(Accordo-art. 23)
                        ARTICOLO 23 - RECESSO 
 
1. Ciascuna Parte Contraente ha facolta', in  qualsiasi  momento,  di
   notificare per iscritto all'altra Parte la  propria  decisione  di
   recedere dal presente Accordo. Tale notifica dovra' essere inviata
   simultaneamente    all'Organizzazione    dell'Aviazione     Civile
   Internazionale (ICAO). In tal caso, il presente  accordo  cessera'
   di produrre effetti dodici (12) mesi  dopo  il  ricevimento  della
   notifica  resa  dall'altra  Parte  Contraente,  a  meno  che  tale
   notifica non sia revocata di comune  intesa  fra  le  Parti  prima
   dello scadere di questo termine. Se l'altra Parte  Contraente  non
   attesta di aver ricevuto la notifica, questa si  reputa  pervenuta
   quattordici (14) giorni dopo che  l'Organizzazione  dell'Aviazione
   Civile Internazionale ne ha ricevuto comunicazione.