(Emendamento-art. I)
Testo Emendamento  al  Protocollo  di  Montreal  sulle  sostanze  che
riducono lo strato di ozono 
 
Articolo I: Emendamento 
 
Articolo 1, paragrafo 4 
 
All'articolo 1, paragrafo 4, del protocollo, la parte di frase: 
 
"nell'allegato C o allegato E" e' sostituita dalla seguente: 
 
"nell'allegato C, allegato E o allegato F" 
 
Articolo 2, paragrafo 5 
 
All'articolo 2, paragrafo 5, del protocollo, la parte di frase: 
 
"e all'articolo 2H" e' sostituita dalla seguente: 
 
"e agli articoli 2H e 2J" 
 
Articolo 2, paragrafo 8,  lettera  a),  paragrafo  9,  lettera  a)  e
paragrafo 11 
 
All'articolo  2,  paragrafo  8,  lettera  a)  e  paragrafo   11   del
protocollo, la parte di frase; 
 
"gli articoli che vanno da 2A a 2I" e' sostituita dalla seguente: 
 
"gli articoli che vanno da 2A a 2J" 
 
Alla fine dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera a), del protocollo  e
aggiunto il testo seguente: 
 
"Qualsiasi  accordo  di  questo  tipo  puo'   essere   ampliato   per
comprendere obblighi relativi al consumo o  alla  produzione  di  cui
all'articolo 2J, purche' il totale combinato dei livelli calcolati di
consumo o di produzione delle parti in causa  non  superi  i  livelli
fissati dall'articolo 2J." 
 
All'articolo 2, paragrafo 9, lettera a), punto  i),  del  protocollo,
dopo la seconda occorrenza delle parole: 
 
"dovrebbero essere;" 
 
e' eliminata la parola seguente: 
 
"e" 
 
All'articolo 2, paragrafo 9, la lettera a), punto ii) del  protocollo
e' rinumerata come lettera a), punto iii). 
 
All'articolo 2, paragrafo 9, del protocollo dopo la lettera a), punto
i) e' aggiunta la seguente lettera a), punto ii); 
 
"Se  occorre  adeguare  i   potenziali   di   riscaldamento   globale
specificati  per  le  sostanze  del   gruppo   I   dell'allegato   A,
dell'allegato C e dell'allegato F e, se  occorre,  quali  adeguamenti
dovrebbero essere apportati; e" 
 
Articolo 2J 
 
Dopo l'articolo 2I del protocollo e' inserito il seguente articolo 
 
"Articolo 2J: Idrofluorocarburi 
 
1.   Ciascuna parte garantisce che, durante il periodo di 12  mesi  a
partire dal 1° gennaio 2019, e per ogni successivo periodo di  dodici
mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze  controllate
dell'allegato  F,  espresso  in  CO2  equivalente,  non   superi   la
percentuale, stabilita per gli  anni  specificati  in  appresso  alle
lettere da a) a e), della media annuale dei suoi livelli calcolati di
consumo delle sostanze controllate di cui all'allegato F per gli anni
2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15% del suo  livello  calcolato  di
consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato C, come
indicato all'articolo 2F, paragrafo 1, espresso in CO2 equivalente: 
 
(a)    dal 2019 al 2023; 90% 
 
(b)    dal 2024 a1 2028: 60% 
 
(c)    dal 2029 al 2033: 30% 
 
(d)    dal 2034 al 2035: 20% 
 
(e)    2036 e anni successivi: 15% 
 
2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le parti possono
decidere che una parte garantisce che, per il periodo di dodici  mesi
che inizia il 1° gennaio 2020,  e  per  ogni  successivo  periodo  di
dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo  delle  sostanze
controllate di cui all'allegato F, espresso in CO2  equivalente,  non
superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a)
a e) in appresso, della media annuale dei suol livelli  calcolati  di
consumo delle sostanze controllate di cui all'allegato F per gli anni
2011, 2012 e 2013, maggiorato del 25% del proprio  livello  calcolato
di consumo  delle  sostanze  controllate  appartenenti  al  gruppo  I
dell'allegato C, a norma dell'articolo 2F, paragrafo 1, espresso  CO2
equivalente: 
 
