(Accordo-art. 17)
       ARTICOLO 17 - CONVERSIONE E TRASFERIMENTO DELLE ENTRATE 
 
1. Ciascuna  Parte  consente  al  vettore   aereo   (vettori   aerei)
   dell'altra Parte di convertire e trasferire  all'estero  tutte  le
   entrate ottenute in loco dalla vendita  di  servizi  di  trasporto
   aereo e attivita' associate direttamente  collegate  al  trasporto
   aereo, al netto degli esborsi  sostenuti  localmente,  tramite  la
   pronta conversione e rimessa  senza  limiti  al  tasso  di  cambio
   applicabile alla data della richiesta di conversione o rimessa. 
2. La conversione e  rimessa  di  tali  entrate  sono  consentite  in
   conformita'  alle   disposizioni   legislative   e   regolamentari
   applicabili e non sono soggette ad alcun onere amministrativo o di
   cambio, ad  eccezione  degli  oneri  normalmente  applicati  dalle
   banche per l'espletamento di  tali  operazioni  di  conversione  o
   rimessa. 
3. Le disposizioni del presente Articolo non esentano i vettori aerei
   di entrambe le Parti dal pagamento dei dazi,  tasse  e  contributi
   cui sono soggetti. 
4. Nella misura in cui i servizi  di  pagamento  tra  le  Parti  sono
   disciplinati da un accordo speciale, detto accordo prevale.