(Accordo-art. 10)
    ARTICOLO 10 - RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI E DELLE LICENZE 
 
1. I certificati di aeronavigabilita', i certificati di  idoneita'  e
   le licenze rilasciati o riconosciuti validi in base alle  leggi  e
   ai regolamenti di una Parte Contraente, ivi comprese,  per  quanto
   concerne  la  Repubblica  Italiana,  le  leggi  e  i   regolamenti
   dell'Unione Europea, ed  in  corso  di  validita',  devono  essere
   ritenuti validi dall'altra Parte Contraente per  la  finalita'  di
   operare i servizi concordati, sempre che i requisiti richiesti per
   il rilascio o il riconoscimento di  tali  certificati  e  brevetti
   soddisfino almeno gli standard minimi  stabiliti  ai  sensi  della
   Convenzione. 
2. Ciascuna Parte  Contraente  si  riserva  tuttavia  il  diritto  di
   rifiutare di riconoscere, per le finalita' di sorvolo del  proprio
   territorio, certificati di idoneita' e licenze rilasciati a propri
   cittadini  o  resi  validi  per  gli   stessi   dall'altra   Parte
   Contraente.