(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 14)
                             Articolo 14 
Trasferimento  Temporaneo  di  Persone  Detenute  nell'ambito  di  un
                         Procedimento Penale 
 
    1. Quando, ai sensi del paragrafo  5  dell'articolo  16,  non  e'
possibile effettuare  la  comparizione  tramite  videoconferenza,  lo
Stato Richiesto, su richiesta dello Stato Richiedente, ha la facolta'
di trasferire temporaneamente nello  Stato  Richiedente  una  persona
detenuta  nell'ambito  di  un   procedimento   penale   nel   proprio
territorio,  al  fine  di  consentirne  la  comparizione  dinanzi   a
un'Autorita'  Competente  dello  Stato  Richiedente  affinche'  renda
dichiarazioni in qualita' di testimone, vittima  o  perito  o  svolga
altra attivita' processuale, sempre che la persona  vi  acconsenta  e
sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra gli  Stati
riguardo al trasferimento e alle sue condizioni. 
    2.  Il  trasferimento  temporaneo  della  persona   puo'   essere
effettuato a condizione che: 
      (a) non interferisca con  indagini  o  procedimenti  penali  in
corso nello Stato Richiesto nei quali debba partecipare tale persona; 
      (b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente
in stato di detenzione. 
    3. Il periodo  trascorso  in  stato  di  detenzione  nello  Stato
Richiedente e' computato ai fini dell'esecuzione della pena  inflitta
o che verra' inflitta nello Stato Richiesto. 
    4. Quando per la realizzazione del trasferimento  temporaneo  sia
previsto il transito della persona attraverso il  territorio  di  uno
Stato terzo, lo Stato Richiedente si fara'  carico  di  acquisire  le
corrispondenti autorizzazioni di  transito  dello  Stato  terzo,  ivi
compresi i casi di scalo  non  previsto,  e  di  informare  lo  Stato
Richiesto dell'esito, trasmettendo la documentazione del caso. 
    5. Lo Stato  Richiedente  riconsegna  immediatamente  allo  Stato
Richiesto  la  persona   trasferita   alla   scadenza   del   termine
specificamente convenuto da entrambi gli Stati. 
    6. Alla persona  trasferita  temporaneamente  in  conformita'  al
presente articolo  e'  rilasciato  il  lasciapassare  previsto  nella
lettera (i) del paragrafo 2 dell'articolo 7, quando sia  applicabile,
con le garanzie di cui all'articolo 13. 
    7. Quando vi  siano  fondati  motivi,  lo  Stato  Richiesto  puo'
rifiutare il trasferimento temporaneo.