Articolo 16 Comparizione mediante Videoconferenza 1. Se una persona che si trova nel territorio dello Stato Richiesto deve rendere dichiarazioni in qualita' di testimone, vittima o perito, le Autorita' competenti dello Stato Richiedente possono chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformita' alle disposizioni del presente articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio. 2. La comparizione tramite videoconferenza puo' essere altresi' richiesta dalla persona da escutere, in sostituzione della sua comparizione nello Stato Richiedente prevista nell'articolo 12. In tal caso, l'Autorita' Competente dello Stato Richiesto comunica la richiesta all'Autorita' Competente dello Stato Richiedente, attenendosi a quanto questa decida rispetto alla citazione. 3. La comparizione tramite videoconferenza puo' essere altresi' richiesta, come unico mezzo, per l'interrogatorio della persona indagata o imputata in un procedimento penale, se questa vi acconsente e cio' non contrasta con la legislazione interna di ciascuno Stato. In questo caso, la persona indagata o imputata deve sempre poter contare sull'assistenza difensiva di un avvocato abilitato nello Stato Richiedente, fatta salva la possibilita' di contare sull'analoga assistenza di un avvocato abilitato nello Stato Richiesto. Al difensore designato deve essere permesso di essere presente sia dinanzi all'Autorita' Competente dello Stato Richiesto che di quella dello Stato Richiedente, consentendogli, in quest'ultimo caso, di comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito. 4. Quando la persona della quale si devono assumere le dichiarazioni sia detenuta nel territorio dello Stato Richiesto, la modalita' di comparizione tramite videoconferenza sara' la regola, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 14. 5. Lo Stato Richiesto autorizza la comparizione tramite videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla. 6. Le richieste di comparizione tramite videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'articolo 7, i motivi per i quali e' impossibile o inopportuno che la persona che deve rendere le dichiarazioni si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonche' recare l'indicazione dell'Autorita' Competente e dei soggetti che riceveranno le dichiarazioni. 7. L'Autorita' Competente dello Stato Richiesto cita a comparire la persona in conformita' alla propria legislazione e applica i mezzi coercitivi previsti nella stessa per l'esecuzione di un'analoga citazione a comparire disposta dalle autorita' dello stesso Stato. 8. La persona citata a comparire ha la facolta' di rifiutarsi di rendere dichiarazioni quando la legislazione interna dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consenta, attenendosi a quanto decida l'Autorita' Competente dello Stato di cui si invoca la legge. 9. Le Autorita' Competenti di entrambi gli Stati si accordano rispetto alle misure di protezione della persona citata, quando cio' sia necessario. 10. Per lo svolgimento della comparizione tramite videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni: (a) le Autorita' Competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria. L'Autorita' Competente dello Stato Richiesto provvede all'identificazione della persona comparsa e assicura che l'attivita' sia svolta in conformita' ai principi della propria legislazione. Quando l'Autorita' Competente dello Stato Richiesto ritenga, nel corso dello svolgimento dell'udienza, che non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinche' l'attivita' si svolga in conformita' a detti principi; (b) lo Stato Richiesto assicura la presenza di un interprete della lingua dello Stato Richiedente e, se necessario, con la eventuale collaborazione dello Stato Richiedente, di un interprete della lingua del dichiarante; (c) l'Autorita' Competente dello Stato Richiesto redige un verbale che contiene l'indicazione della data e del luogo della comparizione, l'indicazione di se' stessa come Autorita' Competente, l'indicazione della richiesta di assistenza nel cui ambito si effettua la videoconferenza, l'identita' della persona che ha reso le dichiarazioni, le generalita' e la qualita' nella quale altre persone hanno partecipato all'attivita', nonche' le condizioni tecniche in cui e' avvenuta l'assunzione probatoria. (d) L'Autorita' Competente dello Stato Richiedente redige, in conformita' alla propria legislazione, un verbale, che al termine dell'udienza e' letto e tradotto nella lingua dello Stato Richiesto; lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la documentazione delle dichiarazioni al fine di assicurare la relativa conformita', della qual cosa si da' debitamente atto; (e) le copie dei verbali di cui alle lettere (c) e (d) sono trasmesse nel piu' breve tempo possibile attraverso le Autorita' Centrali. 11. Lo Stato Richiesto puo' consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalita' diverse da quelle previste in precedenza, ivi compresa l'effettuazione di riconoscimento di persone e cose, nonche' di confronti.