(Accordo-art. 8)
ARTICOLO 8 - RITIRO, REVOCA O  SOSPENSIONE  DELLE  AUTORIZZAZIONI  DI
                              ESERCIZIO 
 
1. Ciascuna Parte Contraente puo'  revocare,  sospendere  o  limitare
   l'autorizzazione di esercizio o i permessi tecnici di  un  vettore
   aereo designato dall'altra Parte laddove: 
   a) nel  caso  di  un  vettore  aereo  designato  dalla  Repubblica
      Italiana 
      (i)   il vettore aereo non sia stabilito nel  territorio  della
            Repubblica Italiana secondo quanto previsto dai  Trattati
            UE  o  non  disponga  di  una  valida  Autorizzazione  di
            Esercizio,  conformemente   a   quanto   previsto   dalla
            normativa dell'Unione Europea; o 
      (ii)  l'effettivo controllo regolatorio del vettore  aereo  non
            sia esercitato o mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione
            Europea  responsabile  del  rilascio  allo   stesso   del
            Certificato di Operatore Aereo o l'autorita'  aeronautica
            competente   non   sia   chiaramente    indicata    nella
            designazione; o 
      (iii) il vettore aereo non appartenga, direttamente o in virtu'
            del possesso di una quota di maggioranza, a Stati  Membri
            dell'Unione Europea o a Stati Membri  della  Associazione
            Europea di Libero Scambio (EFTA) e/o a cittadini di  tali
            Stati o non sia soggetto al loro controllo effettivo. 
   b) nel caso di un vettore aereo designato dalla  Repubblica  delle
      Seychelles: 
      (i)   il vettore aereo non sia stabilito nel  territorio  della
            Repubblica delle Seychelles, o  non  sia  autorizzato  ai
            sensi della normativa applicabile della Repubblica  delle
            Seychelles; o 
      (ii)  la Repubblica delle Seychelles non  mantenga  l'effettivo
            controllo regolatorio sul vettore aereo; o 
      (iii) il vettore aereo non sia  posseduto,  direttamente  o  in
            virtu' del possesso di una quota di  maggioranza,  o  non
            sia effettivamente  controllato  dalla  Repubblica  delle
            Seychelles e/o da suoi cittadini. 
   c) tale vettore  aereo  sia  incapace  di  dimostrare  la  propria
      idoneita' a soddisfare i requisiti stabiliti dalle leggi e  dai
      regolamenti  normalmente   e   ragionevolmente   applicati   in
      conformita'  alla  Convenzione  di  Chicago  all'esercizio   di
      servizi  aerei  internazionali  dalla  Parte  che   riceve   la
      designazione; o 
   d) Il vettore aereo non sia conforme alle leggi e  ai  regolamenti
      della Parte Contraente che concede tali diritti; o 
   e) Il vettore aereo in altro modo non operi  in  conformita'  alle
      condizioni prescritte ai sensi del presente Accordo. 
2. Salvo il caso in cui  la  revoca  o  la  sospensione  immediate  o
   l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del  presente
   Articolo siano necessarie per evitare altre  infrazioni  di  leggi
   e/o regolamenti,  tale  diritto  puo'  essere  esercitato  solo  a
   seguito  di  consultazione  con  l'altra  Parte   Contraente,   in
   conformita'  a  quanto  disposto  dall'Articolo  20  del  presente
   Accordo.