(Accordo-art. 12)
      ARTICOLO 12 - ESENZIONE DA DAZI DOGANALI ED ALTRE IMPOSTE 
 
1. Gli aeromobili  impiegati  su  servizi  aerei  Internazionali  dai
   vettori aerei  designati  di  una  Parte  Contraente,  nonche'  le
   dotazioni ordinarie, le parti di ricambio compresi  I  motori,  le
   forniture di carburante e lubrificanti, le provviste di bordo (ivi
   compresi cibo, bevande e tabacco)  e  il  materiale  stampato,  le
   lettere di  trasporto  aereo,  i  computer  e  biglietti  stampati
   utilizzati  dal  vettore  aereo  designato  per  le  attivita'  di
   prenotazione e ed  emissione  di  biglietti,  tutto  il  materiale
   recante le insegne del  vettore  aereo  designato  e  i  materiali
   ordinari finalizzati alla pubblicita' e promozione destinati  alla
   distribuzione gratuita presenti a bordo di  tale  aeromobile  sono
   esentati  dall'altra  Parte  Contraente  da  ogni  tipo  di  dazio
   doganale, diritti di ispezione ed altri oneri fiscali  al  momento
   dell'ingresso  nel  territorio  dell'altra  Parte  Contraente,   a
   condizione  che  tale  dotazione  ordinaria  e  tali  altri   beni
   rimangano a bordo dell'aeromobile. 
2. Gli aeromobili sono inoltre esentanti dagli stessi  dazi,  diritti
   ed oneri, ad  eccezione  degli  oneri  corrispondenti  ai  servizi
   erogati per: 
   a) Il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le  parti
      di  ricambio  compresi  i  motori  e  le  dotazioni   ordinarie
      aviotrasportate  introdotte  nel  territorio   di   una   Parte
      Contraente  dagli  aeromobili  dei  vettori   aerei   designati
      dell'altra Parte Contraente  e  finalizzate  esclusivamente  ad
      essere utilizzate dagli aeromobili di detto vettore aereo. 
   b) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le  parti
      di  ricambio  inclusi  i  motori  e  le   dotazioni   ordinarie
      aviotrasportate caricati a bordo  nel  territorio  di  ciascuna
      Parte Contraente dagli aeromobili dei vettori  aerei  designati
      di una Parte Contraente nell' esercizio dei servizi concordati,
      nei  limiti  e  alle  condizioni  stabiliti  dalle   competenti
      Autorita' di detta altra Parte Contraente, e finalizzati ad uso
      e consumo esclusivo durante il volo. 
3. I materiali oggetto delle esenzioni dai  dazi  doganali  ed  altri
   oneri  fiscali  di  cui  ai  precedenti  paragrafi   non   saranno
   utilizzati per scopi diversi dai servizi  aerei  internazionali  e
   debbono essere riesportati ove non  utilizzati,  a  meno  che  non
   venga garantito il  loro  trasferimento  ad  altro  vettore  aereo
   internazionale  o   non   ne   venga   consentita   l'importazione
   permanente, secondo le disposizioni vigenti nel  territorio  della
   Parte Contraente interessata. 
4. Le esenzioni stabilite nel presente  Articolo,  applicabili  anche
   alla parte dei  materiali  summenzionati  utilizzati  o  consumati
   durante il volo sul territorio della Parte  Contraente  concedente
   le esenzioni, sono concesse a condizione di reciprocita' e possono
   essere  soggette   al   rispetto   delle   specifiche   formalita'
   normalmente  applicate  in  detto  territorio,  ivi   compresi   i
   controlli doganali. 
5. Nulla di quanto disposto nel presente Accordo impedisce: 
   . alla   Repubblica   Italiana   di   imporre,   su    base    non
     discriminatoria, tasse,  imposte,  dazi,  diritti  o  oneri  sul
     carburante fornito nel proprio territorio per essere  utilizzato
     da un aeromobile di un vettore aereo designato della  Repubblica
     delle Seychelles che operi tra un punto del territorio  italiano
     e un altro punto nel territorio italiano o nel territorio di  un
     altro Stato Membro dell'Unione Europea. 
   . alla  Repubblica  delle  Seychelles  di  imporre,  su  base  non
     discriminatoria, tasse,  imposte,  dazi,  diritti  o  oneri  sul
     carburante fornito nel proprio territorio per essere  utilizzato
     da un aeromobile di un vettore aereo designato della  Repubblica
     Italiana che operi tra un punto nel territorio delle  Seychelles
     e  un  altro  punto  nel  territorio  delle  Seychelles  o   nel
     territorio  di  un  altro   Stato   Membro   della   Commissione
     dell'Oceano Indiano. 
6. Le esenzioni disposte nel presente Articolo  valgono  anche  nelle
   situazioni in cui i Vettori Aerei Designati delle Parti Contraenti
   abbiano sottoscritto accordi  con  un  altro  vettore  aereo  che,
   similmente, goda  di  tali  esenzioni  concesse  dall'altra  Parte
   Contraente, per il prestito  o  il  trasferimento  nel  territorio
   dell'altra  Parte  Contraente  degli   articoli   specificati   ai
   paragrafi 1 e 2 del presente Articolo.