(a)    dal 2020 al 2024: 95% 
 
(b)    dal 2025 al 2028; 65% 
 
(c)    dal 2029 al 2033: 30% 
 
(d)    dal 2034 al 2035: 20% 
 
(e)    2036 e anni successivi: 15% 
 
3.   Ciascuna parte  che  produce  le  sostanze  controllate  di  cui
all'allegato F garantisce che, per il  periodo  di  dodici  mesi  che
inizia il 1° gennaio 2019, e per ogni successivo  periodo  di  dodici
mesi, il proprio  livello  calcolato  di  produzione  delle  sostanze
controllate dell'allegato F, espresso in CO2 equivalente, non  superi
la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a)  a  e)
in appresso, della  media  annuale  dei  suoi  livelli  calcolati  di
produzione delle sostanze controllate dell'allegato F  per  gli  anni
2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15% del proprio  livello  calcolato
di produzione delle sostanze controllate  appartenenti  al  gruppo  I
dell'allegato C, a norma dell'articolo 2F, paragrafo 2, espresso CO2,
equivalente: 
 
(a)    dal 2019 al 2023: 90% 
 
(b)    dal 2024 al 2028: 60% 
 
(c)    dal 2029 al 2033; 30% 
 
(d)    dal 2034 al 2035: 20% 
 
(e)    2036 e anni successivi: 15% 
 
4.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, le parti possono
decidere che una parte che produce le  sostanze  controllate  di  cui
all'allegato F garantisce che, per il  periodo  di  dodici  mesi  che
inizia il 1° gennaio 2020, e per ogni successivo  periodo  di  dodici
mesi, il proprio  livello  calcolato  di  produzione  delle  sostanze
controllate dell'allegato F, espresso in CO2 equivalente, non  superi
la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a)  a  e)
in appresso, della  media  annuale  dei  suoi  livelli  calcolati  di
produzione delle sostanze controllate di cui all'allegato F, per  gli
anni 2011, 2012 e  2013,  maggiorato  del  25%  del  proprio  livello
calcolato di produzione delle sostanze controllate  appartenenti  alo
gruppo I dell'allegato C, a  norma  dell'articolo  2F,  paragrafo  2,
espresso in tonnellate di CO2, equivalente: 
 
(a)    dal 2020 al 2024: 95% 
 
(b)    dal 2025 al 2028: 65% 
 
(c)    dal 2029 al 2033: 30% 
 
(d)    dal 2034 al 2035: 20% 
 
(e)    2036 e anni successivi; 15% 
 
5.   I paragrafi da 1 a 4 dei presente articolo si  applicano  tranne
se le parti decidono di autorizzare il livello  di  produzione  o  di
consumo necessario per gli  usi  che,  previo  accordo  delle  parti,
beneficiano di una deroga. 
 
6.   Ciascuna parte che produce delle sostanze appartenenti al gruppo
I dell'allegato C o delle sostanze dell'allegato F assicura che,  per
il periodo di dodici mesi che inizia il 1° gennaio 2020, e  per  ogni
successivo periodo di dodici  mesi,  le  sue  emissioni  di  sostanze
appartenenti al  gruppo  II  dell'allegato  F,  generate  da  ciascun
impianto che produce sostanze appartenenti al gruppo I  dell'allegato
C  o  all'allegato  F  sono  distrutte  nella  misura  del  possibile
avvalendosi di tecnologie  approvate  dalle  parti  nel  corso  dello
stesso periodo di dodici mesi. 
 
7.   Ciascuna parte garantisce  che  la  distruzione  delle  sostanze
appartenenti al gruppo II dell'allegato F generate  da  impianti  che
producono  sostanze  appartenenti  al  gruppo  I  dell'allegato  C  o
all'allegato  F  avviene  unicamente   ricorrendo   alle   tecnologie
approvate dalle parti. 
 
