Testo Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che
riducono lo strato di ozono
Articolo I: Emendamento
Articolo 1, paragrafo 4
All'articolo 1, paragrafo 4, del protocollo, la parte di frase:
"nell'allegato C o allegato E" e' sostituita dalla seguente:
"nell'allegato C, allegato E o allegato F"
Articolo 2, paragrafo 5
All'articolo 2, paragrafo 5, del protocollo, la parte di frase:
"e all'articolo 2H" e' sostituita dalla seguente:
"e agli articoli 2H e 2J"
Articolo 2, paragrafo 8, lettera a), paragrafo 9, lettera a) e
paragrafo 11
All'articolo 2, paragrafo 8, lettera a) e paragrafo 11 del
protocollo, la parte di frase;
"gli articoli che vanno da 2A a 2I" e' sostituita dalla seguente:
"gli articoli che vanno da 2A a 2J"
Alla fine dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera a), del protocollo e
aggiunto il testo seguente:
"Qualsiasi accordo di questo tipo puo' essere ampliato per
comprendere obblighi relativi al consumo o alla produzione di cui
all'articolo 2J, purche' il totale combinato dei livelli calcolati di
consumo o di produzione delle parti in causa non superi i livelli
fissati dall'articolo 2J."
All'articolo 2, paragrafo 9, lettera a), punto i), del protocollo,
dopo la seconda occorrenza delle parole:
"dovrebbero essere;"
e' eliminata la parola seguente:
"e"
All'articolo 2, paragrafo 9, la lettera a), punto ii) del protocollo
e' rinumerata come lettera a), punto iii).
All'articolo 2, paragrafo 9, del protocollo dopo la lettera a), punto
i) e' aggiunta la seguente lettera a), punto ii);
"Se occorre adeguare i potenziali di riscaldamento globale
specificati per le sostanze del gruppo I dell'allegato A,
dell'allegato C e dell'allegato F e, se occorre, quali adeguamenti
dovrebbero essere apportati; e"
Articolo 2J
Dopo l'articolo 2I del protocollo e' inserito il seguente articolo
"Articolo 2J: Idrofluorocarburi
1. Ciascuna parte garantisce che, durante il periodo di 12 mesi a
partire dal 1° gennaio 2019, e per ogni successivo periodo di dodici
mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate
dell'allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la
percentuale, stabilita per gli anni specificati in appresso alle
lettere da a) a e), della media annuale dei suoi livelli calcolati di
consumo delle sostanze controllate di cui all'allegato F per gli anni
2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15% del suo livello calcolato di
consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato C, come
indicato all'articolo 2F, paragrafo 1, espresso in CO2 equivalente:
(a) dal 2019 al 2023; 90%
(b) dal 2024 a1 2028: 60%
(c) dal 2029 al 2033: 30%
(d) dal 2034 al 2035: 20%
(e) 2036 e anni successivi: 15%
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le parti possono
decidere che una parte garantisce che, per il periodo di dodici mesi
che inizia il 1° gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di
dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze
controllate di cui all'allegato F, espresso in CO2 equivalente, non
superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a)
a e) in appresso, della media annuale dei suol livelli calcolati di
consumo delle sostanze controllate di cui all'allegato F per gli anni
2011, 2012 e 2013, maggiorato del 25% del proprio livello calcolato
di consumo delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I
dell'allegato C, a norma dell'articolo 2F, paragrafo 1, espresso CO2
equivalente:
(a) dal 2020 al 2024: 95%
(b) dal 2025 al 2028; 65%
(c) dal 2029 al 2033: 30%
(d) dal 2034 al 2035: 20%
(e) 2036 e anni successivi: 15%
3. Ciascuna parte che produce le sostanze controllate di cui
all'allegato F garantisce che, per il periodo di dodici mesi che
inizia il 1° gennaio 2019, e per ogni successivo periodo di dodici
mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze
controllate dell'allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi
la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e)
in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di
produzione delle sostanze controllate dell'allegato F per gli anni
2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15% del proprio livello calcolato
di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I
dell'allegato C, a norma dell'articolo 2F, paragrafo 2, espresso CO2,
equivalente:
(a) dal 2019 al 2023: 90%
(b) dal 2024 al 2028: 60%
(c) dal 2029 al 2033; 30%
(d) dal 2034 al 2035: 20%
(e) 2036 e anni successivi: 15%
4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, le parti possono
decidere che una parte che produce le sostanze controllate di cui
all'allegato F garantisce che, per il periodo di dodici mesi che
inizia il 1° gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici
mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze
controllate dell'allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi
la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e)
in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di
produzione delle sostanze controllate di cui all'allegato F, per gli
anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 25% del proprio livello
calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti alo
gruppo I dell'allegato C, a norma dell'articolo 2F, paragrafo 2,
espresso in tonnellate di CO2, equivalente:
(a) dal 2020 al 2024: 95%
(b) dal 2025 al 2028: 65%
(c) dal 2029 al 2033: 30%
(d) dal 2034 al 2035: 20%
(e) 2036 e anni successivi; 15%
5. I paragrafi da 1 a 4 dei presente articolo si applicano tranne
se le parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di
consumo necessario per gli usi che, previo accordo delle parti,
beneficiano di una deroga.
6. Ciascuna parte che produce delle sostanze appartenenti al gruppo
I dell'allegato C o delle sostanze dell'allegato F assicura che, per
il periodo di dodici mesi che inizia il 1° gennaio 2020, e per ogni
successivo periodo di dodici mesi, le sue emissioni di sostanze
appartenenti al gruppo II dell'allegato F, generate da ciascun
impianto che produce sostanze appartenenti al gruppo I dell'allegato
C o all'allegato F sono distrutte nella misura del possibile
avvalendosi di tecnologie approvate dalle parti nel corso dello
stesso periodo di dodici mesi.
7. Ciascuna parte garantisce che la distruzione delle sostanze
appartenenti al gruppo II dell'allegato F generate da impianti che
producono sostanze appartenenti al gruppo I dell'allegato C o
all'allegato F avviene unicamente ricorrendo alle tecnologie
approvate dalle parti.
Articolo 3
Il preambolo dell'articolo 3 del protocollo e' sostituito dal testo
seguente:
"1. Ai fini degli articoli 2, da 2A a 2J e 5, ciascuna parte
stabilisce, per ciascun gruppo di sostanze di cui all'allegato A,
allegato B, allegato C, allegato E o allegato F, i livelli calcolati
di:"
All'articolo 3 del protocollo, alla fine della lettera a), punto i),
viene aggiunto il testo seguente: ", salvo se altrimenti specificato
al paragrafo 2;"
Il testa seguente e' aggiunto alla fine dell'articolo 3 del
protocollo:
"; e
d) delle emissioni di sostanze appartenenti al gruppo II
dell'allegato F generate da ciascun impianto che produce sostanze
appartenenti al gruppo I dell'allegato C o all'allegato F,
includendovi, tra l'altro, le emissioni provenienti da eventuali
perdite dagli impianti, dagli sfiatatoi dei processi e dai
dispositivi di distruzione, escludendo le emissioni catturate a fini
di utilizzo, distruzione o stoccaggio.
2. Nel calcolo dei livelli, espressi in CO2 equivalente, della
produzione, del consumo, delle importazioni, delle esportazioni e
delle emissioni di sostanze dell'allegato F e delle sostanze
appartenenti al gruppo I dell'allegato C ai fini dell'articolo 2J,
dell'articolo 2, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 3, paragrafo 1,
lettera d), ciascuna parte utilizza i potenziali di riscaldamento
globale delle sostanze riportate nel gruppo I dell'allegato A,
nell'allegato C e nell'allegato F."
Articolo 4, paragrafo 1 septies
All'articolo 4 del protocollo, dopo il paragrafo 1 sexies e' inserito
il paragrafo seguente:
"1.septies Sin dall'entrata in vigore del presente paragrafo,
ciascuna parte vieta l'importazione delle sostanze controllare
dell'allegato F dagli Stati non aderenti al presente protocollo."
