Articolo 2 Oggetto l. L'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale comprende: (a) la ricerca e l'identificazione di persone; (b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali; (c) la citazione di testimoni, vittime, persone soggette a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorita' competente dello Stato Richiedente; (d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova; (e) l'espletamento e la trasmissione di perizie; (f) l'assunzione delle dichiarazioni di testimoni, vittime o periti. In nessun caso sono comprese le dichiarazioni in qualita' di indagati o imputati, a eccezione di quanto previsto nel paragrafo 3 dell'articolo 16; (g) il trasferimento temporaneo di persone detenute nell'ambito di un procedimento penale al fine di rendere testimonianza; (h) l'espletamento di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o beni; (i) l'identificazione o la localizzazione del prodotto, dei beni, dei frutti o degli strumenti del reato o di altri elementi di prova; (j) il congelamento, il sequestro e la confisca di beni; (k) il sequestro e la confisca degli strumenti, dell'oggetto o dei frutti del reato; (l) le informazioni riferite a situazioni bancarie e finanziarie; (m) l'intercettazione di comunicazioni ai sensi della legge dello Stato Richiesto; (n) le informazioni sui procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; (o) lo scambio di informazioni sul diritto in vigore in ciascuna Parte; (p) qualsiasi altra forma di assistenza giuridica in materia penale non vietata dalle leggi dello Stato Richiesto. 2. Il presente Trattato non si applica: (a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della liberta' personale; (b) all'estradizione di persone; (c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente; (d) al trasferimento di persone condannate ai fini dell'esecuzione della pena; (e) al trasferimento dei procedimenti penali.