,  spedita  a  mezzo
posta  con  raccomandata  a.r.  oppure  tramite   posta   elettronica
certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data
di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso  di  invio  tramite
raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro  dell'ufficio
postale accettante. 
    6.10. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente  il
contributo davanti  al  pubblico  ufficiale  comunale  autorizzato  a
riceverla ma venga consegnata da  terzi,  alla  domanda  deve  essere
allegata la fotocopia di un documento di identita' del richiedente il
contributo in corso di validita'. Nel caso di inoltro tramite PEC  e'
possibile firmare la domanda con i correnti  sistemi  certificati  di
firma digitale od in alternativa allegando la  copia  informatica  in
formato pdf o jpg di un documento di identita' in corso di  validita'
del richiedente il contributo. 
    6.11.  La  domanda  di  contributo  trasmessa  fuori  termine  e'
irricevibile e di tale esito il comune  deve  dare  comunicazione  al
soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo
da questi indicato  nella  domanda.  Nei  casi  in  cui  la  domanda,
presentata entro il termine, non sia integralmente  compilata  o  non
sia corredata della documentazione e degli  allegati  previsti  dalla
presente ordinanza, il Comune ne richiede l'integrazione in  sede  di
istruttoria utilizzando  lo  stesso  mezzo  con  il  quale  e'  stata
presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di dieci  giorni
dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso  inutilmente
il quale, la domanda e' dichiarata inammissibile e di tale definitivo
esito deve essere data comunicazione  da  parte  del  comune  tramite
raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato  all'indirizzo
da questi indicato nella domanda. 
    6.12.  Il  comune  provvede,  con  le  modalita'  ritenute   piu'
opportune ed efficaci, a dare pubblicita' in  ordine  al  termine  di
presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la
consultazione della presente  ordinanza  presso  i  propri  uffici  o
nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che  la
conoscibilita' della  stessa  si  intende  perfezionata  con  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
7. Abitazioni in comproprieta' e delega a un comproprietario 
    7.1.  Per  le  abitazioni  in  comproprieta',  alla  domanda   di
contributo presentata da un comproprietario deve essere  allegata  la
delega degli altri comproprietari da conferirsi utilizzando il modulo
in allegato B.3.2. 
    7.2. In assenza della delega di cui al punto 7.1,  il  contributo
e' riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la  domanda
limitatamente  all'importo  ammesso  a  contributo  e  comprovato  da
documentazione di spesa a lui intestata,  con  esclusione,  pertanto,
della  spesa  eventualmente  documentata  con  fatture  intestate  ai
comproprietari che non hanno conferito la delega. 
8. Parti comuni di un edificio residenziale, delega a un condomino  e
verbale dell'assemblea condominiale 
    8.1. Per le parti comuni di un edificio residenziale in  cui  non
sia stato nominato l'amministratore  condominiale,  alla  domanda  di
contributo presentata da un condomino deve essere allegata la  delega
degli altri condomini da conferirsi utilizzando il modulo in allegato
B.3.3. 
    8.2. In assenza della delega di cui al punto 8.1., il  contributo
e' riconosciuto al  solo  condomino  che  ha  presentato  la  domanda
limitatamente  all'importo  ammesso  a  contributo  e  comprovato  da
documentazione di spesa a lui intestata,  con  esclusione,  pertanto,
della  spesa  eventualmente  documentata  con  fatture  intestate  ai
condomini che non hanno conferito la delega. 
    8.3. Per le parti comuni di un edificio residenziale in  cui  sia
stato  nominato  l'amministratore   condominiale,   la   domanda   di
contributo presentata dall'amministratore  condominiale  deve  essere
integrata, entro trenta giorni dalla presentazione,  con  il  verbale
dell'assemblea  condominiale  che  ha  deliberato  l'esecuzione   dei
lavori. 
9. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico 
    9.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie  di
contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per
le medesime finalita', a detto indennizzo e/o altro contributo andra'
sommato il contributo determinato ai sensi dei precedenti punti 3.3 o
3.5 fino alla concorrenza del massimo del danno ammesso a contributo,
secondo i criteri di cui al  presente  documento.  Il  contributo  e'
inoltre integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi,
relativi a polizze per calamita'  naturali  e  versati  dai  soggetti
danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento,  di  cui
all'art. 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, il cui pagamento possa essere debitamente documentato. 
