(Accordo-art. 1)
                      ACCORDO SUI SERVIZI AEREI 
                                 TRA 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
                                  E 
            IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES 
 
                               INDICE 
 
Art. 1  Definizioni 
Art. 2  Disciplina della concorrenza 
Art. 3  Applicabilita' della Convenzione di Chicago 
Art. 4  Concessione di diritti 
Art. 5  Principi che regolano la capacita' e l'esercizio dei diritti 
Art. 6  Applicabilita' delle leggi e dei regolamenti 
Art. 7  Designazione e autorizzazioni di esercizio 
Art. 8  Ritiro,  revoca  o  sospensione   delle   autorizzazioni   di
        esercizio 
Art. 9  Protezione dell'aviazione 
Art. 10 Riconoscimento dei certificati e delle licenze 
Art. 11 Sicurezza aerea 
Art. 12 Esenzione da dazi doganali ed altre imposte 
Art. 13 Oneri d'uso 
Art. 14 Opportunita' commerciali 
Art. 15 Accordi di cooperazione 
Art. 16 Assistenza a terra 
Art. 17 Conversione e trasferimento delle entrate 
Art. 18 Tariffe 
Art.19  Statistiche 
Art. 20 Consultazioni ed emendamenti 
Art. 21 Conformita' a convenzioni multilaterali 
Art. 22 Composizione delle controversie 
Art. 23 Recesso 
Art. 24 Registrazione 
Art. 25 Entrata in vigore 
 
Il Governo della Repubblica  delle  Seychelles  e  il  Governo  della
Repubblica Italiana di seguito indicati come le "Parti Contraenti", 
In  quanto  firmatari   della   Convenzione   sull'Aviazione   Civile
Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; 
Desiderando facilitare,  promuovere  e  contribuire  alla  espansione
dell'offerta servizi aerei internazionali; 
Riconoscendo  ad  un  servizio  aereo  internazionale  efficiente   e
competitivo la capacita' di incrementare il commercio, il benessere e
la crescita economica; 
Desiderando porre i vettori aerei nella  condizione  di  offrire  una
gamma di  opzioni  di  servizi  di  trasporto  e  di  spedizione  con
l'auspicio di incoraggiare i singoli vettori aerei  a  sviluppare  ed
applicare prezzi innovativi e competitivi; 
Essendo entrambi intenzionati a concludere un Accordo allo  scopo  di
stabilire ed operare servizi aerei di linea tra i  propri  rispettivi
territori ed oltre; 
Hanno concordato quanto segue: 
 
