ARTICOLO 20 - CONSULTAZIONI ED EMENDAMENTI 1. Ciascuna Parte Contraente o le Autorita' Aeronautiche di questa possono, in qualsiasi momento, richiedere consultazioni con l'altra Parte Contraente o con le Autorita' Aeronautiche di questa. 2. La consultazione richiesta da una Parte Contraente o dalle Autorita' Aeronautiche di questa ha inizio entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 3. Il presente Accordo puo' essere modificato con il reciproco consenso delle Parti Contraenti. Le modifiche apportate al presente Accordo entrano in vigore alla data dell'ultima delle notifiche scritte intercorse tra le Parti Contraenti a mezzo canali diplomatici, attestante l'avvenuto espletamento delle procedure legali finalizzate all'entrata in vigore delle stesse. 4. In deroga alle disposizioni del paragrafo (3) del presente Articolo, modifiche alla tabella delle rotte (Annesso I) e agli accordi di cooperazione (Annesso II) allegati al presente Accordo possono essere concordate in forma scritta tra le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti.