ANNESSO II ACCORDI DI COOPERAZIONE 1. Nell'esercizio o nell'offerta dei servizi concordati sulle rotte specificate, i vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti sono autorizzati a concludere accordi di cooperazione con qualsiasi tipo di aeromobile (di proprieta' o in regime di locazione anche da Paesi Terzi) senza restrizioni di carattere geografico come, in via non esaustiva, accordi di blocked space o di code-sharing con: a) uno o piu' vettori aerei della stessa Parte Contraente; e/o b) uno o piu' vettori aerei dell'altra Parte Contraente; e/o c) uno o piu' vettori aerei di un paese terzo che disponga delle autorizzazioni ad operare. 2. Prima di operare servizi in code-sharing, i firmatari dell'accordo di code-sharing stabiliranno di comune accordo in capo a quale parte ricada la responsabilita' e concorderanno materie attinenti al consumatore, alla sicurezza, alla tutela e alla facilitazione. L'accordo con cui vengono stabiliti tali termini viene registrato presso entrambe le Autorita' Aeronautiche prima di procedere all'applicazione degli accordi di code-sharing. 3. Tali accordi vengono accettati dalle Autorita' Aeronautiche interessate, a condizione che tutte le compagnie aeree coinvolte in tali accordi dispongano dei necessari diritti ed autorizzazioni di traffico o di rotta. 4. In caso di accordi di code-sharing, la compagnia aerea che vende i servizi (marketing airline) deve, in relazione ad ogni biglietto venduto, accertarsi che sia chiaro all'acquirente al momento della vendita quale compagnia aerea operera' effettivamente ciascun segmento del servizio e con quale compagnia aerea o compagnie aeree l'acquirente stia stipulando una relazione contrattuale. 5. Il vettore o i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente possono sottoscrivere, in qualita' di vettore che vende i servizi (marketing carrier), accordi con i vettori aerei dell'altra Parte Contraente per servizi in code-sharing domestici tra punti nel territorio dell'altra Parte Contraente. I servizi in code-sharing domestico possono essere operati tra i punti di destinazione specificati nella Tabella delle Rotte nonche' tra detti punti di destinazione e tre (3) punti domestici aggiuntivi da selezionare liberamente, a condizione che tali servizi formino parte di un viaggio internazionale. 6. Ove un vettore designato operi i servizi concordati ai sensi di accordi di code-sharing in qualita' di vettore che opera i servizi (operating airline), la capacita' operata verra' calcolata sui titoli di capacita' accordati alla Parte Contraente che ha designato tale vettore aereo. La capacita' offerta da un vettore designato in qualita' di vettore che vende il servizio (marketing airiline) sui servizi in code-sharing operati da altri vettori aerei non viene calcolata sui titoli di capacita' accordati alla Parte Contraente che designa detto vettore aereo che opera il servizio (marketing airline).