Articolo 19 Perquisizioni, Sequestri e Confische 1. Lo Stato Richiesto, su richiesta dello Stato Richiedente, adotta le misure necessarie per acquisire informazioni relativamente al fatto che nel suo territorio si trovino o meno beni, strumenti o frutti del reato, e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle sue indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi beni, strumenti o frutti del reato. 2. Una volta rintracciati i beni, strumenti o frutti del reato ai sensi del paragrafo 1, lo Stato Richiesto, su richiesta dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione interna al fine di congelare, sequestrare o confiscare tali beni, strumenti o frutti, in conformita' all'articolo 7 e fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 2 dell'articolo 3 del presente Trattato. 3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto gli trasferisce, in tutto o in parte, i beni, strumenti o frutti del reato ovvero le somme conseguite tramite la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno tra loro concordate. 4. Nell'applicare il presente articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi in buona fede su tali beni, strumenti o frutti del reato.