Allegato B
Crtiteri direttivi per la determinazione dei contributi ai soggetti
privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai
beni mobili.
1. Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo
finalizzato alla concessione dei contributi
1.1. Nel rispetto delle finalita' e dei criteri direttivi di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, (di
seguito semplicemente: delibera) sono definite le seguenti
disposizioni di dettaglio in merito ai criteri, i termini e le
modalita' per la determinazione e concessione dei contributi e la
presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti privati
per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi gia'
segnalati con gli appositi moduli B1 «Ricognizione dei danni subiti e
domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione»
ovvero con i moduli B2 «Ricognizione dei danni subiti» utilizzati a
seguito degli eventi calamitosi in questione.
1.2. Fermo restando quanto specificatamente previsto nei
paragrafi seguenti, le amministrazioni comunali entro quarantacinque
giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle
domande di contributo al punto 6.1., provvedono alla relativa
istruttoria, all'esito della quale determinano i soggetti
beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo importo
che deve corrispondere al minor valore individuato ai sensi del
successivo paragrafo 3. I comuni devono accertare che i danni
ammissibili a contributo non siano stati gia' oggetto di contributo
in sede di immediato sostegno alla popolazione, ai sensi dell'art.
25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018. Gli
eventuali importi, gia' riconosciuti per l'immediato sostegno, che
costituiscono anticipazione del contributo concedibile, devono essere
detratti dallo stesso.
1.3. A seguito del completamento dell'istruttoria, i comuni
interessati trasmettono immediatamente al Commissario delegato ovvero
al soggetto responsabile l'elenco riepilogativo delle domande
accolte, utilizzando il prospetto in allegato SCB1/ SCB2.
1.4. Il Commissario delegato, ovvero il soggetto responsabile,
entro trenta giorni dal ricevimento degli elenchi riepilogativi di
cui al precedente punto 1.3., provvede a quantificare il contributo
massimo concedibile sulla base delle percentuali effettivamente
applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o
del 50% stabiliti, a seconda dei casi che ricorrono, all'art. 1,
comma 5, lettere e), f) e g), della richiamata delibera e, nel
rispetto dei massimali economici ivi previsti, come piu'
dettagliatamente disciplinato al paragrafo 3 del presente documento.
1.5. A seguito del completamento delle operazioni previste al
precedente punto 1.4, il Commissario delegato o il soggetto
responsabile trasmette immediatamente al Dipartimento della
protezione civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi
concedibili in riferimento alle domande accolte da tutti i Comuni
interessati, sulla base del modello allegato SRB1/SRB2.
2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative
finalita'
2.1. I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i
massimali indicati nel paragrafo 3 e sono finalizzati:
a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
b) alla delocalizzazione dell'abitazione, previa demolizione
dell'abitazione distrutta o danneggiata e dichiarata inagibile con
provvedimento della pubblica autorita' mediante ricostruzione o
acquisto di un'altra unita' abitativa in altro sito dello stesso
comune o di altro comune della medesima regione, qualora la
ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico,
dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini
conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica
autorita' sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in
cui insiste l'abitazione distrutta o danneggiata. Il contributo
eventualmente concesso per l'immobile, ne' distrutto ne' danneggiato
ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovra'
essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero
per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli
interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;
c) alla delocalizzazione di abitazioni non distrutte, ma
oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata in conseguenza
degli eventi calamitosi di cui trattasi, a causa di fattori di
rischio esterni, anche relativi alle vie d'accesso, e per i quali,
alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e
finanziati interventi di rimozione o riduzione dei predetti fattori
di rischio o non sia possibile realizzare diverse vie d'accesso;
d) al ripristino delle abitazioni danneggiate;
e) al ripristino di parti comuni danneggiate di edifici
residenziali;
f) a parziale ristoro delle spese connesse con la sostituzione
o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati in
abitazioni distrutte o danneggiate ad esclusione di quelli ubicati
nelle abitazioni ricadenti nella precedente lettera c), con le
modalita' e limitazioni previste al successivo punto 3.8.
