Articolo 10 Citazioni e Notifiche 1. Lo Stato Richiesto effettua le citazioni e notifiche richieste dall'Autorita' Competente dello Stato Richiedente in conformita' alla sua legislazione interna. 2. Lo Stato Richiesto, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un'attestazione con l'indicazione della data, del luogo e delle condizioni in cui essa e' stata effettuata. Quando la notifica non ha potuto essere eseguita, lo Stato Richiesto informa rapidamente del fatto lo Stato Richiedente e comunica le ragioni per le quali la notifica non ha potuto essere effettuata. 3. Le richieste di citazione a comparire nello Stato Richiedente devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'articolo 12.