ARTICOLO 2 - DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA 1. In deroga a quanto diversamente disposto, nulla nel presente Accordo e' inteso: (i) richiedere o favorire l'adozione di accordi tra imprese, determinazioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concertate volte a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza; o (ii) consolidare gli effetti di un tale accordo, determinazione o pratica concertata; o (iii) delegare ad operatori economici privati la responsabilita' di adottare azioni volte a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza.