(Accordo-art. 25)
                   ARTICOLO 25 - ENTRATA IN VIGORE 
 
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultimo  scambio
   di  note  tramite  il  quale  le   Parti   Contraenti   notificano
   reciprocamente  in  forma  scritta,  tramite  canali  diplomatici,
   l'avvenuto  espletamento  delle  procedure  legali  previste   per
   l'entrata in vigore. 
2. In fede, i sottoscritti, debitamente  autorizzati  dai  rispettivi
   Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
Fatto in Victoria, il 1° aprile 2016, in duplice originale in  lingua
inglese. 
 
      Per il Governo                        Per il Governo 
della Repubblica Italiana           della Repubblica delle Seychelles