(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
         Requisiti per gli Operatori del settore alimentare 
 
    Tutti gli operatori del settore alimentare, ad  esclusione  degli
operatori della produzione primaria che svolgono attivita' di vendita
diretta in azienda dei prodotti certificati SQNBA, che  manipolano  o
etichettano prodotto alimentare utilizzando i riferimenti  all'SQNBA,
devono essere certificati ai sensi della Catena di  custodia  per  il
SQNBA da un organismo di certificazione iscritto  nell'elenco  tenuto
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  cosi'
come previsto dall'art. 5 del decreto. 
    L'obiettivo della Catena di custodia, di seguito  CoC  (Chain  of
Custody), e' quello  di  fornire  garanzia  sulla  provenienza  delle
materie prime o dei  prodotti  etichettabili  con  i  riferimenti  al
SQNBA, da allevamenti certificati. 
    La CoC deve essere applicata lungo  tutta  la  catena  produttiva
fino alla vendita al consumatore finale e la mancata inclusione di un
soggetto della filiera rende impossibile l'utilizzo  dei  riferimenti
al SQNBA e la vendita del prodotto come certificato. 
a) Requisiti generali. 
    L'operatore  del   settore   alimentare   presenta   domanda   di
certificazione per la CoC del SQNBA ad un organismo di certificazione
a seguito dell'implementazione di un  sistema  di  identificazione  e
tracciabilita' intraziendale, adeguato alle  dimensioni,  al  tipo  e
alla complessita' delle attivita' svolte, e che attesti: 
      la sua posizione e il suo ruolo nella catena produttiva; 
      i prodotti alimentari inclusi nella CoC del SQNBA; 
      l'elenco degli operatori del settore alimentare coinvolti nella
produzione (per le fasi di approvvigionamento, lavorazione, commercio
e distribuzione), anche per le lavorazioni svolte in conto terzi; 
      le modalita' di gestione dei prodotti al fine di  garantire  la
corretta separazione, identificazione e tracciabilita' per  prevenire
possibili commistioni con prodotti non conformi ai requisiti previsti
dal SQNBA. Nelle fasi  di  trasformazione  dei  prodotti  certificati
SQNBA, l'operatore del settore  alimentare  deve  dare  evidenza  dei
metodi identificati per la separazione dei processi in  ogni  singola
fase di trasformazione e durante lo stoccaggio. 
    Gli operatori  del  settore  alimentare  possono  richiedere  una
certificazione di gruppo; gli operatori aderenti al  gruppo  svolgono
fasi successive e consecutive per la realizzazione  del  prodotto,  o
svolgono la stessa  attivita'.  Nei  casi  in  cui  e'  richiesta  la
certificazione di gruppo deve essere indicata una  persona  fisica  o
giuridica  che  coordini  le   attivita'   dell'intero   e   verifica
l'efficacia del sistema di CoC di tutti gli aderenti. In questi  casi
deve essere previsto un accordo sottoscritto  tra  le  parti  che  ne
identifichi le responsabilita'  e  i  compiti,  richiedendo  espressa
disponibilita'   degli   aderenti   a   sottoporsi    ai    controlli
dell'organizzazione. 
b) Gestione degli approvvigionamenti. 
    Ciascun operatore del  settore  alimentare  deve  identificare  i
fornitori in possesso di  un  certificato  individuale  o  di  gruppo
valido a fronte della CoC del SQNBA  per  i  prodotti  di  interesse.
Inoltre  deve  essere  definito   un   metodo   per   verificare   la
corrispondenza del materiale in ingresso  con  quello  effettivamente
acquistato. I documenti di  vendita  o  accompagnatori  dei  prodotti
certificati   devono   sempre   riportare    i    riferimenti    alla
certificazione. 
    Ciascun operatore del settore alimentare deve richiedere ad  ogni
fornitore  non  certificato  la  sottoscrizione  di  un  accordo   di
fornitura che includa almeno: 
      l'impegno ad applicare nella propria azienda un sistema di  CoC
conforme al presente allegato 2 e a mantenere opportune registrazioni
a supporto della propria gestione; 
      l'impegno a comunicare  all'operatore  del  settore  alimentare
eventuali  variazioni  sostanziali  delle  quantita'  di   produzione
previste; 
      l'impegno ad informare l'operatore del settore alimentare sulla
fornitura di prodotti non conformi al presente decreto. 
c) Responsabilita' della direzione dello stabilimento. 
    La direzione dello stabilimento che opera nel settore  alimentare
deve essere coinvolta e documentare il suo impegno ad implementare  e
mantenere i requisiti di catena di custodia in accordo al SQNBA. 
d) Gestione delle non conformita'. 