                      ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI 
 
Per le finalita' del presente Accordo, a meno  che  il  contesto  non
richieda una diversa interpretazione: 
(a) "la Convenzione di Chicago" indica la Convenzione sulla Aviazione
    Civile Internazionale aperta alla firma  il  7  dicembre  1944  e
    include: (i) ogni emendamento ad essa apportato entrato in vigore
    ai  sensi  dell'Articolo  94(a)  della  stessa  e  ratificato  da
    entrambe le Parti Contraenti; e (ii) ogni Annesso  o  emendamento
    apportato alla  stessa  ai  sensi  dell'  Articolo  90  di  detta
    Convenzione, nella misura in cui tale emendamento o  annesso  sia
    in qualsiasi momento vigente per entrambe le Parti Contraenti; 
(b) "Autorita' Aeronautiche"  indica,  nel  caso  del  Governo  della
    Repubblica  Italiana,  il  Ministero   delle   Infrastrutture   e
    Trasporti e/o l'Autorita' Italiana per l'Aviazione Civile  (ENAC)
    e, nel caso del Governo della  Repubblica  delle  Seychelles,  il
    Ministero  responsabile  del  Trasporto   e/o   l'Autorita'   per
    l'Aviazione Civile delle Seychelles  (SCAA),  o,  in  entrambi  i
    casi, altro soggetto o ente autorizzato ad espletare le  funzioni
    attualmente esercitabili dalle summenzionate autorita' o funzioni
    simili; 
(c) con "servizi concordati" si indicano i  servizi  aerei  di  linea
    sulle rotte specificate nell'Annesso 1 del presente  Accordo  per
    il trasporto di passeggeri, merci e  posta,  separatamente  o  in
    combinazione 
(d) "vettore aereo designato" indica un vettore  aereo  designato  ed
    autorizzato ai sensi dell'Articolo 7 del presente Accordo; 
(e) il termine  "territorio"  in  relazione  ad  uno  Stato  reca  il
    significato ad esso attribuito dall'Articolo 2 della  Convenzione
    di Chicago; 
(f) i termini  "servizio  aereo",  "servizio  aereo  internazionale",
    "vettore aereo" e "scalo non commerciale " recano il  significato
    ad essi attribuiti dall'Articolo 96 della Convenzione di Chicago; 
(g) "il presente Accordo" include gli Annessi del presente  documento
    e tutti gli emendamenti ad essi o al presente Accordo; 
(h) con "oneri d'uso" si intende un onere imposto ad un vettore aereo
    dalla autorita' competente o da questa consentito a fronte  della
    messa a disposizione di immobili o strutture  aeroportuali  o  di
    strutture per la navigazione aerea (ivi comprese le strutture per
    i  sorvoli  ),  o  i  servizi  e  le  strutture   correlati   per
    l'aeromobile, gli equipaggi, i passeggeri e le merci; 
(i) "Certificato di Operatore Aereo" indica un  documento  rilasciato
    ad un vettore aereo dalle autorita'  aeronautiche  di  una  Parte
    Contraente attestante che  il  vettore  aereo  in  questione  per
    capacita' ed organizzazione professionale e' idoneo  a  garantire
    il corretto funzionamento dell'aeromobile  per  le  attivita'  di
    aviazione specificate nel certificato. 
(j) con "dotazioni dell'aeromobile"  si  intendono  i  beni,  diversi
    dalle  provviste  e  dalle   parti   di   ricambio,   di   natura
    sostituibile, da utilizzarsi a bordo dell'aeromobile  durante  il
    volo, ivi comprese le attrezzature di emergenza e sopravvivenza.; 
(k) con "provviste di bordo" si indicano i  beni  di  consumo  pronti
    all'uso da utilizzare o vendere a bordo di un aeromobile  durante
    il voto, comprese le forniture di magazzino; 
(l) con  "ricambi"  si  indicano   articoli   da   utilizzare   nella
    riparazione o per la  sostituzione  di  parti  di  un  aeromobile
    durante il volo, comprese le forniture di magazzino; 
(m) "rotte specificate" sono le rotte specificate all'Annesso  1  del
    presente Accordo 
(n) il termine "code sharing" indica una operazione  condotta  da  un
    vettore aereo designato utilizzando il codice alfanumerico  e  il
    numero di volo di un altro vettore aereo in aggiunta  al  proprio
    codice alfanumerico e numero di volo. 
o)  il termine "Stato Membro UE" indica gli Stati Membri  dell'Unione
    Europea  e  il  termine  "Trattati  UE"   indica   il   "Trattato
    sull'Unione Europea" e il "Trattato sul funzionamento dell'Unione
    Europea"; 
p)  con "Paesi EFTA" si indicano  i  Paesi  Membri  dell'Associazione
    Europea di Libero Scambio (European  Free  Trade  Association)  e
    comprendono  la  Repubblica  di  Islanda,   il   Principato   del
    Liechtenstein,  il  Regno  di  Norvegia  (in   quanto   firmatari
    dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo);  la  Confederazione
    Elvetica (in quanto firmataria dell'Accordo sul  Trasporto  Aereo
    tra la Comunita' Economica e la Confederazione Elvetica); 
q)  nel presente Accordo ogni riferimento a vettori della  Repubblica
    Italiana deve essere inteso come relativo  ai  vettori  designati
    dalla Repubblica Italiana; 
r)  nel  presente  Accordo  ogni  riferimento   a   cittadini   della
    Repubblica italiana deve essere inteso come relativo a  cittadini
    di Stati Membri dell'Unione Europea. 
s)  nel presente  Accordo  ogni  riferimento  a  stati  membri  della
    Commissione dell'Oceano Indiano deve essere inteso come  relativo
    agli stati membri della regione occidentale  dell'Oceano  Indiano
    che comprende Comoros, Madagascar, Mauritius, Isola di Reunion.