2.2. I contributi di cui al punto 2.1 sono concessi anche per gli
immobili e relativi beni mobili, distrutti o danneggiati, sede legale
e/o operativa di associazioni senza scopo di lucro che ai fini del
presente atto sono equiparati alle abitazioni non principali, con
esclusione degli immobili, sede di tali associazioni se di proprieta'
di un ente pubblico. Le associazioni devono essere iscritte in
appositi registri regionali e/o nazionali ed il relativo atto
costitutivo deve avere data certa anteriore alla data dell'evento
calamitoso. I contributi possono essere concessi anche nel caso in
cui le associazioni abbiano presentato domanda con modulo C1 o C2.
3. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la
relativa determinazione
3.1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali
specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello
indicato in modulo B1 o B2 e quello risultante dalla perizia
asseverata di cui al successivo paragrafo 10, ovvero dall'eventuale
perizia presentata unitamente al modulo B1 o B2, in base ai bandi
approvati dai Commissari delegati. Nel caso in cui alla data di
presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a
contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da
documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al
predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e
documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti
i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente,
si considera altresi' la ulteriore ed eventuale spesa stimata in
perizia, per quelli non ancora effettuati, fermo restando il criterio
del minor valore indicato al primo periodo. Ad ogni modo, nei casi in
cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte il contributo
sara' rideterminato dal comune all'atto della verifica finale della
spesa complessivamente sostenuta, ove questa risultasse di importo
inferiore al predetto minor valore. Nel caso in cui, unitamente al
modulo B1 o B2, fosse stata presentata, in base ai bandi approvati
dai Commissari delegati, la perizia asseverata si considera il minor
valore tra l'importo di cui alla perizia asseverata e la spesa
effettivamente sostenuta.
3.2. Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.5 per le
abitazioni distrutte o sgomberate, per quelle danneggiate i
contributi sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in
perizia a:
3.2.1. elementi strutturali, verticali ed orizzontali;
3.2.2. impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di
diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan,
termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
3.2.3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura
interne ed esterne, pavimentazione interna, intonaci, rivestimenti
parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in
generale;
3.2.4. serramenti interni ed esterni.
Tali contributi sono riconoscibili anche per il ripristino delle
parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali
adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel
computo estimativo della perizia.
Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei
beneficiari di contributo ed anche queste devono essere
specificamente evidenziate nella perizia.
3.3. Per i danni:
a) all'unita' immobiliare destinata, alla data dell'evento
calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il contributo
e' concesso fino all'80% del minor valore indicato al precedente
punto 3.1, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
b) all'unita' immobiliare destinata, alla data dell'evento
calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del
proprietario, il contributo e' concesso fino al 50% del minor valore
di cui al precedente punto 3.1 e comunque nel limite massimo di
150.000,00 euro;
c) alle parti comuni di un edificio residenziale, il contributo
e' concesso fino all'80% del minor valore di cui al precedente punto
3.1 se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso,
almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso
contrario, fino al 50% del citato minor valore, e comunque nel limite
massimo di 150.000,00 euro.
3.4. Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione
lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi
(cassa previdenziale e IVA) e' ammissibile a contributo nel limite
del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei
lavori di ripristino dei danni agli immobili di cui al precedente
punto 3.3, fermi restando i massimali ivi indicati.
3.5. Nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o
nei casi di delocalizzazione previsti nel punto 2.1. e' concesso un
contributo da determinarsi applicando sul minor valore indicato al
precedente punto 3.1 una percentuale:
3.5.1. fino all'80% per l'unita' destinata, alla data
dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e
comunque nel limite massimo di 187.500,00 euro;
3.5.2. fino al 50% per l'unita' destinata, alla data
dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale
del proprietario e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
3.5.3. per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire
o delocalizzare e', inoltre, concesso un ulteriore contributo fino a
10.000,00 euro. In casi particolari, in cui non e' possibile
procedere alla demolizione per difficolta' tecniche adeguatamente
motivate da parte del titolare del contributo, la predetta somma
destinata alla demolizione, potra' essere utilizzata per la messa in
sicurezza del relativo immobile, limitatamente per interventi a
tutela della pubblica e privata incolumita'.
