(Accordo-art. 13)
                      ARTICOLO 13 - ONERI D'USO 
 
1. Nessuna Parte Contraente impone o consente che  siano  imposti  al
   vettore aereo designato dell'altra Parte  Contraente  oneri  d'uso
   superiori a quelli imposti ai propri  vettori  aerei  che  operano
   servizi aerei internazionali simili. 
2. Ciascuna Parte Contraente incoraggia le consultazioni tra i propri
   enti competenti alla imposizione degli oneri e i vettori aerei che
   utilizzano i servizi e le strutture messe a disposizione  da  tali
   autorita', ove possibile tramite le organizzazioni rappresentative
   di tali vettori aerei. Le proposte di modifica degli  oneri  d'uso
   dovrebbero essere annunciate agli utenti con ragionevole preavviso
   in modo da consentire agli stessi di esprimere le proprie opinioni
   prima della entrata in  vigore  delle  modifiche.  Ciascuna  Parte
   Contraente incoraggia le proprie autorita' competenti e gli utenti
   a scambiare pertinenti informazioni relative agli oneri d'uso.