ARTICOLO 7 - DESIGNAZIONE ED AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare uno o piu' vettori aerei allo scopo di operare i servizi concordati su ciascuna delle rotte specificate all'Annesso 1 e di ritirare o modificare tali designazioni. Le designazioni vengono fatte in forma scritta. 2. Una volta ricevuta tale designazione l'altra Parte concede le idonee autorizzazioni e permessi con tempi procedurali minimi, a condizione che: a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana: (i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi dei Trattati UE e disponga di una valida Autorizzazione di Esercizio, conforme alla normativa dell'Unione Europea; e (ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo e l'autorita' aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione e (iii) il vettore aereo appartenga, direttamente o in virtu' del possesso di una quota di maggioranza, e sia soggetto al controllo effettivo di Stati Membri dell'Unione Europea o degli Stati Membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) e/o di cittadini di tali Stati. b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica delle Seychelles: (i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio della Repubblica delle Seychelles e sia autorizzato ai sensi della legge applicabile della Repubblica delle Seychelles; e (ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dalla Repubblica delle Seychelles; e iii) il vettore aereo appartenga, direttamente o in virtu' del possesso di una quota di maggioranza o sia soggetto al controllo effettivo della Repubblica delle Seychelles e/o di suoi cittadini. c) il vettore aereo designato sia idoneo a soddisfare i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati dalla Parte che riceve la designazione - conformi alle diposizioni della Convenzione - all'esercizio di servizi aerei Internazionali. 3. Una volta ricevuta l'autorizzazione di esercizio di cui al paragrafo 2, un vettore aereo designato puo' in qualsiasi momento iniziare ad operare i servizi concordati per i quali e' stato designato, sempre che il vettore aereo rispetti le disposizioni applicabili del presente Accordo.