Articolo 18 Produzione di Documenti, Atti e Beni 1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui all'articolo 17, lo Stato Richiesto puo' trasmetterne copie autenticate. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile. 2. Laddove cio' non contrasti con la legislazione interna dello Stato Richiesto, i documenti da trasmettere allo Stato Richiedente in conformita' al presente articolo, devono essere certificati secondo le modalita' stabilite dallo Stato Richiedente. 3. Gli originali dei documenti e i beni trasmessi allo Stato Richiedente sono restituiti allo Stato Richiesto nel minor tempo possibile, salvo che lo Stato Richiesto, su richiesta del Richiedente, consenta il contrario. I beni devono essere restituiti in condizioni di conservazione analoghe a quelle riscontrate al momento del loro invio.