3.5.4. Qualora nel modulo B1 o B2 non sia stato indicato alcun
importo per le ragioni di cui al paragrafo 12, le percentuali di cui
ai punti 3.5.1 e 3.5.2, fermi restando i massimali ivi indicati, si
applicano, in caso di ricostruzione o costruzione in altro sito, sul
minor valore tra l'importo del quadro economico di progetto e il
costo effettivo e, in caso di acquisto di altra abitazione, sul
prezzo indicato nel contratto preliminare o definitivo di acquisto o,
in mancanza di questi, nell'atto contenente la promessa di acquisto.
In quest'ultimo caso il contributo e' determinato in via provvisoria
con riferimento al prezzo ivi indicato e viene determinato in via
definitiva solo a seguito della trasmissione del contratto definitivo
di acquisto. Il valore del contributo determinato in via definitiva
non puo', comunque, superare quello provvisorio.
3.6. Per le abitazioni da delocalizzare di cui al precedente
punto 2.1.b) la demolizione delle stesse e' precondizione per
l'accesso al contributo, ad esclusione dei casi in cui la demolizione
sia vietata dalle vigenti normative di settore o dai vigenti piani e
strumenti urbanistici ovvero dei casi in cui l'abitazione sia parte
di una unita' strutturale o di un aggregato strutturale. Per la
definizione di unita' e di aggregato strutturale si rinvia alle norme
tecniche per le costruzioni - NCT 2018.
3.7. Per le abitazioni da delocalizzare di cui al precedente
punto 2.1.b) per le quali risulta attuata anche la demolizione
dell'immobile esistente, sull'area di sedime e' posto il vincolo
temporaneo di inedificabilita'. Tale vincolo temporaneo deve,
successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e
trascritto nei registri immobiliari. Per le abitazioni da
delocalizzare di cui al precedente punto 2.1.c), in caso di
successiva revoca dell'ordinanza di sgombero, a seguito
dell'eliminazione dei citati fattori di rischio o della risoluzione
degli impedimenti all'accesso, il contributo concesso deve essere
restituito con modalita' che saranno stabilite con successivo
provvedimento.
3.8. Limitatamente all'unita' immobiliare distrutta o danneggiata
destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale
del proprietario o di un terzo e' concesso un contributo a titolo di
ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei
beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati a favore del relativo
proprietario determinato nella misura massima di 300,00 euro per
ciascun vano catastale distrutto o danneggiato e comunque nel limite
massimo di 1.500,00 euro. Tale contributo e' riconosciuto solo per i
vani catastali principali quali: cucina, camera, sala.
3.9. Limitatamente all'unita' immobiliare distrutta o danneggiata
destinata, alla data dell'evento calamitoso, a sede legale e/o
operativa di associazioni senza scopo di lucro e' concesso un
contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o
alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati
determinato nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano
catastale distrutto o danneggiato e comunque nel limite massimo di
1.500,00 euro, ad esclusione dei bagni, ripostigli e simili.
4. Definizione di abitazione principale
4.1. Agli effetti del presente documento si intende:
a) per abitazione principale del proprietario quella in cui,
alla data dell'evento calamitoso, lo stesso ha la residenza
anagrafica;
b) per abitazione diversa da quella principale del
proprietario:
b.1) quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era
stabilita la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto
reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.)
b.2) quella in cui alla data dell'evento calamitoso non era
stabilita la residenza anagrafica ne' del proprietario ne' di un
terzo.
5. Esclusioni
5.1. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente
procedimento i danni:
a) agli immobili, di proprieta' di una persona fisica o di
un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio
di un'attivita' economica e produttiva ovvero destinati a tale data
all'uso abitativo se la proprieta' di tali immobili faccia comunque
capo ad un'impresa; per tali immobili trova applicazione la procedura
per le imprese di cui all'allegato C. Rientrano, invece, nell'ambito
applicativo del presente procedimento i danni alle parti comuni di un
edificio residenziale ancorche' questo fosse costituito alla data
dell'evento calamitoso, oltre che da unita' abitative, da unita'
immobiliari destinate all'esercizio di un'attivita' economica e
produttiva;
b) alle pertinenze, ancorche' distrutte o dichiarate inagibili,
nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unita'
strutturali rispetto all'unita' strutturale in cui e' ubicata
l'abitazione;
c) ad aree e fondi esterni al fabbricato non pertinenziali al
fabbricato distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, qualora
l'intervento di ripristino unitamente a quelli di
ricostruzione/ripristino del fabbricato non sia funzionale ad
evitarne la delocalizzazione;
d) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione
delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di
titoli abilitativi o in difformita' agli stessi, salvo che, alla data
dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati
conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo
altresi' quanto previsto all'art. 34-bis «Tolleranze costruttive» del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;
e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non
risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata
presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto
catasto;
f) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso,
risultavano collabenti o in corso di costruzione;
g) ai beni mobili registrati.