Articolo 3 
 
Il preambolo dell'articolo 3 del protocollo e' sostituito  dal  testo
seguente: 
 
"1. Ai fini degli articoli  2,  da  2A  a  2J  e  5,  ciascuna  parte
stabilisce, per ciascun gruppo di sostanze  di  cui  all'allegato  A,
allegato B, allegato C, allegato E o allegato F, i livelli  calcolati
di:" 
 
All'articolo 3 del protocollo, alla fine della lettera a), punto  i),
viene aggiunto il testo seguente: ", salvo se altrimenti  specificato
al paragrafo 2;" 
 
Il  testa  seguente  e'  aggiunto  alla  fine  dell'articolo  3   del
protocollo: 
 
"; e 
 
d)  delle  emissioni  di   sostanze   appartenenti   al   gruppo   II
dell'allegato F generate da ciascun  impianto  che  produce  sostanze
appartenenti  al  gruppo  I  dell'allegato  C   o   all'allegato   F,
includendovi, tra l'altro,  le  emissioni  provenienti  da  eventuali
perdite  dagli  impianti,  dagli  sfiatatoi  dei   processi   e   dai
dispositivi di distruzione, escludendo le emissioni catturate a  fini
di utilizzo, distruzione o stoccaggio. 
 
2. Nel calcolo  dei  livelli,  espressi  in  CO2  equivalente,  della
produzione, del consumo, delle  importazioni,  delle  esportazioni  e
delle  emissioni  di  sostanze  dell'allegato  F  e  delle   sostanze
appartenenti al gruppo I dell'allegato C ai  fini  dell'articolo  2J,
dell'articolo 2, paragrafo 5 bis, e  dell'articolo  3,  paragrafo  1,
lettera d), ciascuna parte utilizza  i  potenziali  di  riscaldamento
globale delle  sostanze  riportate  nel  gruppo  I  dell'allegato  A,
nell'allegato C e nell'allegato F." 
 
Articolo 4, paragrafo 1 septies 
 
All'articolo 4 del protocollo, dopo il paragrafo 1 sexies e' inserito
il paragrafo seguente: 
 
"1.septies  Sin  dall'entrata  in  vigore  del  presente   paragrafo,
ciascuna  parte  vieta  l'importazione  delle  sostanze   controllare
dell'allegato F dagli Stati non aderenti al presente protocollo." 
 
Articolo 4, paragrafo 2 septies 
 
All'articolo 4 del protocollo, dopo il paragrafo 2 sexies e' inserito
il paragrafo seguente: 
 
"2  septies  Sin  dall'entrata  in  vigore  del  presente  paragrafo,
ciascuna  parte  vieta  l'esportazione  delle  sostanze   controllate
dell'allegato F verso gli Stati non aderenti al presente protocollo." 
 
Articolo 4, paragrafi 5, 6 e 7 
 
All'articolo 4, paragrafi 5, 6 e 7 del protocollo, la parte di frase: 
 
"Allegati A, B, C ed E" e' sostituita dalla seguente: 
 
"Allegati A, B, C, E e F" 
 
Articolo 4, paragrafo 8 
 
All'articolo 4, paragrafo 8, del protocollo, la parte di frase: 
 
"articoli da 2A a 2I" e' sostituita dalla seguente: 
 
"articoli da 2A a 2J" 
 
Articolo 4B 
 
All'articolo 4B del protocollo, dopo il paragrafo 2  e'  inserito  il
paragrafo seguente: 
 
"2 bis. Ciascuna parte istituisce e attua, entro il 1° gennaio 2019 o
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo
per quanto la riguarda, se tale data e' posteriore, un sistema per il
rilascio  di  licenze  per  l'importazione  e  l'esportazione   delle
sostanze  controllate  dell'allegato  F  siano  esse  nuove,   usate,
riciclate e rigenerate. Le parti di cui all'articolo 5, paragrafo  1,
che stabiliscono di non essere in grado di  istituire  e  attuare  un
tale sistema entro il 1° gennaio 2019 possono rinviare l'adozione  di
questi provvedimenti al 1° gennaio 2021." 
 
