(Emendamento-art. V)
Articolo V Applicazione provvisoria 
 
Ogni  parte  puo',  in  qualsiasi  momento,  prima  che  il  presente
emendamento   entri   io   vigore,   dichiarare    che    applichera'
provvisoriamente le misure di regolamentazione, di  cui  all'articolo
2J e i corrispondenti obblighi di informazione di cui all'articolo 7,
in attesa dell'entrata in vigore l'emendamento.