    L'operatore del settore alimentare deve documentare  la  gestione
delle non conformita'  rilevate  durante  le  attivita'  legate  alla
produzione  ed  alla  commercializzazione  dei  prodotti  SQNBA.   La
documentazione deve includere le azioni che devono essere  intraprese
a seguito di  risultati  non  conformi  derivati  da  valutazioni  in
autocontrollo o da parte degli organismi di certificazione. 
    L'operatore del settore alimentare deve  definire  una  procedura
per assicurare e documentare  che  i  prodotti  non  conformi,  siano
identificati, segregati e tenuti sotto controllo al fine  di  evitare
che siano  scambiati  o  commercializzati  come  prodotti  SQNBA.  La
procedura deve inoltre definire le modalita' per informare gli  altri
Operatori coinvolti dalla non conformita' e determinare le azioni per
eliminare i riferimenti alla certificazione sui prodotti destinati al
consumatore finale. 
e) Azioni correttive. 
    L'operatore del settore alimentare deve documentare le  modalita'
di registrazione, di attuazione e l'esito delle azioni  correttive  a
seguito di non conformita', individuando il tipo  di  intervento,  le
responsabilita' dell'esecuzione dell'intervento,  la  tempistica,  la
verifica dell'efficacia. 
f) Gestione dei reclami. 
    L'operatore del  settore  alimentare  deve  dare  evidenza  della
registrazione e della gestione dei reclami. 
g) Gestione della documentazione e delle registrazioni. 
    La documentazione del sistema di CoC deve includere almeno: 
      i documenti che attestino gli approvvigionamenti  dei  prodotti
in entrata e le vendite dei  prodotti  finiti  che  intendono  essere
commercializzati con i riferimenti all'SQNBA; 
      i documenti e le registrazioni che attestino le attivita' ed  i
flussi del processo produttivo e gli  esiti  dei  controlli  e  delle
verifiche effettuati; 
      i documenti e  le  registrazioni  necessarie  per  la  corretta
implementazione e monitoraggio della CoC. 
    Nel caso di  certificazione  di  gruppo  la  documentazione  deve
includere  anche  una  descrizione  della  catena  produttiva,  delle
responsabilita' e delle modalita' di gestione e verifica dei processi
e dei prodotti gestiti dagli Operatori del gruppo, e delle  attivita'
cedute in subappalto. Inoltre, e' necessario sottoscrivere un accordo
con i soggetti a  cui  sono  affidate  attivita'  in  subappalto  per
definire i criteri di fornitura e le responsabilita'. 
    L'operatore   del   settore   alimentare   deve    indicare    le
responsabilita' per l'emissione, la revisione  e  l'approvazione  dei
documenti del sistema di CoC, il sito dove vengono conservati, coloro
che possono accedere e come possono essere gestiti e conservati. 
    Tutti i documenti e le registrazioni  devono  essere  aggiornati,
conservati, rintracciabili e archiviati per un tempo minimo pari alla
durata di vita del prodotto piu' un anno. 
h) Formazione e addestramento. 
    L'operatore del settore alimentare deve  opportunamente  formare,
addestrare, sensibilizzare e coinvolgere il personale che puo'  avere
influenza sulla CoC, al fine di assicurare  una  corretta  attuazione
del  sistema  stesso.  Il  personale  deve  essere  reso  consapevole
dell'importanza  della  propria  funzione  e  delle  conseguenze  del
proprio comportamento. 
i) Verifica ispettiva interna e riesame. 
    Ciascun operatore del settore alimentare o  gruppo  di  operatori
del settore alimentare e' tenuto a rivalutare l'efficacia del proprio
sistema di CoC almeno ogni dodici mesi, per monitorarne e migliorarne
l'efficacia. Tale valutazione  deve  includere  la  registrazione  di
bilanci di massa e prove di rintracciabilita'. 
    Nel caso di una certificazione di gruppo, la  verifica  ispettiva
interna deve essere effettuata  dall'organizzazione  responsabile  su
tutti gli aderenti al gruppo. 
    La  valutazione  della  CoC   e   gli   eventuali   aggiornamenti
documentali devono essere effettuati ogni  qualvolta  si  verifichino
cambiamenti nei flussi produttivi, o vengano inclusi nuovi  prodotti,
oppure  in  considerazione  degli  esiti  delle  verifiche  ispettive
interne, dell'autocontrollo, degli eventuali reclami pervenuti e  non
conformita' rilevate dall'organismo di certificazione. 
l) Utilizzo di altre certificazioni di rintracciabilita' di filiera. 
    Per comunicare l'origine  certificata  a  fronte  del  SQNBA  dei
prodotti o delle materie prime, non saranno ritenute  equivalenti  le
eventuali altre certificazioni  relative  alla  rintracciabilita'  di
prodotto in possesso dell'operatore.