Articolo 25 Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali 1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve accompagnarla con le informazioni supplementari chieste dallo Stato Richiedente. 2. I certificati penali chiesti dall'Autorita' Competente dello Stato Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorita' Competenti dello Stato Richiesto.