(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 21)
                             Articolo 21 
                    Specificita' dell'Assistenza 
 
    Lo Stato Richiedente non puo' utilizzare  le  informazioni  o  le
prove acquisite in virtu' di una richiesta di  assistenza  presentata
ai sensi del presente Trattato in un procedimento diverso  da  quello
nel quale sono state richieste, salvo  previo  consenso  dello  Stato
Richiesto.