(Accordo-art. 18)
                        ARTICOLO 18 - TARIFFE 
 
1. Per le finalita' del presente Accordo il termine "tariffa"  indica
   il prezzo da pagare per il  trasporto  di  passeggeri,  bagagli  e
   merci e le condizioni in base alle quali tale prezzo  si  applica,
   ivi compresi i costi e le condizioni di agenzia e di altri servizi
   ancillari, escludendo la remunerazione  o  le  condizioni  per  il
   trasporto di posta. 
2. Ciascuna Parte Contraente acconsente che le tariffe per i  servizi
   aerei vengano stabilite  da  ciascuna  compagnia  aerea  designata
   sulla base di proprie considerazioni  commerciali  e  di  mercato.
   Nessuna delle Parti Contraenti  richiede  alle  proprie  compagnie
   aeree di consultare altre compagnie aeree in merito  alle  tariffe
   che queste impongono o propongono di imporre per i servizi oggetto
   del presente Accordo. 
3. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di richiedere la notifica  o
   la registrazione di  ogni  tariffa  intesa  essere  imposta  dalla
   propria compagnia aerea o compagnie  aeree.  Nessuna  delle  Parti
   Contraenti richiede la notifica  o  la  registrazione  di  tariffe
   intese essere imposte dalla  compagnia  aerea  o  dalle  compagnie
   aeree dell'altra Parte Contraente. Le Tariffe possono rimanere  in
   vigore a meno che non siano successivamente disapprovate ai  sensi
   dei seguenti paragrafi 5 o 6. 
4. L'intervento delle Parti Contraenti e' limitato alla: 
   (a) tutela dei consumatori da tariffe eccessive, dovute  ad  abuso
       di posizione dominante; 
   (b) prevenzione di tariffe  la  cui  applicazione  costituisce  un
       comportamento  anticoncorrenziale  o  sia   potenzialmente   o
       intenzionalmente volta a prevenire, limitare o  distorcere  la
       concorrenza o ad escludere un concorrente dalla rotta. 
5. Ciascuna  Parte  Contraente  puo'  unilateralmente  bloccare   una
   tariffa registrata o imposta da una delle proprie compagnie  aeree
   designate. Tuttavia tale  intervento  viene  posto  in  atto  solo
   qualora  le  Autorita'  Aeronautiche  di  tale  Parte   Contraente
   ritengano che una tariffa imposta o proposta  per  essere  imposta
   risponda ad uno dei criteri indicati al precedente paragrafo 4. 
6. Le Parti Contraenti non adottano misure unilaterali per  prevenire
   l'entrata in vigore o la vigenza di una tariffa imposta o proposta
   per  essere  imposta  da  una  compagnia  aerea  dell'altra  Parte
   Contraente. Qualora una Parte Contraente ritenga che tale  tariffa
   sia  incoerente  con  le  considerazioni  di  cui  al   precedente
   paragrafo 3, essa puo' richiedere una consultazione  e  notificare
   all'altra Parte Contraente le motivazioni di tale insoddisfazione.
   Le consultazioni avranno luogo entro  14  giorni  dal  ricevimento
   della richiesta. In assenza di un  accordo  reciproco  la  tariffa
   entra o rimane in vigore.