(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 22)
                             Articolo 22 
   Compatibilita' con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza 
 
    1. Le disposizioni del presente  Trattato  non  impediscono  agli
Stati Parti di cooperare  nella  materia  regolata  dallo  stesso  in
conformita' agli altri Trattati dei quali entrambi siano parte. 
    2. Il presente Trattato non impedisce  agli  Stati  di  prestarsi
altre forme di cooperazione o assistenza  giudiziaria  in  virtu'  di
specifici accordi,  intese  o  pratiche  condivise,  se  conformi  ai
rispettivi ordinamenti giuridici. 
    3.  La  previsione  del  paragrafo  2  comprende   la   possibile
costituzione di squadre investigative comuni al fine di agevolare  le
indagini o i procedimenti penali relativi a reati che interessino uno
o entrambi gli Stati. La proposta  di  costituzione  di  una  squadra
investigativa comune contiene  gli  obiettivi,  la  sua  composizione
suggerita e le modalita' di svolgimento delle attivita' investigative
programmate.