ARTICOLO 12 - ESENZIONE DA DAZI DOGANALI ED ALTRE IMPOSTE 1. Gli aeromobili impiegati su servizi aerei Internazionali dai vettori aerei designati di una Parte Contraente, nonche' le dotazioni ordinarie, le parti di ricambio compresi I motori, le forniture di carburante e lubrificanti, le provviste di bordo (ivi compresi cibo, bevande e tabacco) e il materiale stampato, le lettere di trasporto aereo, i computer e biglietti stampati utilizzati dal vettore aereo designato per le attivita' di prenotazione e ed emissione di biglietti, tutto il materiale recante le insegne del vettore aereo designato e i materiali ordinari finalizzati alla pubblicita' e promozione destinati alla distribuzione gratuita presenti a bordo di tale aeromobile sono esentati dall'altra Parte Contraente da ogni tipo di dazio doganale, diritti di ispezione ed altri oneri fiscali al momento dell'ingresso nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che tale dotazione ordinaria e tali altri beni rimangano a bordo dell'aeromobile. 2. Gli aeromobili sono inoltre esentanti dagli stessi dazi, diritti ed oneri, ad eccezione degli oneri corrispondenti ai servizi erogati per: a) Il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio compresi i motori e le dotazioni ordinarie aviotrasportate introdotte nel territorio di una Parte Contraente dagli aeromobili dei vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente e finalizzate esclusivamente ad essere utilizzate dagli aeromobili di detto vettore aereo. b) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio inclusi i motori e le dotazioni ordinarie aviotrasportate caricati a bordo nel territorio di ciascuna Parte Contraente dagli aeromobili dei vettori aerei designati di una Parte Contraente nell' esercizio dei servizi concordati, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle competenti Autorita' di detta altra Parte Contraente, e finalizzati ad uso e consumo esclusivo durante il volo. 3. I materiali oggetto delle esenzioni dai dazi doganali ed altri oneri fiscali di cui ai precedenti paragrafi non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e debbono essere riesportati ove non utilizzati, a meno che non venga garantito il loro trasferimento ad altro vettore aereo internazionale o non ne venga consentita l'importazione permanente, secondo le disposizioni vigenti nel territorio della Parte Contraente interessata. 4. Le esenzioni stabilite nel presente Articolo, applicabili anche alla parte dei materiali summenzionati utilizzati o consumati durante il volo sul territorio della Parte Contraente concedente le esenzioni, sono concesse a condizione di reciprocita' e possono essere soggette al rispetto delle specifiche formalita' normalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali. 5. Nulla di quanto disposto nel presente Accordo impedisce: . alla Repubblica Italiana di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel proprio territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato della Repubblica delle Seychelles che operi tra un punto del territorio italiano e un altro punto nel territorio italiano o nel territorio di un altro Stato Membro dell'Unione Europea. . alla Repubblica delle Seychelles di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel proprio territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato della Repubblica Italiana che operi tra un punto nel territorio delle Seychelles e un altro punto nel territorio delle Seychelles o nel territorio di un altro Stato Membro della Commissione dell'Oceano Indiano. 6. Le esenzioni disposte nel presente Articolo valgono anche nelle situazioni in cui i Vettori Aerei Designati delle Parti Contraenti abbiano sottoscritto accordi con un altro vettore aereo che, similmente, goda di tali esenzioni concesse dall'altra Parte Contraente, per il prestito o il trasferimento nel territorio dell'altra Parte Contraente degli articoli specificati ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo.