ARTICOLO 4 - CONCESSIONE DI DIRITTI 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti di seguito specificati in relazione ai servizi aerei di linea di questa: (a) il diritto di sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente senza atterrarvi; (b) il diritto di effettuare scali non commerciali nel territorio dell'altra Parte Contraente 2. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti di seguito specificati nel presente Accordo allo scopo di operare servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte annessa al presente Accordo. Tali servizi e rotte sono di seguito indicati rispettivamente come "i servizi concordati" e "le rotte specificate". 3. Nell'operare un servizio concordato su una rotta specificata, il vettore aereo o i vettori aerei designati da ciascuna Parte Contraente godono, oltre ai diritti specificati al paragrafo (1) del presente Articolo, il diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nella Tabella allegata al presente Accordo allo scopo di prendere a bordo o scaricare passeggeri e merce, ivi inclusa la posta. 4. Nulla di quanto disposto al paragrafo (2) del presente Articolo va inteso conferire ai vettori aerei designati di una Parte Contraente il diritto di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri o merce, ivi inclusa la posta, trasportati contro remunerazione o locazione e aventi destinazione in un altro punto all'interno del territorio dell'altra Parte Contraente. 5. Se a causa di conflitto armato, disordini o sviluppi politici o circostanze speciali e inconsuete un vettore aereo designato di una Parte Contraente non sia in grado di operare un servizio sulle sue normali rotte, l'altra Parte Contraente si adoperera' al meglio per rendere possibile la continuita' del servizio tramite una idonea riorganizzazione temporanea delle rotte. 6. I vettori aerei designati hanno il diritto di utilizzare tutte le aerovie e aeroporti specificati nella Tabella delle Rotte e le altre strutture messe a disposizione dalle Parti Contraenti su base non discriminatoria nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei rispettivi territori delle Parti Contraenti.