(Accordo-art. 7)
      ARTICOLO 7 - DESIGNAZIONE ED AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO 
 
1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare uno o piu' vettori aerei
   allo scopo di operare i servizi concordati su ciascuna delle rotte
   specificate  all'Annesso  1  e  di  ritirare  o  modificare   tali
   designazioni. Le designazioni vengono fatte in forma scritta. 
2. Una volta ricevuta tale  designazione  l'altra  Parte  concede  le
   idonee autorizzazioni e permessi con tempi procedurali  minimi,  a
   condizione che: 
   a) nel  caso  di  un  vettore  aereo  designato  dalla  Repubblica
      Italiana: 
      (i)   il vettore  aereo  sia  stabilito  nel  territorio  della
            Repubblica Italiana ai sensi dei Trattati UE  e  disponga
            di una valida Autorizzazione di Esercizio, conforme  alla
            normativa dell'Unione Europea; e 
      (ii)  l'effettivo controllo regolatorio sul vettore  aereo  sia
            esercitato e mantenuto  dallo  Stato  Membro  dell'Unione
            Europea  responsabile  del  rilascio  allo   stesso   del
            Certificato di Operatore Aereo e l'autorita'  aeronautica
            competente sia chiaramente indicata nella designazione e 
      (iii) il vettore aereo appartenga, direttamente o in virtu' del
            possesso di una quota di maggioranza, e sia  soggetto  al
            controllo effettivo di Stati Membri dell'Unione Europea o
            degli Stati Membri dell'Associazione  Europea  di  Libero
            Scambio (EFTA) e/o di cittadini di tali Stati. 
   b) nel caso di un vettore aereo designato dalla  Repubblica  delle
      Seychelles: 
      (i)   il vettore  aereo  sia  stabilito  nel  territorio  della
            Repubblica delle Seychelles e sia  autorizzato  ai  sensi
            della   legge   applicabile   della   Repubblica    delle
            Seychelles; e 
      (ii)  l'effettivo controllo regolatorio sul vettore  aereo  sia
            esercitato e mantenuto dalla Repubblica delle Seychelles;
            e 
      iii)  il vettore aereo appartenga, direttamente o in virtu' del
            possesso di una quota di maggioranza o  sia  soggetto  al
            controllo effettivo della Repubblica delle Seychelles e/o
            di suoi cittadini. 
   c) il vettore aereo designato sia idoneo a soddisfare i  requisiti
      stabiliti dalle leggi e dai regolamenti  normalmente  applicati
      dalla  Parte  che  riceve  la  designazione  -  conformi   alle
      diposizioni della Convenzione - all'esercizio di servizi  aerei
      Internazionali. 
3. Una  volta  ricevuta  l'autorizzazione  di  esercizio  di  cui  al
   paragrafo 2, un vettore aereo designato puo' in qualsiasi  momento
   iniziare ad operare i servizi concordati  per  i  quali  e'  stato
   designato, sempre che il vettore aereo  rispetti  le  disposizioni
   applicabili del presente Accordo.