(Accordo-art. 11)
                    ARTICOLO 11 - SICUREZZA AEREA 
 
1. In qualsiasi momento ciascuna Parte Contraente ha la  facolta'  di
   richiedere consultazioni in  merito  agli  standard  di  sicurezza
   adottati dall'altra Parte Contraente relativamente  all'equipaggio
   di bordo, all'aeromobile e al funzionamento dell'aeromobile.  Tali
   consultazioni  avranno  luogo  entro  trenta  (30)  giorni   dalla
   richiesta. 
2. Ove, a seguito di tali consultazioni, una Parte Contraente  rilevi
   che l'altra Parte Contraente non mantenga ed  amministri  in  modo
   efficiente i pertinenti standard  di  sicurezza,  che  siano  come
   minimo pari agli  standard  vigenti  al  momento  ai  sensi  della
   Convenzione  sull'Aviazione  Civile  Internazionale  (Doc   7300),
   l'altra Parte Contraente viene informata di tali rilievi  e  delle
   azioni ritenute necessarie per aderire agli standard minimi  ICAO.
   L'altra Parte Contraente adottera' allora idonee misure correttive
   entro un periodo di tempo concordato. 
3. Conformemente   a   quanto   disposto   dall'Articolo   16   della
   Convenzione, si conviene inoltre che ciascun aeromobile utilizzato
   da o per conto di un vettore aereo di  una  Parte  Contraente  che
   operi  servizi  con  destinazione  o  origine  nel  territorio  di
   un'altra Parte Contraente possa, mentre si  trova  nel  territorio
   dell'altra Parte Contraente, essere soggetto  ad  un  controllo  a
   bordo  dell'aeromobile  ed  esternamente  ad  esso  da  parte  dei
   rappresentanti  autorizzati   dell'altra   Parte   Contraente,   a
   condizione che cio'  non  causi  un  irragionevole  ritardo  nelle
   operazioni  dell'aeromobile.  In  deroga  agli  obblighi  di   cui
   all'Articolo 33  della  Convenzione  di  Chicago,  scopo  di  tale
   ispezione  e'  la  verifica  della  validita'   della   pertinente
   documentazione dell'aeromobile,  dei  brevetti  dell'equipaggio  e
   della conformita' delle attrezzature e dello stato dell'aeromobile
   agli Standard vigenti al momento ai sensi della Convenzione. 
4. Ove si renda  necessaria  una  azione  urgente  per  garantire  la
   sicurezza  delle  operazioni  di  un  aeromobile,  ciascuna  Parte
   Contraente si  riserva  il  diritto  di  sospendere  o  modificare
   immediatamente l'autorizzazione di esercizio di uno o piu' vettori
   aerei dell'altra Parte Contraente. 
5. Le misure adottate da una Parte Contraente in conformita' a quanto
   disposto al precedente paragrafo 4 sono disapplicate non appena le
   motivazioni  che  ne  hanno  determinato  l'adozione  cessano   di
   esistere. 
6. Con riferimento al precedente paragrafo 2, ove si stabilisca  che,
   una volta trascorso il periodo  di  tempo  concordato,  una  Parte
   Contraente continui ad essere inadempiente rispetto agli  Standard
   ICAO, la questione dovrebbe essere riferita al Segretario Generale
   dell'ICAO. Quest'ultimo dovrebbe inoltre  essere  informato  della
   successiva soddisfacente risoluzione della situazione. 
7. Qualora la Repubblica Italiana abbia designato un vettore aereo il
   cui controllo regolatorio sia esercitato e mantenuto da  un  altro
   Stato Membro  dell'Unione  Europea,  i  diritti  dell'altra  Parte
   Contraente  ai  sensi  del  presente  Articolo   sono   ugualmente
   applicati in  relazione  all'adozione,  esercizio  o  mantenimento
   degli standard di sicurezza da parte di tale  altro  Stato  Membro
   dell'Unione  Europea  ed  in  relazione  alla  autorizzazione   di
   esercizio di tale vettore aereo.