ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES INDICE Art. 1 Definizioni Art. 2 Disciplina della concorrenza Art. 3 Applicabilita' della Convenzione di Chicago Art. 4 Concessione di diritti Art. 5 Principi che regolano la capacita' e l'esercizio dei diritti Art. 6 Applicabilita' delle leggi e dei regolamenti Art. 7 Designazione e autorizzazioni di esercizio Art. 8 Ritiro, revoca o sospensione delle autorizzazioni di esercizio Art. 9 Protezione dell'aviazione Art. 10 Riconoscimento dei certificati e delle licenze Art. 11 Sicurezza aerea Art. 12 Esenzione da dazi doganali ed altre imposte Art. 13 Oneri d'uso Art. 14 Opportunita' commerciali Art. 15 Accordi di cooperazione Art. 16 Assistenza a terra Art. 17 Conversione e trasferimento delle entrate Art. 18 Tariffe Art.19 Statistiche Art. 20 Consultazioni ed emendamenti Art. 21 Conformita' a convenzioni multilaterali Art. 22 Composizione delle controversie Art. 23 Recesso Art. 24 Registrazione Art. 25 Entrata in vigore Il Governo della Repubblica delle Seychelles e il Governo della Repubblica Italiana di seguito indicati come le "Parti Contraenti", In quanto firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; Desiderando facilitare, promuovere e contribuire alla espansione dell'offerta servizi aerei internazionali; Riconoscendo ad un servizio aereo internazionale efficiente e competitivo la capacita' di incrementare il commercio, il benessere e la crescita economica; Desiderando porre i vettori aerei nella condizione di offrire una gamma di opzioni di servizi di trasporto e di spedizione con l'auspicio di incoraggiare i singoli vettori aerei a sviluppare ed applicare prezzi innovativi e competitivi; Essendo entrambi intenzionati a concludere un Accordo allo scopo di stabilire ed operare servizi aerei di linea tra i propri rispettivi territori ed oltre; Hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI Per le finalita' del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) "la Convenzione di Chicago" indica la Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma il 7 dicembre 1944 e include: (i) ogni emendamento ad essa apportato entrato in vigore ai sensi dell'Articolo 94(a) della stessa e ratificato da entrambe le Parti Contraenti; e (ii) ogni Annesso o emendamento apportato alla stessa ai sensi dell' Articolo 90 di detta Convenzione, nella misura in cui tale emendamento o annesso sia in qualsiasi momento vigente per entrambe le Parti Contraenti; (b) "Autorita' Aeronautiche" indica, nel caso del Governo della Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e/o l'Autorita' Italiana per l'Aviazione Civile (ENAC) e, nel caso del Governo della Repubblica delle Seychelles, il Ministero responsabile del Trasporto e/o l'Autorita' per l'Aviazione Civile delle Seychelles (SCAA), o, in entrambi i casi, altro soggetto o ente autorizzato ad espletare le funzioni attualmente esercitabili dalle summenzionate autorita' o funzioni simili; (c) con "servizi concordati" si indicano i servizi aerei di linea sulle rotte specificate nell'Annesso 1 del presente Accordo per il trasporto di passeggeri, merci e posta, separatamente o in combinazione (d) "vettore aereo designato" indica un vettore aereo designato ed autorizzato ai sensi dell'Articolo 7 del presente Accordo; (e) il termine "territorio" in relazione ad uno Stato reca il significato ad esso attribuito dall'Articolo 2 della Convenzione di Chicago; (f) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "vettore aereo" e "scalo non commerciale " recano il significato ad essi attribuiti dall'Articolo 96 della Convenzione di Chicago; (g) "il presente Accordo" include gli Annessi del presente documento e tutti gli emendamenti ad essi o al presente Accordo; (h) con "oneri d'uso" si intende un onere imposto ad un vettore aereo dalla autorita' competente o da questa consentito a fronte della messa a disposizione di immobili o strutture aeroportuali o di strutture per la navigazione aerea (ivi comprese le strutture per i sorvoli ), o i servizi e le strutture correlati per l'aeromobile, gli equipaggi, i passeggeri e le merci; (i) "Certificato di Operatore Aereo" indica un documento rilasciato ad un vettore aereo dalle autorita' aeronautiche di una Parte Contraente attestante che il vettore aereo in questione per capacita' ed organizzazione professionale e' idoneo a garantire il corretto funzionamento dell'aeromobile per le attivita' di aviazione specificate nel certificato. (j) con "dotazioni dell'aeromobile" si intendono i beni, diversi dalle provviste e dalle parti di ricambio, di natura sostituibile, da utilizzarsi a bordo dell'aeromobile durante il volo, ivi comprese le attrezzature di emergenza e sopravvivenza.; (k) con "provviste di bordo" si indicano i beni di consumo pronti all'uso da utilizzare o vendere a bordo di un aeromobile durante il voto, comprese le forniture di magazzino; (l) con "ricambi" si indicano articoli da utilizzare nella riparazione o per la sostituzione di parti di un aeromobile durante il volo, comprese le forniture di magazzino; (m) "rotte specificate" sono le rotte specificate all'Annesso 1 del presente Accordo (n) il termine "code sharing" indica una operazione condotta da un vettore aereo designato utilizzando il codice alfanumerico e il numero di volo di un altro vettore aereo in aggiunta al proprio codice alfanumerico e numero di volo. o) il termine "Stato Membro UE" indica gli Stati Membri dell'Unione Europea e il termine "Trattati UE" indica il "Trattato sull'Unione Europea" e il "Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea"; p) con "Paesi EFTA" si indicano i Paesi Membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (European Free Trade Association) e comprendono la Repubblica di Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia (in quanto firmatari dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo); la Confederazione Elvetica (in quanto firmataria dell'Accordo sul Trasporto Aereo tra la Comunita' Economica e la Confederazione Elvetica); q) nel presente Accordo ogni riferimento a vettori della Repubblica Italiana deve essere inteso come relativo ai vettori designati dalla Repubblica Italiana; r) nel presente Accordo ogni riferimento a cittadini della Repubblica italiana deve essere inteso come relativo a cittadini di Stati Membri dell'Unione Europea. s) nel presente Accordo ogni riferimento a stati membri della Commissione dell'Oceano Indiano deve essere inteso come relativo agli stati membri della regione occidentale dell'Oceano Indiano che comprende Comoros, Madagascar, Mauritius, Isola di Reunion.