(Accordo-art. 16)
         ARTICOLO 16 - ASSISTENZA A TERRA (GROUND HANDLING) 
 
1. Fatte salve le direttive, leggi e e regolamenti di ciascuna  Parte
   Contraente, ivi  compresa,  nel  caso  dell'Italia,  la  normativa
   dell'Unione Europea, ciascun vettore aereo designato ha il diritto
   di provvedere autonomamente ai servizi di assistenza a  terra  nel
   territorio dell'altra Parte Contraente, (auto-assistenza  o  "self
   handling") o, a sua scelta,  la  possibilita'  di  effettuare  una
   selezione tra i  fornitori  concorrenti  che  offrono  servizi  di
   assistenza a terra parziali o totali. Nei casi in cui tali leggi e
   regolamenti   limitino   o   impediscano    di    esercitare    il
   "self-handling" e laddove non vi sia un'effettiva concorrenza  tra
   i fornitori di servizi di  assistenza  a  terra,  ciascun  vettore
   designato avra' diritto ad un trattamento non discriminatorio  per
   quanto  attiene  all'accesso  a   servizi   di   self-handling   e
   ground-handling offerti da uno o piu' fornitori.