    9.2. Il richiedente il contributo dovra' produrre al comune copia
della  documentazione  attestante  l'indennizzo   o   il   contributo
deliberato e non  ancora  percepito  o  della  quietanza  liberatoria
relativa all'indennizzo assicurativo gia' percepito  unitamente  alla
perizia  redatta  dalla  compagnia  di   assicurazioni   e/o   idonea
documentazione attestante l'importo e titolo  in  base  al  quale  e'
stato gia' corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico,
con le modalita' previste dal punto 6.11. 
    9.3.  La   documentazione   attestante   l'effettiva   percezione
dell'indennizzo o contributo, di cui al precedente punto 9.2, qualora
relativa  a  indennizzi   o   contributi   effettivamente   percepiti
successivamente e, quindi, non allegata alla domanda,  di  contributo
dovra' essere prodotta al comune  entro  dieci  giorni  dall'avvenuta
erogazione. 
    9.4. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo
comporta la decadenza dal contributo. 
    9.5. In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi  del
punto 9.2.,  la  domanda  per  l'accesso  al  contributo  di  cui  al
paragrafo 6. dovra' in ogni  caso  contenere  una  dichiarazione,  da
parte  del  richiedente,  che  attesti  il  mancato  percepimento  di
rimborsi assicurativi o altri contributi. 
10. Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni alle
abitazioni e alle parti comuni di un edificio residenziale 
    10.1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia
asseverata da redigersi, utilizzando il modulo in allegato  B.3.4,  a
cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio
nella quale il perito, sotto la  propria  personale  responsabilita',
deve: 
      a) attestare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni
e l'evento calamitoso; 
      b) identificare l'immobile danneggiato dall'evento  calamitoso,
indicandone  l'indirizzo  e  i  dati  catastali   (foglio,   mappale,
subalterno, categoria, intestazione  catastale),  attestando  che  e'
stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla
data dell'evento calamitosi, i  prescritti  titoli  abilitativi  sono
stati conseguiti in sanatoria; 
      c) precisare, per l'abitazione, se questa si sviluppa  su  piu'
piani o, se ubicata in un condominio, in quale  piano  e'  collocata,
nonche' precisare se  i  danni  riguardano  sia  l'unita'  principale
(abitazione) sia l'eventuale pertinenza (es. cantina e/o garage)  del
fabbricato, specificando se la pertinenza consiste  in  una  distinta
unita' strutturale rispetto all'unita' strutturale in cui e'  ubicata
l'abitazione, oppure unicamente l'una o  l'altra.  Nel  caso  in  cui
l'eventuale pertinenza dell'unita' abitativa sia censita al NCEU  con
un  proprio  mappale  e/o  subalterno,  deve  essere  indicato  anche
quest'ultimo; 
      d) descrivere i danni all'abitazione o alle parti comuni di  un
edificio  residenziale  e  specificare  quali,   tra   gli   elementi
strutturali e di finitura, gli impianti e  i  serramenti  di  cui  al
punto 3.2, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o  quantita'
effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi  sugli  stessi,
compresi quelli comportanti  adeguamenti  obbligatori  per  legge,  e
stimarne il  costo  di  ripristino,  attraverso  un  computo  metrico
estimativo nel quale devono essere indicate le unita' di misura ed  i
prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per  le
voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della  locale  Camera
di commercio, indicando anche l'importo IVA; 
      e) attestare, nel caso di spese gia' sostenute,  la  congruita'
delle stesse con i prezzari di cui alla  lettera  d),  producendo  il
computo metrico estimativo di cui alla contabilita' finale dei lavori
ovvero,  in  caso  di  accertata  incongruita',   rideterminando   in
diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo; 
      f) distinguere sia nel caso di cui alla precedente  lettera  d)
che in quello di cui alla precedente lettera e) i costi ammissibili a
contributo dai costi per eventuali  interventi  gia'  eseguiti  o  da
eseguirsi diversi da quelli di cui  al  punto  3.2,  e  pertanto  non
ammissibili a contributo; 
      g)  distinguere  i  costi  per  gli   adeguamenti   di   legge,
ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico
del titolare del contributo; 
      h) produrre planimetria  catastale,  stato  di  fatto  e  stato
legittimo dell'immobile. 
