(Accordo-art. 6)
      ARTICOLO 6 - APPLICABILITA' DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 
 
1. Le leggi, i regolamenti e le procedure  di  una  Parte  Contraente
   relative all'ingresso, alla permanenza o alla partenza dal proprio
   territorio  di  aeromobili  impiegati  nella   navigazione   aerea
   internazionale o relative all'esercizio e alla navigazione di tali
   aeromobili devono essere rispettate dai  vettori  aerei  designati
   dell'altra Parte Contraente all'entrata, durante la  permanenza  e
   alla partenza da detto territorio. 
2. Le leggi e i regolamenti di  una  Parte  Contraente  disciplinanti
   l'ingresso,  lo  sdoganamento,  la  permanenza  o   il   transito,
   l'emigrazione,  l'immigrazione,  i  passaporti,  la  dogana  e  la
   quarantena debbono essere rispettati dal vettore aereo designato o
   dai vettori aerei designati dell'altra  Parte  Contraente  nonche'
   dall'equipaggio, dai passeggeri, merci e posta  o  per  conto  dei
   medesimi,  che  siano  in  transito,  in  ingresso,   durante   la
   permanenza  e  alla  partenza  dal  territorio   di   tale   Parte
   Contraente. 
3. Nel rispetto di leggi e regolamenti in  materia  di  sicurezza,  i
   passeggeri,  i  bagagli  e  le  merci  in  transito  diretto   nel
   territorio  di  una  Parte  Contraente  che  non  lascino   l'area
   aeroportuale riservata a tale scopo sono sottoposti esclusivamente
   ad un controllo semplificato. I bagagli e  le  merci  in  transito
   diretto sono esenti  dal  pagamento  di  dazi  doganali  ed  altre
   imposte simili.