Articolo 4, paragrafo 2 septies
All'articolo 4 del protocollo, dopo il paragrafo 2 sexies e' inserito
il paragrafo seguente:
"2 septies Sin dall'entrata in vigore del presente paragrafo,
ciascuna parte vieta l'esportazione delle sostanze controllate
dell'allegato F verso gli Stati non aderenti al presente protocollo."
Articolo 4, paragrafi 5, 6 e 7
All'articolo 4, paragrafi 5, 6 e 7 del protocollo, la parte di frase:
"Allegati A, B, C ed E" e' sostituita dalla seguente:
"Allegati A, B, C, E e F"
Articolo 4, paragrafo 8
All'articolo 4, paragrafo 8, del protocollo, la parte di frase:
"articoli da 2A a 2I" e' sostituita dalla seguente:
"articoli da 2A a 2J"
Articolo 4B
All'articolo 4B del protocollo, dopo il paragrafo 2 e' inserito il
paragrafo seguente:
"2 bis. Ciascuna parte istituisce e attua, entro il 1° gennaio 2019 o
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo
per quanto la riguarda, se tale data e' posteriore, un sistema per il
rilascio di licenze per l'importazione e l'esportazione delle
sostanze controllate dell'allegato F siano esse nuove, usate,
riciclate e rigenerate. Le parti di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
che stabiliscono di non essere in grado di istituire e attuare un
tale sistema entro il 1° gennaio 2019 possono rinviare l'adozione di
questi provvedimenti al 1° gennaio 2021."
Articolo 5
All'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, la parte di frase
"2I"
e' sostituita dalla seguente:
"2J"
All'articolo 5, paragrafi 5 e 6, del protocollo, la parte di frase:
"articolo 2I"
e' sostituita da:
"articoli 21 e 2J"
All'articolo 5, paragrafo 5, del protocollo, prima delle parole;
"in eventuali misure di regolamentazione" e' inserita la parola:
"con"
All'articolo 5 del protocollo, dopo il paragrafo 8 ter e' inserito il
paragrafo seguente: "8 quater"
(a) Ciascuna parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e'
autorizzata, fatti salvi eventuali adeguamenti apportati alle misure
di regolamentazione di cui all'articolo 2J, conformemente
all'articolo 2, paragrafo 9, a ritardare l'osservanza delle misure di
regolamentazione di cui alle lettere da a) a e) dell'articolo 2J,
paragrafo 1, e delle lettere da a) a e) dell'articolo 2J, paragrafo
3, e a modificare tali misure nel modo seguente:
(i) dal 2024 al 2028: 100%
(ii) dal 2029 al 2034: 90%
(iii) dal 2035 al 2039: 70%
(iv) dal 2040 al 2044: 50%
(v) 2045 e anni successivi: 20%
(b) In deroga alla lettera a) di cui sopra, le parti possono
decidere che una delle parti di cui al paragrafo 1 del presente
articolo e' autorizzata, fatti salvi eventuali adeguamenti apportati
alle misure di regolamentazione di cui all'articolo 2J, conformemente
all'articolo 2, paragrafo 9, a ritardare il rispetto delle misure di
regolamentazione di cui alle lettere da a) a e) dell'articolo 2J,
paragrafo 1, e delle lettere da a) a e) dell'articolo 2J, paragrafo
3, e a modificare tali misure nel modo seguente
(i) dal 2028 al 2031: 100%
(ii) dal 2032 al 2036: 90%
(iii) dal 2037 al 2041: 80%
(iv) dal 2042 al 2046: 70%
(v) 2047 e anni successivi: 15%
(c) Ciascuna parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo e'
autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi
dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di
consumo delle sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2020,
2021 e 2022, maggiorato di 65% del suo consumo di riferimento delle
sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, come
indicato al paragrafo 8 ter del presente articolo.
(d) In deroga alla lettera c) di cui sopra, le parti possono
decidere che una parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo,
e' autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi
dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di
consumo delle sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2024,
2025 e 2026, maggiorato di 65% del suo consumo di riferimento delle
sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, come
indicato al paragrafo 8 ter del presente articolo.
(e) Ciascuna parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo che
produce le sostanze controllate di cui all'allegato F e' autorizzata,
per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell'articolo
2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle
sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2020, 2021 e 2022,
maggiorato del 65% del suo consumo di riferimento delle sostanze
controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, come indicato
al paragrafo 8 ter del presente articolo.
