TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate «Parti Contraenti», desiderose di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del rispetto reciproco, della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo interesse, considerando che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale, che stabilisca norme sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ambito di applicazione Le Parti Contraenti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione giudiziaria in materia penale, a condizione che l'indagato o l'imputato nel caso rispetto al quale si richiede la cooperazione, quando identificato, sia penalmente imputabile nello Stato Richiesto.