(Accordo-Annesso I)
                                                            ANNESSO I 
 
                         TABELLA DELLE ROTTE 
 
  Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati
dalla Repubblica Italiana: 
 
=====================================================================
|    Punti di    |                  |     Punti nelle     |  Punti  |
|    partenza    | Punti intermedi  |     Seychelles      |  oltre  |
+================+==================+=====================+=========+
|                |                  |Mahe, Praslin ed     |         |
|                |                  |altri punti da       |Tutti i  |
|Punti in Italia |Tutti i punti     |scegliere liberamente|punti    |
+----------------+------------------+---------------------+---------+
 
 
  Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati
dalla Repubblica delle Seychelles: 
 
=====================================================================
|                   |                |                    |  Punti  |
| Punti di partenza |Punti intermedi |  Punti in Italia   |  oltre  |
+===================+================+====================+=========+
|                   |                |Roma, Milano ed     |         |
|                   |                |altri tre punti da  |         |
|Punti nelle        |                |scegliere           |Tutti i  |
|Seychelles         |Tutti i punti   |liberamente         |punti    |
+-------------------+----------------+--------------------+---------+
 
 
Note: 
 
   Esercizio dei Servizi Concordati: 
 
1. il vettore o i  vettori  aerei  designati  di  entrambe  le  Parti
   Contraenti possono, su alcuni o tutti i  voli  e  a  loro  scelta,
   servire  punti  intermedi  o  punti  oltre  sulle  rotte  in  ogni
   combinazione ed ordine, senza limiti direzionali o geografici. 
2. Il vettore o i vettori aerei designati possono omettere  lo  scalo
   su alcuni o tutti I punti intermedi o oltre  a  condizione  che  i
   servizi abbiano origine o terminino all'interno del territorio del
   Paese del vettore. 
3. I servizi sono operati con diritti di terza e quarta  liberta'.  I
   diritti  di  traffico  di  quinta  liberta'  sono  vicendevolmente
   concessi sulla base di accordi tra le  autorita'  aeronautiche  di
   entrambe le Parti Contraenti. Non e' consentito il cabotaggio. 
4. In deroga alle disposizioni stabilite al  precedente  punto  3,  a
   ciascun vettore aereo designato vengono concessi diritti di quinta
   liberta' su un punto intermedio o su  un  punto  oltre  in  Africa
   Orientale/Africa  Settentrionale   o   nell'Oceano   Indiano   (ad
   eccezione delle Mauritius) o in Medio  Oriente  o  in  Europa.  In
   quest'ultimo caso esclusivamente per servizi in code- sharing  tra
   vettori aerei designati dalle Parti  Contraenti.  Ciascun  vettore
   aereo designato ha facolta' di scegliere o modificare  tale  punto
   previo  preavviso  di  sessanta  (60)   giorni   alle   rispettive
   Autorita'. 
5. Il diritto di effettuare scali non commerciali verra'  determinato
   dalle autorita' aeronautiche tramite scambio di lettere. 
6. Il vettore o i vettori aerei designati possono trasferire traffico
   da un aeromobile utilizzato dallo stesso ad un altro aeromobile in
   qualsiasi punto o punti  sulla  rotta  nonche'  combinare  diversi
   numeri di volo all'interno di un'unica operazione dell'aeromobile.