    10.2. Per l'immobile di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c),  il  perito
deve  attestare,  altresi',   la   necessita'   di   procedere   alla
delocalizzazione dello stesso: 
      sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli  strumenti
urbanistici vigenti o sulla base  di  indagini  conoscitive  e  studi
elaborati  o  commissionati  dalla  pubblica  autorita'  sui   rischi
idrogeologici  ed  idraulici  presenti  nell'area  su   cui   insiste
l'immobile  distrutto   o   danneggiato   e   dichiarato   inagibile,
richiamando in perizia tali atti o elaborati. 
11. Relazione tecnica del comune per le abitazioni da delocalizzare 
    11.1. Per le abitazioni distrutte o sgomberate e da delocalizzare
di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c), il comune, in sede  di  istruttoria,
produce una relazione tecnica per la verifica di quanto attestato dal
perito in base alle conoscenze in suo possesso o per il tramite delle
amministrazioni competenti in materia  di  rischio  idrogeologico  ed
idraulico. Qualora il comune  sia  impossibilitato  a  produrre  tale
relazione tecnica, l'attestazione del  perito  e'  resa  con  perizia
giurata. 
12. Ulteriore documentazione da presentare in caso  di  ricostruzione
in sito o in altro luogo dell'immobile distrutto e per l'acquisto  di
nuova abitazione 
    12.1. Limitatamente alle abitazioni distrutte o da delocalizzare,
qualora nel modulo B1 o B2 non sia stato indicato alcun  importo  per
ragioni dovute alla impossibilita' di determinare, al  momento  della
segnalazione  dei  danni,  il  tipo  di  intervento  da  eseguire  e,
conseguentemente,  di  quantificarne  l'importo,  alla   domanda   di
contributo, unitamente alla perizia asseverata, deve essere allegato: 
      a) per le abitazioni ricostruibili in  sito  e  per  quelle  da
delocalizzare, tramite costruzione in altro sito, un apposito  quadro
economico di progetto  redatto  da  un  professionista  abilitato  ed
iscritto all'apposito ordine; 
      b) per le abitazioni  da  delocalizzare  mediante  acquisto  di
un'altra  abitazione,  il  contratto  preliminare  o  definitivo   di
acquisto o, in mancanza di questi, l'atto contenente la  promessa  di
acquisto. 
13. Trasferimento della  proprieta'  dell'abitazione  principale  del
proprietario o del terzo mediante atto 
    13.1. Il proprietario che, dopo aver  presentato  la  domanda  di
contributo, trasferisca  la  proprieta'  dell'abitazione  decade  dal
contributo, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti  13.2.a),
13.2.b) e 13.2.c). 
    13.2. Non determina la decadenza dal contributo il trasferimento: 
      a) della proprieta' al terzo titolare di  un  diritto  reale  o
personale di godimento  (usufrutto,  locazione,  comodato,  etc.)  in
forza di atto avente data certa  anteriore  all'evento  calamitoso  e
che, a tale data, aveva fissato nell'unita' immobiliare la  residenza
anagrafica; 
      b)  della  nuda  proprieta'  dell'abitazione   principale   del
proprietario che contestualmente ha riservato a se' l'usufrutto; 
      c) della  proprieta'  a  favore  della  persona  che  aveva  la
residenza anagrafica alla  data  dell'evento  calamitoso  nell'unita'
abitativa costituente abitazione principale anche del proprietario. 
14. Successione nel contributo 
    14.1.   In   caso   di   decesso   del   proprietario    avvenuto
successivamente alla presentazione  della  domanda  di  contributo  e
prima   dell'ultimazione   degli   interventi,   il   contributo   e'
riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali  e  massimali  che
sarebbero spettati al proprietario. 
15. Controllo a campione sulla veridicita' delle  dichiarazioni  rese
dai richiedenti 
    15.1. I comuni procedono al controllo a campione nella misura non
inferiore  al  20%  delle  domande  ammissibili  a   contributo   per
verificare  la  veridicita'  delle   dichiarazioni   sostitutive   di
certificazione e atto notorio rese dagli interessati. 
    15.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso  in  cui
l'effettuazione dei controlli di cui al  paragrafo  precedente  possa
pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al
paragrafo 1, il comune puo' stabilire, con determina del responsabile
del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli
entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine per  la
presentazione delle domande.