(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 19)
                             Articolo 19 
                Perquisizioni, Sequestri e Confische 
 
    1. Lo Stato Richiesto,  su  richiesta  dello  Stato  Richiedente,
adotta le misure necessarie per acquisire informazioni  relativamente
al fatto che nel suo territorio si trovino o meno beni,  strumenti  o
frutti del reato, e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle
sue indagini.  Nel  formulare  la  richiesta,  lo  Stato  Richiedente
comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono  a  ritenere
che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi beni, strumenti o
frutti del reato. 
    2. Una volta rintracciati i beni, strumenti o frutti del reato ai
sensi del paragrafo 1, lo Stato Richiesto, su richiesta  dello  Stato
Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione interna
al fine di congelare, sequestrare o confiscare tali beni, strumenti o
frutti, in conformita' all'articolo 7 e fatto salvo  quanto  previsto
nel paragrafo 2 dell'articolo 3 del presente Trattato. 
    3. Su domanda dello Stato Richiedente,  lo  Stato  Richiesto  gli
trasferisce, in tutto o in parte, i  beni,  strumenti  o  frutti  del
reato ovvero le somme conseguite tramite la  vendita  di  tali  beni,
alle condizioni che saranno tra loro concordate. 
    4. Nell'applicare il presente articolo sono comunque rispettati i
diritti dello Stato Richiesto e dei terzi in buona fede su tali beni,
strumenti o frutti del reato.