(Accordo-art. 9)
               ARTICOLO 9 - PROTEZIONE DELL'AVIAZIONE 
 
1. Coerentemente con i diritti e gli obblighi contratti ai sensi  del
   diritto internazionale, le Parti Contraenti  riaffermano  che  gli
   obblighi reciprocamente assunti in  materia  di  protezione  della
   sicurezza  dell'aviazione  civile  formano  parte  integrante  del
   presente Accordo. Senza porre alcun limite  alla  generalita'  dei
   diritti  e  degli  obblighi  contratti  in  virtu'   del   diritto
   internazionale, le Parti Contraenti operano,  in  particolare,  in
   conformita' alle disposizioni della Convenzione sui reati e taluni
   altri atti commessi a bordo di aeromobili, fermata a Tokyo  il  14
   settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura
   illecita di aeromobili fermata all'Aia il 16 dicembre 1970,  della
   Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti  contro
   la sicurezza dell'aviazione  civile,  firmata  a  Montreal  il  23
   settembre 1971 e del Protocollo Integrativo  di  Montreal  per  la
   repressione  degli  atti  illeciti  di  violenza  negli  aeroporti
   impiegati dall'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal
   il 24 febbraio 1988,  della  Convenzione  sul  contrassegno  degli
   esplosivi plastici ai fini di rilevamento, firmato a Montreal il 1
   marzo 1991, come pure di altri eventuali protocolli o  convenzioni
   in  materia  di  protezione  dell'aviazione   civile   che   siano
   vincolanti per entrambe le Parti. 
2. A richiesta le Parti Contraenti si prestano  reciprocamente  tutta
   l'assistenza necessaria a prevenire atti di  cattura  illecita  di
   aeromobili civili ed altri atti illegittimi  contro  la  sicurezza
   degli  aeromobili,  dei  loro  passeggeri  ed  equipaggio,   degli
   aeroporti e delle strutture  di  navigazione  e  contro  qualsiasi
   altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile. 
3. Le Parti Contraenti, nelle loro reciproche relazioni, agiscono  in
   conformita' alle norme in  materia  di  protezione  dell'aviazione
   civile sancite dalla Organizzazione Internazionale per l'Aviazione
   Civile ed indicate come Annessi alla Convenzione di Chicago  nella
   misura in cui  tali  disposizioni  siano  applicabili  alle  Parti
   Contraenti; esse richiedono che  gli  operatori  degli  aeromobili
   inseriti nel proprio registro o gli operatori  di  aeromobili  che
   hanno nel territorio delle Parti Contraenti la sede  di  attivita'
   principale o la residenza permanente o, nel caso dell'Italia,  gli
   operatori di aeromobili stabiliti nel territorio italiano ai sensi
   del Trattato istitutivo dell'Unione  Europea  ed  in  possesso  di
   valide  Autorizzazioni  di  Esercizio  conformi   alla   normativa
   dell'Unione Europea, e gli  operatori  degli  aeroporti  nei  loro
   territori agiscano in conformita' a tali disposizioni  in  materia
   di protezione dell'aviazione. 
4. Ciascuna Parte Contraente acconsente a che i propri  operatori  di
   aeromobili siano soggetti  all'osservanza  delle  disposizioni  in
   materia di protezione dell'aviazione  applicate  dall'altra  Parte
   Contraente relativamente  all'ingresso,  alla  permanenza  e  alla
   partenza dal suo territorio, che siano conformi alla legge vigente
   in tale Paese, ivi compresa, nel caso  dell'Italia,  la  normativa
   dell'Unione Europea. 
   Ciascuna Parte Contraente garantisce l'effettiva applicazione  nel
   proprio territorio di misure idonee a proteggere  l'aeromobile  ed
   ispezionare passeggeri,  equipaggio,  bagaglio  a  mano,  bagagli,
   merci e provviste dell'aeromobile prima e durante le operazioni di
   imbarco  o  carico.  Ciascuna  Parte  Contraente  si   dimostrera'
   disponibile  a  considerare  ogni   richiesta   dell'altra   Parte
   Contraente relativa a misure  di  sicurezza  eccezionali  per  far
   fronte ad una particolare minaccia. 
5. Qualora si verifichi  la  cattura  illegittima  di  un  aeromobile
   civile,  o  si  verifichino  altri  atti  illegittimi  contro   la
   sicurezza di tale aeromobile, dei passeggeri e dell'equipaggio, di
   aeroporti o strutture  di  navigazione  aerea,  o  si  verifichino
   minacce in tal senso nel territorio di una  Parte  Contraente,  le
   Parti Contraenti si prestano reciproca assistenza  facilitando  la
   comunicazione e  adottando  altre  misure  idonee  a  far  cessare
   rapidamente e in sicurezza tale cattura o minaccia di cattura. 
6. Qualora  una  Parte  Contraente  riscontri  problemi   occasionali
   relativamente  al  presente  Articolo  in  materia  di  protezione
   dell'aviazione civile, le autorita' aeronautiche  di  entrambe  le
   Parti Contraenti possono richiedere immediate consultazioni con le
   autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente.