(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 12)
                             Articolo 12 
            Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente 
 
    1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato  Richiedente,  cita
una  persona  a  comparire  dinanzi  all'Autorita'   Competente   nel
territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere  testimonianza,
di essere  ascoltata  come  perito  o  di  compiere  altra  attivita'
processuale. Lo Stato Richiesto informa lo  Stato  Richiedente  della
disponibilita' di tale persona. 
    2.  Lo  Stato  Richiedente  trasmette  allo  Stato  Richiesto  la
citazione  a  comparire  prevista  nel  paragrafo  precedente  almeno
sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione,  salvo
che lo Stato Richiedente richieda un termine  inferiore  per  i  casi
urgenti, mai inferiore a trenta giorni.