(Accordo-art. 14)
               ARTICOLO 14 - OPPORTUNITA' COMMERCIALI 
 
1. Il vettore aereo designato (i  vettori  aerei  designati)  di  una
   Parte  Contraente  ha  il  diritto  di   mantenere   una   propria
   rappresentanza nel territorio dell'altra Parte Contraente. 
2. Il vettore aereo designato (i  vettori  aerei  designati)  di  una
   Parte Contraente puo', nel rispetto delle disposizioni legislative
   e regolamentari dell'altra Parte in materia di ingresso, residenza
   ed impiego, portare e mantenere nel  territorio  dell'altra  Parte
   Contraente  personale  specializzato  di   profilo   dirigenziale,
   commerciale, tecnico, operativo ed altro richiesto per l'esercizio
   dei servizi aerei. 
3. Nel caso di designazione di un agente  generale  o  di  un  agente
   generale di vendita, tale agente  viene  nominato  in  conformita'
   alle pertinenti leggi e regolamenti applicabili di ciascuna  Parte
   Contraente. 
4. Ciascun vettore aereo designato ha il diritto di  provvedere  alla
   vendita  di  trasporto  aereo  nel  territorio  dell'altra   Parte
   Contraente, direttamente o attraverso propri agenti e chiunque  e'
   libero di acquistare tale trasporto nel rispetto delle leggi e dei
   regolamenti pertinenti applicabili.