Articolo 15 Protezione di Vittime, Testimoni e altri Partecipanti al Procedimento Penale In caso sia necessario al fine di garantire i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della Giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste nella propria legislazione interna per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attivita' di assistenza richieste.