6. Termini, luogo e modalita' per la presentazione della domanda di
contributo
6.1. I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono
presentare entro quaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza al
Comune in cui e' ubicato l'immobile danneggiato, apposita domanda,
utilizzando il modulo DC/P in allegato B.3 e rendendo la
dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio nel relativo
allegato B.3.1.
6.2. Per i danni all'abitazione, la domanda di contributo e'
presentata dal relativo proprietario. Nel caso di abitazione in
comproprieta', i comproprietari devono conferire ad uno di loro
apposita delega a presentare la domanda, utilizzando il modulo in
allegato B.3.2; in caso contrario, si applica quanto previsto al
successivo paragrafo 7.
6.3. Qualora, per l'abitazione, il modulo B1 o B2 sia stato
presentato e sottoscritto, invece che dal proprietario, dal titolare
di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione,
comodato, etc.), quest'ultimo puo' presentare la domanda di
contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si
sia accollato la spesa per il ripristino; in tal caso, nel modulo
della domanda deve essere resa dal proprietario dell'abitazione la
dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso che gli interventi
necessari siano della tipologia di manutenzione straordinaria da
eseguirsi a cura del proprietario, questo potra' presentare istanza
di contributo anche nel caso che il modulo B1 o B2 sia stato
presentato solo dal titolare di diritto reale, previa dichiarazione
di rinuncia da parte di quest'ultimo.
6.4. Per i beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati
nell'unita' immobiliare, distrutta o danneggiata, destinata alla data
dell'evento calamitoso ad abitazione principale del proprietario o di
un terzo la domanda e' presentata dal proprietario dei medesimi beni
mobili; nella domanda presentata
dall'usufruttuario/locatario/comodatario, il proprietario
dell'abitazione deve dichiarare che i beni mobili ivi ubicati non
sono di sua proprieta'.
6.5. Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale
la domanda e' presentata dall'amministratore condominiale o, in sua
assenza, da un condomino su delega degli altri condomini conferita
utilizzando il modulo in allegato B.3.3; in caso contrario, si
applica quanto previsto al successivo paragrafo 8. La domanda
presentata dall'amministratore condominiale, a pena di decadenza,
deve essere integrata entro i successivi trenta giorni dalla relativa
presentazione con il verbale dell'assemblea condominiale che ha
deliberato l'esecuzione dei lavori.
6.6. Alla domanda di contributo per i danni all'abitazione e alle
parti comuni di un edificio residenziale deve essere allegata la
perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 10, da redigersi
utilizzando il modulo in allegato B.3.4. Il costo della perizia resta
a carico del richiedente il contributo.
6.7. Alla domanda di contributo deve essere allegato il modulo in
allegato B.3.5, se alla data della sua presentazione siano stati
eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa.
6.8. Nei casi di cui al paragrafo 12, alla domanda di contributo
deve essere allegata la perizia asseverata con apposito quadro
economico di progetto se si ricostruisce o si costruisce in altro
sito, mentre, se si acquista un'altra abitazione, oltre alla perizia
asseverata deve essere allegato il contratto preliminare o definitivo
di acquisto. In mancanza di contratto preliminare o definitivo deve
essere allegata la promessa di acquisto.
6.9. La domanda puo' essere consegnata a mano, spedita a mezzo
posta con raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica
certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data
di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite
raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio
postale accettante.
6.10. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il
contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a
riceverla ma venga consegnata da terzi, alla domanda deve essere
allegata la fotocopia di un documento di identita' del richiedente il
contributo in corso di validita'. Nel caso di inoltro tramite PEC e'
possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di
firma digitale od in alternativa allegando la copia informatica in
formato pdf o jpg di un documento di identita' in corso di validita'
del richiedente il contributo.
