ARTICOLO 9 - PROTEZIONE DELL'AVIAZIONE 1. Coerentemente con i diritti e gli obblighi contratti ai sensi del diritto internazionale, le Parti Contraenti riaffermano che gli obblighi reciprocamente assunti in materia di protezione della sicurezza dell'aviazione civile formano parte integrante del presente Accordo. Senza porre alcun limite alla generalita' dei diritti e degli obblighi contratti in virtu' del diritto internazionale, le Parti Contraenti operano, in particolare, in conformita' alle disposizioni della Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fermata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili fermata all'Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 e del Protocollo Integrativo di Montreal per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti impiegati dall'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988, della Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici ai fini di rilevamento, firmato a Montreal il 1 marzo 1991, come pure di altri eventuali protocolli o convenzioni in materia di protezione dell'aviazione civile che siano vincolanti per entrambe le Parti. 2. A richiesta le Parti Contraenti si prestano reciprocamente tutta l'assistenza necessaria a prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili ed altri atti illegittimi contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile. 3. Le Parti Contraenti, nelle loro reciproche relazioni, agiscono in conformita' alle norme in materia di protezione dell'aviazione civile sancite dalla Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile ed indicate come Annessi alla Convenzione di Chicago nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili alle Parti Contraenti; esse richiedono che gli operatori degli aeromobili inseriti nel proprio registro o gli operatori di aeromobili che hanno nel territorio delle Parti Contraenti la sede di attivita' principale o la residenza permanente o, nel caso dell'Italia, gli operatori di aeromobili stabiliti nel territorio italiano ai sensi del Trattato istitutivo dell'Unione Europea ed in possesso di valide Autorizzazioni di Esercizio conformi alla normativa dell'Unione Europea, e gli operatori degli aeroporti nei loro territori agiscano in conformita' a tali disposizioni in materia di protezione dell'aviazione. 4. Ciascuna Parte Contraente acconsente a che i propri operatori di aeromobili siano soggetti all'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dell'aviazione applicate dall'altra Parte Contraente relativamente all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal suo territorio, che siano conformi alla legge vigente in tale Paese, ivi compresa, nel caso dell'Italia, la normativa dell'Unione Europea. Ciascuna Parte Contraente garantisce l'effettiva applicazione nel proprio territorio di misure idonee a proteggere l'aeromobile ed ispezionare passeggeri, equipaggio, bagaglio a mano, bagagli, merci e provviste dell'aeromobile prima e durante le operazioni di imbarco o carico. Ciascuna Parte Contraente si dimostrera' disponibile a considerare ogni richiesta dell'altra Parte Contraente relativa a misure di sicurezza eccezionali per far fronte ad una particolare minaccia. 5. Qualora si verifichi la cattura illegittima di un aeromobile civile, o si verifichino altri atti illegittimi contro la sicurezza di tale aeromobile, dei passeggeri e dell'equipaggio, di aeroporti o strutture di navigazione aerea, o si verifichino minacce in tal senso nel territorio di una Parte Contraente, le Parti Contraenti si prestano reciproca assistenza facilitando la comunicazione e adottando altre misure idonee a far cessare rapidamente e in sicurezza tale cattura o minaccia di cattura. 6. Qualora una Parte Contraente riscontri problemi occasionali relativamente al presente Articolo in materia di protezione dell'aviazione civile, le autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti possono richiedere immediate consultazioni con le autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente.