ARTICOLO 5 - PRINCIPI CHE REGOLANO LA CAPACITA' E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI 1. Al vettore designato (vettori designati) delle Parti Contraenti viene garantito un trattamento pari ed equo tale da porli in condizione di godere di pari opportunita' nell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Le disposizioni relative al trasporto di passeggeri, merci e posta presi a bordo e scaricati nei punti sulle rotte da specificare nei territori di stati diversi da quelli che hanno designato il vettore (i vettori) sono oggetto di accordo tra le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti. La capacita', ivi compresa la frequenza dei servizi, offerta dal vettore designato (dai vettori designati) delle Parti Contraenti sui servizi concordati e' oggetto di accordo tra le Autorita' Aeronautiche. 3. Il vettore designato (i vettori designati) di ciascuna Parte Contraente sottopone all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente la tabella oraria dei voli almeno trenta (30) giorni prima della introduzione dei servizi sulle rotte specificate. Cio' vale, allo stesso modo, per le modifiche successive. In casi particolari tale limite temporale puo' essere ridotto previa approvazione delle dette Autorita'.