(Accordo-art. 20)
             ARTICOLO 20 - CONSULTAZIONI ED EMENDAMENTI 
 
1. Ciascuna Parte Contraente o le Autorita'  Aeronautiche  di  questa
   possono,  in  qualsiasi  momento,  richiedere  consultazioni   con
   l'altra Parte  Contraente  o  con  le  Autorita'  Aeronautiche  di
   questa. 
2. La  consultazione  richiesta  da  una  Parte  Contraente  o  dalle
   Autorita' Aeronautiche di questa ha inizio  entro  un  periodo  di
   sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 
3. Il presente  Accordo  puo'  essere  modificato  con  il  reciproco
   consenso  delle  Parti  Contraenti.  Le  modifiche  apportate   al
   presente Accordo entrano in vigore  alla  data  dell'ultima  delle
   notifiche scritte intercorse  tra  le  Parti  Contraenti  a  mezzo
   canali  diplomatici,  attestante  l'avvenuto  espletamento   delle
   procedure legali finalizzate all'entrata in vigore delle stesse. 
4. In  deroga  alle  disposizioni  del  paragrafo  (3)  del  presente
   Articolo, modifiche alla tabella delle rotte (Annesso  I)  e  agli
   accordi di cooperazione (Annesso II) allegati al presente  Accordo
   possono essere  concordate  in  forma  scritta  tra  le  Autorita'
   Aeronautiche delle Parti Contraenti.