Allegato 2 Requisiti per gli Operatori del settore alimentare Tutti gli operatori del settore alimentare, ad esclusione degli operatori della produzione primaria che svolgono attivita' di vendita diretta in azienda dei prodotti certificati SQNBA, che manipolano o etichettano prodotto alimentare utilizzando i riferimenti all'SQNBA, devono essere certificati ai sensi della Catena di custodia per il SQNBA da un organismo di certificazione iscritto nell'elenco tenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali cosi' come previsto dall'art. 5 del decreto. L'obiettivo della Catena di custodia, di seguito CoC (Chain of Custody), e' quello di fornire garanzia sulla provenienza delle materie prime o dei prodotti etichettabili con i riferimenti al SQNBA, da allevamenti certificati. La CoC deve essere applicata lungo tutta la catena produttiva fino alla vendita al consumatore finale e la mancata inclusione di un soggetto della filiera rende impossibile l'utilizzo dei riferimenti al SQNBA e la vendita del prodotto come certificato. a) Requisiti generali. L'operatore del settore alimentare presenta domanda di certificazione per la CoC del SQNBA ad un organismo di certificazione a seguito dell'implementazione di un sistema di identificazione e tracciabilita' intraziendale, adeguato alle dimensioni, al tipo e alla complessita' delle attivita' svolte, e che attesti: la sua posizione e il suo ruolo nella catena produttiva; i prodotti alimentari inclusi nella CoC del SQNBA; l'elenco degli operatori del settore alimentare coinvolti nella produzione (per le fasi di approvvigionamento, lavorazione, commercio e distribuzione), anche per le lavorazioni svolte in conto terzi; le modalita' di gestione dei prodotti al fine di garantire la corretta separazione, identificazione e tracciabilita' per prevenire possibili commistioni con prodotti non conformi ai requisiti previsti dal SQNBA. Nelle fasi di trasformazione dei prodotti certificati SQNBA, l'operatore del settore alimentare deve dare evidenza dei metodi identificati per la separazione dei processi in ogni singola fase di trasformazione e durante lo stoccaggio. Gli operatori del settore alimentare possono richiedere una certificazione di gruppo; gli operatori aderenti al gruppo svolgono fasi successive e consecutive per la realizzazione del prodotto, o svolgono la stessa attivita'. Nei casi in cui e' richiesta la certificazione di gruppo deve essere indicata una persona fisica o giuridica che coordini le attivita' dell'intero e verifica l'efficacia del sistema di CoC di tutti gli aderenti. In questi casi deve essere previsto un accordo sottoscritto tra le parti che ne identifichi le responsabilita' e i compiti, richiedendo espressa disponibilita' degli aderenti a sottoporsi ai controlli dell'organizzazione. b) Gestione degli approvvigionamenti. Ciascun operatore del settore alimentare deve identificare i fornitori in possesso di un certificato individuale o di gruppo valido a fronte della CoC del SQNBA per i prodotti di interesse. Inoltre deve essere definito un metodo per verificare la corrispondenza del materiale in ingresso con quello effettivamente acquistato. I documenti di vendita o accompagnatori dei prodotti certificati devono sempre riportare i riferimenti alla certificazione. Ciascun operatore del settore alimentare deve richiedere ad ogni fornitore non certificato la sottoscrizione di un accordo di fornitura che includa almeno: l'impegno ad applicare nella propria azienda un sistema di CoC conforme al presente allegato 2 e a mantenere opportune registrazioni a supporto della propria gestione; l'impegno a comunicare all'operatore del settore alimentare eventuali variazioni sostanziali delle quantita' di produzione previste; l'impegno ad informare l'operatore del settore alimentare sulla fornitura di prodotti non conformi al presente decreto. c) Responsabilita' della direzione dello stabilimento. La direzione dello stabilimento che opera nel settore alimentare deve essere coinvolta e documentare il suo impegno ad implementare e mantenere i requisiti di catena di custodia in accordo al SQNBA. d) Gestione delle non conformita'. L'operatore del settore alimentare deve documentare la gestione delle non conformita' rilevate durante le attivita' legate alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti SQNBA. La documentazione deve includere le azioni che devono essere intraprese a seguito di risultati non conformi derivati da valutazioni in autocontrollo o da parte degli organismi di certificazione. L'operatore del settore alimentare deve definire una procedura per assicurare e documentare che i prodotti non conformi, siano identificati, segregati e tenuti sotto controllo al fine di evitare che siano scambiati o commercializzati come prodotti SQNBA. La procedura deve inoltre definire le modalita' per informare gli altri Operatori coinvolti dalla non conformita' e determinare le azioni per eliminare i riferimenti alla certificazione sui prodotti destinati al consumatore finale. e) Azioni correttive. L'operatore del settore alimentare deve documentare le modalita' di registrazione, di attuazione e l'esito delle azioni correttive a seguito di non conformita', individuando il tipo di intervento, le responsabilita' dell'esecuzione dell'intervento, la tempistica, la verifica dell'efficacia. f) Gestione dei reclami. L'operatore del settore alimentare deve dare evidenza della registrazione e della gestione dei reclami. g) Gestione della documentazione e delle registrazioni. La documentazione del sistema di CoC deve includere almeno: i documenti che attestino gli approvvigionamenti dei prodotti in entrata e le vendite dei prodotti finiti che intendono essere commercializzati con i riferimenti all'SQNBA; i documenti e le registrazioni che attestino le attivita' ed i flussi del processo produttivo e gli esiti dei controlli e delle verifiche effettuati; i documenti e le registrazioni necessarie per la corretta implementazione e monitoraggio della CoC. Nel caso di certificazione di gruppo la documentazione deve includere anche una descrizione della catena produttiva, delle responsabilita' e delle modalita' di gestione e verifica dei processi e dei prodotti gestiti dagli Operatori del gruppo, e delle attivita' cedute in subappalto. Inoltre, e' necessario sottoscrivere un accordo con i soggetti a cui sono affidate attivita' in subappalto per definire i criteri di fornitura e le responsabilita'. L'operatore del settore alimentare deve indicare le responsabilita' per l'emissione, la revisione e l'approvazione dei documenti del sistema di CoC, il sito dove vengono conservati, coloro che possono accedere e come possono essere gestiti e conservati. Tutti i documenti e le registrazioni devono essere aggiornati, conservati, rintracciabili e archiviati per un tempo minimo pari alla durata di vita del prodotto piu' un anno. h) Formazione e addestramento. L'operatore del settore alimentare deve opportunamente formare, addestrare, sensibilizzare e coinvolgere il personale che puo' avere influenza sulla CoC, al fine di assicurare una corretta attuazione del sistema stesso. Il personale deve essere reso consapevole dell'importanza della propria funzione e delle conseguenze del proprio comportamento. i) Verifica ispettiva interna e riesame. Ciascun operatore del settore alimentare o gruppo di operatori del settore alimentare e' tenuto a rivalutare l'efficacia del proprio sistema di CoC almeno ogni dodici mesi, per monitorarne e migliorarne l'efficacia. Tale valutazione deve includere la registrazione di bilanci di massa e prove di rintracciabilita'. Nel caso di una certificazione di gruppo, la verifica ispettiva interna deve essere effettuata dall'organizzazione responsabile su tutti gli aderenti al gruppo. La valutazione della CoC e gli eventuali aggiornamenti documentali devono essere effettuati ogni qualvolta si verifichino cambiamenti nei flussi produttivi, o vengano inclusi nuovi prodotti, oppure in considerazione degli esiti delle verifiche ispettive interne, dell'autocontrollo, degli eventuali reclami pervenuti e non conformita' rilevate dall'organismo di certificazione. l) Utilizzo di altre certificazioni di rintracciabilita' di filiera. Per comunicare l'origine certificata a fronte del SQNBA dei prodotti o delle materie prime, non saranno ritenute equivalenti le eventuali altre certificazioni relative alla rintracciabilita' di prodotto in possesso dell'operatore.