(Accordo-art. 4)
                 ARTICOLO 4 - CONCESSIONE DI DIRITTI 
 
1. Ciascuna Parte Contraente concede  all'altra  Parte  Contraente  i
   diritti di seguito specificati in relazione ai  servizi  aerei  di
   linea di questa: 
   (a) il  diritto  di  sorvolare  il  territorio  dell'altra   Parte
       Contraente senza atterrarvi; 
   (b) il diritto di effettuare scali non commerciali nel  territorio
       dell'altra Parte Contraente 
2. Ciascuna Parte Contraente concede  all'altra  Parte  Contraente  i
   diritti di seguito specificati nel presente Accordo allo scopo  di
   operare servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nella
   Tabella delle Rotte annessa al presente Accordo.  Tali  servizi  e
   rotte sono di seguito indicati  rispettivamente  come  "i  servizi
   concordati" e "le rotte specificate". 
3. Nell'operare un servizio concordato su una rotta  specificata,  il
   vettore aereo o  i  vettori  aerei  designati  da  ciascuna  Parte
   Contraente godono, oltre ai diritti specificati al  paragrafo  (1)
   del  presente  Articolo,  il  diritto  di  effettuare  scali   nel
   territorio dell'altra Parte Contraente nei punti  specificati  per
   tale rotta nella Tabella allegata al presente Accordo  allo  scopo
   di prendere a bordo o scaricare passeggeri e merce, ivi inclusa la
   posta. 
4. Nulla di quanto disposto al paragrafo (2) del presente Articolo va
   inteso  conferire  ai  vettori  aerei  designati  di   una   Parte
   Contraente  il  diritto  di  prendere  a  bordo,  nel   territorio
   dell'altra Parte Contraente, passeggeri o merce,  ivi  inclusa  la
   posta, trasportati  contro  remunerazione  o  locazione  e  aventi
   destinazione  in  un  altro  punto  all'interno   del   territorio
   dell'altra Parte Contraente. 
5. Se a causa di conflitto armato, disordini o  sviluppi  politici  o
   circostanze speciali e inconsuete un vettore  aereo  designato  di
   una Parte Contraente non sia in grado di operare un servizio sulle
   sue normali rotte,  l'altra  Parte  Contraente  si  adoperera'  al
   meglio per rendere possibile la continuita' del  servizio  tramite
   una idonea riorganizzazione temporanea delle rotte. 
6. I vettori aerei designati hanno il diritto di utilizzare tutte  le
   aerovie e aeroporti specificati nella Tabella  delle  Rotte  e  le
   altre strutture messe a disposizione  dalle  Parti  Contraenti  su
   base  non  discriminatoria  nel  rispetto  delle   leggi   e   dei
   regolamenti  vigenti  nei   rispettivi   territori   delle   Parti
   Contraenti.