(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 15)
                             Articolo 15 
Protezione di Vittime, Testimoni e altri Partecipanti al Procedimento
                               Penale 
 
    In caso sia necessario al fine di  garantire  i  risultati  delle
indagini e la corretta amministrazione della Giustizia, entrambi  gli
Stati adottano le misure previste nella propria legislazione  interna
per  la  protezione  delle  vittime,  dei  testimoni   e   di   altri
partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati  e  alle
attivita' di assistenza richieste.