6.11. La domanda di contributo trasmessa fuori termine e'
irricevibile e di tale esito il comune deve dare comunicazione al
soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo
da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda,
presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non
sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla
presente ordinanza, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di
istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale e' stata
presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di dieci giorni
dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente
il quale, la domanda e' dichiarata inammissibile e di tale definitivo
esito deve essere data comunicazione da parte del comune tramite
raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo
da questi indicato nella domanda.
6.12. Il comune provvede, con le modalita' ritenute piu'
opportune ed efficaci, a dare pubblicita' in ordine al termine di
presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la
consultazione della presente ordinanza presso i propri uffici o
nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la
conoscibilita' della stessa si intende perfezionata con la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Abitazioni in comproprieta' e delega a un comproprietario
7.1. Per le abitazioni in comproprieta', alla domanda di
contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la
delega degli altri comproprietari da conferirsi utilizzando il modulo
in allegato B.3.2.
7.2. In assenza della delega di cui al punto 7.1, il contributo
e' riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda
limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da
documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto,
della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai
comproprietari che non hanno conferito la delega.
8. Parti comuni di un edificio residenziale, delega a un condomino e
verbale dell'assemblea condominiale
8.1. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui non
sia stato nominato l'amministratore condominiale, alla domanda di
contributo presentata da un condomino deve essere allegata la delega
degli altri condomini da conferirsi utilizzando il modulo in allegato
B.3.3.
8.2. In assenza della delega di cui al punto 8.1., il contributo
e' riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda
limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da
documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto,
della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai
condomini che non hanno conferito la delega.
8.3. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui sia
stato nominato l'amministratore condominiale, la domanda di
contributo presentata dall'amministratore condominiale deve essere
integrata, entro trenta giorni dalla presentazione, con il verbale
dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei
lavori.
9. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico
9.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di
contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per
le medesime finalita', a detto indennizzo e/o altro contributo andra'
sommato il contributo determinato ai sensi dei precedenti punti 3.3 o
3.5 fino alla concorrenza del massimo del danno ammesso a contributo,
secondo i criteri di cui al presente documento. Il contributo e'
inoltre integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi,
relativi a polizze per calamita' naturali e versati dai soggetti
danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento, di cui
all'art. 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, il cui pagamento possa essere debitamente documentato.
9.2. Il richiedente il contributo dovra' produrre al comune copia
della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo
deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria
relativa all'indennizzo assicurativo gia' percepito unitamente alla
perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea
documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale e'
stato gia' corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico,
con le modalita' previste dal punto 6.11.
9.3. La documentazione attestante l'effettiva percezione
dell'indennizzo o contributo, di cui al precedente punto 9.2, qualora
relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti
successivamente e, quindi, non allegata alla domanda, di contributo
dovra' essere prodotta al comune entro dieci giorni dall'avvenuta
erogazione.
9.4. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo
comporta la decadenza dal contributo.
9.5. In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del
punto 9.2., la domanda per l'accesso al contributo di cui al
paragrafo 6. dovra' in ogni caso contenere una dichiarazione, da
parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di
rimborsi assicurativi o altri contributi.
10. Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni alle
abitazioni e alle parti comuni di un edificio residenziale
10.1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia
asseverata da redigersi, utilizzando il modulo in allegato B.3.4, a
cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio
nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilita',
deve:
a) attestare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni
e l'evento calamitoso;
b) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso,
indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale,
subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che e'
stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla
data dell'evento calamitosi, i prescritti titoli abilitativi sono
stati conseguiti in sanatoria;
c) precisare, per l'abitazione, se questa si sviluppa su piu'
piani o, se ubicata in un condominio, in quale piano e' collocata,
nonche' precisare se i danni riguardano sia l'unita' principale
(abitazione) sia l'eventuale pertinenza (es. cantina e/o garage) del
fabbricato, specificando se la pertinenza consiste in una distinta
unita' strutturale rispetto all'unita' strutturale in cui e' ubicata
l'abitazione, oppure unicamente l'una o l'altra. Nel caso in cui
l'eventuale pertinenza dell'unita' abitativa sia censita al NCEU con
un proprio mappale e/o subalterno, deve essere indicato anche
quest'ultimo;
d) descrivere i danni all'abitazione o alle parti comuni di un
edificio residenziale e specificare quali, tra gli elementi
strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui al
punto 3.2, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantita'
effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi,
compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e
stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico
estimativo nel quale devono essere indicate le unita' di misura ed i
prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le
voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera
di commercio, indicando anche l'importo IVA;
e) attestare, nel caso di spese gia' sostenute, la congruita'
delle stesse con i prezzari di cui alla lettera d), producendo il
computo metrico estimativo di cui alla contabilita' finale dei lavori
ovvero, in caso di accertata incongruita', rideterminando in
diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
f) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera d)
che in quello di cui alla precedente lettera e) i costi ammissibili a
contributo dai costi per eventuali interventi gia' eseguiti o da
eseguirsi diversi da quelli di cui al punto 3.2, e pertanto non
ammissibili a contributo;
g) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge,
ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico
del titolare del contributo;
h) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato
legittimo dell'immobile.
