Articolo 17 Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici Su richiesta dell'Autorita' Competente dello Stato Richiedente, quella dello Stato Richiesto: a) fornisce copie di documenti ufficiali, registri o informazioni accessibili al pubblico; b) puo' fornire copie di documenti ufficiali, registri o informazioni non accessibili al pubblico, nelle stesse condizioni in cui tali documenti andrebbero forniti alle autorita' dello Stato Richiesto. Se l'assistenza prevista in questa lettera e' rifiutata, l'Autorita' Competente dello Stato Richiesto non e' obbligata a motivare il rifiuto.