ARTICOLO 25 - ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultimo scambio di note tramite il quale le Parti Contraenti notificano reciprocamente in forma scritta, tramite canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure legali previste per l'entrata in vigore. 2. In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in Victoria, il 1° aprile 2016, in duplice originale in lingua inglese. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica delle Seychelles