(Accordo-art. 22)
            ARTICOLO 22 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
1. Qualora tra le Parti Contraenti  insorgano  controversie  relative
   all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le  Parti
   Contraenti tenteranno in primo luogo di comporre tali controversie
   tramite negoziato. 
2. Qualora  le  Parti  Contraenti  non  riescano  a  comporre   dette
   controversie  tramite  negoziato,  esse  saranno  risolte  tramite
   canali diplomatici secondo le leggi e i  regolamenti  di  ciascuna
   Parte Contraente.