Articolo 14 Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute nell'ambito di un Procedimento Penale 1. Quando, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 16, non e' possibile effettuare la comparizione tramite videoconferenza, lo Stato Richiesto, su richiesta dello Stato Richiedente, ha la facolta' di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nell'ambito di un procedimento penale nel proprio territorio, al fine di consentirne la comparizione dinanzi a un'Autorita' Competente dello Stato Richiedente affinche' renda dichiarazioni in qualita' di testimone, vittima o perito o svolga altra attivita' processuale, sempre che la persona vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento e alle sue condizioni. 2. Il trasferimento temporaneo della persona puo' essere effettuato a condizione che: (a) non interferisca con indagini o procedimenti penali in corso nello Stato Richiesto nei quali debba partecipare tale persona; (b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione. 3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente e' computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta o che verra' inflitta nello Stato Richiesto. 4. Quando per la realizzazione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona attraverso il territorio di uno Stato terzo, lo Stato Richiedente si fara' carico di acquisire le corrispondenti autorizzazioni di transito dello Stato terzo, ivi compresi i casi di scalo non previsto, e di informare lo Stato Richiesto dell'esito, trasmettendo la documentazione del caso. 5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita alla scadenza del termine specificamente convenuto da entrambi gli Stati. 6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformita' al presente articolo e' rilasciato il lasciapassare previsto nella lettera (i) del paragrafo 2 dell'articolo 7, quando sia applicabile, con le garanzie di cui all'articolo 13. 7. Quando vi siano fondati motivi, lo Stato Richiesto puo' rifiutare il trasferimento temporaneo.