(Emendamento-art. IV)
Articolo IV: Entrata in vigore 
 
1.   Il presente emendamento entra in vigore il 1°  gennaio  2019,  a
condizione che siano  stati  depositati  almeno  venti  strumenti  di
ratifica, accettazione  o  approvazione  dell'emendamento  stesso  da
parte di Stati o organizzazioni  regionali  d'integrazione  economica
che sono parti contraenti al protocollo di  Montreal  sulle  sostanze
che riducono lo strato di ozono.  Se  per  tale  data  non  e'  stata
soddisfatta  tale  condizione,  l'emendamento  entra  in  vigore   il
novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione
e' stata soddisfatta. 
 
2.   I cambiamenti all'articolo 4 del  protocollo,  "Regolamentazione
degli scambi commerciali con gli Stati non parti del  protocollo"  di
cui all'articolo I del presente emendamento entrano in vigore  il  1°
gennaio 2033, a condizione che siano stati depositati almeno settanta
strumenti di ratifica, accettazione o  approvazione  dell'emendamento
stesso da parte di Stati o  organizzazioni  regionali  d'integrazione
economica che sono parti contraenti al protocollo di  Montreal  sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono, Se per  tale  data  non  e'
stata soddisfatta tale condizione, l'emendamento entra in  vigore  il
novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione
e' stata soddisfatta, 
 
3.   Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2, uno strumento depositato
da un'organizzazione  regionale  di  integrazione  economica  non  si
aggiunge al numero di strumenti depositati dagli Stati membri di tale
organizzazione. 
 
4.   Dopo l'entrata in vigore del presente emendamento, come indicato
ai paragrafi 1 e 2, questo entra in vigore per tutte le  altre  parti
aderenti al protocollo il novantesimo giorno successivo alla data del
deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.