(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 20)
                             Articolo 20 
                          Segreto Bancario 
 
    Quando  esistono  fondati   motivi   a   giudizio   dello   Stato
Richiedente, lo Stato Richiesto non puo' invocare il segreto bancario
per rifiutare la cooperazione  giudiziaria  richiesta  ai  sensi  del
presente Trattato.