Articolo 5 
 
All'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, la parte di frase 
 
"2I" 
 
e' sostituita dalla seguente: 
 
"2J" 
 
All'articolo 5, paragrafi 5 e 6, del protocollo, la parte di frase: 
 
"articolo 2I" 
 
e' sostituita da: 
 
"articoli 21 e 2J" 
 
All'articolo 5, paragrafo 5, del protocollo, prima delle parole; 
 
"in eventuali misure di regolamentazione" e' inserita la parola: 
 
"con" 
 
All'articolo 5 del protocollo, dopo il paragrafo 8 ter e' inserito il
paragrafo seguente: "8 quater" 
 
(a)   Ciascuna parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo,  e'
autorizzata, fatti salvi eventuali adeguamenti apportati alle  misure
di   regolamentazione   di   cui   all'articolo   2J,   conformemente
all'articolo 2, paragrafo 9, a ritardare l'osservanza delle misure di
regolamentazione di cui alle lettere da a)  a  e)  dell'articolo  2J,
paragrafo 1, e delle lettere da a) a e) dell'articolo  2J,  paragrafo
3, e a modificare tali misure nel modo seguente: 
 
(i) dal 2024 al 2028: 100% 
 
(ii) dal 2029 al 2034: 90% 
 
(iii) dal 2035 al 2039: 70% 
 
(iv) dal 2040 al 2044: 50% 
 
(v) 2045 e anni successivi: 20% 
 
(b)   In deroga alla lettera  a)  di  cui  sopra,  le  parti  possono
decidere che una delle parti di  cui  al  paragrafo  1  del  presente
articolo e' autorizzata, fatti salvi eventuali adeguamenti  apportati
alle misure di regolamentazione di cui all'articolo 2J, conformemente
all'articolo 2, paragrafo 9, a ritardare il rispetto delle misure  di
regolamentazione di cui alle lettere da a)  a  e)  dell'articolo  2J,
paragrafo 1, e delle lettere da a) a e) dell'articolo  2J,  paragrafo
3, e a modificare tali misure nel modo seguente 
 
(i) dal 2028 al 2031: 100% 
 
(ii) dal 2032 al 2036: 90% 
 
(iii) dal 2037 al 2041: 80% 
 
(iv) dal 2042 al 2046: 70% 
 
(v) 2047 e anni successivi: 15% 
 
(c)   Ciascuna parte di cui al paragrafo 1 del presente  articolo  e'
autorizzata, per calcolare il suo consumo  di  riferimento  ai  sensi
dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di
consumo delle sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2020,
2021 e 2022, maggiorato di 65% del suo consumo di  riferimento  delle
sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato  C,  come
indicato al paragrafo 8 ter del presente articolo. 
 
(d)   In deroga alla lettera  c)  di  cui  sopra,  le  parti  possono
decidere che una parte di cui al paragrafo 1 del  presente  articolo,
e' autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai  sensi
dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di
consumo delle sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2024,
2025 e 2026, maggiorato di 65% del suo consumo di  riferimento  delle
sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato  C,  come
indicato al paragrafo 8 ter del presente articolo. 
 
(e)   Ciascuna parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo  che
produce le sostanze controllate di cui all'allegato F e' autorizzata,
per calcolare il suo consumo di riferimento  ai  sensi  dell'articolo
2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle
sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2020, 2021 e  2022,
maggiorato del 65% del suo  consumo  di  riferimento  delle  sostanze
controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C,  come  indicato
al paragrafo 8 ter del presente articolo. 
 
(f)   In deroga alla lettera  e)  di  cui  sopra,  le  parti  possono
decidere che una parte, di cui al paragrafo 1 del presente  articolo,
che  produce  le  sostanze  controllate  di  cui  all'allegato  F  e'
autorizzata, per calcolare il suo consumo  di  riferimento  ai  sensi
dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di
consumo delle sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2024,
2025 e 2026, maggiorato del 65% del suo consumo di riferimento  delle
sostanze controllate del gruppo I dell'allegato C, come  indicato  al
paragrafo 8 ter del presente articolo. 
 
(g)   Le lettere da a) a f) del presente paragrafo  si  applicano  ai
livelli calcolati di produzione e di  consumo,  a  meno  che  non  si
applichi una deroga per temperature ambienti elevate  sulla  base  di
criteri stabiliti dalle parti." 
 
Articolo 6 
 
All'articolo 6 del protocollo, la parte di frase 
 
"negli articoli da 2A a 2I" e' sostituita dalla seguente: 
 
"negli articoli da 2A a 2J" 
 
Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 3 ter 
 
All'articolo  7,  paragrafo  2,  del  protocollo  dopo  la  frase  "-
all'allegato E, per l'anno 1991," e' aggiunto il testo seguente: 
 
"- all'allegato F, per gli anni dal 2011 al 2013, retando intesi  che
le parti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, forniranno tali dati per
gli anni dal 2020 al  2022,  ma  le  parti  di  cui  all'articolo  5,
paragrafo 1, cui si applicano le lettere d)  e  f)  del  paragrafo  8
quater dell'articolo 5, forniranno tali dati per gli anni dal 2024 al
2026;" 
 
All'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del protocollo, le parole: 
 
"C e E" 
 
sono sostituite da: 
 
"C, E e F" 
 
All'articolo 7 del protocollo, dopo il paragrafo 3 bis,  e'  aggiunto
il paragrafo seguente: 
 
"3 ter Ogni parte fornisce al segretariato dei dati statistici  sulle
sue emissioni annuali  delle  sostanze  controllate  appartenenti  al
gruppo II dell'allegato F per  ciascun  impianto  di  produzione,  in
conformita'  dell'articolo  3,   paragrafo   1,   lettera   d),   del
protocollo." 
 
Articolo 7, paragrafo 4 
 
All'articolo 7, paragrafo 4, del protocollo, dopo le parole: 
 
"dati statistici su" e "fornisce dati su"  si  aggiungono  le  parole
seguenti: 
 
"la produzione," 
 
Articolo 10, paragrafo 1 
 
All'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo, la parte di frase: 
 
"e articolo 2I" 
 
e' sostituita dalla seguente: 
 
", articolo 2I e articolo 2J" 
 
All'articolo 10 del protocollo, dopo il paragrafo 1  e'  aggiunto  il
testo seguente: 
 
"Se una delle parti di cui all'articolo 5, paragrafo  1,  sceglie  di
avvalersi dei finanziamenti di un altro meccanismo  di  finanziamento
per coprire una parte dei suoi costi  incrementali  convenuti,  detta
patte  non  e'  coperta  dal  meccanismo  di  finanziamento  di   cui
all'articolo 10 del presente protocollo." 
 
Articolo 17 
 
All'articolo 17 del protocollo, la parte di frase: 
 
"articoli da 2A a 2I" e' sostituita dalla seguente: 
 
"articoli da 2A a 2J" 
 
Allegato A 
 
La tabella riportata qui di seguito sostituisce  la  tabella  per  il
gruppo I dell'allegato A del protocollo: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato C e allegato F 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Nei casi in cui e' indicata una gamma di ODP (potenziali di riduzione
dello strato di ozono), ai fini del protocollo si considera il valore
piu' elevato. Gli ODP  elencati  come  un  valore  unico  sono  stati
determinati mediante calcoli basati su misurazioni di laboratorio,  I
valori indicati per la gamma si basano su delle  stime  e  sono  meno
affidabili. La  gamma  riguarda  un  gruppo  di  isomeri.  Il  valore
superiate e' la stima dell'ODP dell'isomero con l'ODP piu' elevato, e
il valore inferiore e' la stima dell'ODP dell'isomero con l'ODP  piu'
basso. 
 
**  Identifica  le  sostanze  piu'  sostenibili  sotto   il   profilo
commerciale  i  cui  ODP  devono  essere  utilizzati  ai   fini   del
protocollo. 
 
*** Per le sostanze per le quali non e' indicato un GWP si applica il
valore per difetto 0 fino a quando non viene inserito  un  valore  di
GWP mediante la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 9, lettera
a), punto ii). 
 
L'allegato seguente e' aggiunto al protocollo, dopo l'allegato E: 
 
"Allegato F: Sostanze controllate 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico