(Accordo-art. 5)
ARTICOLO 5 - PRINCIPI CHE REGOLANO LA  CAPACITA'  E  L'ESERCIZIO  DEI
                               DIRITTI 
 
1. Al vettore designato (vettori designati)  delle  Parti  Contraenti
   viene garantito un trattamento pari  ed  equo  tale  da  porli  in
   condizione di  godere  di  pari  opportunita'  nell'esercizio  dei
   servizi concordati sulle rotte specificate. 
2. Le disposizioni relative al trasporto di passeggeri, merci e posta
   presi a bordo e scaricati nei punti sulle rotte da specificare nei
   territori di stati  diversi  da  quelli  che  hanno  designato  il
   vettore (i vettori) sono  oggetto  di  accordo  tra  le  Autorita'
   Aeronautiche  delle  due  Parti  Contraenti.  La  capacita',   ivi
   compresa la frequenza dei servizi, offerta dal  vettore  designato
   (dai  vettori  designati)  delle  Parti  Contraenti  sui   servizi
   concordati e' oggetto di accordo tra le Autorita' Aeronautiche. 
3. Il vettore designato  (i  vettori  designati)  di  ciascuna  Parte
   Contraente sottopone all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche
   dell'altra Parte Contraente la  tabella  oraria  dei  voli  almeno
   trenta (30) giorni prima  della  introduzione  dei  servizi  sulle
   rotte specificate. Cio' vale, allo stesso modo, per  le  modifiche
   successive. In casi particolari tale limite temporale puo'  essere
   ridotto previa approvazione delle dette Autorita'.