(Accordo-art. 2)
              ARTICOLO 2 - DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA 
 
1. In deroga a  quanto  diversamente  disposto,  nulla  nel  presente
   Accordo e' inteso: 
   (i)   richiedere o favorire l'adozione  di  accordi  tra  imprese,
         determinazioni  da  parte  di  associazioni  di  imprese   o
         pratiche concertate volte a prevenire, distorcere o limitare
         la concorrenza; o 
   (ii)  consolidare gli effetti di un tale accordo, determinazione o
         pratica concertata; o 
   (iii) delegare ad operatori economici privati  la  responsabilita'
         di adottare azioni volte a prevenire, distorcere o  limitare
         la concorrenza.