(f) In deroga alla lettera e) di cui sopra, le parti possono
decidere che una parte, di cui al paragrafo 1 del presente articolo,
che produce le sostanze controllate di cui all'allegato F e'
autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi
dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di
consumo delle sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2024,
2025 e 2026, maggiorato del 65% del suo consumo di riferimento delle
sostanze controllate del gruppo I dell'allegato C, come indicato al
paragrafo 8 ter del presente articolo.
(g) Le lettere da a) a f) del presente paragrafo si applicano ai
livelli calcolati di produzione e di consumo, a meno che non si
applichi una deroga per temperature ambienti elevate sulla base di
criteri stabiliti dalle parti."
Articolo 6
All'articolo 6 del protocollo, la parte di frase
"negli articoli da 2A a 2I" e' sostituita dalla seguente:
"negli articoli da 2A a 2J"
Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 3 ter
All'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo dopo la frase "-
all'allegato E, per l'anno 1991," e' aggiunto il testo seguente:
"- all'allegato F, per gli anni dal 2011 al 2013, retando intesi che
le parti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, forniranno tali dati per
gli anni dal 2020 al 2022, ma le parti di cui all'articolo 5,
paragrafo 1, cui si applicano le lettere d) e f) del paragrafo 8
quater dell'articolo 5, forniranno tali dati per gli anni dal 2024 al
2026;"
All'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del protocollo, le parole:
"C e E"
sono sostituite da:
"C, E e F"
All'articolo 7 del protocollo, dopo il paragrafo 3 bis, e' aggiunto
il paragrafo seguente:
"3 ter Ogni parte fornisce al segretariato dei dati statistici sulle
sue emissioni annuali delle sostanze controllate appartenenti al
gruppo II dell'allegato F per ciascun impianto di produzione, in
conformita' dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del
protocollo."
Articolo 7, paragrafo 4
All'articolo 7, paragrafo 4, del protocollo, dopo le parole:
"dati statistici su" e "fornisce dati su" si aggiungono le parole
seguenti:
"la produzione,"
Articolo 10, paragrafo 1
All'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo, la parte di frase:
"e articolo 2I"
e' sostituita dalla seguente:
", articolo 2I e articolo 2J"
All'articolo 10 del protocollo, dopo il paragrafo 1 e' aggiunto il
testo seguente:
"Se una delle parti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sceglie di
avvalersi dei finanziamenti di un altro meccanismo di finanziamento
per coprire una parte dei suoi costi incrementali convenuti, detta
patte non e' coperta dal meccanismo di finanziamento di cui
all'articolo 10 del presente protocollo."
Articolo 17
All'articolo 17 del protocollo, la parte di frase:
"articoli da 2A a 2I" e' sostituita dalla seguente:
"articoli da 2A a 2J"
Allegato A
La tabella riportata qui di seguito sostituisce la tabella per il
gruppo I dell'allegato A del protocollo:
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C e allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico
Nei casi in cui e' indicata una gamma di ODP (potenziali di riduzione
dello strato di ozono), ai fini del protocollo si considera il valore
piu' elevato. Gli ODP elencati come un valore unico sono stati
determinati mediante calcoli basati su misurazioni di laboratorio, I
valori indicati per la gamma si basano su delle stime e sono meno
affidabili. La gamma riguarda un gruppo di isomeri. Il valore
superiate e' la stima dell'ODP dell'isomero con l'ODP piu' elevato, e
il valore inferiore e' la stima dell'ODP dell'isomero con l'ODP piu'
basso.
** Identifica le sostanze piu' sostenibili sotto il profilo
commerciale i cui ODP devono essere utilizzati ai fini del
protocollo.
*** Per le sostanze per le quali non e' indicato un GWP si applica il
valore per difetto 0 fino a quando non viene inserito un valore di
GWP mediante la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 9, lettera
a), punto ii).
L'allegato seguente e' aggiunto al protocollo, dopo l'allegato E:
"Allegato F: Sostanze controllate
Parte di provvedimento in formato grafico