ANNESSO III TRASPORTO INTERMODALE 1. Ai Vettori Aerei Designati delle Parti Contraenti e' consentito, impiegare, in coincidenza al trasporto aereo di passeggeri e merci, qualsiasi trasporto intermodale avente destinazione o origine in tutti i punti del territorio dell'altra Parte Contraente, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili. 2. I vettori aerei possono scegliere di effettuare il trasporto intermodale in proprio o di ricorrere ad accordi, ivi compresi accordi di code-sharing, con altri vettori e/o gestori di assistenza a terra. Tali servizi intermodali possono essere offerti come servizio diretto ad un prezzo unico, comprendente il trasporto aereo e il trasporto intermodale in combinazione, a condizione che i passeggeri e gli spedizionieri siano informati rispetto ai fornitori di tale trasporto.