ARTICOLO 18 - TARIFFE 1. Per le finalita' del presente Accordo il termine "tariffa" indica il prezzo da pagare per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni in base alle quali tale prezzo si applica, ivi compresi i costi e le condizioni di agenzia e di altri servizi ancillari, escludendo la remunerazione o le condizioni per il trasporto di posta. 2. Ciascuna Parte Contraente acconsente che le tariffe per i servizi aerei vengano stabilite da ciascuna compagnia aerea designata sulla base di proprie considerazioni commerciali e di mercato. Nessuna delle Parti Contraenti richiede alle proprie compagnie aeree di consultare altre compagnie aeree in merito alle tariffe che queste impongono o propongono di imporre per i servizi oggetto del presente Accordo. 3. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di richiedere la notifica o la registrazione di ogni tariffa intesa essere imposta dalla propria compagnia aerea o compagnie aeree. Nessuna delle Parti Contraenti richiede la notifica o la registrazione di tariffe intese essere imposte dalla compagnia aerea o dalle compagnie aeree dell'altra Parte Contraente. Le Tariffe possono rimanere in vigore a meno che non siano successivamente disapprovate ai sensi dei seguenti paragrafi 5 o 6. 4. L'intervento delle Parti Contraenti e' limitato alla: (a) tutela dei consumatori da tariffe eccessive, dovute ad abuso di posizione dominante; (b) prevenzione di tariffe la cui applicazione costituisce un comportamento anticoncorrenziale o sia potenzialmente o intenzionalmente volta a prevenire, limitare o distorcere la concorrenza o ad escludere un concorrente dalla rotta. 5. Ciascuna Parte Contraente puo' unilateralmente bloccare una tariffa registrata o imposta da una delle proprie compagnie aeree designate. Tuttavia tale intervento viene posto in atto solo qualora le Autorita' Aeronautiche di tale Parte Contraente ritengano che una tariffa imposta o proposta per essere imposta risponda ad uno dei criteri indicati al precedente paragrafo 4. 6. Le Parti Contraenti non adottano misure unilaterali per prevenire l'entrata in vigore o la vigenza di una tariffa imposta o proposta per essere imposta da una compagnia aerea dell'altra Parte Contraente. Qualora una Parte Contraente ritenga che tale tariffa sia incoerente con le considerazioni di cui al precedente paragrafo 3, essa puo' richiedere una consultazione e notificare all'altra Parte Contraente le motivazioni di tale insoddisfazione. Le consultazioni avranno luogo entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di un accordo reciproco la tariffa entra o rimane in vigore.