(Accordo-Annesso III)
                                                          ANNESSO III 
 
                        TRASPORTO INTERMODALE 
 
1. Ai Vettori Aerei Designati delle Parti Contraenti  e'  consentito,
   impiegare, in coincidenza  al  trasporto  aereo  di  passeggeri  e
   merci,  qualsiasi  trasporto  intermodale  avente  destinazione  o
   origine  in  tutti  i  punti  del  territorio   dell'altra   Parte
   Contraente,  nel  rispetto   delle   leggi   e   dei   regolamenti
   applicabili. 
2. I vettori aerei  possono  scegliere  di  effettuare  il  trasporto
   intermodale in proprio o di ricorrere  ad  accordi,  ivi  compresi
   accordi  di  code-sharing,  con  altri  vettori  e/o  gestori   di
   assistenza  a  terra.  Tali  servizi  intermodali  possono  essere
   offerti come servizio diretto ad un prezzo unico, comprendente  il
   trasporto aereo e il  trasporto  intermodale  in  combinazione,  a
   condizione che i passeggeri e gli  spedizionieri  siano  informati
   rispetto ai fornitori di tale trasporto.