(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
    Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' e i prospetti
per  la  trasmissione   della   certificazione   degli   investimenti
realizzati per l'esercizio 2022 come di seguito specificato. 
 
    CERTIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ESERCIZIO 2022 
    Per la verifica del  rispetto  degli  obiettivi  riguardanti  gli
investimenti da realizzare nell'esercizio 2022 le regioni  a  statuto
ordinario  certificano  i  propri  risultati  attraverso  il  modello
CERT/22. La Regione Siciliana certifica gli  investimenti  realizzati
in applicazione dell'art. 1, comma 781, della legge n. 205  del  2017
ai sensi dell'art. 1, comma 886, della legge del 30 dicembre 2018, n.
145. 
    Le informazioni del modello  CERT/22  della  certificazione  sono
quelle  relative  agli  investimenti  dell'anno  2022  trasmesse   al
Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando  il  sistema  web
previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio,  all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it 
    E' prevista una apposita procedura web che consente  all'ente  di
acquisire direttamente il modello CERT/22 per  la  certificazione  ai
fini del successivo invio telematico  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, gia' compilato  con  le  informazioni  precedentemente
trasmesse dagli enti relativamente agli investimenti effettuati al 31
dicembre 2022. 
    Il prospetto della certificazione degli  investimenti  realizzati
nel  2022  e'  inviato,  entro  il  31  marzo  2023,   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. 
    Il  prospetto  CERT/22  certifica  la  realizzazione   di   nuovi
investimenti esigibili nel 2022 dalle predette Regioni: 
      a) a valere degli spazi  assegnati  nel  2018  con  riferimento
all'esercizio 2022 in attuazione dei commi 495 e  495-ter,  legge  n.
232/2016, tabella 1, tenendo conto della possibilita' che la quota di
investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per l'esercizio 2022, pari a
complessivi 5 milioni, sia gia' stata realizzata  attraverso  impegni
esigibili negli esercizi precedenti; 
      b) a valere degli spazi  assegnati  nel  2019  con  riferimento
all'esercizio 2022 in attuazione del comma  495-ter  della  legge  n.
232/2016, tabella 2, tenendo conto della possibilita' che la quota di
investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per l'esercizio 2022, pari a
complessivi 75 milioni, sia gia' stata realizzata attraverso  impegni
esigibili negli esercizi precedenti; 
      c) in attuazione dell'obiettivo  previsto  dall'art.  1,  comma
780, della legge  del  27  dicembre  2017,  n.  205  (incremento  non
inferiore al 4 per cento dei pagamenti complessivi  per  investimenti
rispetto al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017); 
      d) a valere del contributo attribuito nel 2019 con  riferimento
all'esercizio 2022 in attuazione dei commi  833  a  834  dell'art.  1
legge n. 145/2018 per investimenti nuovi, tenendo conto che la  quota
di  investimenti  nuovi  prevista  per  l'esercizio  2022,   pari   a
complessivi 565 milioni, sia gia' stata realizzata attraverso impegni
esigibili negli esercizi precedenti. Il mancato conseguimento di tale
obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 840
della medesima legge n. 145/2018; 
      e) a valere del contributo attribuito nel 2020, con riferimento
all'esercizio 2022, ai sensi dei commi 835 a 836  dell'art.  1  della
citata legge n. 145/2018 per investimenti nuovi, tenendo conto che la
quota  di  investimenti  nuovi  prevista  per  l'esercizio,  pari   a
complessivi  467,7  milioni  di  euro,  sia  gia'  stata   realizzata
attraverso impegni esigibili negli esercizi  precedenti.  Il  mancato
conseguimento  di  tale  obiettivo  determina  l'applicazione   delle
sanzioni di cui al comma 840 della medesima legge n. 145/2018. 
    L'art. 1, comma 470, della legge n.  232  del  2016  ha  disposto
l'invio   telematico    della    certificazione    prevedendone    la
sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice  dell'Amministrazione
Digitale».  Alla  certificazione  trasmessa  in  via  telematica   e'
attribuito, ai  sensi  dell'art.  45,  comma  1,  del  citato  Codice
dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore  giuridico  proprio
dei documenti prodotti in forma  scritta,  con  gli  effetti  che  ne
conseguono.   In   particolare,   l'art.   45   del   citato   Codice
dell'Amministrazione  Digitale,  rubricato  «Valore  giuridico  della
trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque  ad  una
pubblica   amministrazione   con   qualsiasi   mezzo   telematico   o
informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano
il requisito della forma scritta e  la  loro  trasmissione  non  deve
essere seguita  da  quella  del  documento  originale.  Pertanto,  le
regioni  non  devono  trasmettere  anche  per  posta   ordinaria   le
certificazioni gia' trasmesse in via telematica. 
    La sottoscrizione del certificato generato dal sistema  web  deve
avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22  febbraio  2013  recante
«Regole tecniche in materia di generazione,  apposizione  e  verifica
delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali,  ai  sensi
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3,  32,  comma  3,
lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71». 
    Per acquisire  il  modello  della  certificazione  e'  necessario
accedere al portale dedicato  al  pareggio  e  richiamare,  dal  Menu
Funzionalita'  presente  alla  sinistra  della  maschera   principale
dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla
certificazione del rispetto degli obiettivi 2022 che prospettera', in
sola visualizzazione, il  modello  INV/22  contenente  le  risultanze
degli investimenti al 31 dicembre 2022 trasmessi dall'ente. 
    Dopo  aver   verificato   l'attendibilita'   delle   informazioni
acquisite  dal  sistema   web,   sara'   possibile   procedere   alla
sottoscrizione  con  firma  digitale  del  documento  da  parte   del
rappresentante legale, del responsabile del  servizio  finanziario  e
dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria. 
    A  tal  fine,  occorre  utilizzare  la  funzione  «Certificazione
digitale» per effettuare il download del documento tramite l'apposito
tasto «Scarica Documento»;  una  volta  scaricato  il  documento,  va
apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit
di  firma  in  proprio  possesso;  quindi  e'   necessario   accedere
nuovamente alla  funzione  «Certificazione  digitale»  ed  effettuare
l'upload del  documento  firmato  tramite  l'apposito  tasto  «Carica
Documento Firmato»; il sistema effettua una serie di controlli  sulla
validita' delle firme apposte sul documento tra i quali  la  data  di
scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando  l'acquisizione  in
caso di mancato superamento dei suddetti controlli. 
    Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre  la  firma
digitale, che i dati riguardanti  gli  investimenti  al  31  dicembre
2022,  inseriti  nel  prospetto  INV/2022  siano  corretti;  in  caso
contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo  2023
mediante la funzione «Variazione modello». 
    Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto  di
«Invio Documento» presente nella funzione. A questo punto il  sistema
web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto
del termine di invio. 
    Quesiti di natura tecnica ed informatica  potranno  essere  posti
all'indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@mef.gov.it». 
    Si segnala che i dati indicati nella certificazione devono essere
conformi ai dati contabili  risultanti  dal  rendiconto  di  gestione
dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando
il rendiconto di gestione, modifichi i dati  gia'  trasmessi  con  la
certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria  generale
dello   Stato,   dovra'   rettificare,    entro    sessanta    giorni
dall'approvazione del rendiconto di gestione, i  dati  relativi  agli
investimenti realizzati nel  2022  presenti  nel  sistema  web  e  ad
inviare la nuova certificazione con le modalita' sopra richiamate. 
    Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da
quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non  prodotte  dal
sistema web non saranno ritenute valide ai  fini  della  attestazione
del rispetto del pareggio di bilancio.