(Accordo-Annesso II)
                                                           ANNESSO II 
 
                       ACCORDI DI COOPERAZIONE 
 
1. Nell'esercizio o nell'offerta dei servizi concordati  sulle  rotte
   specificate, i vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti  sono
   autorizzati a concludere accordi  di  cooperazione  con  qualsiasi
   tipo di aeromobile (di proprieta' o in regime di  locazione  anche
   da Paesi Terzi) senza restrizioni di carattere geografico come, in
   via non esaustiva, accordi di blocked space o di code-sharing con: 
   a) uno o piu' vettori aerei della stessa Parte Contraente; e/o 
   b) uno o piu' vettori aerei dell'altra Parte Contraente; e/o 
   c) uno o piu' vettori aerei di un paese terzo che  disponga  delle
      autorizzazioni ad operare. 
2. Prima di operare servizi in code-sharing, i firmatari dell'accordo
   di code-sharing stabiliranno di comune accordo  in  capo  a  quale
   parte ricada la responsabilita' e concorderanno materie  attinenti
   al consumatore, alla sicurezza, alla tutela e alla  facilitazione.
   L'accordo con cui vengono stabiliti tali termini viene  registrato
   presso entrambe  le  Autorita'  Aeronautiche  prima  di  procedere
   all'applicazione degli accordi di code-sharing. 
3. Tali  accordi  vengono  accettati  dalle  Autorita'   Aeronautiche
   interessate, a condizione che tutte le compagnie  aeree  coinvolte
   in tali accordi dispongano dei necessari diritti ed autorizzazioni
   di traffico o di rotta. 
4. In caso di accordi di code-sharing, la compagnia aerea che vende i
   servizi (marketing airline) deve, in relazione ad  ogni  biglietto
   venduto, accertarsi che sia chiaro all'acquirente al momento della
   vendita quale  compagnia  aerea  operera'  effettivamente  ciascun
   segmento del servizio e con  quale  compagnia  aerea  o  compagnie
   aeree l'acquirente stia stipulando una relazione contrattuale. 
5. Il  vettore  o  i  vettori  aerei  designati  di  ciascuna   Parte
   Contraente possono sottoscrivere, in qualita' di vettore che vende
   i  servizi  (marketing  carrier),  accordi  con  i  vettori  aerei
   dell'altra Parte Contraente per servizi in code-sharing  domestici
   tra punti nel territorio dell'altra Parte Contraente. I servizi in
   code-sharing domestico possono  essere  operati  tra  i  punti  di
   destinazione specificati nella Tabella  delle  Rotte  nonche'  tra
   detti punti di destinazione e tre (3) punti  domestici  aggiuntivi
   da selezionare liberamente, a condizione che tali servizi  formino
   parte di un viaggio internazionale. 
6. Ove un vettore designato operi i servizi concordati  ai  sensi  di
   accordi di code-sharing in qualita' di vettore che opera i servizi
   (operating airline), la capacita'  operata  verra'  calcolata  sui
   titoli  di  capacita'  accordati  alla  Parte  Contraente  che  ha
   designato tale vettore aereo. La capacita' offerta da  un  vettore
   designato in qualita' di vettore che vende il servizio  (marketing
   airiline) sui servizi in code-sharing  operati  da  altri  vettori
   aerei non viene calcolata sui titoli di capacita'  accordati  alla
   Parte Contraente che designa detto  vettore  aereo  che  opera  il
   servizio (marketing airline).