10.2. Per l'immobile di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c), il perito
deve attestare, altresi', la necessita' di procedere alla
delocalizzazione dello stesso:
sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti
urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi
elaborati o commissionati dalla pubblica autorita' sui rischi
idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste
l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile,
richiamando in perizia tali atti o elaborati.
11. Relazione tecnica del comune per le abitazioni da delocalizzare
11.1. Per le abitazioni distrutte o sgomberate e da delocalizzare
di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c), il comune, in sede di istruttoria,
produce una relazione tecnica per la verifica di quanto attestato dal
perito in base alle conoscenze in suo possesso o per il tramite delle
amministrazioni competenti in materia di rischio idrogeologico ed
idraulico. Qualora il comune sia impossibilitato a produrre tale
relazione tecnica, l'attestazione del perito e' resa con perizia
giurata.
12. Ulteriore documentazione da presentare in caso di ricostruzione
in sito o in altro luogo dell'immobile distrutto e per l'acquisto di
nuova abitazione
12.1. Limitatamente alle abitazioni distrutte o da delocalizzare,
qualora nel modulo B1 o B2 non sia stato indicato alcun importo per
ragioni dovute alla impossibilita' di determinare, al momento della
segnalazione dei danni, il tipo di intervento da eseguire e,
conseguentemente, di quantificarne l'importo, alla domanda di
contributo, unitamente alla perizia asseverata, deve essere allegato:
a) per le abitazioni ricostruibili in sito e per quelle da
delocalizzare, tramite costruzione in altro sito, un apposito quadro
economico di progetto redatto da un professionista abilitato ed
iscritto all'apposito ordine;
b) per le abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di
un'altra abitazione, il contratto preliminare o definitivo di
acquisto o, in mancanza di questi, l'atto contenente la promessa di
acquisto.
13. Trasferimento della proprieta' dell'abitazione principale del
proprietario o del terzo mediante atto
13.1. Il proprietario che, dopo aver presentato la domanda di
contributo, trasferisca la proprieta' dell'abitazione decade dal
contributo, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 13.2.a),
13.2.b) e 13.2.c).
13.2. Non determina la decadenza dal contributo il trasferimento:
a) della proprieta' al terzo titolare di un diritto reale o
personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) in
forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e
che, a tale data, aveva fissato nell'unita' immobiliare la residenza
anagrafica;
b) della nuda proprieta' dell'abitazione principale del
proprietario che contestualmente ha riservato a se' l'usufrutto;
c) della proprieta' a favore della persona che aveva la
residenza anagrafica alla data dell'evento calamitoso nell'unita'
abitativa costituente abitazione principale anche del proprietario.
14. Successione nel contributo
14.1. In caso di decesso del proprietario avvenuto
successivamente alla presentazione della domanda di contributo e
prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo e'
riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che
sarebbero spettati al proprietario.
15. Controllo a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese
dai richiedenti
15.1. I comuni procedono al controllo a campione nella misura non
inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per
verificare la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e atto notorio rese dagli interessati.
15.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui
l'effettuazione dei controlli di cui al paragrafo precedente possa
pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al
paragrafo 1, il comune puo' stabilire, con determina del responsabile
del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli
entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.